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MINISTERO
DELL’INTERNO - DECRETO 16 agosto 2016. (G.U.
3 ottobre 2016 n. 231) - Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo
VI dell’Allegato B al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica
sicurezza.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante «Attuazione
della direttiva 2014/28/UE con
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento
per l’esecuzione del predetto Testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi»;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi
di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le
«regole tecniche»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione
della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità
degli esplosivi per uso civile»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante
«Misure ingenti per il contrasto del terrorismo internazionale»,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 luglio 2005,
n. 155;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante «Modificazioni
agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 - Attuazione dell'art.. 18, secondo comma, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d’ufficio dei
manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973», e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il Capitolo VI dell’Allegato B al regolamento per l’esecuzione
del TULPS;
Rilevata la necessità, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di
ridurre la possibilità che i prodotti pirotecnici ritenuti più
pericolosi ed a maggior rischio di incidente, nonché le polveri da
mina, possano entrare nella disponibilità di persone diverse da quelle
con conoscenze specialistiche e munite dei titoli autorizzatori
previsti dalla vigente normativa;
Considerato che i prodotti pirotecnici appartenenti alla IV categoria
del TULPS destinati a persone con conoscenze specialistiche e i
prodotti pirotecnici del tipo «petardo» e del tipo «razzo» destinati
esclusivamente agli operatori professionali, di cui all'art. 5, comma 7
del citato decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non
muniti della marcatura CE, nonché le polveri da mina, sono attualmente
disponibili anche presso gli esercizi di minuta vendita muniti di
licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S.;
Considerato che tali prodotti, ed in particolare i manufatti del tipo
«petardo» e del tipo «razzo» destinati esclusivamente agli operatori
professionali costituiscono la categoria di prodotti più pericolosi ed
a maggior rischio di incidente;
Ritenuta, pertanto, la necessità di vietare la detenzione e la vendita,
presso gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza ex art. 47 del
T.U.L.P.S., dei prodotti pirotecnici appartenenti alla IV categoria
dello stesso Testo unico destinati a persone con conoscenze
specialistiche, ovvero dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» e
del tipo «razzo» destinati esclusivamente agli operatori professionali,
anche se non muniti della marcatura CE, nonché delle polveri da mina, e
di riservarne la detenzione e vendita solo presso i depositi di
prodotti esplodenti;
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
che consente al Ministro dell’in- temo di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al Capitolo VI
dell’Allegato B;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre
2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell'informazione, che ha codificato ed abrogato la
citata direttiva 98/34/CE;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale in materia di
sostanze esplodenti, espresso nella seduta del 30 maggio 2016;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico, del3 agosto 2016,
concernente la notifica n. 2016/0327/1 del presente decreto alla
Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 5 della direttiva
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n.
2015/1535, e la pronuncia favorevole della Commissione medesima in
merito alla richiesta di procedura di adozione urgente dello stesso
decreto di cui alla comunicazione TRIS/(2016)02380;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al Capitolo VI dell 'Allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635
1. Al Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) polveri da lancio della I categoria»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a
persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria.»;
b) all'art. 3, primo comma, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti
alla I categoria, così suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i
divieti di cui all'art. 1, punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per
armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto
b)\ oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:
fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di
cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze
indicate al successivo punto b);
in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della
V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai
successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg
netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo
quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d)
(giocattoli pirici blisterati)».
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del
capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV
categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2017.
2. Per i prodotti pirotecnici di cui all'art. 5,
comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non
muniti della marcatura Ce, nonché per le polveri da mina, le
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in
vigore.
3. E consentito lo smaltimento delle giacenze dei
prodotti di cui al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta
vendila alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4
luglio 2017.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la
registrazione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2016
email - Edoardo Mori |
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