MINISTERO DELL'INTERNO - Parere nr. 557/PAS.50.374/E/04
del 17 novembre 2004, rivolto alla Questura di Asti
Le armi dismesse dal nostro Esercito sono state poste in vendita
dallo Stabilimento Militare di Temi sulla base di una espressa autorizzazione
di questo Ministero (di cui si allega copia) ed a seguito di tale atto, potevano
essere acquistate e detenute soltanto da ditte produttrici di armi o da titolari
di licenza di collezione, in forza dell'apposita condizione presente sull'atto
di vendita redatto dall'ente militare, che ha esplicitamente escluso ogni
propria responsabilità derivante dall'eventuale altro uso.
La predetta limitazione è logicamente riconducibile a ragioni di incolumità.
Pertanto, deve ritenersi legittima la detenzione "in sola collezione"
di tali armi nello stato in cui si trovano, con esclusione di ogni eventuale
altro uso, in forza dell’atto della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, non può non confermarsi l'obbligo della iscrizioni
e delle punzonature, ove mancanti, per ogni altra utilizzazione compresa quella
della commercializzazione.
Chi professionalmente pone in vendita prodotti, ha 1'obbligo di garantirne
il buon funzionamento all'acquirente, ai sensi delle più recenti disposizioni
comunitarie in materia di garanzia dei prodotti e dell'art. 1512 dei Codice
Civile; nel caso delle armi, il loro buon funzionamento può essere
accertato solo a seguito di prova forzata sa parte del Banco di Prova.
Tanto premesso si ritiene che l’attività intrapresa dalla ditta
sia legittima solo laddove essa provveda a rendere le armi in parola conformi
al dettato dell’art. 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
La lettera in esame, scritta dal Ministero in risposta
ad un quesito della Questura di Asti, contribuisce a chiarire alquanto il
problema delle armi vendute a privati dall’arsenale di Terni con la
prescrizione che esse possono essere solo detenute in collezione.
Il quesito è nato dalla volontà di un armiere di Asti di mettere
in vendita nel suo negozio alcune di queste armi.
La lettera chiarisce alcuni punti che, come già avevo scritto nella
pagina Acquisto armi a Terni, erano già
abbastanza ovvi.
Prima di tutto si chiarisce che le armi vendute dall’arsenale di Terni
sono perfettamente in regola dal punto di vista giuridico e che non è
affatto necessario che esse rechino il punzone del Banco di Prova.
Poi si chiarisce che l’obbligo di inserire le armi in collezione deriva
esclusivamente dalla preoccupazione del Ministero che armi non collaudate,
forse male assemblate o male gestite, potessero essere fonte di pericolo per
chi si fosse arrischiato ad usarle; da ciò l’obbligo di inserirle
in collezione perché, come è noto, il ministero si è
assurdamente convinto che le armi in collezione non possono essere usate in
alcun modo (ed invece, a parte ogni imposizione sul divieto di usarle per
caccia o al poligono, nulla mi vieta di usarle in un poligono casalingo).
Infine, e coerentemente, si dichiara che se l‘arma viene inviata al
Banco di Prova e collaudata, nulla vieta di toglierla dalla collezione, di
usarla e di metterla in regolare commercio in privato o in negozio.
Come al solito i pareri del ministero sono molto traballanti quando entrano
nel campo del diritto: si afferma che il commerciante ha l’obbligo di
garantire il funzionamento degli oggetti che vende! Come dire che non si potrebbe
mai vendere un rottame di auto!
La legge dice che il venditore è obbligato a garantire il funzionamento
di un oggetto che vende come funzionante, ma non vieta certo di vendere un
oggetto dichiarando che non si sa se funziona e che non si fornisce di conseguenza
nessuna garanzia.
La garanzia non c’entra per nulla, ma indubbiamente è opportuno
evitare che vengano messi in commercio, in negozio, oggetti che potrebbero
essere pericolosi per l’acquirente. Comunque il provvedimento è
privo di coerenza perché mai vi è la garanzia che un’arma
punzonata anni fa sia ancora sicura come al momento del collaudo; ed allora
non vi è ragione di distinguere fra armi di Terni ed altre armi
Domanda: come deve comportarsi il proprietario di una di queste armi priva
di punzone e che vuole venderla? Egli dovrà far sottoscrivere all’acquirente
una dichiarazione in cui egli prende atto che l’arma non è garantita
funzionante e sicura e che se vuole usarla deve prima farla collaudare al
Banco di Prova.