Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il problema dell'aria compressa (1998)

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È in atto un movimento tendente ad ottenere dal Parlamento o dal Ministero dell'Interno una semplificazione del regime giuridico delle armi ad aria compressa destinate al tiro sportivo. Ritengo di fare cosa utile riportando in questo sito la mia relazione sull'argomento, presentata nel febbraio 1998 al XIV Convegno Nazionale di Studio sulla disciplina delle Armi di Brescia

Legislazione nazionale e diritto europeo

Armi ad aria compressa ed armi giocattolo

Il problema del trattamento giuridico delle armi giocattolo e delle armi ad aria compressa era stato affrontato da me già nel Congresso del 1994. Questa volta riprenderemo l'argomento, tenendo conto anche degli sviluppi della legislazione europea e comunitaria.
Vediamo innanzitutto ciò che questi testi legislativi dicono al riguardo.
Le fonti del diritto internazionale da prendere in esame sono:
1) La convenzione europea di Strasburgo del 28 giugno 1978, ratificata dall'Italia con la legge 8 maggio 1889
2) L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 a cui l'Italia ha aderito nel novembre 1990.
3) La direttiva europea del 18 giugno 1991. (Vedi)

La convenzione di Strasburgo.

A metà circa degli anni 70 il Consiglio d'Europa, creato nel 1949 e di cui fanno parte oltre 20 Stati, tra i quali Svizzera, Svezia, Norvegia, Turchia (da non confondere quindi con la CEE) si poneva il problema delle armi che i cittadini di uno Stato membro andavano ad acquistare in un altro paese europeo senza che poi il loro paese d'origine ne fosse informato (ad esempio un italiano poteva acquistare un fucile da caccia in Belgio, senza problemi, e poi contrabbandarlo in Italia e detenerlo illegalmente). Veniva quindi iniziata l'apposita procedura che terminava con l'approvazione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.
In essa, in sostanza, si diceva che gli Stati membri si obbligavano a comunicare al paese d'origine gli acquisti di armi da fuoco e relative munizioni effettuati da stranieri ed a non vendere armi a stranieri che non fossero in possesso di un'autorizzazione del proprio paese d'origine.
L'Italia ha ratificato la convenzione solo con legge 8 maggio 1989, senza però provvedere ad adeguare la nostra legislazione ai nuovi obblighi. La convenzione era comunque destinata a restare lettera morta perché non aveva tenuto sufficiente conto delle diversità normative nazionali. In alcuni paesi europei (Francia, Belgio) la vendita di armi da caccia e sportive è libera (e ciò non ha mai creato problemi di sicurezza pubblica, a riprova di quanto sia utopistico il ritenere che il controllo sulle armi limiti la criminalità) ed essi sono stati ancor meno solleciti dell'Italia nel ratificare la convenzione.

Il contenuto della convenzione è, molto sinteticamente, il seguente:
1) Gli Stati contraenti si obbligano ad adottare un adeguato sistema di controllo sulle armi da fuoco per impedire traffici illeciti e per controllare gli spostamenti di armi da uno Stato ad un altro; ogni Stato resta libero di adottare la normativa che crede, purché non sia in contrasto con gli obblighi imposti dalla convenzione.
2) I soggetti residenti in uno Stato straniero che acquistano armi in uno Stato debbono essere adeguatamente identificati e l'acquisto deve essere comunicato al più presto, tramite Interpol o altra autorità concordata, allo Stato ove il soggetto risiede.
3) Nel caso suddetto l'arma potrà essere venduta al non residente solo a seguito di autorizzazione e dopo aver accertato che egli è legittimato ad acquistarla in base alle disposizioni del paese di appartenenza (acquisto libero, acquisto in base a licenza specifica o a licenza generale o a licenza internazionale).
Ai fini degli sviluppi futuri della normativa, la parte più interessante del trattato è l'Allegato I che cerca di stabilire una terminologia comune al fine di individuare le armi assoggettate a controllo.
Lo sforzo dei legislatori europei è stato notevole, ma i risultati sono stati modesti in modo altrettanto notevole! Troppe volte si percepisce che i burocrati hanno discusso di cose su cui sapevano ben poco, senza riuscire a cogliere la realtà dei problemi. Ricordo qui la mia personale esperienza della partecipazione ad una riunione dei delegati delle varie nazioni a Strasburgo in cui gli unici a parlare in termini tecnici erano il sottoscritto, il rappresentante del Banco di prova belga e un esperto balistico della polizia tedesca; gli altri, tra cui il rappresentante del Ministero degli Interni italiano, si affannavano ad esporre quanto belle ed intelligenti fossero le loro legislazioni in materia di armi!
La convenzione inizia ben male quando afferma che essa concerne le armi da fuoco e poi, nella riga successiva, dà invece una definizione che ricomprende tutta una serie di armi che con la polvere da sparo non hanno nulla a che vedere. In effetti la convenzione concerne tutte quelle che noi correttamente chiamiamo armi da sparo; la nozione è leggermente allargata poiché non è richiesto che venga lanciato un proiettile, ma è sufficiente che vengano proiettate sostanze dannose di qualsiasi genere. Quindi, oltre alle armi da fuoco, anche quelle ad aria compressa e quelle che usano gas compressi in bombola.

La convenzione è del tutto oscura su alcuni punti:
­ non si riesce a comprendere che cosa si intenda per lanciarazzi portatili; la convenzione esclude comunque dal novero delle armi tutti quegli strumenti che servono per segnalazione o salvataggio, ma pone poi la condizione impossibile che essi non possano servire che a questo preciso scopo.
­ non si riesce a comprendere quali siano le armi che sparano dei proiettili propulsi solamente da una molla. E' escluso che si sia voluto far riferimento agli archi ed alle balestre, considerati strumenti sportivi in quasi tutti i paesi firmatari, per il fatto che non vi sarebbe stato motivo di non indicarli specificamente con il loro nome. Pare che gli estensori si siano preoccupati della possibilità del tutto teorica che venissero fabbricati delle specie di arpioni a molla diversi da quelli destinati alla pesca. E' però possibile che abbiano voluto far riferimento alle armi ad aria compressa senza serbatoio ma funzionanti solo per la compressione momentanea creata da uno stantuffo a molla.

E' appena il caso di rilevare che armi a propulsione mediante gas non sono quelle che proiettano gas tossici (come ha tradotto il nostro Ministero nell'art. 2 L. 110!), ma quelle che usano gas in bombola per proiettare proiettili. Comunque la dicitura usata nel definire le armi è talmente ampia che ogni oggetto (anche una bomboletta) che espelle sostanze tossiche o corrosive viene considerato un'arma, salvo che non sia assoggettato a controllo in ragione della sua debole potenza. Il fatto è, però, che ogni paese ha le sue idee circa il concetto di potenza ed avviene così che strumenti di libera vendita in un paese, siano considerati strumenti di morte nel paese vicino (ad esempio in Germania si possono acquistare liberamente bombolette di gas lacrimogeno e munizioni a gas lacrimogeno; in molto paesi le armi ad aria compressa sono pure di libera vendita) e perciò la disposizione è priva di utilità pratica ed ha consentito a molti paesi di lasciare le cose così com'erano.

Eguale incertezza è stata lasciata per le armi antiche: in alcuni paesi sono antiche quelle anteriori al 1871, in altri quelle anteriori al 1890, in altri si distingue a seconda del tipo di caricamento o di munizionamento, in altri ancora ci si affida a una specie di classificazione arma per arma: che senso ha però che l'Italia comunichi alla Germania che un turista tedesco ha comperato un'arma antica, se nel suo paese la stessa arma non deve essere denunziata?

La nozione di parte d'arma è stata notevolmente ristretta: per le armi da fuoco, in sostanza, si considera parte d'arma solo la canna e il tamburo; non sono parti quindi l'otturatore e il serbatoio amovibile.

Rimarchevole è invece che si sia previsto l'equiparazione giuridica alle armi di alcuni accessori e cioè dei visori notturni e dei silenziatori, purché destinati ad essere montati su di un'arma (meno male che lo hanno precisato, poiché altrimenti occorreva controllare anche i silenziatori dei ciclomotori!).

Particolarmente sofferta è la definizione di arma corta ed arma lunga: le armi corte sono quelle la cui canna non supera i 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; vale a dire che dovrebbe essere considerato arma corta un fucile lungo un metro ma con canna di 29 cm, così quanto una pistola di 59 cm e con canna di 40 cm. Logica vorrebbe che tutte le altri armi (e cioè tutte quelle con canna superiore a 30 cm o di lunghezza complessiva superiore a 60 cm, venissero considerate lunghe); non si comprende però perché nella convenzione si usi una dicitura più equivoca, a meno che alla lett. f) non sia sfuggita ai redattori o al tipografo una "o" a metà della frase.

La convenzione contiene ben poche norme che incidano sulla nostra legislazione nazionale. A parte gli obblighi di informazione tra gli Stati, che riguardano solo l'amministrazione di PS, tutte le armi contemplate dalla convenzione sono già assoggettate a controllo e sono vietate oppure possono essere acquistate solo da persone autorizzate.
In effetti l'unica disposizione che l'Italia avrebbe dovuto introdurre con un'apposita legge è quella concernente la sottoposizione a controllo dei visori notturni e dei silenziatori specificamente destinati ad essere montati su armi: vale a dire quei visori appositamente costruiti per una specifica arma o muniti di specifici attacchi incorporati; per contro un visore notturno costruito per usi generici e utilizzabile sia di per sé, sia unitamente ad una cinepresa, ad una telecamera o ad un'arma, continuerà ad essere sottratto ad ogni controllo.

La convenzione, infine, pone alcuni limiti, che vedremo, alla facoltà del nostro legislatore di adottare norme più favorevoli in relazione a certi tipi di armi.

Accordo di Schengen

Il 14 giugno 1985, o per l'inconsistenza del trattato di Strasburgo, o per il fatto che esso tardava ad essere ratificato dai vari Stati, cinque paesi europei (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Olanda) approvavano un secondo trattato (accordo di Schengen) in cui, al fine di affrontare il progressivo venir meno dei controlli doganali, si stabiliva di provvedere ad armonizzare le rispettive legislazioni in materia di stupefacenti, armi ed esplosivi. Il trattato conteneva solo dichiarazioni di principio e demandava le disposizioni di applicazione per le singole materie a successivi accordi; nel novembre 1990 l'Italia aderiva al trattato; nel giugno 1991 vi aderivano anche la Spagna e il Portogallo.

Le disposizioni di attuazione in materia di armi venivano approvate il 19 giugno 1990 e l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al trattato con legge 30 settembre 1993 n. 388 (vedi allegato). Nel frattempo però era stata adottata la direttiva europea in materia di armi, abbastanza simile, così che il trattato, a rigor di logica, avrebbe dovuto essere considerato come superato dai fatti. In caso di contrasto tra norme del trattato e norme della direttiva europea, si pone un grave problema interpretativo che, a mio parere, dovrebbe essere risolto ritenendo sempre prevalenti le norme comunitarie.

Il contenuto essenziale dell'accordo di Schengen è il seguente:
Le armi da fuoco vengono classificate in tre categorie:
1) Le armi che sono proibite ai privati, salvo casi particolari, e cioè le armi da guerra, le armi automatiche, le armi camuffate da altro oggetto, i proiettili per arma corta a punta cava, i proiettili a nucleo perforante.
2) Le armi che possono essere acquistate solo in forza di un'apposita autorizzazione e cioè le armi corte (definite come quelle con canna fino a 30 cm o lunghezza totale fino a 60 cm), le armi lunghe semiautomatiche a più di tre colpi, le armi lunghe a ripetizione con canna liscia inferiore a 60 cm, le armi comuni aventi l'aspetto di armi da guerra.
3) Le armi che possono essere acquistate liberamente ma con identificazione e registrazione dell'acquirente e con obbligo di denunzia e cioè le restanti armi (doppiette, combinati, fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria, ecc.).
Non rientrano tra le armi da fuoco le armi anteriori al 1870, le repliche di armi antiche non impieganti cartucce metalliche, le armi rese inerti purché munite di apposito marchio ufficiale, le armi ad aria compressa.
Inoltre viene introdotta la disposizione secondo cui le armi di cui al punto 2 possono essere acquistate e detenute solo da chi dimostra un valido motivo per farlo.

Il trattato è estremamente sorprendente per la sua superficialità: si sono vietate le armi da guerra, senza che le parti fossero riuscite a stabilire quali esse siano: per la Germania sono da guerra solo le armi automatiche, per la Francia è già da guerra una pistola di cal. 7,65 mm para, per l'Italia è ancora da guerra una pistola cal 9 mm para; la terminologia del trattato è approssimativa tanto che vi si parla ancora di proiettili "dum­dum", espressione ottocentesca ignota ai tecnici e che si trova solo nei romanzi di Salgàri; si considerano pericolose le armi prodotte tra il 1870 e il 1890 sebbene non via sia un unico caso di impiego di esse da parte della criminalità; si introduce la possibilità di limitare il diritto del cittadino del cittadino a possedere armi corte.
Ancora più sorprendente è che l'Italia si sia obbligata ad adottare norme così incisive sulla nostra situazione interna (la norma sulle armi antiche devasterebbe le collezioni di armi, la necessità di un valido motivo per detenere armi corte, porterebbe all'espropriazione forzata a carico di molti cittadini, ecc.) senza il minimo dibattito politico. Il trattato è stato ratificato di straforo in qualche oscura commissione parlamentare, senza che nessuno ne sapesse nulla e il cittadino può trovarsi nella poco piacevole posizione di doverlo soltanto subire, senza neppure sapere chi egli deve ringraziare.
La cosa però veramente strabiliante è che, per incapacità dei traduttori di tradurre e dei politici e dei ministeri competenti di comprendere ciò che leggono, i testi francesi, tedeschi ed italiani non concordano fra di loro! Ad esempio nel testo italiano, all'art. 78, sono classificate tra le parti di armi "l'otturatore e il caricatore". Nel testo tedesco, invece di otturatore si parla, più correttamente e genericamente del "meccanismo di chiusura e, invece che di caricatore, si parla di "Patronenlager", il che significa "camera di scoppio " o "camera di cartuccia" (ovviamente in quei casi in cui essa è autonoma rispetto alla canna) e quindi, in sostanza, al tamburo, che, nel testo italiano, rimane escluso dal novero delle parti! L'esattezza di questa osservazione trova conferma nell'art. 80 in cui, per l'appunto, nel calcolare il numero di colpi massimo per un'arma semiautomatica, si fa riferimento a "serbatoio o camera". Il bel risultato di queste traduzioni è che in base al trattato di Schengen i caricatori sono parti di arma in Italia e non li sono in Germania ed in Austria! Il contrario avviene per il tamburo.

Per quanto riguarda il problema al nostro esame, le norme da tenere presenti sono:
- l'art. 80 n. 2 il quale esclude dal novero delle armi soggette ad autorizzazione "le armi da segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole, sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone".
- l'art 82 che esclude dal trattato le armi di modello anteriore al 1870 e le loro riproduzioni, purché non permettano l'impiego di una cartuccia con bossolo metallico, nonché le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.
- Il trattato non concerne le armi ad aria compressa.

Direttiva europea

La direttiva europea, che purtroppo in italiano è stata tradotta in modo ancor più sciagurato delle precedenti, concerne solo le armi da fuoco e quindi non si occupa delle armi ad aria compressa. Essa è entrata è stata approvata nel 1991 e, come ho anticipato, si deve ritenere che, nella materia delle armi, prevalga sulle disposizioni degli altri trattati, quantomeno nei confronti degli Stati appartenenti alla Comunità Europea. Le norme comunitarie hanno infatti un valore giuridico superiore persino alle costituzioni dei singoli Stati e accordi parziali tra alcuni degli Stati membri non possono prevalere sugli accordi che vincolato tutti gli Satti membri.

Per la parte che ci concerne, l'allegato della direttiva ha tenuto a precisare che:
III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione, a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo; b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici; c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Quest'ultima lettera c) sulle armi antiche è il frutto del compromesso resosi necessario per superare l'assurda barriera del 1870 prevista dal trattato di Schengen; purtroppo il compromesso ha operato anche sul piano linguistico e non si riesce a comprendere che cosa si sia voluto dire. Se si tiene conto delle definizioni date più avanti si deduce che la direttiva non considera armi da fuoco delle categorie A-B-C-D quelle ad avancarica e perciò si può affermare che sono sicuramente antiche le armi ad avancarica e le loro repliche in quanto mai possono ricadere "nelle categorie precedenti"; ma che cosa significa questo requisito per le armi antiche che non sono ad avancarica? Forse che un fucile ad ago non può essere fatto rientrare tra le armi antiche perché è un "fucile a colpo singolo dotato di canna rigata" della cat. C nr.2 ? Sarebbe veramente ridicolo ed assurdo. E il requisito "che esse siano soggette alle legislazioni nazionali" che cosa sta a significare? È positivo o negativo? In altre parole va a favore od a svantaggio dell'arma antica il fatto che essa in Germania sia di libera vendita?

I vincoli al legislatore italiano

Ciò posto, possiamo tentare di riassumere le disposizioni di diritto comunitario che, in qualche modo, vincolano il legislatore italiano rispetto alle armi non da fuoco.

Armi antiche:
- La convenzione di Strasburgo si limita ad escludere dal novero delle armi da assoggettare a controllo quelle che nel rispettivo paese non sono soggette ad alcun controllo in ragione della loro vetustà e quindi lascia ampia liberà ai singoli Stati di stabilire quali armi siano ancora pericolose per la sicurezza pubblica. Per converso, la convenzione parte dal presupposto che se uno Stato decide che un'arma non è pericolosa perché troppo vecchia, si deve ritenere che il legislatore di quello Stato sappia ciò che fa.
- L'accordo di Schengen esclude dalla armi assoggettate a controllo le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono, salvo eccezioni (ovviamente ampliatrici), anteriori al gennaio 1870, sempreché esse non possano usare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione. E sarebbe interessante che i tecnici di Schengen ci spiegassero quali munizioni attuali esistevano già prima del 1870!
- La direttiva europea è alquanto equivoca e di difficile interpretazione, ma sicuramente non assoggetta a controllo le armi ad avancarica.

Se diamo uno sguardo ad altri paesi che hanno emanato leggi recenti in materia di armi, troviamo che l'Austria considera armi antiche le armi da sparo a miccia, a ruota o con acciarino a pietra e ogni altra arma da sparo prodotta prima del 1871 (art. 45 della Legge sulle armi del 1996).

La Svizzera, che ha voluto adeguare le proprio norme a quelle della Comunità europea con la legge 20 giugno 1997, ha preferito non definire affatto le armi antiche, lasciando il compito a successivi provvedimenti amministrativi; essa comunque non considera più armi quelle le cui munizioni non sono più in commercio al pubblico e non sono più prodotte, così creando intelligentemente la categoria degli oggetti che hanno la struttura di arma ma, in concreto, non possono essere utilizzate come tali, siano esse o meno antiche.

In Germania sono liberalizzate (Regolamento 5-11-1978) le armi ad avancarica a miccia od a pietra focaia, le armi ad ago, le armi a percussione ad una canna prodotte prima del 1° gennaio 1871.
È opportuno ricordare che questa data del 1871 non è il frutto di considerazioni tecniche, poiché essa è assolutamente irrilevante nella storia dello sviluppo delle armi, ma deriva semplicemente dal fatto che nel 1970 la Germania emanò disposizioni relative alle armi antiche e scelse la data esatta di un secolo prima come limite, per esclusive ragioni doganali in quanto i prodotti più vecchi di 100 anni godevano di un particolare regime di favore! Purtroppo poi questa data, per la forza "contrattuale" della Germania, è passata in alcun trattati e in alcune legislazioni, senza che chi la recepiva si rendesse conto del suo significato! Trattassi perciò di una data arbitraria che potrebbe tranquillamente essere spostata in avanti di una ventina d'anni senza per ciò venire a liberalizzare armi in grado di essere utilizzate per impieghi criminosi e di maggior pericolosità rispetto alle armi anteriori al 1871.

Come si vede i legislatori europei sono riusciti a creare un bel po' di confusione, senza che si riesca a comprendere la ratio seguita: se lo scopo delle norme è di tutelare la sicurezza pubblica, riesce davvero difficile credere che questa possa essere messa in pericolo da armi ottocentesche e riesce difficile immaginarsi rapinatori che usano armi ad avancarica, anche perché è quasi un secolo che a nessun rapinatore viene in mente una simile balzana idea. Se lo scopo è quello di impedire incidenti od infortuni, bisogna dire che sono privi di ogni controllo strumenti sportivi ben più pericolosi per la salute pubblica, quali gli sci e gli snowboards (media di feriti che ogni domenica giungono al pronto soccorso di Trento o di Bolzano, circa 300!) e che non a senso ritenere un'avancarica moderna meno pericolosa di un fucile ad ago a retrocarica.

Ad ogni modo va detto che la normativa italiana non è in discussione per il fatto che essa comunque assoggetta a controllo anche le armi antiche e quindi non viola alcuna norma della normativa comunitaria.

Se ci si pone il problema dei limiti che la normativa internazionale (ma in concreto quella della direttiva europea) pone ad una liberalizzazione delle armi antiche (cioè a non considerarle armi soggette quantomeno a denunzia, pur se liberamente acquistabili), si può affermare con una certa tranquillità che:
- sono liberalizzabili tutte le armi di modello o tipologia anteriore al 1871;
- sono liberalizzabili le armi ad avancarica, qualunque sia il sistema di accensione ed anche se repliche moderne, poiché esse non possono essere che di modello anteriore al 1871;
- sono liberalizzabili altri modelli di arma, con specifica disposizione amministrativa o legislativa, rispetto alle quali sia accertata l'indisponibilità commerciale delle munizioni; in sostanza si potrebbe, attraverso questa via, arrivare, per quasi tutte le armi, alla data del 1891, saggiamente stabilita dal legislatore italiano sulla base di ragionevoli presupposti tecnici e storici (in sostanza il fatto che solo dopo il 1890 la polvere senza fumo soppianta la polvere nera).

Altre armi non da fuoco

La convenzione di Strasburgo prevede un controllo per le armi che proiettano sostanze nocive, i lanciarazzi portatili, le armi che lanciano un proiettile spinto solo da una molla, purché le singole legislazione ne escludano il controllo a causa della scarsa potenza.
Non si comprende bene a quale strumento si sia inteso riferirsi quando si è parlato di armi che lanciano un proiettile mediante una molla, visto che sicuramente la convenzione non voleva far riferimento a balestre, archi, fucili da pesca, liberi in tutti i paesi. Forse la frase è stata inserita per mera completezza, senza pensare a strumenti effettivamente esistenti.

Per gli strumenti lanciarazzi la convenzione consente comunque l'esenzione da controllo per quelli "creati per motivi di allarme, di segnalazione, di salvataggio".
La convenzione di Schengen esclude dall'elenco delle armi soggette a controllo "le armi per segnalazione, lacrimogene, o di allarme purché l'impossibilità di trasformarle con utensileria corrente in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone".
Essa è l'unica a prendere poi in considerazione le armi da fuoco disattivate stabilendo che sono libere se rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti. Questa disposizione è del tutto assurda perché, stando alla lettera, vieterebbe di trasformare un'arma vera in un'arma a salve, mentre il comma precedente liberalizza le repliche funzionanti purché non idonee ad impiegare munizioni con bossolo metallico!

La direttiva europea, come detto, si occupa solo delle armi da fuoco e esclude da controllo quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, per impieghi industriali o tecnici, purché possano venire utilizzate unicamente per tali scopi specifici. Con questa frase essa interpreta e chiarisce l'analoga frase usata nella convenzione di Strasburgo in cui la specificità dell'uso pareva essere riferita solo agli strumenti per impieghi tecnici o industriali.

Si può quindi tranquillamente affermare che la normativa europea non pone particolari limiti per le pistole lanciarazzi ed altri strumenti funzionanti con cartucce, purché sia garantita la loro intrasformabilità in armi da sparo, intrasformabilità che dovrebbe essere attestata da un apposito marchio.

Quindi la legislazione italiana dovrebbe introdurre l'obbligo di questo marchio.
Sarebbe anche necessario stabilire ufficialmente quali sono gli strumenti lanciarazzi da liberalizzare e quali quelli da assoggettare a controllo.

Armi ad aria compressa

La convenzione di Strasburgo le elenca espressamente tra le armi, siano esse ad aria oppure ad altro gas compresso oppure a stantuffo, salvo "quelle che non sono soggette nel loro paese ad un controllo stante la debole potenza" ed introduce così la distinzione basata sulla potenza..

Il trattato di Schengen e la direttiva europea non prendono in considerazione le armi non da fuoco e quindi non richiedono alcun controllo per le armi ad aria compressa e, come si è detto, deve ritenersi che questi due provvedimenti rendano superate le disposizioni del trattato di Strasburgo all'interno della comunità europea; resta fermo l'obbligo di non lasciar esportare armi ad aria compressa potenti a cittadini extracomunitari non autorizzati.

Il problema dell'aria compressa è stato risolto in vario modo nei vari paesi europei;
- In Germania ed in Spagna sono di libera vendita ai maggiorenni le armi ad aria compressa, ed armi da fuoco cal 4 mm, che imprimono al proiettile un'energia non superiore a 7,5 Joule (velocità iniziale circa 175 m/s per un pallino cal 4,5 mm.)
- La Svizzera, e la Francia non le ricomprendono fra le armi;

- L'Austria non le ricomprende fra le armi, purché di calibro inferiore ai 6 mm.
- In Inghilterra (salvo recenti modifiche apportate dalla nuova legislazione, che non ho potuto ben interpretare), erano libere le pistole ad aria compressa con una energia non superiore a 8,15 Joule (velocità iniziale circa 180 m/s, per un pallino cal 4,5 mm.; velocità residua a 10 metri circa 160 m/s, pari a 6,5 J) e le carabine con una energia non superiore a 16,30 Joule (velocità iniziale circa 260 m/s, per un pallino cal 4,5 mm.; a 10 metri circa 215 m/s, pari a 11,5 J).

Risulta quindi che, nella sostanza, le armi ad aria o gas compressi non sono state considerate degne di menzione dalla normativa europea che le ha considerate irrilevanti ai fini della sicurezza pubblica. La disposizione del trattato di Strasburgo può tranquillamente essere riferita esclusivamente a quelle armi ad aria compressa di grosso calibro (superiore ai sei millimetri, come recita la legge Austriaca), equiparabili in tutto e per tutto alle armi da fuoco; non è invero difficile sostenere che la potenza di una carabina ad aria compressa di calibro 4,5 mm, pari, al massimo a circa 26 Joule, è sicuramente di "debole potenza" rispetto, ad esempio al più miserabile proiettile per pistola (il cal. 6,35 mm) che raggiunge gli 86 Joule. Sia infatti ben chiaro che quando il trattato consente di escludere da controllo certe armi in ragione della loro debole potenza, non intende affatto riferirsi ad un concetto relativo, all'interno della singola categoria di strumenti, ma pone un concetto assoluto, in rapporto all'intero genere delle armi; in altre parole, non ha voluto dire che sono libere le armi ad aria compressa di debole potenza rispetto ad altre armi ad aria compressa più potenti, ma più semplicemente che sono libere quelle di debole potenza rispetto ad altre armi, anche da fuoco.

Nulla perciò impedisce la liberalizzazione delle armi ad aria compressa in calibro 4,5 millimetri, ed ovviamente ed a maggior ragione, anche di quei giocattoli che sparano palline di plastica o di vernice, che solo con uno sforzo di fantasia possono essere fatte rientrare fra le armi; ferma restando l'opportunità di vietarne l'affidamento a minori od incapaci (ricordo infatti che l'attuale normativa italiana è stata introdotta per il fatto che sconsiderati genitori regalavano armi ad aria compressa ai propri bambini o ragazzi che le usavano poi per spararsi negli occhi; sarebbe però stato sufficiente introdurre, per l'appunto, un divieto di affidamento a minori).

Anche la vigente legislazione italiana non è di ostacolo a questa soluzione.

Essa (art. 30 TULPS) considera armi proprie solo gli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e poi, all'art. 45 del Regolamento, ha cura di precisare che non sono considerate armi gli strumenti ... che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso... sportivo, e non vi è dubbio che questo sia il principio generale da osservare in tutti i casi, salvo ovviamente disposizioni eccezionali. Questa specifica eccezione, mediante assimilazione delle armi da sparo alle armi da fuoco, è contenuta nell'art. 585 del CP (per le armi da bersaglio da sala - armi di piccolo calibro con munizione a polvere - e per le armi ad aria compressa, vi era già una specifica eccezione contenuta nell'art. 44 del Regolamento).
Lo stesso legislatore però ha dovuto riconosce che la generalizzazione così operata era eccessiva in quanto è una forzatura l'affermare che chiari strumenti sportivi, come la maggior parte delle armi ad aria compressa, fossero destinati per natura ad offendere la persona. È per questo motivo che l'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ha stabilito che può essere esclusa la natura di arma comune per le armi da bersaglio da sala, le armi ad aria compressa o a gas compresso (quelle dette "ad emissione di gas"), una volta accertato che esse non sono idonee a recare offesa alla persona.

Trattasi perciò, in definitiva, di stabilire quale sia il significato da attribuire a questa espressione, invero poco felice, usata dal legislatore.
Alcuni "paletti" del percorso logico da seguire sono però facilmente individuabili:
- La legge stessa prevede che certe armi da bersaglio da sala o ad aria compressa possono essere ritenute non idonee ad offendere la persona; è quindi erronea ogni tesi secondo cui tutte le armi da bersaglio da sala e tutte le armi ad aria compressa cal. 4,5 debbono ritenersi idonee ad offendere. L'affermare che non sono armi esclusivamente i giocattoli che sparano solo tappetti di plastica è una emerita stupidaggine perché è evidente che la legge non intendeva regolare i giocattoli, ma le armi, ed era doveroso operare una distinzione nel loro ambito (si consideri che agendo come si è fatto, gli oggetti ad aria compressa ritenuti essere di libera vendita, non rientrano neppure tra gli strumenti ad offendere perché la Commissione Consultiva ne ha preteso l'innocuità totale!).
- Il concetto di offesa alla persona, così come scritto, è talmente inconsistente, che deve necessariamente essere interpretato sulla base della ratio della norma. Lo scopo della legge non è quello di vietare ogni strumento o arnese che possa far male alla persona, perché in tal caso dovrebbero essere vietati archi, balestre, fucili da pesca, giavellotti, e simili attrezzi sportivi, sicuramente in grado di uccidere una persona a distanza, ma piuttosto era quello di creare una scala di pericolosità fra i vari strumenti da sparo. Per un'arma da sparo, che proietta un proiettile attraverso una canna con grande precisione, si può essere un po' più severi rispetto ad un arco che richiede forza ed addestramento per essere usato con efficacia, ma è necessario ammettere che l'idoneità ad offendere deve essere intesa in senso relativo, prendendo come punto di riferimento minimo l'idoneità ad offendere degli strumenti atti ad offendere. Non ha senso che solo per le armi da sparo si escluda che esse possano essere inserite nella categoria intermedia degli strumenti atti ad offendere, che esse possano essere solo armi micidiali o giocattoli innocui.
- L'idoneità ad offendere deve essere valutata in relazione all'uso normale dello strumento e non in relazione ad eventi eccezionali. Anche una penna infilata in un occhio può accecare, ma non è questo il parametro per valutare la pericolosità di una penna.
- Se la legge consente di liberalizzare certe armi da bersaglio da sala, vuol dire che ha la legge stessa ha ammesso che certe armi da fuoco con munizioni a palla possono essere considerate non idonee ad offendere la persona (ricordo che in Germania sono libere le armi da fuoco in calibro 4 mm. purché con potenza non superiore a 7,5 Joule).

Sulla base di queste premesse si può poi constatare come la lesività degli strumenti atti ad offendere vada dalla idoneità ad uccidere (archi, balestre, coltelli) fino alla capacità a cagionare lesioni gravi o gravissime: gli strumenti elencati sono di metallo, taglienti od appuntiti, idonei a penetrare od a tagliare un corpo umano e, per quelli contundenti, si richiede una consistente capacità invalidante. Nessuno si è mai sognato di considerare strumento atto ad offendere un pezzo di legno appuntito o un ombrello o un pugnale di plastica o un bastone non appesantito a guisa di mazza. Eppure anche con questi oggetti, usando un po' di impegno, si può uccidere una persona e un omicida robusto ne può persino fare tranquillamente a meno. Il fatto è che nel valutare giuridicamente le situazioni si fa sempre riferimento al quod plerumque accidit, alle situazioni normali, e la norma è che certi strumenti non sono in grado di cagionare altro che lesioni lievi o lievissime.
Rispetto alle armi ad aria compressa sono stati eseguiti approfonditi studi di medicina legale i quali hanno stabilito che al di sotto di 60 m/s un proiettile per aria compressa cal. 4,5 mm non è in grado di forare la pelle umana nuda e che perde quindi 60 m/s di velocità per effetto del solo impatto; poiché anche il muscolo richiede una velocità minima di circa 60 m/s per essere perforato, si è concluso che al di sotto della velocità di 120 m/s, pari a 3,6 J, non vi è una lesione vera e propria; con una velocità di 200 m/s la penetrazione nei tessuti molli non arriva oltre i 7-8 millimetri e quindi non vi è il pericolo di lesioni in profondità: la lesività di un'arma ad aria compressa è quindi paragonabile a quella di un chiodo o di un ferro da calza. Non deve dimenticarsi poi che i pallini usuali, tipo diabolo, hanno una forma aerodinamica svantaggiosa per cui vi è una rapida perdita di velocità lungo la traiettoria, così che è esclusa ogni pericolosità a distanza.
Si può perciò ragionevolmente concludere che le armi ad aria compressa, anche se capaci di imprimere al proiettile una consistente velocità, non sono idonee a cagionare, nell'uso normale, più che lesioni lievi.

Il dato di fatto giuridico e quello scientifico debbono essere fusi con quello socio-politico per stabilire, sul piano interpretativo (visti gli ampi spazi lasciati dal legislatore alla Commissione Consultiva) o su quello legislativo, al fine di operare una scelta largamente politica. Deve stabilirsi :
- quali sono i concreti pericoli che si temono dalla diffusione delle armi ad aria compressa. Esse non possono di certo essere usate per scopi criminali e, sul piano dei delitti, non vi è nulla da temere se non qualche sparo dal balcone verso lampadine o piccioni. Il pericolo di lesioni colpose è limitato dalla sostanziale innocuità a distanza e dal divieto, comunque da imporre, di affidarle senza giustificato motivo a minori di una certa età. Esistono comunque norme di legge che vietano di danneggiare cose o animali altrui, di cacciare con certi tipi di armi, di ferire o molestare ed esse sono certamente sufficienti a reprimere l'uso illecito anche di questi strumenti sportivi.
- se sia ragionevole fare una distinzione così drastica tra strumenti di pari pericolosità, come, ad esempio, una fionda e una carabina ad aria compressa;
- se sia ragionevole introdurre un limite di potenzialità nell'ambito di strumenti dello stesso calibro, come in Germania ed Inghilterra, oppure se sia più semplice (anche per evitare poi infiniti contenziosi giudiziari che creano una sostanziale ingiustizia) liberalizzarle totalmente, come ha deciso di recente l'Austria, lasciando fermo il divieto solo per le armi ad aria compressa di grosso calibro.


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