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Ministero dell'interno - 557/PAS.1O171(1) Roma 22 luglio 2005 N. 058540
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni - quesito.
Sono qui pervenuti quesiti in merito alla durata della licenza di deposito di munizioni per armi comuni la cui possibilità di rilascio a favore di privati cittadini è stata prevista con la nota n. 657/B20013-10171(1), del 31 marzo 2004.
Al proposito si rappresenta che essa, come la generalità delle licenze di polizia, deve, ai sensi dell'art.13 del T.U.L.P.S. , avere validità annuale .
Il rinnovo della stessa dovrà comunque essere subordinato alla verifica della permanenza delle specifiche condizioni che ne consentono il rilascio.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per l'Amministrazione Generale : CAZZELLA
Io non ci credo che l'abbia scritta il dr. Cazzella; forse gliel'hanno fatta firmare in un momento di distrazione. Come dicevano gli antichi “anche Omero ogni tanto dorme” e il dr. Cazzella ha idee repressive in materia di armi, ma normalmente, come dice il suo nome ( nomen est omen ) saltabecca come una gazzella fra le norme del TULPS ed è stato lui a emanare la circolare per far presente ai prefetti restii che non vi era nulla di male a rilasciare licenze per detenere più di 200 o di 1500 cartucce.
Ed invece in questo parere l'estensore è riuscito ad infilare stupidaggini in ogni parola:
1) “La possibilità di rilascio ai privati è stata prevista nella nota…” A dire il vero la possibilità di rilascio a chiunque ne abbia necessità è prevista dall'art. 47 TULPS e non sta scritto da nessuna parte che solo gli operatori del settore possano ottenere licenze di deposito di munizioni.
2) “È annuale come disposto dall'art. 13 del TULPS…” E bravo l'estensore! Forse non sa che dopo l'art. 13 ve ne sono degli altri e l'art. 51 del TULPS dice chiaramente “Le licenze …per il deposito di esplodenti … sono permanenti”. E sono permanenti le licenze di collezione e durano sei anni le licenza per il TAV. Ovvio che qualcuno al Ministero pensa di poter applicare il TULPS senza averlo mai letto. Lo sapevamo, ma avremmo fatto a meno di vederne le prove concrete.
3) Il rinnovo della stessa dovrà essere subordinato….” Eh no!, non vi può essere alcun rinnovo. La prefettura potrà stabilire nella licenza che il titolare segnali il venir meno della necessità del deposito (ad es. non pratica più il tiro sportivo, non ha più l'idoneità psicofisica all'uso di armi, ecc.) e quindi potrà revocare la licenza, ma non può imporre rotture di scatole annuali non previste dalla legge.
Quindi: se vi chiedono di rinnovare ogni anno la licenza di deposito, invitate il funzionario a fare urgentemente un quesito al Ministero per richiedere per quale motivo l'art. 51 non si applica più.
La risposta ai dubbi sopra esposti è arrivata fortunatamente in tempi rapidi. Ecco la risposta del Ministero ad un quesito della questura di Ferrara.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi.
Risposta a quesito 557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006
OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S.. Quesito.
ALLA QUESTURA - DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
FERRARA
La Questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all'art. 97 citato, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma , ovvero che “ Per tenere in deposito . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge ”, questo Ufficio ritiene che, essendo in presenza di diversi titoli autorizzatori, il totale delle cartucce per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97 Reg. esec. T.U.L.P.S. aggiunte alle 1500 autorizzate dal titolo Prefettizio.
Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di munizioni (che di solito sono per arma corta) non sia necessario predisporre un idoneo locale di deposito.
Sono, altresì, giunte lamentele, da parte di associazioni di categoria, circa il previsto limite temporale della licenza.
Questo Ufficio, in passato, ha ribadito più volte il principio secondo il quale per questa licenza di deposito dovesse trovare applicazione la generica previsione di cui all'art. 13 del T.U.L.P.S. inerente la durata annuale delle licenze di polizia. L'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., richiama espressamente una licenza, quella prevista dall'art. 51, che ha carattere permanente.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse finalità delle due autorizzazioni ed i differenti presupposti da verificarsi ai fini del rilascio, laddove, nel primo caso viene valutata l'idoneità del locale di deposito, mentre nel secondo si tiene esclusivamente conto dei requisiti soggettivi del richiedente, si ritiene di poter contemperare le due diverse esigenze prevedendo che la licenza, concessa ai sensi dell'art. 51 T.U.L.P.S. sia, come previsto dal legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio.
Pertanto, le SS.LL. potranno prevedere una cadenza periodica di accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)
NOTA
Finalmente una circolare chiarificatrice che porta un po' di luce sul problema delle licenze di depositi per modesti quantitativi di munizioni.
La circolare, a cui ha finalmente messo mano il dr. Cazzella e non suoi scriteriati colleghi, chiarisce che:
- la licenza può essere rilasciata non solo a tiratori agonisti, ma anche a periti balistici e tutti coloro che dimostrino di aver interesse a detenere un po' di più di munizioni per interessi storico-culturali. Si apre così la strada anche ai collezionisti di munizioni; il che non esclude che anche altri soggetti, che dimostrino di avere una giustificata necessità di detenere munizioni, possano ottenere la licenza.
- un quantitativo di munizioni di 1700-2000 pezzi non può essere considerato pericoloso ai fini di esplosioni e quindi non necessita di particolari locali in cui custodirle.
- la licenza è permanente, salvo ovviamente la facoltà del prefetto di controllare ogni tanto che permangano le ragioni che la giustificano.
- chi ha licenza per tenere in deposito fino a 1500 cartucce per pistola può aggiungervi anche le 200 che può detenere in base a semplice denunzia; vale a dire che si potranno detenere 1500 cartucce per arma lunga + 200 per arma corta + 1500 per arma corta.
- la risposta non affronta il problema se chi detiene legalmente i quantitativi suddetti, li può anche trasportare liberamente. Questo però è un principio già acquisito nel regolamento al TULPS e giustamente molte prefetture lo stanno applicando e perciò scrivono nella licenza di deposito che il titolare può anche trasportare le munizioni; cosa ovvia perché gli agonisti chiedono di poter detenere più di 200 munizioni perché essi di regola si recano ai poligoni per spararne ben di più. Se non potessero trasportarle, la licenza di deposito sarebbe pressoché inutile.
email - Edoardo Mori |
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