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MINISTERO DELL'INTERNO - Risposta a Quesito
Messaggio
557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004
Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito.
Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine
al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce
per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all'art.
97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei soggetti che svolgono attività
agonistica di tiro e, in particolare, se nella fattispecie sia possibile il
rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del primo
comma dell'articolo 97 suddetto: "possono tenersi in deposito o trasportarsi
nello Stato senza licenza...omissis...un numero di millecinquecento cartucce
da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per
pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati e di micce
di sicurezza", che il legislatore ha utilizzato il termine deposito anche
in relazione alla "mera" detenzione delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97, in
relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3°
comma: "Per tenere in deposito...omissis...cartucce cariche in quantità
superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli
articoli 50 e 51 della legge", si riferiscano a un deposito "sui
generis" e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a
tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (allegato B reg. Tulps),
tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla commissione tecnica (provinciale)
di cui all'art. 49 del citato T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel
caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o
partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi
la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di
munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di
autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola
(il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da fucile da caccia,
difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza), appare adeguato,
comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo
di 1.500. È evidente che per tale deposito, all'interno della privata
abitazione, non risulta "tecnicamente" la necessità di un
apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo
contenitore atto a garantirne l'integrità e la non accessibilità,
ferma restando la facoltà dell'autorità di P.S. di porre particolari
prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento,
in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive
in materia di sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002,
di cui si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che
questo ufficio, con l'allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata
27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della
licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e 97/3°
del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Cazzella.
Più volte ho scritto che un funzionario intelligente
non avrebbe avuto difficoltà a riconoscere che ai fini della prevenzione
da incendi ed esplosioni non fa nessuna differenza che un cittadino detenga
200 oppure 2000 cartucce. Questa volta il funzionario lo abbiamo trovato!
L'interpretazione data conferma indirettamente che non sono legalmente giustificate
le imposizioni di certe uffici locali di non acquistare più di un certo
numero di munizioni all'anno.
La Prefettura di Milamo ha anche superato il problema che
si poteva presen tare in ordine al trasporto di più di 200 cartucce
per pistola alla volta ed ha autorizzato, oltre al deposito, anche il trasporto.
La soluzione trova un appiglio negli artt.. 97 e 98 Reg. TUPS (vecchio tesot) in cui si scrive
che le munizioni legalmente detenute possono essere anche trasportate. Però ciò si ricava anche dalla versione attuale dell'art, 97 che accomuna la licenza di deposito con quella di trasporto.
Quindi chi ha ottenuto dal prefetto licenza di deposito fino a 1500 cartucce per arma corta, potrà comperare fino a 1500 cartucce, se già non ne detiene altre, e potrà trasportarsele a casa o al poligono.
Per la licenza occorre corrispondere due bolli (uno per la domanda e uno per
la licenza)
Riporto qui sotto il provvedimento della Prefettura di Milano.
Prot. n. 28402/16.E/O.S.P. 1^Ter
VISTA la domanda pervenuta in data 16.07.2004 con la quale il Sig. XXXXXXXXX,
nato a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx titolare
della licenza di Porto d'armi xxxxxxxxx, chiede l'autorizzazione a detenere,
presso la propria abitazione, cartucce per arma corta calibro xxxxxxxxx in
numero di 1.000 e trasportarle presso i poligoni per impiego propagandistico
;
ATTESO che il richiedente è socio della Società "xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxx che svolge attività di produzione e commercio
di armi e munizioni nonché attività di ricerca e propaganda
delle stesse;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., di
cui alla nota n. 559/C.16105.XV.H.Mass.(39) del 27.03.1999;
LETTO il parere favorevole del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
P.S., di cui alla nota n. 557/B.1601.XV.H.Mass.(39) del 23.05.2002;
VISTE le informazioni favorevoli in atti;
VISTI gli artt. 8, 9, 10, 50 e 51 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931
n.773 e l'art.97 3° comma del Regolamento di esecuzione al T.U.LL.P.S.,
approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché gli artt. 2 e 20 della
Legge 18.04.1975, n. 110;
il Sig. XXXXXXX XXXX, in premessa generalizzato, a detenere
presso la propria abitazione sita in xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx il seguente materiale:
N. =1.000= (Mille) cartucce per arma corta calibro xxxxxxxx nonché
a trasportare il suddetto materiale per impiegarlo in attività propagandistica.
- le munizioni dovranno essere imballate in scatole di cartone e custodite
in un contenitore con caratteristiche tali da garantire l'integrità
e la non accessibilità delle cartucce, contenitore peraltro analogo
a quello normalmente necessario per garantirsi contro la possibilità
di furto delle armi o di accesso indesiderato alle stesse;
- È fatto assoluto divieto di vendere, anche in parte, le suddette
munizioni;
- comunicare, preventivamente, a questa Prefettura, ogni variazione che riguardi
la presente autorizzazione.
La presente licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali
ed Agenti di P.S., può essere sospesa o revocata in ogni momento, per
abuso da parte del titolare, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute
o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
La presente, che vale soltanto per i locali sopra indicati, ha validità
fino al 31 dicembre 2004, salvo rinnovo.
Il presente provvedimento si compone di n. 2 pagine.
Milano, 16 settembre 2004
IL DIRIGENTE DELL'AREA
VICE PREFETTO AGG.TO
(Cera)
Si veda ora i depositi sono permanenti - Quesito 29-5-2006
email - Edoardo Mori |
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