Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Che fine hanno fatto le bombolette spray ?

Il pacchetto sicurezza del 2 luglio 2009, rimediava finalmente, per encomiabile iniziativa della Senatrice Bonfrisco, all’inerzia o incapacità del Ministero dell’Interno in materia di bombolette spray e imponeva di provvedere alla definizione di quali bombolette potessero essere liberalizzate.
Recita infatti  l’ art. 15-bis. (Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi: Il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
La brava senatrice non poteva sapere che al Ministero se ne strafregano del Parlamento e che bloccano tutto quanto  non parte da loro o non piace a loro. Ricorderete il caso della liberalizzazione dell’aria compressa e delle armi ad avancarica monocolpo: il Parlamento commetteva l’errore di incaricare il ministero di emanare modeste norme di attuazione e ne usciva invece una stravagante normativa con una infinità di controlli del tutto inutili, ma che impediscono, ad esempio, di acquistare armi all’estero senza spendere in burocrazia più di quanto costi l’arma.
Nel caso delle bombolette il ministero ha reagito fulmineamente: ha deciso subito di non fare assolutamente nulla! Mentre il regolamento per le ronde, previsto dallo stesso pacchetto e che faceva comodo al ministero, notoriamente  contrario a chiunque cerchi di difendere sé e la società quando la Ps si occupa di altro, era già pronto dopo un mese, quello delle bombolette è stato messo fra le cose da dimenticare.
Il Ministero in questo è stato aiutato da una situazione molto buffa creata dagli uffici della Presidenza della Repubblica. In sede di firma della legge su pacchetto sicurezza qualche emerito giurista di quegli uffici (forse istigato da altro emerito ministeriale), ha sollevato dei rilievi scrivendo che era cosa pericolosissima liberalizzare le bombolette; il tapino, che faceva fare una figura barbina al Presidente,  ignorava ovviamente che i provvedimenti del 1998 con cui erano stati liberalizzati due tipi di bombolette erano stati firmati proprio dall’allora ministro dell’interno on. Napolitano!! Ma è chiaro che su questa stupidaggine il Ministero ora c’è andato a nozze.
Eppure la soluzione è molto semplice perché a livello internazionale sono molto chiari i parametri che deve avere una bomboletta di libera vendita tenendo conto di:
- quantità complessiva di liquido
- possibilità o meno di spruzzi ripetuti
- distanza di proiezione del getto
- quantità di liquido spruzzata e grado di nebulizzazione
- concentrazione della sostanza attiva
- non infiammabilità del solvente.
In nessuno dei paesi in cui le bombolette sono state liberalizzate si sono avuto problemi di sicurezza pubblica o sanitari  ed esse si sono rivelate utilissime come mezzo di difesa da aggressioni umane  o animali
  Perciò il regolamento da emanare non presenta alcuna difficoltà e, se il ministero non vuole perdere altro tempo, glielo scrivo subito qui sotto!
Proposta di regolamento:
Art. 1 - Rientrano fra gli strumenti di autodifesa di libera detenzione e porto gli strumenti  i quali  mediante gas compressi o altro sistema lanciano un aerosol o una schiuma o un gel in essi contenuto e aventi le seguenti caratteristiche:
a) contenuto massimo di prodotto da espellere  gr. 30 (30 ml)
b) contento massimo di sostanza attiva 10%
c) contenuto massimo di capsacinoidi dello 0,3 % con potere irritante non superiore a tre milioni di unità Scoville Heat
d) massimo raggio di azione metri 3
e) il propellente non deve essere infiammabile
f) il propellente deve corrispondere ai requisiti di legge previsti per gli spray
d) lo strumento può consentire più getti ripetuti
Art. 2 - A cura dell’importatore o produttore gli strumenti di autodifesa devono recare in modo leggibile, con caratteri non inferiori a 12 punti,  il nome e il recapito dell’importatore e la dicitura  “Prodotto conforme al Reg. Min. Int. ………….”    
Art. 3 - Gli strumenti di autodifesa conformi alle disposizioni di cui all’art. 1 sono di libera vendita. Ne è vietata la vendita ambulante ed ai minori degli anni 16. Le bombolette non conformi alle disposizioni dell’art. 1 lettere da a) ad e) , sono considerate armi proprie a norma art. 42 TU Leggi di PS e art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110.
Art. 4 - È vietato portare gli strumenti di autodifesa in pubbliche riunioni, in manifestazioni sportive, in discoteche e simili luoghi in cui può verificarsi eccitazione degli animi. Ne è vietato il porto ai minori di anni 16.
Art. 5 - L’uso degli strumenti di autodifesa contro persone senza che ricorra la necessità di respingere un’aggressione, o l’uso di essi per molestare persone o disturbare le loro occupazioni è punito a norma del Codice Penale. Se esse vengono portate in circostanze tali di tempo e di luogo da indicare che il porto avviene al fine di offendere   la persona e non per respingere aggressioni, si applica il comma 2 dell’art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110
Art. 6 - La produzione o importazione o messa in commercio di prodotti non conformi alle disposizione degli artt. 1 e 2, ove non ricorra un reato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 ad Euro 400 per ogni strumento prodotto o importato. Se sullo strumento viene apposizione la dicitura non veridica di conformità al presente Regolamento, la sanzione è raddoppiata.
La vendita ambulante, la vendita a minori degli anni 16, il porto nelle situazioni di cui all’art. 4 sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 400 Euro.
Art. 7 - I prodotti già dichiarati non idonei ad offendere la persona da parte della Commissione Consultiva e già importati, si considerano conformi al presente regolamento e possono essere venduti senza la dicitura di cui all’ art. 2, fino ad esaurimento.
Singoli strumenti acquistati personalmente all’estero da viaggiatori si considerano conformi al presente regolamento se la capacità non supera i gr. 3 o 30 ml.

Come si vede, è del tutto possibile fare una cosa semplice e lineare, senza comitati, commissioni, domande, licenze, certificati, bolli, costi aggiuntivi e tutto quel vortice di carte inutili di cui si nutre la burocrazia. Poche regole semplici e ragionevoli e chi sbaglia paga. È meglio fare un regolamento così, oppure il Ministero è d’accordo sul fatto che in decine di siti internet e in molti negozi si continuino a vendere  impunemente spray sicuramente pericolosi?  È possibile che non ci sia in Italia un politico capace di chiedere conto del perché al Ministero si commettano reati di omissione in atti di ufficio? O che non ci sia un PM il quale si chiede come sia possibile che vengano favoriti tre soli prodotti?
Il Ministero ha il preciso dovere di emanare il regolamento; ma anche se non avesse questo dovere, avrebbe comunque (e da tempo) il dovere giuridico e di onestà di spiegare quali sono le miracolose caratteristiche che hanno consentito di liberalizare tre prodotti e percxhé esse nno si possono applicare ad altri prodotti.
Si vedano gli articoli collegati.

 


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