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CIRCOLARE 4 luglio 2010 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10A11680) del MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(G. Uff. 29 settembre 2010 n. 228)
L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, la disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 2, prevedano un termine diverso.
All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un'altra novità: i termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale, essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari situazioni, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti è stato fissato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge, vale a dire, entro il 4 luglio 2010.
Con l'approssimarsi della scadenza del predetto termine, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come,peraltro, richiesto da diverse Amministrazioni interessate.
In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplina compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti provvedimenti.
Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.
Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti a rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzo del 12 gennaio 2010 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76).
Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all'art. 2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4 luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenuto opportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione dei nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.
Per l'adozione degli schemi regolamentari è sufficiente richiamare le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato conferma in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quello preesistente se non per ragioni connesse all'accorpamento dei procedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispetto alla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrerà spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.
Con riguardo, infine, alla responsabilità dirigenziale connessa all'inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, appare opportuno richiamare anche in questa sede - perchè finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma - le seguenti considerazioni già espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio 2010: «(...) al fine di valutare la responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionato al privato. Non si dovrà attribuire rilievo determinante agli episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell'obbligo di provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, né tantomeno potrà considerarsi inadempimento la mancata emanazione del provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso».
NOTA
La Legge 18 giugno 2009, n. 69, art 7,
che ha modificato la legge 241/1990 stabilendo che, salva diversa disposizione, tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il tempo massimo di 30 giorni e non più 90 come prima disposto. I ministeri possono aumentare il termine fino a 90 giorni al massimo, per cui diventano illegittimi i termini superiori ad essi. La P. A.. in caso di ritardo è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del procedimento e il dirigente dell’ufficio potrà essere valutata negativamente ai fini delle doti dirigenziali.
I regolamenti per stabilire quali provvedimenti godessero della proroga a 90 giorni dovevano essere emanati entro il 4 luglio 2010. Il ministero dell’Interno ha omesso di provvedere.
La legge espressamente prevede che allo scadere del termine del 4 luglio 2010 TUTTI i procedimenti non diversamente regolamentati devono essere evasi entro 30 giorni. Però per quelli per cui già era fissato un termine fino a 90 giorni, rimane fermo il termie già stabilito.
I nuovi termini non si applicano ai procedimenti iniziati prima del 4 luglio 2010.
Non è che la legge sia un capolavoro di chiarezza ma una cosa è certa: tutti i termini superiori a 90 giorni spariscono; per i procedimenti per cui era previsto un termine fino a 90 giorni, rimane fermo tale termine, per quello con termine superiore a 90 giorni, il termine diviene di 30 giorni.
Sono sicuro che i ministeri faranno finta di nulla per anni! Come dimostrato dalla circolare 4 luglio 2010 sora riporttata in cui si cerca di sostenere, in perfetto contrasto con la legge, che non c’è nessuna fretta e che i ministeri potranno regolamentare anche in seguito; è vero, ma non si deve ignorare che nel frattempo i termini sono ridotti a 30 giorni!
email - Edoardo Mori |
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