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Vi è un fantasma giuridico che si aggira nel diritto
delle armi. Ho deciso che è il momento di stanarlo!
La legge 110 del 1975 aveva nettamente distinto due categorie di armi
da fuoco, quelle da guerra e quelle comuni.
Le armi da guerra, che sarebbe stato tanto bene elencare, vennero
definite all'art. 1 con una norma generale, valida dal missile alla pistola, e
quindi rimasero oggetti misteriosi per anni fino a quando, dopo il 1990, venne
definita un po' meglio la nozione di materiali di armamento e vennero
pubblicati gli elenchi di tale materiale.
Invece le armi comuni vennero elencate specificamente così nell'art. 2 :
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con
azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata,
anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purché le cose non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Aggiungeva poi le armi da bersaglio da sala, o ad emissione di gas,
nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte
i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e
gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di
prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona.
È facile rilevare che manca una categoria di armi non proprio
trascurabile: mancano le pistole ad una o più canne non
semiautomatiche. Alcune di esse, in piccoli calibri come i Flobert o il
22 corto rientrano fra le armi da bersaglio, da sala, ma non certamente
quelle in calibro superiore. La scelta non derivava certamente da uno
sbaglio ed ha una spiegazione nota e logica: la legge 110/1975
originariamente consentiva di detenere senza licenza di collezione solo
due armi comuni e sei armi da caccia e se si fossero considerate comuni
quelle in cal. 22 lr si sarebbe distrutto lo sport della pistola
libera; quindi hanno preferito non inserire queste armi fra quelle
comuni e lascarle nel limbo delle armi proprie generiche.
Se dalla manata elencazione di queste armi si dovesse concludere che
esse rientrano tutte fra le non comuni, anche se di
calibro superiore al 22 corto, si aprirebbero scenari normativi ricchi
di prospettive e del tutto inaspettati; ad es. si dovrebbe concludere
che armi da bersaglio da sala, lanciarazzi e armi ad aria compressa non
rientravano affatto nella categoria delle armi comuni. Soluzione ben
più logica e sensata di ritenere che queste semiarmi "facciano
numero" ai fini della licenza di collezione.
Non sono certo poche le pistole ad una o più canne a ripetizione
manuale di piccolo calibro e sono tutte quelle armi monocolpo destinate
al tiro al tiro sportivo e che mi limito ad elencare. Eccone alcune in
cal 22 l.r.: Record Anschutz, Konmer, Hämmerli 105, Perfekt Stötzer,
Bücher-Tell, Neumann, Bühag, Wostok, Arminius Pickert, Alk,
Straight-Line, H&R, Webley Scott, Drulow, Hämmerli 120.
Morini, Pardini, ecc..
Ma ve ne sono in calibro potente come Remington XP 100 in cal 221
Fire Ball o la Contender della Thompson in quasi 20 calibri diversi dal
22 al 44 magnum; la recente Rapax della Arsenal Firearms in vari
calibri potenti, fino al 500 S&W Magnum per il tiro
alla silhouette, ecc.
Ad esse vanno aggiunte, ad esempio, le pistole tipo Derringer o Sharp,
le pistole a canna liscia Serena.
In conclusione una interpretazione razionale della legge 110 imponeva
di ritenere che queste armi non erano comuni e che quindi non lo erano
neppure le armi da bersaglio da sala, lanciarazzi, ad aria compressa.
Conclusione implicita nella norma che successivamente sarebbe andata
oltre su questa linea di pensiero e avrebbe escluso dal novero delle
armi comuni, e persino delle armi proprie, le armi ad aria compressa e ad avancarica
liberalizzate.
Come ha potuto la Commissione Consultiva catalogarle? Il DM 16
agosto 1977 sulle operazione di catalogazione prevedeva genericamente
le categorie delle pistole e delle rivoltelle, ma poi in sede di
catalogazione è stato utilizzato lo schema che allego qui, che alla cat. I inserisce solo le
pistole semiautomatiche (cat.1) e mette le pistole a rotazione in cat.
2. Lo schema è contenuto nel DM 18 settembre 1979 che
ha disposto la pubblicazione del volume contenente il Catalogo
Nazionale, catalogazioni da 1 a 1474. Esso quindi ha modificato, in
aderenza alla legge 110, il DM del 16 agosto 1977. Ma
allora come cavolo hanno fatto la Commissione e il Ministero
dell'Interno ad inserire la Remington XP 100 in classe C1 fra le
pistole semiautomatiche? Dormivano, non sapevano che cosa facevano,
avevano le fette di prosciutto sugli occhi?
Mi si chiederà; ma se non sono da guerra e non sono comuni, allora che
armi sono per la legge? La risposta che si ricava dalle leggi è
semplice: sono armi di altro genere, come ad esempio le armi bianche e
le armi antiche, già regolate dall'art. 30 del TULPS. Siamo stati molto
fortunati perché i legislatore, così come si è inventata la
scempiaggine della armi tipo guerra,
o delle armi sportive,
ignote al resto del mondo, avrebbe potuto inventarsi la categoria delle armi tipo comune!
La direttiva europea ha inserito le armi corte non
semiautomatiche nella cat. B
Le conseguenze sul piano giuridico non sono da poco.
- La detenzione e il porto illegale non sono puniti a norma della
legge del 1967, ma a norma degli artt. 697 e 699 del CP.
- Non vi è obbligo di custodia
- Non avrebbero dovuto essere catalogate
- Non fanno numero ai fini della collezione, neppure come armi sportive
- Non devono essere classificate al Banco di Prova
- Possono essere vendute per corrispondenza
- Non vige il limite annuo di acquisti all'estero
Questa conclusione, tra l'altro dimostrerebbe, se ne fosse ancora
bisogno, l'imbecillità totale del regolamento sulle armi ad aria
compressa liberalizzate a cui è stata applicata la stessa normativa
prevista per le armi comuni da sparo!
(8 luglio 2017)
email - Edoardo Mori |
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