Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il punto sulle armi bianche - Angelo Vicari

La scoordinata stratificazione di norme e regolamenti nel settore delle armi non solo rende difficile, se non impossibile, la loro osservanza da parte del cittadino, ma, anche, il lavoro degli operatori delle Forze di polizia, nonché degli stessi Magistrati.
Quindi, a differenza che in altri settori, in questa materia si impone sempre la necessità di prendere visione dello strumento in questione, prima di poter stabilire da quale norma sia regolamentato e la relativa sanzione da applicare.
Per esempio, nel genere delle “armi proprie” da sparo ritroviamo sia quelle “moderne/comuni” che quelle “antiche”, ma, sebbene appartenenti allo stesso genere, il porto illegale è sanzionato diversamente; infatti quello delle armi comuni ricade nella legge 895/1967, mentre quello delle armi antiche è ancora sanzionato dall’art. 699 C.P..
Considerato la non indifferente gravità delle relative sanzioni, ci possiamo rendere conto di quanto sia importante e imprescindibile che venga presa visione dell’arma in contestazione, per essere in grado di poter effettuare l’esatto inquadramento tecnico/giuridico, prima di applicare la specifica normativa.
In materia di armi proprie “bianche”, è la stessa Cassazione che, indirettamente, ha evidenziato quanto sia importante procedere all’esame del corpo del reato, prima di poter individuare la relativa sanzione.
E’ il caso di un venditore ambulante di strumenti da punta e da taglio, in possesso di regolare licenza del Sindaco di cui all’art. 37 del T.U.L.P.S., il quale è dovuto ricorrere in Cassazione contro le sentenze dei giudici di merito, essendo stato condannato per la detenzione (art. 697 C.P.) e porto illegali (art. 699 C.P.) di coltelli ad apertura automatica a scatto, più comunemente definiti a “molletta” (Cass, 10979/2015, consultabile su questo sito alla voce “Finalmente coltelli e non pugnali”).
Probabilmente il personale operante delle Forze di polizia ha ritenuto di seguire le indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno, con la circolare del 6 novembre 1993, con la quale fu stabilito, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tali strumenti sono da considerare, a tutti gli effetti, “armi proprie bianche”, il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge (art. 4/110) e la cui disciplina è equiparabile a quella delle armi da sparo.
La Cassazione, con la citata sentenza, contrariamente alla Sua precedente giurisprudenza, ha accolto il ricorso, dando, finalmente, precise indicazioni per la corretta definizione delle caratteristiche che differenziano il “pugnale”, dal “coltello”, in particolare quello ad apertura automatica a scatto.
Infatti, la Suprema Corte, preliminarmente, richiama, stigmatizzandolo, il Suo stesso indirizzo giurisprudenziale, con il quale, fino ad oggi, è stata considerata, genericamente, arma propria bianca “quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a scatto”, arrivando ad equipararvi anche “il coltello a serramanico privo di alcun congegno di scatto, che, tuttavia, assicura il blocco della lama, sicchè la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio”, siccome “in effetti, il meccanismo di blocco consente la fruibilità del coltello come se fosse un pugnale o uno stiletto” (Cass. n. 29483/2013, commentata in questo stesso sito “I coltelli con blocco della lama sono pugnali! Quando i giudici prendono fischi per fiaschi”).
Ma il pregio della sentenza è quello di aver precisato che non tutti, indistintamente, i coltelli “a scatto” debbono essere considerati armi proprie.
Infatti, in precedenza, la stessa Corte di Cassazione non aveva mai precisato che tale specie di coltello deve essere considerato “arma” solo ed esclusivamente quando abbia “le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto”, specie di strumenti da punta e da taglio già considerati esplicitamente “armi” dall’art. 45 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., siccome la “destinazione naturale è l’offesa alla persona”.
Pertanto, un coltello “a scatto” deve essere considerato arma propria solo quando abbia le caratteristiche del pugnale cioè “la punta acuta e la lama a due tagli”.
Non possiamo non evidenziare che la Cassazione si era già espressa in questo senso anche nella precedente sentenza del 2014 (n. 19927), pur in presenza di un coltello non “a scatto”, ma con semplice blocco della lama (in questo sito “Cassazione: ecco cosa sono i pugnali”), nella quale è stata rilevata la necessità, per il giudice di merito, di ispezionare il corpo del reato, non limitandosi a verificare la sola eventuale presenza di congegni di blocco della lama, ma, invece “le caratteristiche della lama stessa, se cioè sia, ovvero no, a punta acuta e a due tagli”.
Tale mancata, completa verifica è stata evidenziata anche in quest’ultima, recente sentenza, peraltro quasi un copia/incolla della precedente, ritenendosi “irrilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 699 c.p.,che i coltelli contestati all’imputato presentassero un unico filo di lama, mentre tale caratteristica risulta decisiva per attribuire al coltello la qualifica di arma impropria, il cui porto è punito dall’art. 4 della legge 110/1975”.
Questo indirizzo, che ci auguriamo venga seguito negli stessi termini anche nel futuro, è stato confermato nella successiva sentenza n. 17013/2015, con la quale è stato riconosciuto che un coltello da caccia, con un solo filo, non può essere classificato pugnale.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, finalmente può essere affermato con certezza che non tutti i coltelli “a serramanico a scatto, o a molletta” possono essere considerati armi proprie, ma solo ed esclusivamente quelli che abbiano le caratteristiche dei “pugnali”, cioè “la punta acuta e la lama a due tagli”.
Urge, pertanto, che anche il Ministero dell’Interno riveda, aggiornandola, la propria circolare del 1993, con la quale, sempre in esecuzione dell’orientamento della Cassazione in materia, tutti, indistintamente, i coltelli “ad apertura automatica a scatto o a molletta” sono stati classificati come “arma bianca propria”, alla stregua dei pugnali.
Purtroppo, la Cassazione si è dimenticata di fare una ulteriore, determinante, precisazione relativa alle dimensioni.
Non si può certo classificare “pugnale” un coltellino con una lama lunga 4/5 cm, anche se “a scatto”, “la punta acuta e la lama a due tagli”!...(Sul punto l’interessante dissertazione del dott. Mori in questo sito “Finalmente coltelli e non pugnali”).
Pertanto, nonostante le suddette sentenze della Cassazione, non tutti i coltelli “ad apertura automatica”, possono essere classificati armi proprie, come i pugnali, pur avendone tutte le citate caratteristiche, siccome è indispensabile, anche, prendere in considerazione la misura della lama per definirne la capacità, o meno, di recare offesa alla persona (per trapassare un corpo umano “la lunghezza minima della lama deve essere di una quindicina di centimetri” Mori, Codice pg. 697).
Invece, la stessa Cassazione ha annullato la sentenza di proscioglimento del giudice di merito per il porto di un semplice coltellino, con lama di soli cm. 4, ritenendolo uno strumento da punta e da taglio, il cui porto abusivo integra il reato di cui all’art. 4 della L. 110/75, ”non essendo più rilevanti le dimensioni dello strumento, a seguito dell’abrogazione dell’art. 80 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”, siccome “la relativa potenzialità offensiva deve essere esclusivamente desunta dalle caratteristiche dell’utensile” e non dalle dimensioni della lama (Cass.n.13618/2011).
Quest’ultima sentenza richiama una giurisprudenza costante sul punto della stessa Corte (es. Cass. n. 16785/2010), con la quale è stato stabilito che, a seguito della abrogazione esplicita dei primi due commi dell’art. 42 del T.U.L.P.S., da parte della legge 110/75 (art. 4), è conseguenzialmente venuta meno anche la vigenza del correlato art. 80 del Regolamento di esecuzione, contenente la definizione/elencazione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, portabili con giustificato motivo, per cui quest’ultima categoria “non può più essere individuata in base all’art. 80; perciò in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. L’art. 4 della legge 110/75, nel disciplinare ex novo la materia, prevede soltanto l’accertamento in concreto dell’attitudine ad offendere dello strumento”, prescindendo dalle dimensioni stabilite dall’art. 80 del Reg..
Ciò ha comportato la massima incertezza del diritto in materia.
Infatti l’art. 80 del Reg. stabiliva le tipologie e relative misure degli strumenti da punta e da taglio che si potevano portare con giustificato motivo, siccome, “pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro” (art. 45 T.U.L.P.S.), nonché quelle di strumenti, non considerati atti ad offendere, portabili liberamente.
Il cittadino, quindi, leggendo questo chiaro articolo, era in grado di conoscere, facilmente, quale strumento da punta e da taglio poteva portare , senza incorrere nei rigori della legge.
Considerando abrogata tale norma di riferimento, si esce di casa con un coltellino “multiuso” per fare una scampagnata con la famiglia, potendo incorrere in guai giudiziari, siccome alla mercè delle valutazioni discrezionali degli operatori delle Forze di polizia (Cass n. 13015/1998).
Dunque, auspichiamo che, almeno in questa materia, venga fatta un po’ di chiarezza.
Qualche segnale positivo è da evidenziare:

Ma si può fare di più:

Se non riusciamo a fare chiarezza nella materia delle armi da sparo, proviamo, almeno, a farla in quella delle “bianche”, considerato anche che la maggior parte di fatti delittuosi vengono commessi con coltelli di utilizzo domestico, di libero acquisto.
E non si invochi la solita giustificazione che “è colpa dell’Europa” !....
La normativa europea fa sempre e solo riferimento alle “armi da fuoco”……

Angelo Vicari

(Firenze  4 maggio 2016)

 


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