Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Nuova classificazione di una bomboletta spray

Il Ministero in data 3 novembre 2008 ha comunicato di aver classificato come non arma uno strumento spray “al capsicum per autodifesa” detto Palm Defender prodotto dalla ditta “A.S.P. – USA” e importato dalla ditta Mad Max Co di Roma.
La classificazione, ad opera della Commissione Armi è avvenuta nella seduta 2-7-2008  “tenuto conto del parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità”.
Trattasi di atto assolutamente illegale sotto vari profili.
Si vedano sul problema degli strumenti al peperoncino anche le pagine di questo sito:
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bombolette1.htm
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bombolette.htm
http://www.earmi.it/diritto/leggi/circolare%20bombolette.htm

Per un importante aggiornamento sulla questione si veda la Relazione alla EXA del 2009 e la legge di liberalizzazione

Dal complesso della normativa emerge:
- che gli strumenti al capsicum (ma il discorso non cambia per quelli al CN o CS) non sono armi da sparo in quanto non sparano proiettili attraverso una canna; requisito questo specificamente indicato nella Direttiva Europea 2008
http://www.earmi.it/diritto/leggi/direttiva%202008.htm
e dalla Convenzione ONU sul crimine organizzato
http://www.earmi.it/diritto/leggi/2006_146.htm

- che pertanto la Commissione non ha alcuna competenza a classificarli, ma che, al massimo può esprimere pareri al Ministero a norma art. 6 u. c. legge 100/1975. In realtà la norma andrebbe correttamente interpretata nel senso che la competenza della Commissione è limitata alle armi da fuoco; basti pensare che nella Commissione non vi è nessuno tecnico che si intenda altro che di armi da fuoco. 
- che pertanto la classificazione della Commissione è un atto interno privo di ogni valore giuridico; si spera che il Ministero emetterà un suo autonomo decreto.
- che l’Istituto Superiore di Sanità non ha nessuna competenza a esprimere pareri sulla attitudine ad offendere di un determinato strumento, valutazione che implica anche interpretazione di norme giuridiche e non solo mediche. L’Istituto può dire se una certa sostanza, spruzzata con certe modalità, può o meno provocare lesioni in senso medico, ma di certo non può entrare in merito alla natura giuridica dello strumento che spruzza, alla sua tipologia meccanica e se le lesioni cagionate siano o meno tali in senso giuridico. Ad esempio è arma anche lo strumento che inabilita un avversario senza lederlo. Ma se lo strumento in esame non produce lesioni e non inabilita l’avversario non è uno strumento di difesa, ma uno scherzo di carnevale!
- che gli strumenti di autodifesa per la legge penale non esistono. Se uno strumento lede o incapacità è un’arma; se non fa ciò è un giocattolo, come le softair.
- che anche uno strumento di autodifesa, se esistesse e se fosse idoneo all’uso, sarebbe pur sempre uno strumento atto ad offendere il cui porto sarebbe vietato perché per la legge la difesa personale non è integra il cosiddetto “giustificato motivo”.
- che il provvedimento del Ministero lede la parità di trattamento ed è sfacciatamente a favore di una sola ditta. Il problema non è nuovo perché già nel 1998 il ministero aveva dichiarato innocui uno strumento portachiavi (Keydefender) e una penna spray (Safeguard). Da allora, per 10 anni, nessuna classificazione è stata più accettata e il ministero si è sempre ben guardato dal rivelare quali sono i parametri tecnici al di sotto dei quali uno strumento spray al capsicum non è arma propria. I parametri sono, sul piano internazionale: capacità del contenitore, percentuale di capsicum in soluzione, tipo di getto e distanza di azione, azione singola o ripetuta. Ma se questi parametri non sono mai stati fissati e normati come fa la Commissione a decidere? Con il pendolino o scende lo spirito santo dal cielo? Come fanno gli altri interessati a sapere se il loro prodotto è libero o meno?
- che è evidente la disparità di trattamento  creata dal Ministero il quale dichiara ufficialmente  che unici prodotti vendibili sono solo i tre da lui autorizzati sebbene nessuna norma preveda tale autorizzazione e sebbene non si sappia per quali motivi quei prodotti sono liberi. È palese che in mancanza di uno straccio di normativa il parere del Ministero potrebbe legittimare chiunque a vendere prodotti eguali, anche se non controllati dal Ministero (fermo restando che per la Giustizia penale il parere o il decreto del Ministero vale quanto il due di briscola perché atto abnorme e contrario alla legge). Ma se non vengono resi noti i motivi per cui tre prodotti sono stati liberalizzati, come fa la concorrenza a beneficiare della liberalizzazione?
È vero che il capsicum  è un olio, ma qualcuno potrebbe pensare che unge nei posti sbagliati!
Sul piano penale si deve poi ritenere che chiunque è leggittimato ad invocare la sua buiona fede per l'errore sulla legge penale creato dallo stesso inconsulto modo di procedere della pubblica amministrazione che dichiara dei prodotti innocui senza poi dar modo al cittadino di sapere se ciò che acquista liberamente sia o meno un prodotto consentito dalla legge penale.

(4 dicembre 2008)

 


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