Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 14 ottobre 2016 sul DM 16-8-2016 (Mod. All B)

OGGETTO: Pubblicazione del decreto del Ministro dell'Intemo 16 agosto 2016 recante “modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza”. Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 16 agosto 2016 recante “Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza”.
Tale provvedimento trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi e i petardi - prodotti pirotecnici ritenuti più pericolosi e a maggior rischio di incidente, in quanto illecitamente utilizzati in manifestazioni sportive e di piazza, ovvero per la commissione di fatti intimidatori di matrice anche terroristica - nonché le polveri da mina possano entrare nella disponibilità di persone diverse da quelle con conoscenze specialistiche e munite dei titoli autorizzatori previsti dalla vigente normativa.
Il decreto in argomento, come disposto dall’art. 2, modifica la tipologia dei prodotti esplodenti che possono essere detenuti negli esercizi di munita vendita, muniti di licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. e del cap. VI dell’Allegato “B” al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vietando, a partire dal 4 ottobre 2016, la detenzione presso i citati esercizi commerciali:
•    delle polveri da mina;
•     degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, muniti o non della marcatura CE, che, per un pronto riferimento di seguito si descrivono:
a)    razzi con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo superiore a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, superiore a grammi 10 di polvere nera, o 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo;
b)    petardi con un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo superiore a grammi sei di polvere nera, o superiore a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o superiore a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo.
Il comma 3 del medesimo art. 2 consente, entro il 4 luglio 2017, lo smaltimento delle giacenze di magazzino presenti alla data del 4 ottobre 2016.
Premesso quanto sopra si rammenta che, in occasione di controlli da effettuarsi presso tali esercizi, occorrerà verificare che non siano state effettuate operazioni di acquisto o rifornimento di tali prodotti, in data successiva al 4 ottobre 2016 e che le giacenze risultino tali, anche dall’esame della documentazione fiscale, nei limiti del quantitativo consentito.
In virtù della nuova formulazione normativa, le polveri da mina, i razzi ed i petardi in argomento potranno essere lecitamente detenuti e venduti solamente agli operatori professionali di settore, presso i depositi di vendita e di fabbrica in ogni caso e presso gli esercizi commerciali muniti di licenza fino allo smaltimento delle indicate giacenze.
Sempre per le citate esigenze di tutela di ordine e sicurezza pubblica, nel richiamare il contenuto della circolare 557/PAS/U/010684/XV.H.MASS(39) datata 30.06.2016 diretta alle Questure - Divisioni PASI - è utile sottolineare che, per un efficace contrasto all’illecita movimentazione di tali articoli pirotecnici, è necessario verificare con attenzione il loro effettivo utilizzo anche in occasione degli spettacoli di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.
A tal fine occorre approntare in ambito territoriale un’efficace e concertata procedura amministrativa per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni propedeutiche all’esecuzione di spettacoli di fuochi d’artificio che vede interessati, il più delle volte, il Sindaco, quale Autorità locale di P.S., per l’emissione della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., il Questore per il nulla osta all’acquisto di esplosivi e il Prefetto per la conseguente licenza di trasporto dal luogo, ove ha sede il deposito di approvvigionamento.
Nella consapevolezza che sovente risulti non facile ottenere in anticipo un elenco completo e dettagliato delle tipologie dei fuochi artificiali che il pirotecnico dovrà impiegare, le Questure, nel rilasciare nella sua consueta forma generica il nulla osta all’acquisto potranno prescrivere, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il divieto di acquisto degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, salvo espressa richiesta del pirotecnico stesso.
In tal caso, il pirotecnico dovrà obbligatoriamente indicare nell’istanza tesa ad ottenere la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., il numero e la specie dei razzi e/o petardi che intenda utilizzare e solo in questa ipotesi il relativo nulla osta rilasciato dal Questore potrà consentirne l’acquisito in relazione a quanto indicato nella citata licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
Parimenti anche le licenze di trasporto rilasciate dalle Prefetture in occasione di spettacoli pirotecnici, potranno riportare quale prescrizione ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il divieto alla movimentazione degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, salvo relativa esplicita richiesta del pirotecnico.
Peraltro, le Prefetture U.T.G., sempre con l’intento di perseguire le descritte finalità di ordine e sicurezza pubblica, potranno imporre la cennata prescrizione anche in sede di rilascio delle licenze di trasporto permanenti o temporanee che verranno emesse per la movimentazione di prodotti esplodenti tra utenti titolari di licenze permanenti di fabbricazione e di deposito, salvo che questi ultimi manifestino l’esplicita intenzione di trasportare i razzi e i petardi in argomento.
Al riguardo gli Uffici interessati a tali trasporti vorranno coordinarsi per effettuare, con le modalità rimesse alla loro prudente valutazione, ogni accertamento utile a comprovare 1’esistenza del rapporto commerciale fornitore/cliente accertando, in tal modo, che il destinatario abbia fatto effettivamente richiesta dell’esplosivo movimentato.
In tal maniera, quelli che sono unanimemente riconosciuti come i prodotti più pericolosi e a maggior rischio di incidenti potranno essere regolarmente trasportati in occasione di uno spettacolo autorizzato ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., oppure tra depositi, solo a fronte della puntuale indicazione della quantità, denominazione, numero di registrazione attribuito dall’ente notificato (ove il prodotto sia marcato CE) e di ogni altro elemento identificativo sia ritenuto utile dall’Autorità locale, per la tracciabilità del prodotto stesso.
Risulterà, infine, opportuno che l’Autorità locale che avrà rilasciato con le specificità sopra indicate, la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., sia sensibilizzata alla scrupolosa vigilanza circa il reale impiego nello spettacolo pirotecnico dei razzi e/o dei petardi, oltre che di tutti gli altri prodotti in generale.
Ove quindi ne ricorrano i presupposti, tali verifiche sul destinatario potranno essere effettuate in occasione del rilascio delle licenze di trasporto valide per ogni genere di esplosivo.
Di tali innovazioni procedurali è opportuno che siano preventivamente informati tutti gli operatori economici del settore (pirotecnici, spedizionieri, esplosivisti ecc.).
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla circostanza che, a partire dal 5 luglio 2017, troverà applicazione l’art. 1, comma a), punto 2) del decreto del Ministro dell’interno in argomento che dispone che negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere “lettera c: manufatti della IV    categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V    categoria”.
Dal combinato disposto di tale articolo e dell’art. 34, comma 4 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 deriva che dal 5 luglio 2017 è fatto divieto di detenere e vendere, in detti esercizi, anche i manufatti di IV categoria muniti della marcatura CE destinati a persone con conoscenze specialistiche, ovvero F4 e T2 appartenenti alla IV categoria, nonché tutti gli articoli pirotecnici privi della marcatura CE e provvisti del riconoscimento e classificazione ex art. 53 del T.U.L.P.S. e rientranti nel campo di applicazione del decreto 123/2015.
Occorre ricordare, da ultimo, che il citato art. 1 modifica, a partire dal 4 ottobre 2016, anche la lettera a) del comma 3 - contenuto della licenza - del capitolo VI, che nella sua nuova formulazione non consente la possibilità di rinunciare alle polveri da mina in favore delle polveri da lancio.
Pertanto, gli esercizi di minuta vendita possono tenere e vendere, ove la cubatura lo consenta, fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio, che possono essere convertite in polveri e/o cartucce secondo le note equivalenze del medesimo comma 3.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
 


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