Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Catalogo nazionale delle armi - Tutta la normativa 1977-1979

I) D.M. 9 agosto 1977. Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali (Gazzetta Ufficiale  n. 246 del 9 settembre 1977).

 IL MINISTRO PER L'INTERNO

Sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della suddetta legge 110/1975 la necessità di determinare le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni;

 Decreta:

1. Per la temporanea esportazione delle armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica, ai fini di mostre e scambi culturali, dev'essere rilasciata licenza dal questore ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Competente al rilascio è il questore della provincia in cui le armi si trovano, il quale trasmette alla sovrintendenza competente per territorio copia della licenza rilasciata. La licenza di cui al primo comma può essere concessa solo al legittimo possessore delle armi suddette ovvero a persona da questi incaricata nelle forme di legge e che abbia residenza nello Stato ed i requisiti stabiliti nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

 2. Chi richiede la licenza del questore deve dimostrare di avere già ottenuto la particolare licenza prevista dagli articoli 36 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, recante norme sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e d'aver osservato le altre vigenti disposizioni in materia contenute negli articoli 136 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni. In occasione della verifica delle armi da effettuarsi con la procedura regolata dai citati articoli 136 e seguenti, dovrà essere esibito il titolo di polizia necessario a legittimarne il possesso.

Alla verifica partecipa l'esperto in armi antiche, artistiche  o rare nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ultimate positivamente le operazioni di verifica, l'ufficio esportazione degli oggetti d'antichità e di arte applicherà su ciascuna arma un piombo di garanzia per il riscontro da effettuare in sede di reimportazione.

 3. La domanda per la licenza di cui al primo comma dell'art. 1, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve recare le seguenti indicazioni: luogo ove sono custodite le armi che s'intendono esportare; motivi della temporanea esportazione; sommari dati descrittivi per l'individuazione di ogni arma; Stato di destinazione e Stati di transito; ente o persona destinatari e relativa sede o domicilio; periodo di permanenza all'estero delle armi; sede o domicilio in Italia di chi provvede al trasporto; gli estremi della licenza, di cui il richiedente è tenuto ad esibire copia, rilasciata dall'ufficio esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma degli articoli 36 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La licenza deve contenere le indicazioni di cui sopra e la precisazione del termine massimo consentito per la reimportazione che non può comunque, superare quello fissato, allo stesso scopo, a mente dell'art. 40 della richiamata legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

 4. Il questore che ha rilasciato la licenza di temporanea esportazione può, a richiesta del titolare e per giustificati motivi, prorogarne la validità entro i limiti di tempo di corrispondente proroga ottenuta dall'interessato ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della ripetuta legge n. 1089 del 1939. 

  5. L'ufficio esportazione che riceve le armi reimportate, compiuta la verifica definitiva prevista dall'art. 165 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni, constatata la regolarità del piombo di garanzia applicata a norma dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, ne dà, senza indugio, notizia al questore.

Le armi prive del piombo di garanzia o con piombatura alterata non possono essere restituite all'interessato se questo non dimostri, e l'ufficio esportazione accerti, trattasi delle medesime armi, integre, per le quali era stata rilasciata la licenza di esportazione temporanea.

Di quanto sopra l'ufficio esportazione dà egualmente tempestiva notizia al questore. Dell'avvenuto rientro delle armi reimportate, nel luogo a suo tempo denunciato nella domanda, l'interessato deve dare immediata notizia al questore che ha rilasciato la licenza, restituendo il titolo stesso.

Ove le armi ammesse alla temporanea esportazione non siano reimportate nel termine stabilito, si provvede ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non si applica per le esportazioni temporanee di armi di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo che l'esportazione sia effettuata nell'interesse e a cura dei musei di Stato.

II) D.M. 16 agosto 1977 Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, numero 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 2), della legge n. 110, di determinare le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione;

Premesso che le modalità per l'iscrizione nel catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto:

Udito il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 luglio 1976 e del 20 dicembre 1976;

Decreta:

1. (Iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo). - La produzione e l'importazione di armi comuni da sparo è subordinata alla iscrizione delle stesse nel catalogo nazionale delle armi da sparo.

L'iscrizione è effettuata previo parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

 2. (Modalità per l'iscrizione - Istanza). - La domanda per l'iscrizione delle armi nel catalogo, su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma stessa, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta, calibro, specie e numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma.

Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.

Alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica, corredata da disegni o fotografie relativi all'arma e alle parti essa, con sottoscrizione autenticata del produttore o dell'importatore.

L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, sarà effettuata a richiesta della commissione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.

 3. (Modalità per l'iscrizione - Esame delle istanze - Accoglimento o rifiuto). - Le domande di iscrizione nel catalogo vengono sottoposte, a cura della Direzione generale della pubblica sicurezza, all'esame della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi secondo l'ordine di presentazione. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è ridotto a trenta giorni qualora si tratti di armi di nuova progettazione.

La commissione, sentito il relatore designato ai sensi del successivo art. 6, laddove non ricorra la necessità di acquisire ulteriori elementi della pratica, esprime il proprio parere motivandolo sulla base dei dati tecnici.

Nei quaranta giorni successivi alla pronuncia del parere della commissione, il Ministro per l'interno dispone la formale catalogazione o il rifiuto dell'iscrizione con decreto motivato da notificarsi all'interessato entro venti giorni dalla data di emissione.

Dei provvedimenti adottati in materia di iscrizione o di diniego di essa sarà data comunicazione, a cura della Direzione generale della pubblica sicurezza, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della difesa, al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del commercio con l'estero, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comando generale dell'Arma dei carabinieri, al comando generale della guardia di finanza, alle prefetture, alle questure e al Banco nazionale di prova.

Il termine di cui al primo comma non si applica nel primo anno dalla data d'inizio delle operazioni di catalogazione.

 4. (Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo). - L'iscrizione di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è formalmente documentata da apposito registro che assume la denominazione di catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, tenuto presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è costituito dall'elencazione delle armi secondo l'ordine successivo di emanazione dei provvedimenti ministeriali d'iscrizione di cui al comma precedente.

Nel catalogo devono indicarsi:

il numero progressivo d'iscrizione;

la descrizione dell'arma con le indicazioni di cui all'art. 2;

il produttore o l'importatore;

lo Stato o gli Stati in cui l'arma è prodotta e/o dai quali è importata;

la classe cui l'arma è assegnata.

 
5. (Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo - Classifica delle armi). - Ai fini dell'iscrizione nel catalogo, le armi sono suddivise nelle seguenti classi:

1) pistole;

2) rivoltelle;

3) fucili con canna o canne lisce a caricamento successivo singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera;

4) fucili con canna liscia a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico;

5) fucili o carabine con canna o canne ad anima rigata a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera;

6) fucili o carabine a canna rigata a caricamento multiplo e ripetizione semplice;

7) fucili o carabine con canna rigata a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico; 8) fucili a canne miste (lisce e rigate) a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce nelle camere;

9) pistole ad aria compressa;

10) pistole e rivoltelle che utilizzano come propellente altri gas compressi;

11) carabine ad aria compressa;

12) carabine che utilizzano come propellente altri gas compressi;

13) armi o altri oggetti che lanciano sostanze o strumenti narcotizzanti per l'utilizzazione a fini scientifici o di zoofilia;

14) armi e strumenti portatili per il lancio di artifizi pirotecnici;

15) repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Per le confezioni artistiche e artigianali si richiama il sesto comma dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Agli effetti della catalogazione sono considerate corte le armi destinate ad essere impugnate con una sola mano, lunghe tutte le altre.

 6.(Funzioni del presidente della commissione). - Il presidente della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha il compito di:

convocare la commissione, dirigerne i lavori e fissarne il calendario;

assegnare a uno o più componenti effettivi o supplenti l'esame delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche delle armi di cui è richiesta la iscrizione nel catalogo e lo studio delle altre questioni sottoposte all'esame della commissione;

disporre, d'iniziativa o a richiesta dei componenti, accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della commissione;

designare annualmente, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge n. 110, il componente cui conferisce la delega o sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza o impedimento;

adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il migliore andamento dei lavori della commissione.

Per gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 7, 8, 10, 12, 14 e 15 nonché per ogni altra esigenza connessa al funzionamento della commissione stessa, il presidente si avvale del segretario.

 7. (Convocazione). - La commissione è convocata dal presidente mediante tempestivo invito scritto indirizzato a ciascuno dei membri effettivi e, per conoscenza, a quelli supplenti.

Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

 8. (Sede delle riunioni). - La commissione si riunisce presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente ha tuttavia facoltà di riunire la commissione anche in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

 9. (Validità delle adunanze). - Le sedute della commissione sono valide quando intervengano almeno dieci dei suoi componenti.

 10. (Supplenze). - Qualora il presidente sia assente viene sostituito dal componente designato ai sensi dell'art. 6. In tal caso interverrà alla seduta il membro supplente di questo ultimo.

I componenti effettivi che non possono intervenire alle sedute ne informano i rispettivi supplenti e il segretario.

In caso d'impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente sarà data, a cura degli interessati, tempestive comunicazione al segretario della commissione.

 11. (Validità delle deliberazioni). - Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto della maggioranza semplice dei presenti.

 12. (Interventi straordinari alle sedute). - Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta di componenti della commissione, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, per sentirle, le persone ritenute in grado di fornire chiarimenti utili in ordine a questioni sottoposte ad esame.

 13. (Doveri dei componenti della commissione). - I componenti della commissione debbono considerare di massima riservatezza tutte le questioni sottoposte alla commissione stessa e gli atti singolarmente o collegialmente compiuti.

Essi sono del pari tenuti ad osservare il segreto su ogni procedimento, invenzione o notizia che interessi la produzione di armi, come su qualsiasi altra circostanza riguardante le attività del ramo di cui vengono a conoscenza in relazione alle specifiche funzioni.

 14. (Prove). - Quando si tratti di eseguire accertamenti tecnici, esperienze o prove in poligono o in altri centri specializzati il presidente può disporre che vi assistano uno o più componenti con incarico di riferire.

Il presidente piò invitare l'istante ad assistere a dette operazioni qualora lo richieda motivatamente il relatore e la commissione esprima in merito parere favorevole.

 15. (Verbali). - Di ogni riunione viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato dagli intervenuti previa lettura ed approvazione.

L'eventuale rilascio di copie dei verbali dovrà essere autorizzato dalla commissione.

 16. (Armi comuni da sparo delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato). - Le armi comuni da sparo in dotazione alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, prodotte all'estero, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno catalogate a richiesta delle amministrazioni interessate.

 17. (Iscrizione di fucili da caccia ad anima liscia e riproduzioni di armi antiche). - Le modalità per l'iscrizione nel catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto.

Conseguentemente sino alla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

 
III) D.M. 15 settembre 1977. Data di inizio delle operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo (Gazzetta Ufficiale  n. 264 del 28 settembre 1977).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visto il proprio decreto del 16 agosto 1977, con il quale sono state determinate le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 1, della legge n. 110, di fissare la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Decreta:

 Le operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le quali sono state fissate le modalità d'iscrizione con il decreto del 16 agosto 1977, con la sola eccezione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, avranno inizio il 1° dicembre 1977.

Ai limitati effetti del settimo comma dell'articolo 11 della stessa legge n. 110 il termine per l'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale decorre dalla data del 19 luglio 1978.

Con successivi decreti saranno stabilite le date per l'inizio delle operazioni di catalogazione dei fucili ad anima liscia, per la riproduzione di armi antiche ad avancarica, oltre che per l'apposizione sulle stesse del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale nonché le date e le modalità per la pubblicazione e l'aggiornamento di detto catalogo.

Resta salva, sino alla pubblicazione del catalogo nazionale, l'applicazione del disposto dell'art. 37 della citata legge n. 110.

 IV) D.M. 15 settembre 1977. Data di inizio delle operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo (Gazzetta Ufficiale  n. 264 del 28 settembre 1977).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visto il proprio decreto del 16 agosto 1977, con il quale sono state determinate le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 1, della legge n. 110, di fissare la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Decreta:

 Le operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le quali sono state fissate le modalità d'iscrizione con il decreto del 16 agosto 1977, con la sola eccezione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, avranno inizio il 1° dicembre 1977.

Ai limitati effetti del settimo comma dell'articolo 11 della stessa legge n. 110 il termine per l'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale decorre dalla data del 19 luglio 1978.

Con successivi decreti saranno stabilite le date per l'inizio delle operazioni di catalogazione dei fucili ad anima liscia, per la riproduzione di armi antiche ad avancarica, oltre che per l'apposizione sulle stesse del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale nonché le date e le modalità per la pubblicazione e l'aggiornamento di detto catalogo.

Resta salva, sino alla pubblicazione del catalogo nazionale, l'applicazione del disposto dell'art. 37 della citata legge n. 110.

 V) D.M. 18 settembre 1979. Pubblicazione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (Gazzetta Ufficiale  n. 268 del 29 settembre 1979).

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. l 10, con la quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione e l'importazione definitiva;

Visti i propri decreti del 16 agosto e del 15 settembre 1977 riguardanti, rispettivamente, le modalità per la iscrizione in catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione e la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1978, con il quale è stata stabilita la pubblicazione del Catalogo entro la data del 30 settembre 1979, nonché il termine del 1° ottobre 1979, da cui dovrà essere apposto sulle armi di nuova produzione od importazione il numero del Catalogo nazionale, agli effetti del settimo comma della legge 18 aprile 1975, n 110;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi che, nella seduta del 15 giugno 1979, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nella pubblicazione del suddetto Catalogo, dei modelli di armi esaminati dalla stessa Commissione fino alla suindicata data del 15 giugno 1979;

Visti i propri decreti con i quali è stata disposta l'iscrizione nel Catalogo di n. 1474 modelli di anni comuni da sparo;

Decreta:

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dell'allegato Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo comprendente i modelli di arma di cui alle premesse ed una appendice, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, per le quali saranno adottati appositi provvedimenti.

Roma, addì 18 settembre 1979

 Nota: Il Catalogo è stato pubblicato nel Suppl. Ord, G.Uuff. nr. 268 del 29 settembre 1979

 VI) D.M. 21 aprile 1980. Modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica (Gazzetta Ufficiale  n. 119 del 2 maggio 1980).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione;

Visto il proprio decreto n. 50.001/10 C.N./A in data 16 agosto 1977, con il quale sono state determinate le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, con riserva di determinare, con successivo decreto, le modalità per l'iscrizione, nello stesso catalogo, dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica;

Visto, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato I Sezione, n. 1724/76 in data 1° aprile 1977;

Ritenuta la necessità di integrare, a scioglimento della riserva, il decreto sopra indicato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi che, nelle sedute del 13 gennaio 1978 e del 17 febbraio 1978, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

 1. (Caratteristiche comuni e modalità di iscrizione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica.). La catalogazione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, avviene in base alle caratteristiche comuni degli stessi, derivanti dalle qualità balistiche, dal calibro e dalle parti meccaniche.

La determinazione dei modelli dei fucili da caccia ad anima liscia deve essere operata in base agli elementi indicati nell'allegato A in relazione:

al calibro;

al numero, alla lunghezza, alla posizione e ai sistemi di accoppiamento delle canne.

alla cameratura;

alla posizione dei cani;

ai meccanismi che compongono i vari congegni: di scatto e percussione, estrazione ed espulsione; apertura; chiusura; sicurezza;

al funzionamento.

La determinazione dei modelli delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica deve essere operata in base agli elementi indicati nell'allegato B in relazione:

al sistema di accensione;

al funzionamento del meccanismo di accensione;

al tipo di acciarino;

al calibro;

al tipo di munizionamento impiegabile;

al tipo di caricamento;

al tipo di canna (ad anima liscia o rigata);

al numero delle canne;

alla lunghezza totale dell'arma;

al tipo di telaio;

al peso dell'arma;

all'anno di fabbricazione del modello originale.

Ai fini della iscrizione nel catalogo delle armi di cui ai commi precedenti non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 del decreto n. 50.001/10.C.N./A del 16 agosto 1977.

 2. (Modelli e punzonatura sulle armi del numero di catalogo.) In relazione alla particolare procedura di catalogazione prevista dall'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le armi di cui al primo comma dell'articolo precedente, verranno istituiti appositi registri contraddistinti ciascuno del corrispondente numero progressivo di catalogazione relativo al modello di arma catalogato.

Il numero progressivo del catalogo deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore o dell'importatore su una delle parti metalliche essenziali dell'arma, sulla canna e sulle eventuali canne intercambiabili della stessa, con gli altri elementi identificativi di cui al primo comma dell'art. Il della legge 18 aprile 1975, n. 110.

 3. I fucili da caccia ad anima liscia e le riproduzioni di armi antiche ad avancarica aventi caratteristiche non previste dal presente decreto e relativi allegati sono considerati modelli diversi ai fini della catalogazione.

 
Allegato A

FUCILI DA CACCIA AD ANIMA LISCIA Calibro 10 - 12- 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 -410 - 6 mm. Flobert - 8 mm. Flobert - 9 mm. Flobert.

Numero delle canne:

a) 1 canna;

b) 2 canne;

c) 3 canne.

Posizione delle canne:

a) semplice (unica);

b) giustapposte;

c) sovrapposte.

Lunghezza delle canne; in cm. o equivalenti (pollici lunghezza minima mm 450).

Sistema di accoppiamento delle canne:

a) a coda di rondine;

b) demibloc (o chopper lump);

c) demibloc integrale;

d) a manicotto monobloc;

e) altri.

Cameratura:

a) normale;

b) Magnum.

Posizione dei cani:

a) esterni;

b) interni.

Meccanismi:

a) sistema Anson o simili (bascula corta);

b) sistema Holland o simili (bascula lunga);

c) sistemi vari.

Funzionamento:

a) manuale;

b) a ripetizione manuale o ordinaria;

c) a ripetizione semiautomatica (a canna rinculante, a canna fissa con recupero di gas e a canna fissa con sistema meccanico).

 

Allegato B

RIPRODUZIONI DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA

Elementi di diversificazione

 

Tipo arma;

a) lunga;

b) corta.

Sistema di accensione:

a) a miccia;

b) a ruota;

c) a focile;

d) a luminello;

e) altri.

Funzionamento del meccanismo di accensione:

a) a scatto;

b) a mollone interno.

Tipo di acciarino:

a) olandese;

b) spagnolo;

c) francese;

d) italiano;

e) inglese;

f) altri.

Calibro: 10,5 - 18 - 41 - 58 - 60.

Tipo di munizionamento impiegabile:

a) palla sferica;

b) palla ogivale.

Tipo di caricamento:

a) palla singola;

b) più palle.

Tipo di canna:

a) ad anima liscia;

b) ad anima con rigature parallele;

c) ad anima con rigatura elicoidale.

Numero delle canne:

a) singola;

b) multiple.

Lunghezza totale dell'arma:

a) fino a cm 100.

b) superiore a cm 100.

Tipo di telaio o castello:

a) aperto;

b) chiuso.

Peso dell'arma: .........

Anno di fabbricazione: .........

 



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