Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Armi di Terni - Parere del Ministero

MINISTERO DELL'INTERNO - Parere nr. 557/PAS.50.374/E/04 del 17 novembre 2004, rivolto alla Questura di Asti

Le armi dismesse dal nostro Esercito sono state poste in vendita dallo Stabilimento Militare di Temi sulla base di una espressa autorizzazione di questo Ministero (di cui si allega copia) ed a seguito di tale atto, potevano essere acquistate e detenute soltanto da ditte produttrici di armi o da titolari di licenza di collezione, in forza dell'apposita condizione presente sull'atto di vendita redatto dall'ente militare, che ha esplicitamente escluso ogni propria responsabilità derivante dall'eventuale altro uso.
La predetta limitazione è logicamente riconducibile a ragioni di incolumità.
Pertanto, deve ritenersi legittima la detenzione "in sola collezione" di tali armi nello stato in cui si trovano, con esclusione di ogni eventuale altro uso, in forza dell’atto della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, non può non confermarsi l'obbligo della iscrizioni e delle punzonature, ove mancanti, per ogni altra utilizzazione compresa quella della commercializzazione.
Chi professionalmente pone in vendita prodotti, ha 1'obbligo di garantirne il buon funzionamento all'acquirente, ai sensi delle più recenti disposizioni comunitarie in materia di garanzia dei prodotti e dell'art. 1512 dei Codice Civile; nel caso delle armi, il loro buon funzionamento può essere accertato solo a seguito di prova forzata sa parte del Banco di Prova.
Tanto premesso si ritiene che l’attività intrapresa dalla ditta sia legittima solo laddove essa provveda a rendere le armi in parola conformi al dettato dell’art. 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

La lettera in esame, scritta dal Ministero in risposta ad un quesito della Questura di Asti, contribuisce a chiarire alquanto il problema delle armi vendute a privati dall’arsenale di Terni con la prescrizione che esse possono essere solo detenute in collezione.
Il quesito è nato dalla volontà di un armiere di Asti di mettere in vendita nel suo negozio alcune di queste armi.
La lettera chiarisce alcuni punti che, come già avevo scritto nella pagina Acquisto armi a Terni, erano già abbastanza ovvi.
Prima di tutto si chiarisce che le armi vendute dall’arsenale di Terni sono perfettamente in regola dal punto di vista giuridico e che non è affatto necessario che esse rechino il punzone del Banco di Prova.
Poi si chiarisce che l’obbligo di inserire le armi in collezione deriva esclusivamente dalla preoccupazione del Ministero che armi non collaudate, forse male assemblate o male gestite, potessero essere fonte di pericolo per chi si fosse arrischiato ad usarle; da ciò l’obbligo di inserirle in collezione perché, come è noto, il ministero si è assurdamente convinto che le armi in collezione non possono essere usate in alcun modo (ed invece, a parte ogni imposizione sul divieto di usarle per caccia o al poligono, nulla mi vieta di usarle in un poligono casalingo).
Infine, e coerentemente, si dichiara che se l‘arma viene inviata al Banco di Prova e collaudata, nulla vieta di toglierla dalla collezione, di usarla e di metterla in regolare commercio in privato o in negozio.
Come al solito i pareri del ministero sono molto traballanti quando entrano nel campo del diritto: si afferma che il commerciante ha l’obbligo di garantire il funzionamento degli oggetti che vende! Come dire che non si potrebbe mai vendere un rottame di auto!
La legge dice che il venditore è obbligato a garantire il funzionamento di un oggetto che vende come funzionante, ma non vieta certo di vendere un oggetto dichiarando che non si sa se funziona e che non si fornisce di conseguenza nessuna garanzia.
La garanzia non c’entra per nulla, ma indubbiamente è opportuno evitare che vengano messi in commercio, in negozio, oggetti che potrebbero essere pericolosi per l’acquirente. Comunque il provvedimento è privo di coerenza perché mai vi è la garanzia che un’arma punzonata anni fa sia ancora sicura come al momento del collaudo; ed allora non vi è ragione di distinguere fra armi di Terni ed altre armi
Domanda: come deve comportarsi il proprietario di una di queste armi priva di punzone e che vuole venderla? Egli dovrà far sottoscrivere all’acquirente una dichiarazione in cui egli prende atto che l’arma non è garantita funzionante e sicura e che se vuole usarla deve prima farla collaudare al Banco di Prova.


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