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I NUOVI TERMINI DEL MINISTERO DELL’INTERNO - SECONDO ATTO (Angelo Vicari)
Nel precedente articolo sui nuovi termini del Ministero dell’interno per la conclusione dei procedimenti amministrativi, abbiamo indossato le vesti del solito pessimista di turno, prevedendo che la maggior parte di questi termini, in via di gestazione, avrebbero superato quelli già lunghi stabiliti con il primo decreto (D.P.C.M. n. 214/2012).
Conoscendo come vanno le cose di questo mondo, anzi dei Ministeri, resistenti alle reclamizzate innovazione e sburocratizzazione, eravamo sicuri che non saremmo stati smentiti.
E, purtroppo, così è avvenuto !...
Infatti, il 21 marzo u.s. è stato emanato il D.P.C.M. n. 58 (Gazz. Uff. n. 122 del 27 maggio 2013), nel quale sono stati elencati i procedimenti amministrativi del Ministero dell’interno, i cui termini hanno una durata superiore a 90 giorni.
Prima di tutto è da osservare come il numero di questi procedimenti, sia di competenza degli organi centrali che periferici, superi di gran lunga quello di cui alla “tabella” del precedente decreto, stabilendo limiti che oscillano tra 120 e 180 giorni.
Tale constatazione ci permette di evidenziare come non si sia rispettata la volontà del legislatore, di cui alla L. n. 69/2009 (art. 7), che consente ai Ministeri di superare il termine massimo di 90 giorni, ma solo eccezionalmente e per particolari motivi (organizzazione amministrativa, natura interessi pubblici tutelati, complessità del procedimento). Quindi, il Ministero dell’interno ha interpretato, autonomamente, la suddetta legge alla rovescia: l’eccezione è diventata la regola!...
Una seconda osservazione sorge spontanea dal confronto della nuova “tabella” con quella precedente, emanata con il D.M. n. 142 del 18 aprile 2000.
Nello scorrere le varie tipologie di autorizzazioni ci si può accorgere di come, nella maggioranza di esse, i tempi di conclusione siano perfettamente uguali (licenza attività di vigilanza e investigazione privata 180 gg., licenze in materia di armi porto di pistola per difesa, fabbricazione e commercio di armi comuni, 120 gg.).
Tale raffronto induce l’uomo della strada/utente a chiedere spiegazioni di come sia possibile che una stessa licenza che nel 2000 doveva essere rilasciata o rifiutata in 120 giorni, oggi, a distanza di ben 13 anni, sia stato stabilito lo stesso periodo di tempo?... Ma, la “rivoluzione copernicana” della P.A., che fine ha fatto?..E la tanto reclamizzata informatizzazione ed efficienza?...Eppure, da più parti è stato sostenuto che nell’ultimo decennio del XX secolo (ad iniziare dalle leggi Bassanini degli anni ‘90) l’amministrazione italiana ha subito un processo riformatore di ampia portata.
Se questi sono i risultati è legittimo considerarsi ancora “sudditi” !...
Per comprendere meglio la portata di tali termini, riteniamo opportuno evidenziare quello per la licenza di porto di pistola per difesa; è plausibile che un cittadino, meglio suddito, addirittura anche quando gli sia già stato riconosciuto il bisogno di andare armato, debba attendere 4 mesi per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione?....Così per le altre attività non ludiche, ma commerciali.
Terza ed ultima osservazione, ma non per questo meno interessante, riguarda le motivazioni addotte per giustificare tali termini biblici.
Tralasciando di commentare la generica e generalizzata formula riportata a fronte della maggior parte delle autorizzazioni “il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti” dalle rispettive norme, non possiamo non evidenziare la giustificazione della necessità di termini più lunghi per “l’acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ex art. 49 T.U.L.P.S.” (es. licenza fabbricazione e deposito esplosivi).
Premesso che l’art. 49 del T.U.L.P.S. disciplina la Commissione tecnica “provinciale” esplosivi, mentre quella consultiva “centrale”, cui fa riferimento il Ministero, era contemplata dall’art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si è tenuto conto che quest’ultima è stata soppressa dal Governo Monti con le leggi sulla spending review, in particolare con l’art. 12, comma 20, primo periodo, del D.L. n. 95/2012 ( Gazz. Uff. n. 156 del 6 luglio 2012, supp. Ord. n. 141/L), convertito in L. n. 135/2012.
Tale errore è sintomatico di un navigare “a vista” nel redigere il regolamento.
A fronte di un tal procedere, stranamente, guarda caso, sempre a favore della P.A. e mai del suddito, è da osservare, infine, che non sembra aver sortito alcun effetto la previsione di una procedura più complessa, rispetto a quella iniziale della L. n. 241/90 (art. 2), stabilita dalla L. n. 69/2009 (art.7), per la emanazione dei regolamenti, finalizzata ad un più rigoroso controllo del rispetto dei principi stabiliti in quest’ultima legge.
Infatti, i previsti interventi dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, nonché l’emanazione da parte de Presidente del Consiglio dei ministri, sembra proprio che abbiano cambiato tutto per non cambiare nulla!...... (Angelo Vicari, 17 giugno 2013).
Nota E. Mori: sia chiaro che per tutte le pratiche non elencate nelle tabelle riportate alle pagine:
http://www.earmi.it/diritto/leggi/Nuovi%20termini.htm
http://www.earmi.it/diritto/leggi/dpcm2013.html
ed ora nella TABELLA FINALE COMPLESSIVA (PDF)
rimane fermo il termine massimo di 30 giorni per la loro evazione. Il prossimo decreto salva Italia prevede un risacerimento automatico per ogni giorno di ritardo.
email - Edoardo Mori |
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