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Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla validità della licenza di porto di fucile per uso caccia qualora non venga effettuato il relativo rinnovo annuale, mediante pagamento della tassa di concessione governativa e, in particolare, se in caso di mancato pagamento del tributo, i titolari della licenza in argomento possano, comunque, acquistare armi o esercitare lo sport del tiro a volo.
Al riguardo, si osserva che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 Reg. T.U.L.P.S., un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l’arma oggetto dell’autorizzazione. [Nota Mori: l'art. 61 è stato superato da molte leggi; oppure secondo il Min. ci vuole ancora la carta bollata del 1911?]
La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della p.a. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi, rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni). [Nota Mori: ma questo è ciò che si deve dimostrare! Non si può certo ricavare da un articolo regolamentare con le istruzioni per il tipografo!]
A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 dispone l' inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.
Sulla questione in argomento si è anche espressa, a seguito di specifica istanza di interpello formulata da questo Ufficio, la competente Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con nota prot. 954-13036/2011, del 27 aprile 2011, con il parere che si fornisce in allegato. [Nota Mori: Ci hanno messo ben sei anni per leggerla e capirla! Bell'esempio di efficienza amministrativa.]
Si ricorda, da ultimo, che con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I). [Nota Mori: e la Cassazione la quale ha detto più volte che non si ha porto illegale di arma, ma solo un illecito amministrativo/fiscale non l' hanno mai letta? Se il porto rimane lecito penalmente vuol dire che la licenza esiste!]
In relazione, poi, alla questione se possa consentirsi la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., si rappresenta quanto segue.
Seppure l’interpretazione ermeneutica della richiamata legge 323/69 - la quale dispone che “Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore . . .rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo, omissis” - sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella “ratio” della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza “ad hoc” che consentisse l’esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l’incompatibilità tra le due licenze, quanto piuttosto esonerare dall’obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso di licenza di porto d’arma lunga (per uso di caccia o per difesa personale).
Del resto, va pure considerato che nella Tariffa annessa al suindicato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima (6 anni dalla data del rilascio), è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di cc.gg. solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia. [Nota Mori: argomento che dimostra proprio il contrario; non si può andare a caccia, ma la licenza è viva, non estinta!]
Si è, pertanto, del parere che sia possibile, alla luce della vigente normativa, essere titolari, contemporaneamente, della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323 e di quella di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., senza che la titolarità di quest’ultima licenza - in corso di validità a seguito del pagamento delle previste tasse cc.gg. - debba comportare il ritiro dell’altro titolo. [Nota Mori: La legge dice chiaramente il contrario! Quindi la "luce" che vedono è una allucinazione! Ma perché le Questure devono lavorare a rilasciare una seconda licenza che non aggiunge assolutamente nulla alla prima? Ma non hanno proprio nulla da fare?]
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'istanza di interpello in esame, si osserva, in via preliminare, che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " all'articolo 12, comma 8, dispone che "L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia... ".
L'articolo 22 della stessa legge stabilisce che "La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza " (comma 1), "...ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare... " (comma 9). Con riferimento alla licenza di cui sopra, l'articolo 5 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n 641 recante la ”Disciplina delle tasse sulle concessioni governative" assoggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative la "Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia...
Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio, di rinnovo e annuale, ciascuna pari a euro 168,00 a cui deve aggiungersi un’addizionale di euro 5,16 prevista dalla nota 4 a margine del citato articolo 5.
La nota 1 al più volte citato articolo 5 della tariffa stabilisce, inoltre, che "Àgli effetti delle tasse annuali si intende per amo il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso".
In considerazione del disposto della citata nota, deve, quindi ritenersi che la tassa annuale sulle concessioni governative, di cui al più volte richiamato articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, deve, in ogni caso, essere corrisposta prima che si faccia uso dell'arma.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio del tiro a volo, la legge 18 giugno 1969, n. 323 ha previsto che "...è in facoltà del Questore (...) rilasciare a chi ne faccia richiesta (...) apposita licenza che autorizza il porto delle anni lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa..." al soggetto che intenda svolgere l'esercizio dell’attività di tiro a volo "...qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'anni lunghe da fuoco concessa ad altro titolo...".
Ne discende che l'interessato, qualora sia munito di ”licenza di porto di fucile anche per uso di caccia" possa utilizzarla anche per l'attività di tiro a volo, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità.
Poiché l'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce che "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a. quando queste non siano pagate ", ne discende che, qualora si intenda fare uso della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio dell’attività di tiro a volo, deve essere corrisposta la tassa annuale di concessione governativa.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'utilizzo della licenza per t'acquisto di armi.
Al riguardo, si fa presente che l'articolo 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") stabilisce che "È vietato vendere o in qualsiasi modo cedere anni a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore11 (comma 4). L’acquisto delle armi è dunque possibile previa esibizione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, in corso di validità. ??
A tale proposito, si richiama nuovamente l’attenzione sull'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, il quale stabilisce che "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagaie".
Per le considerazioni sopra esposte, deve, quindi ritenersi che anche nel caso di acquisto di armi, è necessario che l'utilizzo della licenza, sia accompagnato, affinché sussista l’efficacia di tale documento, dal pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
NOTA DI E. MORI :
Alcuni anni or sono avevo trattato l'argomento della validità della licenza di caccia per la quale non è stata pagata la tassa annuale di concessione governativa, ai fini dell'acquisto di armi e munizioni o del trasporto di armi. Avevo concluso in termini di certezza che solo in malafede o per ignoranza si poteva sostenere che la licenza di caccia in tali condizioni perdesse qualsiasi valore. Quindi non mi ripeto.
Il ministero dell'interno non si è arreso ed ora in una sua circolare, con licenza parlando, conferma e ribadisce la sua storica opinione sbagliata: nei casi indicati la licenza di caccia non consente acquisto di armi e munizioni, non consente il trasporto di armi, non consente di fare tiro volo.
Gli argomenti usati confermano la totale incapacità di usare la scienza giuridica; quando si interpreta il diritto non in base al complesso della normativa, ma utilizzando i decreti ed i regolamenti ministeriali per spiegare cosa dice la legge si dimostra di essere proprio alla frutta bacata. Ma il livello di confusione è talmente contorto che a me sembra proprio che si sia cercato di arrampicarsi disperatamente sugli specchi per non ammettere che in passato il ministero ha preso una di quelle tradizionali cantonate in cui è specialista.
Il problema non è assolutamente quello di stabilire se la licenza di caccia serva meno per andare a caccia quando non si è pagato la relativa tassa. Non è un problema perché la legge dice chiaramente che chi va a caccia senza aver pagato la tassa risponde di una sanzione amministrativa; non si capisce bene, ma poco conta, se essa sia alternativa o aggiuntiva alla sanzione fiscale. Però è anche del tutto pacifico, perché lo ha detto la Cassazione più volte, che la licenza di porto di fucile rimane valida e che il cacciatore non risponde di porto illegale di fucile. La Cassazione, ponendo sullo stesso livello, in tal caso, licenza di porto di fucile per caccia e licenza di porto di fucile per tiro a volo, ha stabilito che neppure chi va a caccia avendo solo la licenza di fucile per il tiro a volo, risponde di porto illegale di fucile.
Quindi è stata una fesseria totale di andare a chiedere alla Agenzia delle entrate un parere sul valore della licenza di caccia. Il problema da risolvere non c'entra assolutamente nulla con il fisco e con la tassa di concessione governativa per cacciare. Resta comunque da capire perché dopo aver chiesto il parere alla Agenzia delle entrate ed averlo ricevuto, lo abbiano tenuto nascosto per ben sei anni. Forse si erano resi conto che non c'entrava!
Il problema da risolvere è semplicemente se un documento rilasciato in materia di armi, dopo aver accertato che il richiedente è idoneo al maneggio delle armi e non ha problemi psichici e fisici ostativi al porto di fucile, documento che conserva la sua validità per sei anni, sia o meno valido per acquistare armi e munizioni senza dover richiedere l'apposito nullaosta il quale si limita ad accertare solo quanto già accertato con il precedente documento. La risposta è ovvia e non vi sono parole idonee per qualificare chi pensa il contrario! Ed invero:
- La legge dice che la pubblica amministrazione non deve mai richiedere al cittadino di provare ciò che già conosce.
- Un documento ufficiale accerta che per cinque anni il cittadino è idoneo a portare un fucile, poco importa se ha pagato o meno delle tasse; per cacciare si deve pagare una tassa e chi non lo fa con una irregolarità punita con sanzione amministrativa. Quindi ciò significa che il documento è vivo e valido. Faccio un esempio: il ragionamento del ministero segue la stessa logica di questo: siccome il Codice della Strada punisce con una sanzione chi dimentica a casa la patente, ciò vuol dire che il soggetto in quel momento guida senza patente ed è come se non ce l'avesse!
- Solo un burocrate mentecatto può pensare che nel nostro diritto mentre chi ha la licenza del tiro a volo gratuita e per cui non si devono pagare tasse, può acquistare armi e munizioni per sei, invece il cacciatore, che dopo aver cacciato un anno, decide di non andare a caccia l'anno successivo per ragioni personali, non può più comperare nessuna arma e munizioni per l'anno successivo in cui intende cacciare di nuovo; secondo queste menti egli dovrebbe prima pagare la tassa venatoria e solo dopo comprarsi un fucile e qualche cartuccia! Secondo loro dovrebbe andare a chiedere un nulla osta che gli deve essere rilasciato per il solo fatto che è già in possesso di una licenza che dimostra che … non ne ha bisogno perché è già ufficialmente idoneo ad acquistare armi! Pensiero che fa rivoltare chiunque non sia affetto da delirio burocratico.
- La legge sulla carta europea stabilisce che si può ottenere la carta europea per trasportare armi all'estero per caccia presentando una licenza di porto di fucile, anche se non è stata pagata la relativa tassa. Per il ministero quindi è del tutto normale affermare che con la licenza di caccia con tassa non pagata si possono trasportare armi all'estero (e quindi da casa al confine), però non si possono trasportare da casa all'armeria. Come diceva un umorista, "mi inchino di fronte alla vostra volontà, per non vomitarmi addosso!".
- È stupido giocare con le parole sostenendo che in base alla normativa fiscale la licenza non è valida se non si paga la tassa; è ovvio che la legge fiscale stabilisca che la licenza per cacciare non è valida a tal fine se non si paga la tassa, ma che cosa c'entra ciò con la validità della licenza ad altri fini? Ad esempio, la licenza di porto d'armi è un documento di identità che vale 10 anni. Forse che per il ministero è valido solo se si ha il tagliandino della tassa?
- È cosa ancora più stupida voler stabilire qual è il valore della licenza non in base alla legge ed alle sentenze della Cassazione, ma in base ad un articolo del regolamento al TULPS scritto 76 anni fa al solo fine di stabilire il modello grafico della licenza di porto di fucile! Ne è passata di acqua sotto i ponti e il fatto che noi si circoli ancora con un libretto di carta invece che con un documento elettronico dimostra che al ministero dal 1940 in poi di strada ne hanno fatta ben poca; di grazia che non chiedono ancora il certificato di iscrizione al PNF! Pochi si rendono conto del perché il ministero non abbia mai pensato a un porto d'armi di plastica eppure la spiegazione è semplice: perché al ministero non vogliono ammettere che non è compito loro dare ordini al cittadino, che è una scemenza scrivere nella licenza una pappardella per spiegare che cosa si può fare o non si può fare. Sarebbe come se nella patente di guida ci si scrivesse dentro che non bisogna sorpassare in curva e viaggiare contromano. Invece per il ministero è cosa normale continuare a scrivere cose analoghe a persone che hanno fatto un esame apposta per dimostrare di essere abili al maneggio delle armi o che sono stati militari; forse non sanno che dopo il 1940 una legge ha cambiato le cose!
- Udite, udite che cosa vi sono inventati ora per risolvere un problema inesistente. Prima di tutto alterano la chiara volontà del legislatore il quale, non potendo prevedere le cavolate che sarebbero nate nella mente di burocrati, e quindi non potendo immaginare che avrebbero messo in discussione il valore di un porto d'armi, aveva detto una cosa ovvia: se una persona è già in possesso di una licenza di caccia, è assolutamente inutile che abbia anche una licenza per il tiro a volo; questa è stata introdotta proprio per evitare che anche i tiratori a volo dovessero pagare la tassa di concessione governativa prevista per i cacciatori; se uno è cacciatore perché mai deve avere anche la licenza di tiro a volo? Secondo il nuovo verbo del ministero chi ha la licenza di caccia e prevede che in futuro, per un anno o più, non pagherà la tassa annuale, basta che richieda la licenza di tiro a volo, perché nulla vieta di avere anch'essa (al ministero farebbero una guerra per non abolire una circolare sbagliata, ma quando gli fa comodo calpestano la legge). L'idea è formidabile perché la licenza di caccia già dimostra che il soggetto è idoneo a portare il fucile e quindi la licenza di tiro a volo gli andrebbe consegnata a vista; il cittadino al massimo ci rimette il bollo per la domanda e una fototessera. Nella loro frenesia burocratica al ministero, pur di non ammettere una cosa ovvia e lapalissiana, pur di non ammettere un errore, sono pronti a caricare di lavoro inutile gli uffici armi di questure e commissariati. Cose da premio Ignobel alla capacità di amministrare.
- L'aver nascosto le sentenze della Cassazione, assolutamente decisive, è indice di malafede.
Ora è arrivato un nuovo capo della polizia. Forse farebbe bene a controllare che cosa avviene nel suo palazzo, se non altro per confermare che erano infondate certe frasi messegli in bocca dai giornalisti, e farci sperare così in un futuro migliore.
(29 maggio 2016)
email - Edoardo Mori |
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