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MINISTERO DELL’INTERNO- Circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77) BIS -
Roma, 23 novembre 2011.
OGGETTO: D.M. 9 agosto 2011 - Vendita al. dettaglio dei manufatti "ex declassificati " - Circolare esplicativa
Si veda anche la successiva circolare
Di seguito alla circolare datata 6 settembre 2011, concernente il decreto indicato in oggetto, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassifìcati".
Adempimenti per gli esercizi di vendita al dettaglio NON muniti
di licenza di P.S.
Regime di vendita
1. prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 – costituenti scorte
Tali prodotti costituenti scorte - come rilevabile da documenti contabili -rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 3 del D.M. 9 agosto 2011 lett. b), c) e d) e detenuti presso gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. (tabaccai, giornalai, supermercati, ecc.), possono essere venduti ai maggiori di anni 18. Per tali prodotti non sussiste l'obbligo di urietichettatura" in capo ai gestori di dette attività commerciali.
In particolare, appare utile rappresentare che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose» ecc., sono, ai sensi della vigente normativa, comunque tutti "riclassificati" nella V categoria gruppo D, a prescindere da ogni altra valutazione di tipo tecnico.
Di contro, occorre che il dettagliante ponga attenzione ai manufatti scoppianti, crepitanti o fischianti del tipo "petardo" e quelli del tipo "razzo", verificando la reale categoria di appartenenza: avvalendosi del fabbricante o dell'importatore, che sono i soli soggetti in possesso delle schede tecniche e che possono individuare la giusta categoria (che può essere IV, V - gruppo "C", V - gruppo “D”).
Ove il dettagliante abbia notizia che qualche manufatto in suo possesso rientri nella IV categoria deve, se possibile, restituirlo al venditore oppure distruggerlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In conclusione il dettagliante può vendere - ai maggiorenni - i soli prodotti, facenti parte delle scorte come finora indicate, appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione). D ed E.
2. prodotti acquistali in data successiva all’11 settembre 2011
Tali prodotti - vendibili ai maggiori di anni 18 - possono essere acquistati dai dettaglianti solo ove siano stati "riclassificati" dall'importatore o dal fabbricante, previa garanzia, con documentazione scritta, della loro appartenenza alla V categoria - gruppo "D" o gruppo "E", anche se ancora etichettati quali "declassificati",
In virtù delle suddette cautele poste in essere dal fabbricante o dall'importatore, che sono in cima alla filiera commerciale, anche il grossista intermediario deve, a sua volta, garantire il dettagliante in ordine alla tipologia di prodotti che può acquistare, detenere e rivendere.
In merito, si fa rimanda alle sanzioni previste dall'art. 678 del codice penale e dall'art. 55 del T.U.L.P.S..
Regime di detenzione
1. prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 costituenti scorte
È consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo "C", “D" ed "E" (è, quindi, comunque esclusa la detenzione dei prodotti "riclassificati" in IV categoria), nel rispetto delle norme antincendio.
2. prodotti acquistati in data successiva all’11 settembre 2011
È consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria, gruppo ltD" ed "E'\ nei limiti di cui all'art. 98 Reg. T.U.L.P.S., ovvero Kg 25 netti di manufatti della V categoria, gruppo D, e fino al quantitativo massimo di Kg. 10 netti di manufatti della V categoria, gruppo E.
Adempimenti per gli esercizi di minuta vendita dotati
di licenza di P.S.
Regime dì vendita
1. I manufatti "riclassificati",come da modalità sopra illustrate, e detenuti presso gli esercizi dotati di licenza - ai sensi dell'art. 47 TULPS e del Cap.VI dell'Allegato "B" al regio decreto 6 maggio 1940. n. 635 - possono essere venduti ai maggiori di anni 18 (V - C, D. E) ed ai pirotecnici abilitati (IV) e non sussiste obbligo di "rietichettatura” in capo ai gestori di dette attività commerciali.
I titolari della licenza di minuta vendita, poiché già obbligati olla corretta tenuta del registro delle operazioni giornaliere, devono provvedere all'aggiornamento dello stesso, in occasione della vendita dei prodotti riclassificati. appartenenti alla IV categoria ed alla V categorìa gruppo C.
Regime di detenzione
1. prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011– costituenti scorte
Tali prodotti, così come riclassificati, poiché già lecitamente detenuti alla data dell'11 settembre 2011 - come rilevabìle da documentazione fiscale - continuano ad essere detenuti, fino al loro esaurimento, alle medesime condizioni previste per il deposito prima dell'11 settembre 2011, allorché detti manufatti erano considerati "non esplodenti".
2. prodotti acquistati in data successiva all’ 11 settembre 2011
Per i prodotti in questione il terzo capoverso dell'art. 6 del decreto 9 agosto 2011 prevede che, entro l’11 settembre 2011, le licenze degli esercizi dì minuta vendita devono essere aggiornate nel loro contenuto con l'indicazione della V categoria - gruppo "D” ed "E". Pertanto, nelle more di tali modificazioni ai titoli di polizia, i manufatti - acquistati dopo l’11 settembre 2011 dai titolari di dette attività commerciali - appartenenti alla V categoria - gruppo "C" o alla IV categoria, sebbene etichettati quali "declassificati", devono essere detenuti in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria. La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo ltD" e gruppo "E", fino all'aggiornamento della licenza medesima, è ammessa nelle stesse quantità previste per i "declassificati".
email - Edoardo Mori |
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