Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge sulle ronde e guardie volontarie


Il pacchetto sicurezza del 2 luglio 2009 ha introdotto la figura delle ronde: 
Art. 40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Art. 41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì , al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
Art.  42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
Art.  43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita` di tenuta dei relativi elenchi.
Art.  44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.  

Il regolamento  8 agosto 2009 del Ministero dell’Interno è stato redatto nei seguenti termini:
Art. 1.
  Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco  delle associazioni di osservatori volontari
  1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e'  istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui  all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la  segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello  Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana  ovvero situazioni di disagio sociale.
   2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,  le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,  41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla  vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli  scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,  quello di prestare attività di volontariato con finalità di  solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come  individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,  richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque  riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione  le stesse associazioni devono:
   a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di  lucro, anche indiretto;
   b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di  organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a  questi;
   c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
   d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi  organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
   e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di  risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo  provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
   f) individuare gli associati destinati a svolgere attività di  segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed  attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti  dall'art. 5.
   3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale  rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o  dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di  coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della  documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.  5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al  Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha  una sede.
   4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato  provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei  requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli  associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei  requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui  alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori  volontari.
  Art. 2.
  Compiti e modalità di svolgimento delle attività  delle associazioni di osservatori volontari
  1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri  associati individuati per lo svolgimento delle attività di  segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come  «osservatori volontari», svolgono attività di mera osservazione in  specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in  presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,  segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato  eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero  situazioni di disagio sociale.  2. L'attività di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in  nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui  almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di  mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta  attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un  valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto  d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad  offendere.
   3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle  attività previste al comma 1, indossano una casacca, con le  caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore  giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari»,  il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero  progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto  di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o  denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di  polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali  regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello  Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti  politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
   4. L'attività di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al  comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,  ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati  radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di  riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di  polizia municipale territorialmente competente.
   5. Le modalità operative per l'impiego degli osservatori  volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate  con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo  che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.
  Art. 3.
  Ordinanze dei sindaci
  1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40  della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di  associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale  formalizza la propria volontà di ricorrere alle associazioni di  osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda  utilizzarle, con le modalità di cui all'art. 2. Art. 4.
  Convenzioni
  1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15  luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le  associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito  territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a  svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente  decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione  degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate  forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni  contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.  Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per  effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di  polizia dello Stato.
   2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto  competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per  l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Art. 5.
  Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego 1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti  requisiti attestati secondo la vigente normativa:  a) età non inferiore a 18 anni;
   b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza  di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e  di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,  attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie  pubbliche;
   c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza  non definitiva, per delitti non colposi;
   d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di  prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6  della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
   e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,  associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile  1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
   2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea  copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11  agosto 1991, n. 266.
   3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di  uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora  lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto  previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e  dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il  divieto di impiego nelle attività previste dall'art. 2 ed assegna  all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto  associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora  l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
   4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, gli  osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver  superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.
  Art. 6.
  Revoca dell'iscrizione
  1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:  a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi  2 e 4;
   b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi  dell'art. 5, comma 3;
   c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,  comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;  d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti  della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di  impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere  c), d), ed e);
   e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
   f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con  quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio  2009, n. 94, e dal presente decreto.
   2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione  dell'associazione nell'elenco provinciale.
  Art. 7.
  Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati 1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente  alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare  il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti  alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,  almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura  - Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante  l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione  suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la  sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e  il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.  2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al  sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della  provincia.
   3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente  segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la  verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla  comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non  possono svolgere le attività di cui all'art. 2.
  Art. 8.
  Formazione
  1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare  corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,  appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.  1, concernenti l'attività di segnalazione.
   2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno  essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli  osservatori.
   3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante  dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento  del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli  osservatori volontari nelle attività di segnalazione.
  Art. 9.
  Norme transitorie
  1. Le associazioni già costituite, che alla data del presente  decreto svolgono attività di volontariato con finalità di  solidarietà sociale comunque riconducibili a quanto previsto  dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal  presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale  delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime  modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo  restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.  1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria  attività anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima  dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi  dalla data del presente decreto.
   2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad  avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di  cittadini, di attività comunque riconducibili all'art. 3, comma 40  della legge 15 luglio 2009, n. 94.

NOTA
Stupisce sempre l’ineffabile capacità della politica di creare problemi che non esistono e poi di non sapere come risolverli!
Bell’esempio quello delle ronde di cittadini, pardon “osservatori volontari”, per controllare il territorio.
Per capire il problema, anzi il non problema, si tenga presente che la nostra Costituzione garantisce la libertà di associazione per scopi leciti e che senza dubbio è più che lecito, anzi doveroso, il collaborare con le forze di polizia per disturbare chi commette reati o infrazioni amministrative, per segnalare tali fatti, per aiutare ad individuarne gli autori. Il che vuol dire che qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini (perché vi è anche la libertà di raggrupparsi!) ha il diritto costituzionalmente garantito di uscire alla sera e, ad esempio:
- sostare nei luoghi dove si spaccia droga o ci si prostituisce per indurre i delinquenti ad andare in altri luoghi;
- filmare o fotografare chi tiene atteggiamenti sospetti;
- avvisare le forze di polizia che è necessario un loro intervento;
- scortare signore sole e anziani. ecc.
Unico limite è che chi così opera non deve commettere reati, come ad esempio quelli di molestia o di disturbo delle occupazioni delle persone, di minaccia, ecc.
Il principio è tanto pacifico che le associazioni ecologiste o animaliste possono nominare guardie giurate, spesso persino armate (ed a cui certi PM riconoscono, illegalmente, persino competenze di polizia giudiziaria), che nessuna forza di polizia o nessun pubblico ministero ha mai avuto a che ridire per il fatto che ronde di ecologisti andassero a disturbare i cacciatori all’apertura della caccia (cosa che, tra l’altro, è senz’altro delittuosa perché si disturba un’attività lecita per cui si sono pagate anche le tasse!). È tanto pacifico che lo stesso decreto ministeriale prevede che già vi siano associazioni no-profit che svolgono compiti analoghi e quindi perfettamente legali.
Ma vi è di più: qualunque cittadino, di fronte ad un reato che obbliga un poliziotto all’arresto in flagranza di reato, può procedere direttamente all’arresto e ciò facendo acquista la qualifica di pubblico ufficiale legittimato a fare uso della forza fisica, di armi, di mezzi di coazione (art. 383 Cod. Proc. Penale).
Il che vuol dire che i favorevoli a questa attività potevano semplicemente dire “invitiamo tutti i cittadini di buona volontà a collaborare, da soli o in compagnia, sia di giorno che di notte, con le forze di polizia per prevenire atti illeciti e per identificarne gli autori” e nessuno avrebbe potuto lamentarsene; anzi, avrebbe dovuto spiegare perché lui e i suoi simpatizzanti non sono cittadini di buona volontà e perché preferiscono non disturbare chi delinque!
Invece qualcuno si è inventato che chi fa il cittadino di buona volontà è una “ronda” ed apriti cielo, sebbene la parola non sia affatto squalificata e richiami più “le ronde del piacere” che ricordi minacciosi. A leggere certi interventi sembra che non vi sia molta differenza fra le pacifiche ronde dei cittadini e le squadre della morte.
La nostra cultura si è avviata su di una strada molto strana: quella del garantismo ad ogni costo che garantisce tutti meno che il cittadino tranquillo: guai ad essere severi contro chi sporca i muri, chi danneggia i treni e le auto, chi gira ubriaco e drogato, chi schiamazza tutta la notte sotto le finestre altrui, guai a tenere in carcere chi ha fatto danni enormi alla società, e solo con fatica si riesce a punire chi uccide guidando ubriaco. Quindi si è diffusa anche la strana idea che il cittadino tranquillo deve essere paziente perché tutti devono “esprimere la loro personalità”. L’anormale diventa non chi crea disordine urbano, ma chi ne farebbe volentieri a meno.
Travolto da questa cultura trasversale, il Parlamento ha dato forma ufficiale agli “osservatori volontari” dimenticandosi che non si può vietare ciò che la Costituzione consente (come vorrebbe certa parte) e che non si può regolare ciò che è un diritto (come ha fatto altra parte). Ed infatti le ronde sono state regolate, ma non vi è nessun divieto di fare ronde come pare o piace!
Si è creata quindi questa comica situazione:
- che non è affatto vietato che qualsiasi gruppo di amici alle due di notte faccia un giro per la città per vedere se tutto è in ordine;
- che se il gruppo di amici si associa e dichiara di voler compiere la medesima attività come ronda, cade nella macchina della burocrazia: deve comperare giubbotti, deve far sottoporre a visita psichiatrica i soci, deve fare mucchi di domande pagando i relativi bolli, ecc. ecc.
- che le prefetture avranno un inutile ulteriore lavoro per controllare ciò che non ha bisogno di essere controllato;
- che ovviamente ben pochi saranno così sciocchi di dichiarare di essere ronde, ma si organizzeranno, al massimo, come “circolo sportivo per le passeggiate notturne” o “gruppo zoofilo per il controllo delle pantegane”; questi potranno portare anche strumenti atti a catturare le pantegane! E nessuno potrà farci nulla perché qualunque norma che ponesse dei limiti o delle sanzioni sarebbe in contrasto con la Costituzione. O certi atti sono illeciti e basta il codice penale, oppure sono leciti e nessuno li può vietare o regolare.
È poi chiaro che non ha senso avere degli “osservatori” privi della sia pur minima tutela giuridica; ciò significa che gli osservatori devono girare di notte con un bel giubbotto catarifrangente, esposti a chiunque li voglia sbeffeggiare o prendere a sassate, armati solo del cellulare. Il ministero dell’interno, invece di disporre che il giubbotto sia di colore giallo, forse per equiparare gli “osservatori” agli ebrei di un tempo, avrebbe fatto negli ad imporre giubbotti antiproiettile. Cosa importantissima e che illumina sulla genialità della burocrazia: il giubbotto deve essere senza bottoni e da infilarsi solo dalle testa, così non può essere rubato all’osservatore! Però il ministero non ha potuto dire che è vietato vestirsi da “osservatore” se non si è tale; è probabile quindi che il giubbotto giallo diventi un look di moda fra i gruppi di ubriachi.
Altro problema non da poco è che la mancanza di ogni potere negli “osservatori” li costringerà a telefonare continuamente alle forze di polizia le quali non controllano adeguatamente il territorio di notte per mancanza di personale. Ma non sono certo le telefonate a farlo aumentare!
La soluzione ideale, senza creare nuovi istituti insensati e senza creare vacue polemiche politiche , avrebbe dovuto essere quella di estendere la normativa sulle guardie ecologiche o venatorie anche alle “guardie volontarie di città” riconosciute quali incaricate di pubblico servizio.

Un buon risultato però la norma lo ottiene: essa viene a regolare anche tutti coloro che si proclamano “guardie volontarie” o “rangers” ma sono prive di un decreto di nomina del prefetto o della Regione a guardia giurata. Questi non sono guardie ma dei semplici osservatori privi di qualsiasi poteri. Essi possono solo osservare.
E se essi sono degli “osservatori volontari” devono sottostare a tutta la normativa prevista per questi: certificato psichiatrico, incensuratezza, veste catarifrangente, ecc. divieto di porto di divise.
Perciò chi viene  avvicinato da chi si proclama “guardia volontaria” chieda prima di tutto l’esibizione del decreto di nomina a guardia giurata. Chi ne è privo non ha alcun diritto di controllare e dio chiedere documenti. 

Si veda anche l'articolo Poteri degli agenti accertatori

Bolzano, 16 settembre 2009


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