Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Decreto 8 aprile 2010 - Proroga licenze di trasporto esplosivi permanenti

MINISTERO DELL'INTERNO - Decreto 8 aprile 2010 - Modifiche all'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto. (GU n. 104 del 06/05/2010)

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visto il Capitolo I, numeri 4 e 6, dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
 Ritenuta la necessita' di apportare delle modifiche alle norme sopraindicate, anche al fine semplificare le procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto disciplinate dal medesimo capitolo I dell'Allegato C; 
 Visto l'art. 97 della Costituzione; 
 Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
 Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; 
 Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 6/10E del 3 marzo 2010; 
Decreta:   
 Al Capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 4, le parole «di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»; 
  b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni; 
   1) al primo periodo, le parole: «della 1ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»; 
   2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validita', la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.». 

NOTA
Soluzione corretta e doverosa, ma proprio non si comprende perché non è stato stabilito che la stessa regola vale per tutte le licenze di P.S. E' chiaro che qualche ditta è andata a raccomandarsi e che si è voluto fare un piacere personale!
Si veda anche la nuova legge sui termini per l'evasione delle domande.



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