Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   

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Quando un coltello è arma propria (Angelo Vicari)

LA CASSAZIONE CONFERMA LE CARATTERISTICHE DEL COLTELLO ARMA PROPRIA
Sentenza 22 febbraio 2019, n. 8032

Nell’articolo Il punto sulle armi bianche, pubblicato su questo sito nel 2016, cui si rimanda per approfondimenti, avevamo auspicato che la Cassazione continuasse a considerare il coltello a scatto o a serramanico con blocco della lama, arma propria bianca, solo se con la punta acuta e la lama a due tagli.
Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. N. 19927/2014, n. 10979/2015, n. 1703/2015), quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello, alla stregua della varia tipologia, la differenza tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali appunto i pugnali e gli stiletti e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli.
Riteniamo importante ritornare sull’argomento, poiché, a distanza di qualche anno, possiamo constatare che la Suprema Corte continua a confermare la precedente interpretazione/definizione dell’arma propria bianca.
Infatti, con la sentenza del 22 febbraio 2019, n. 8032 (riportata in calce), è stato ulteriormente ribadito che ai fini della qualificazione del coltello quale arma propria o arma impropria, debba farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. Nella fattispecie si trattava del porto di un coltello a scatto lungo cm 16, di cui cm. 7 di lama, qualificato erroneamente dal giudice di merito come arma propria bianca, solo perché a scatto, e per il quale era stata applicata la sanzione prevista dall’art. 699, c .2, c.p., anziché quella di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975.
Il pregio della sentenza in commento è quello di aver riconfermato la suddetta interpretazione che contempera le esigenze di tutela della sicurezza pubblica con quelle del cittadino che, dopo l’abrogazione dell’art. 80 del Regolamento del T.U.L.P.S., identificativo delle misure degli strumenti da punta e da taglio che potevano, o meno, essere portati, si trova in difficoltà anche per il porto di un coltellino multiuso.
L’altro pregio è quello di aver evidenziato il percorso giurisprudenziale sulla definizione delle varie tipologie di coltello e relative norme sanzionatorie.
Infatti, la Suprema Corte “non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale  il porto di un coltello a scatto integra in ogni caso la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., sul presupposto che si tratti di arma bianca propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. Questo orientamento si basa sulla unica considerazione della lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, requisito ritenuto, per diverso tempo, sufficiente a far assumere le caratteristiche di pugnale o di stiletto e non di semplice coltello, indipendentemente dalle caratteristiche della lama.
Tale indirizzo giurisprudenziale (Cass.n. 4595/1992) fece emanare al Ministero dell’Interno la circolare del 6 novembre 1993, con la quale venne stabilito che il coltello ad apertura automatica a scatto o a molletta era da considerarsi arma bianca propria, il cui porto fuori dell’abitazione era vietato in modo assoluto dalla legge, punibile con la sanzione prevista dall’art. 699, c.p.; per la fabbricazione e vendita si doveva essere in possesso della licenza di cui all’art. 31 del T.U.L.P.S..
Inoltre, viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale relativo alla tipologia del comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così funge anche da guaina), privo di blocco della lama, considerato solo strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato è sanzionato a termini della legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Cass.n. 15945/2013).
Infine, viene evidenziato anche l’ulteriore indirizzo giurisprudenziale secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, privo di congegno di scatto, che, tuttavia, assicura il blocco della lama, una volta snudata e in linea con l’impugnatura, sicchè la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio (Cass. N. 29483/2013. Si richiama il commento di Mori Cassazione: i coltelli con blocco della lama sono pugnali! Quando i giudici prendono fischi per fiaschi).
Quindi, la Cassazione, con la sentenza in commento, riconferma la giurisprudenza precedente, segnando una linea netta di demarcazione tra arma impropria e propria.
Non tutti i coltelli, a prescindere, sono armi proprie bianche.
Infatti, il comune coltello a serramanico senza blocco della lama deve essere classificato sempre e solo strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori dell’abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato a termine della legge 18 aprile 1975 n. 110, art.4, indipendentemente dalle caratteristiche della lama.
Diversamente, il coltello a scatto e quello a serramanico privo di congegno di scatto che, tuttavia, assicura il blocco della lama sono classificati arma propria bianca solo ed esclusivamente quando la lama abbia le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto (considerati espressamente armi proprie dall’art. 45 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli, il cui porto integra il reato di cui all’art. 699, secondo comma, C.P..
Quando, invece, la lama non presenti le due suddette caratteristiche, anche tali coltelli rientrano tra le armi improprie, cioè tra gli strumenti da punta e/o da taglio atti ad offendere, alla stregua del coltello a serramanico senza blocco della lama.
Considerata la oramai consolidata giurisprudenza in materia di coltelli, è necessario che il Ministero dell’Interno riformuli la circolare del 6 novembre 1993, con la quale, come abbiamo già evidenziato, lo stesso, tenuto conto della giurisprudenza della Cassazione del tempo, aveva stabilito che il coltello a scatto o a molletta era da considerarsi sempre, per le sue caratteristiche tecniche, arma propria bianca.
Sebbene l’accertamento sulle caratteristiche del coltello spetti al giudice di merito, è necessario che anche le Forze di polizia, che operano sul territorio, siano a conoscenza del nuovo indirizzo della Cassazione.
Tale conoscenza comporterebbe un non indifferente contributo al lavoro degli stessi giudici e, soprattutto, alla certezza del diritto, indispensabile riferimento per il cittadino.

 

Firenze 28 marzo 2019                                     ANGELO VICARI

Ed ecco la sentenza 8032/2019 della Cassazione:

1. Con sentenza in data 11/09/2017 il GUP del Tribunale per i Minorenni di Catania condannava, in esito a rito abbreviato, E.G. alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di porto abusivo di coltello di cui all’art. 699 c.p. Rilevava il GUP che in data 10/06/2014 un controllo di polizia giudiziaria su di un’autovettura conduceva a scoprire che l’imputato minorenne portava nel proprio zaino un coltello a scatto lungo cm 16, di cui cm 7 di lama; la consapevolezza del disvalore dell’atto rientrava fra le nozioni di comune esperienza della generalità degli individui della sua età; nessun elemento positivo induceva a riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
2. Interponeva appello l’imputato lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
Interponeva appello anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, sostenendo che la pena base era stata individuata in modo erroneo, e cioè sulla base dell’art. 699 c.p., comma 1, mentre all’imputato era stato contestato il comma secondo del medesimo articolo, atteso che per il porto di quel coltello non era ammessa licenza.
3. Con sentenza in data 06/04/2018 la Corte di Appello di Catania-Sezione Minorenni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del P.M. e rideterminava la pena in mesi otto di arresto. Rilevava la Corte territoriale che il coltello a scatto è un’arma bianca, per il cui porto non si può ottenere licenza, e quindi la fattispecie andava inquadrata nella configurazione autonoma di cui all’art. 699 c.p., comma 2, così come era stato originariamente contestato; invece nessun elemento poteva giustificare il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, giacché, tra l’altro, l’imputato aveva ottenuto la messa alla prova per un differente reato posto in essere, ma la prova medesima aveva avuto esito negativo; quanto alla pena inflitta, non poteva applicarsi il minimo edittale, trattandosi di imputato con un trascorso di uso di sostanze stupefacenti, annoverante precedenti penali, con dimostrata incapacità di resistere agli impulsi criminali e che aveva con sé un’arma di una certa pericolosità; la pena base di mesi ventiquattro di arresto veniva diminuita per la minore età e poi per la scelta del rito che, in base alla riforma dell’art. 442 c.p.p. (come modificato dalla L. n. 103 del 2017), riduceva la pena della metà per le contravvenzioni.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Raffaele Carrozza.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge nella parte in cui era stata accolto l’appello del P.M.: sostiene che la Corte di Appello aveva riqualificato in senso peggiorativo il reato contestato, senza considerare che può definirsi "arma" soltanto il coltello che abbia le caratteristiche dello stiletto o del pugnale, per cui un coltello a scatto può definirsi come "arma" soltanto se, oltre all’estrazione automatica della lama ed al congegno di blocco, possieda anche una punta particolarmente acuminata o una lama a doppio filo; nella fattispecie, il coltello era monofilo, per cui era soltanto un oggetto atto ad offendere.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), insufficiente motivazione: lamenta che le caratteristiche del coltello non erano state descritte, limitandosi la sentenza impugnata a definirlo come coltello a scatto, definizione insufficiente a farlo rientrare nelle connotazioni di "arma".
5. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Reputa il Collegio che, ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, debba farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.
Non ignora, altresì, il Collegio l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale il porto di un coltello a scatto integra in ogni caso la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, sul presupposto che si tratti di arma "bianca" propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. (Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del 18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell’1/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n. 22285 del 29/04/2004, Rv. 228194; Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Rv. 265278). Si tratta di un orientamento basato sulla considerazione secondo la quale detto oggetto è munito di una lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o di stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo che, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico.
2. Tuttavia, opina il Collegio che l’orientamento differente, e già sopra anticipato, sia maggiormente rispettoso del principio di tipicità per via di uno specifico aggancio normativo, rappresentato dal R.D. n. 635 del 1940, art. 45 ("Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"), il quale recita nel modo seguente: "Per gli effetti dell’art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili".
Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica (Sez. 6, n. 5943 del 21/05/1986, Rv. 173183; Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Rv. 244643; Sez. 1, n. 33244 del 09/05/2013, Sicuro, Rv. 256988), nella giurisprudenza di questa Corte è ben netto l’orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l’utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Sez. 1, n. 7011 del 19/05/1993, Rv. 195502; Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Rv. 250817; Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012, Rv. 253968; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Rv. 255640); mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell’art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico (Sez. 1, n. 7949 del 14/03/1985, Rv. 173483; Sez. 1, n. 6413 del 01/04/1985, Rv. 169935; Sez. 1, n. 11078 del 04/07/1985, Rv. 171168; Sez. 1, n. 448 del 11/10/1985, Rv. 171594; Sez. 1, n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1, n. 2208 del 18/01/1995, Mininni, Rv. 200423; Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, Rv. 246947).
È dato, peraltro, censire l’ulteriore indirizzo secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, privo di congegno di scatto, che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con la impugnatura - sicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008, Rv. 240278; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012, Rv. 253427; Sez. 1, n. 29483 dell’11/06/2013, non massimata).
In tutte le succitate sentenze e in numerose altre, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, questa Corte tuttavia non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad "assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto" (Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, Rv. 197008; Sez. 1, n. 14 del 03/11/1993, Rv. 198231; Sez. 1, n. 7471 del 27/04/1994, Rv. 198362; Sez. 1, n. 9372 del 08/06/1994, Rv. 200135; Sez. 1, n. 10894 del 20/06/1994, Rv. 200177; Sez. 1, n. 5509 del 17/11/1994, Rv. 200637; Sez. 1, n. 2388 del 05/12/1994, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995, Rv. 201136; Sez. 1, n. 563 del 30/01/1995, Rv. 200927; Sez. 1, n. 4938 del 04/10/1996, Rv. 207720).
Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del "coltello", alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539).
In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un’arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall’abitazione integra il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2 (e non già comma 1): perché il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo - più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico - possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.
Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.
3. Nella fattispecie, i giudici territoriali non hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato. Per vero, nelle sentenze si fa soltanto cenno al fatto che il coltello sequestrato aveva le caratteristiche del coltello a scatto, senza verifica delle connotazioni della lama stessa, se cioè la stessa fosse - ovvero no - a punta acuta e a due tagli.
L’omesso accertamento in proposito comporta vizio della motivazione in ordine alla relativa quaestio facti, la quale rileva ai fini della definizione giuridica della condotta, a fronte della alternativa tra la ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 699 c.p., (nel caso di arma propria) e quella di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4, (nel caso di strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania - Sezione Minorenni in diversa composizione.
Il Giudice del rinvio va individuato nella stessa Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Catania in diversa composizione, in conformità al principio di diritto che quando viene annullata con rinvio una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte d’appello gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione che provvede al nuovo giudizio in diversa composizione. Ciò, per le ragioni indicate nella sentenza Sez. F. n. 31875 del 2011 e nella sentenza Sez. 6 n. 30189 del 2013, condivise anche da questo Collegio: "In assenza di disciplina specifica (l’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. C, non considera la sezione per i minorenni, né il D.P.R. n. 448 del 1988, contiene previsioni sul punto), deve rilevarsi che la sezione per i minorenni costituisce articolazione interna della corte d’appello, sicché opera la regola generale della presenza di più sezioni, e che la soluzione è anche quella sistematicamente più congrua sia alla peculiare natura di soggetto debole del minorenne sia al collegamento con i vari servizi territoriali".
In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

 


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