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Le norme contengono molte prescrizioni del tutto illegittime.
a) art. 10 comma 1 Le Guardie Volontarie
Venatorie delle Associazioni di cui al punto 3, durante l’espletamento
delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di
Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti
dall’art. 13 della L. 689/81 redigendo i conseguenti verbali di
riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e
regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con
R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato
con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere all’Area Decentrata
Agricoltura competente per territorio per la relativa notifica
all’interessato.
Orbene. Le guardie volontarie sono guardie giurate nominate dal
Prefetto e, in poche Regioni, dalla Regione stessa; è dubbio se le
regioni possano arrogarsi questo potere; la Reg. Lombardia, del tutto
correttamente, ha stabilito che le guardie volontarie debbano avere il
decreto prefettizio. Comunque le guardie volontarie non sono mai
pubblici ufficiali, ma, per volontà della legge 6 giugno
2008 n. 101, sono solo incaricati di pubblico servizio (una
sentenza della Cassazione che afferma il contrario è anteriore a questa
legge); e ciò è tanto vero che la stessa norma sopra citata dice che
redigono solo verbali di riferimento e non verbali di
accertamento. La legge 689/1981 riserva il potere di accertamento
mediante verbali che fanno fede fino a querela di falso ai
dipendenti pubblici e di certo non ai privati. Le guardie volontarie
diventano pubblici ufficiali (come un qualsiasi cittadino) solo
se eseguono un arresto obbligatorio. Si veda questo testo in cui il
problema è affrontato in modo esaustivo.
aa) Se svolgono accertamenti venatori hanno i poteri prevista dalla
legge venatorie e non quelli della legge 689/81; la legge
157/1992 è posteriore e speciale! Essa , ad esempio, stabilisce
all'art. 28 c.1 che le guardie venatorie possono controllare solamente
chi è
- in esercizio o atteggiamento di caccia e
- in possesso di armi o arnesi atti alla
caccia.
Ciò viene poi precisato all'art.
11 ma l'affermazione dell'art. 10 rimane errata.
ac) Esse non possono certamente
fare accertamenti in materia di leggi di PS e cioè di reati; è attività
riservata agenti di PS e di PG.
b) Art. 11:le Guardie
Volontarie Venatorie, nell’espletamento del servizio, se munite di
licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare l’arma per
finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata.
Ma quando mai le regioni hanno competenza in materia di porto d'armi e
possono scavalcare prefetti e questori e leggi statali e dire quando si
può o meno portare un'arma? Ed infatti:
ba) Da decenni il Ministero afferma, correttamente, che le
guardie volontarie non hanno alcun diritto di andare armate e rifiuta
loro la licenza di porto d'armi lunghe o corte per difesa.
bb) Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni (art. 27 c. 5° L. 157/1992).
Vale a dire che quando sono in campagna o fanno i cacciatori oppure
fanno le guardie senza portare armi lunghe. Se portassero, in quanto
autorizzati dal prefetto o da altri, armi lunghe per difesa personale,
dovrebbero comunque osservare le norme venatorie, portarle scariche ove
non si può cacciare e mettere l’arma in custodia nei luoghi per cui ciò
è prescritto. Nella legge non vi è alcuna esenzione per essi mentre
invece vi è espressamente (art. 29) per gli appartenenti alla polizia
locale i quali portano senza licenza le armi di cui sono
dotati nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in
quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. Invece a
tutti gli altri agenti di vigilanza venatoria è vietato è vietato
l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le
funzioni e durante l'esercizio delle proprie funzioni. Siccome il fatto
di girare con un fucile non scarico e non in custodia in campagna
integra il cosiddetto "atteggiamento di caccia è chiaro che una guardia
volontaria in servizio non potrà mai portare un fucile se non in
custodi e che se lo facesse perderebbe immediatamente la licenza di
caccia! La normativa è di tutta ovvietà perché non deve sorgere il
sospetto che la guardia sia contemporaneamente un bracconiere!
Già è una oscenità giuridica il fatto che in cacciatore si trasformi
ogni tanto in guardia e vada a controllare altri cacciatori con cui può
aver avuto beghe o attriti.
bc) È una scemenza il fatto di stabilire che la guardia può
portare il fucile, ma solo con palla unica. Che differenza fa? Al
massimo si impedisce che la guardia spari ai passeri, ma non certo che
spari ad un capriolo o ad un cinghiale! E se deve sparare a
qualcuno per difendersi non è meglio che spari a pallini piuttosto che
con palle da cinghiali micidiali fino a quasi un chilometro e causa di
pericolosi rimbalzi? In effetti una vecchia circolare
Ministero Int. 10.6466/10173(2) del 13 ottobre 1979, aveva affermato
che le Guardie venatorie possono andare armate di fucile sempre che non
usino munizioni spezzate. La prescrizione circa le munizioni è una
sciocchezza, basata sul TU della caccia del 1939 già non più in
vigore nel 1979! Per il resto la circolare è superata dalla legge del
1992.
Di fronte a questi abissi di ignoranza della pubblica
amministrazione e dei politici laziali sarebbe bene che prefetti
e ministero dell'Interno intervenissero a rimettere le cose a posto. E
i cacciatori dovrebbero segnalare al prefetto ed al questore ogni
abuso, così che essi possano procedere alla revoche delle
licenze di caccia agli sciocchi con la mentalità da sceriffo.
Credo che il regolamento non sia ancora stato pubblicato; forse
può essere ancora fermato!
27-2-2017
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