OGGETTO: Pubblicazione
del decreto del Ministro dell'Intemo
16 agosto 2016 recante
“modificazioni agli articoli 1 e 3 del
Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in
materia di leggi di pubblica sicurezza”. Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale -
n. 231 del 3 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministro
dell’interno 16 agosto 2016 recante “Modificazioni agli articoli 1 e 3
del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
in materia di leggi di pubblica sicurezza”.
Tale provvedimento trae origine dalla necessità di ridurre la
possibilità che i razzi e i petardi - prodotti pirotecnici ritenuti più
pericolosi e a maggior rischio di incidente, in quanto illecitamente
utilizzati in manifestazioni sportive e di piazza, ovvero per la
commissione di fatti intimidatori di matrice anche terroristica -
nonché le polveri da mina possano entrare nella disponibilità di
persone diverse da quelle con conoscenze specialistiche e munite dei
titoli autorizzatori previsti dalla vigente normativa.
Il decreto in argomento, come disposto dall’art. 2, modifica la
tipologia dei prodotti esplodenti che possono essere detenuti negli
esercizi di munita vendita, muniti di licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S.
e del cap. VI dell’Allegato “B” al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
vietando, a partire dal 4 ottobre 2016, la detenzione presso i citati
esercizi commerciali:
• delle polveri da mina;
• degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5,
comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, muniti o non
della marcatura CE, che, per un pronto riferimento di seguito si
descrivono:
a) razzi con un contenuto esplosivo netto (NEC)
complessivo superiore a grammi 75, con una carica lampo e di apertura,
se presente, superiore a grammi 10 di polvere nera, o 4 grammi di
miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di
perclorato e metallo;
b) petardi con un contenuto esplosivo netto (NEC) di
materiale scoppiante attivo superiore a grammi sei di polvere nera, o
superiore a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o
superiore a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo.
Il comma 3 del medesimo art. 2 consente, entro il 4 luglio 2017, lo
smaltimento delle giacenze di magazzino presenti alla data del 4
ottobre 2016.
Premesso quanto sopra si rammenta che, in occasione di controlli da
effettuarsi presso tali esercizi, occorrerà verificare che non siano
state effettuate operazioni di acquisto o rifornimento di tali
prodotti, in data successiva al 4 ottobre 2016 e che le giacenze
risultino tali, anche dall’esame della documentazione fiscale, nei
limiti del quantitativo consentito.
In virtù della nuova formulazione normativa, le polveri da mina, i
razzi ed i petardi in argomento potranno essere lecitamente detenuti e
venduti solamente agli operatori professionali di settore, presso i
depositi di vendita e di fabbrica in ogni caso e presso gli esercizi
commerciali muniti di licenza fino allo smaltimento delle indicate
giacenze.
Sempre per le citate esigenze di tutela di ordine e sicurezza pubblica,
nel richiamare il contenuto della circolare
557/PAS/U/010684/XV.H.MASS(39) datata 30.06.2016 diretta alle Questure
- Divisioni PASI - è utile sottolineare che, per un efficace contrasto
all’illecita movimentazione di tali articoli pirotecnici, è necessario
verificare con attenzione il loro effettivo utilizzo anche in occasione
degli spettacoli di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art.
57 T.U.L.P.S.
A tal fine occorre approntare in ambito territoriale un’efficace e
concertata procedura amministrativa per la richiesta e il rilascio
delle autorizzazioni propedeutiche all’esecuzione di spettacoli di
fuochi d’artificio che vede interessati, il più delle volte, il
Sindaco, quale Autorità locale di P.S., per l’emissione della licenza
ex art. 57 T.U.L.P.S., il Questore per il nulla osta all’acquisto di
esplosivi e il Prefetto per la conseguente licenza di trasporto dal
luogo, ove ha sede il deposito di approvvigionamento.
Nella consapevolezza che sovente risulti non facile ottenere in
anticipo un elenco completo e dettagliato delle tipologie dei fuochi
artificiali che il pirotecnico dovrà impiegare, le Questure, nel
rilasciare nella sua consueta forma generica il nulla osta all’acquisto
potranno prescrivere, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il divieto
di acquisto degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5, comma 7, del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, salvo espressa richiesta
del pirotecnico stesso.
In tal caso, il pirotecnico dovrà obbligatoriamente indicare
nell’istanza tesa ad ottenere la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., il
numero e la specie dei razzi e/o petardi che intenda utilizzare e solo
in questa ipotesi il relativo nulla osta rilasciato dal Questore potrà
consentirne l’acquisito in relazione a quanto indicato nella citata
licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
Parimenti anche le licenze di trasporto rilasciate dalle Prefetture in
occasione di spettacoli pirotecnici, potranno riportare quale
prescrizione ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il divieto alla
movimentazione degli articoli pirotecnici di cui all’art. 5, comma 7,
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, salvo relativa
esplicita richiesta del pirotecnico.
Peraltro, le Prefetture U.T.G., sempre con l’intento di perseguire le
descritte finalità di ordine e sicurezza pubblica, potranno imporre la
cennata prescrizione anche in sede di rilascio delle licenze di
trasporto permanenti o temporanee che verranno emesse per la
movimentazione di prodotti esplodenti tra utenti titolari di licenze
permanenti di fabbricazione e di deposito, salvo che questi ultimi
manifestino l’esplicita intenzione di trasportare i razzi e i petardi
in argomento.
Al riguardo gli Uffici interessati a tali trasporti vorranno
coordinarsi per effettuare, con le modalità rimesse alla loro prudente
valutazione, ogni accertamento utile a comprovare 1’esistenza del
rapporto commerciale fornitore/cliente accertando, in tal modo, che il
destinatario abbia fatto effettivamente richiesta dell’esplosivo
movimentato.
In tal maniera, quelli che sono unanimemente riconosciuti come i
prodotti più pericolosi e a maggior rischio di incidenti potranno
essere regolarmente trasportati in occasione di uno spettacolo
autorizzato ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., oppure tra depositi, solo
a fronte della puntuale indicazione della quantità, denominazione,
numero di registrazione attribuito dall’ente notificato (ove il
prodotto sia marcato CE) e di ogni altro elemento identificativo sia
ritenuto utile dall’Autorità locale, per la tracciabilità del prodotto
stesso.
Risulterà, infine, opportuno che l’Autorità locale che avrà rilasciato
con le specificità sopra indicate, la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.,
sia sensibilizzata alla scrupolosa vigilanza circa il reale impiego
nello spettacolo pirotecnico dei razzi e/o dei petardi, oltre che di
tutti gli altri prodotti in generale.
Ove quindi ne ricorrano i presupposti, tali verifiche sul destinatario
potranno essere effettuate in occasione del rilascio delle licenze di
trasporto valide per ogni genere di esplosivo.
Di tali innovazioni procedurali è opportuno che siano preventivamente
informati tutti gli operatori economici del settore (pirotecnici,
spedizionieri, esplosivisti ecc.).
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla circostanza che, a partire dal
5 luglio 2017, troverà applicazione l’art. 1, comma a), punto 2) del
decreto del Ministro dell’interno in argomento che dispone che negli
esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere “lettera c:
manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli
destinati a
persone con conoscenze specialistiche, nonché della V
categoria”.
Dal combinato disposto di tale articolo e dell’art. 34, comma 4 del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 deriva che dal 5 luglio 2017
è fatto divieto di detenere e vendere, in detti esercizi, anche i
manufatti di IV categoria muniti della marcatura CE destinati a persone
con conoscenze specialistiche, ovvero F4 e T2 appartenenti alla IV
categoria, nonché tutti gli articoli pirotecnici privi della marcatura
CE e provvisti del riconoscimento e classificazione ex art. 53 del
T.U.L.P.S. e rientranti nel campo di applicazione del decreto 123/2015.
Occorre ricordare, da ultimo, che il citato art. 1 modifica, a partire
dal 4 ottobre 2016, anche la lettera a) del comma 3 - contenuto della
licenza - del capitolo VI, che nella sua nuova formulazione non
consente la possibilità di rinunciare alle polveri da mina in favore
delle polveri da lancio.
Pertanto, gli esercizi di minuta vendita possono tenere e vendere, ove
la cubatura lo consenta, fino a complessivi 50 kg netti di polveri da
lancio, che possono essere convertite in polveri e/o cartucce secondo
le note equivalenze del medesimo comma 3.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.