Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 6 settembre 2011 - Manufatti declassificati

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 557/PAS.15551/XV.H.MASS(77)BI del 06 settembre 2011
OGGETTO: Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A-B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 -Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti, esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973 "

Si veda anche la circolare successiva
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 26 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 9 agosto 2011, in vigore dall' 11 settembre 2011, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a dare attuazione all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
Con la presente circolare, si ritiene utile illustrare alcuni aspetti applicativi, che emergono nella fase di prima attuazione connessi, principalmente, all'attività di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica e relativi alla corretta gestione dei depositi, alla circolazione degli artifici pirotecnici, garantendone la piena tracciabilità e, in particolare, a quanto espressamente previsto dall'art. 6 del decreto medesimo recante "Disposizioni transitorie e finali".
Preliminarmente, appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, con l'entrata in vigore del decreto in oggetto e la contestuale abrogazione del D.M. 4.4.1973, i manufatti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 1973, assumono le classificazioni previste dall'art. 3 del provvedimento di nuova emanazione e soggiacciono alle disposizioni di vendita relative alla nuova categorìa di appartenenza.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 18, punto 7 del d.lgs 58/2010 e della circolare 557/PAS/E/002647.XV.H.MASS(77) bis del 14 febbraio 2011, tali prodotti possono essere importati da Paesi extra UE (correttamente etichettati secondo la nuova normativa e previo rilascio della prescritta autorizzazione di polizia) o fabbricati nel territorio nazionale, fino al 3 luglio 2017.
Il provvedimento in argomento prevede, tra l'altro, all'art. 6, la raccolta da parte di codeste Questure delle comunicazioni rese dai fabbricanti e dagli importatori dei quantitativi, eventualmente in giacenza all'entrata in vigore del decreto, e dei siti di stoccaggio dei manufatti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del citato decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 1973.
La prevista attività di monitoraggio consente, pertanto, l'immissione nel mercato nazionale di quei prodotti, recanti un' etichettatura non conforme ai nuovi estremi di classificazione attribuiti dal decreto in esame, ma già detenuti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
All'atto della comunicazione delle giacenze, l'importatore (e non il fabbricante che ha l'opportunità di etichettare correttamente la nuova produzione) dovrà, altresì, comunicare se nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto (11 settembre 2011) abbia stipulato un "contratto di acquisto" di manufatti "cosiddetti declassificati". In caso positivo, anche tali prodotti possono essere annoverati quali scorte da smaltire con etichettatura non conforme secondo la nuova normativa a condizione che, contestualmente alla comunicazione, venga esibito il contratto stipulato in originale. Una copia del predetto documento dovrà essere trattenuta presso codeste Questure.
I possessori di tali scorte devono essere resi edotti, sebbene ciò sia già previsto dal decreto in argomento, del fatto che le successive attività di vendita lungo la filiera della distribuzione (con particolare riguardo alla vendita al dettaglio) devono avvenire secondo la nuova classificazione attribuita, persistendo in tal senso obblighi e responsabilità di legge, tanto in capo all'importatore/produttore, quanto in capo al distributore finale.
Come previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto in argomento, trascorso il termine di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, i titolari dei siti adibiti a deposito dei prodotti "cosiddetti declassificati" già esistenti, dovranno aver regolarizzato le proprie attività munendosi delle licenze di polizia, qualora richieste dalla legge. Le scorte non smaltite entro tale data dovranno essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, dovranno recare l'etichettatura secondo la nuova classificazione attribuita.
Esaurite dette giacenze, che si intendono lecitamente detenute anche per quei depositi carenti di licenza di P.S., i titolari di tali siti potranno continuare la propria attività importando ed immagazzinando solo quei manufatti precedentemente riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 4.4.1973 e che, alla luce dell'art. 3 del decreto in oggetto, sono stati riclassificati nella V categoria - gruppo "C", gruppo "D" e gruppo "E", recanti la corretta etichettatura, nonché i manufatti provvisti della marcatura "Ce del tipo" appartenenti alla categoria 1 della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Procedura analoga a quella descritta per i "declassificati" sarà posta in essere per i "razzi" ed i "petardi", indicati ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono sottoposti alle nuove limitazioni alla vendita previste dal medesimo articolo.
Per le sole giacenze di tali manufatti, che all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame sono già etichettati con le indicazioni previste dalla previgente
normativa in ordine alla destinazione alla vendita, è consentita l'immissione nel mercato, per il periodo di un anno, con le etichette non ancora aggiornate, ma sempre nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 5. Al riguardo, si precisa che per "manufatti in giacenza" s'intendono, anche in questo caso, quei prodotti oggetto di contratti stipulati nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e regolarmente esibiti secondo le modalità previste per i "declassificati".
Tutto ciò premesso, ove sussistano incertezze da parte degli operatori del settore sull'esatta attribuzione delle categorie di appartenenza dei prodotti "cosiddetti declassificati" nonché dei "razzi" ed i "petardi", secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto 9 agosto 2011, gli stessi potranno formulare un quesito a questo Ministero, anche utilizzando la mail polam.armi@interno.it
.
Ciascuna Questura sarà chiamata alla raccolta, tenuta e analisi delle informazioni, rendendole note alla locale Prefettura, per le ordinarie attività di competenza in materia.
Un resoconto delle attività svolte per la commercializzazione di tutto il materiale in esame, dovrà essere, altresì, esibito dalle ditte interessate a codesti Uffici, con cadenza semestrale.
Si richiama, inoltre, l'attenzione su tutte le modificazioni apportate dal decreto in argomento agli allegati "A", "B" e "C" al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e, in particolare, su quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento che disciplina rigorosamente anche lo stoccaggio dei manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo "D" e gruppo "E, presso i depositi di fabbrica e i depositi di vendita e di consumo permanenti, nonché presso gli esercizi di minuta vendita.
Appare, infine, opportuno rammentare quanto disposto dall'art. 98 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che sottopone le attività di importazione ed esportazione dei prodotti esplodenti appartenenti alla categorìa V - gruppo"D" ad autorizzazioni di polizia. Pertanto, ogni nuova introduzione nel territorio nazionale anche dei manufatti precedentemente non classificati tra i prodotti esplodenti, ma ora riclassificati nella V categoria - gruppo "D", potrà avvenire dietro presentazione di regolare istanza in bollo a questo Ministero per l'introduzione di detti materiali nel territorio nazionale, mentre per le esportazioni, 1' autorizzazione rimane di competenza delegata del Prefetto.
Di quanto sopra, si pregano codeste Questure di voler provvedere ad informare, nella forma ritenuta più celere, gli operatori del settore.

 


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