Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Modifica dei libretti di porto d'armi

D.M. Ministero dell’Interno 17 aprile 2003 (G. Uff. del 17 luglio 2003 n. 164)
Modifica dei libretti di porto d’armi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 42, terzo comma del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' al questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ed al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri;
Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi e' rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalita' e dei suoi connotati, nonche' da uno o piu' fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento;
Visto l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' rilasciata su apposito libretto personale, formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina e da uno o piu' fogli sui quali sono riportati i modelli annessi allo stesso regolamento;
Visti i modelli 1, 4 e 9 dell'allegato E del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., relativi rispettivamente al libretto personale per licenze di porto d'armi, al libretto personale per licenze di porto di fucile ed al libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate e le relative versioni bilingue per la provincia di Bolzano;
Visti i decreti ministeriali di modifica del modello 1 e del modello 9, rispettivamente datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987, con i quali e' stata sostituita la dicitura "il Questore"; con la dicitura "il Prefetto", apposta in calce ad entrambi i modelli; Considerato che i libretti di porto d'armi necessitano di una revisione generale in quanto le "avvertenze" poste a tergo degli stessi sono ampiamente datate e non piu' rispondenti alle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni;
Rilevata l'esigenza di adottare opportune misure anticontraffazione nei libretti di porto d'armi;
Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., che da' facolta' al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato E del regolamento stesso;
Decreta:
Art. 1.
1. I libretti di porto d'armi modelli 1, 4 e 9 e le relative versioni bilingue sono modificati come da modelli a stampa conformi
al tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I modelli a stampa sono prodotti con caratteristiche anticontraffazione comprendenti l'utilizzazione di:
a) carta speciale filigranata contenente fibrille colorate visibili;
b) inchiostri di sicurezza;
c) fondino di sicurezza con microscrittura;
d) numerazione tipografica di ciascun esemplare con caratteri
alfanumerici;
e) pellicole olografiche di protezione dei dati identificativi e della fotografia del titolare.

Art. 2.
1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validita' dei libretti di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validita' fino alla scadenza degli stessi.
2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli uffici territoriali del Governo e presso le questure.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro: Pisanu


Allegati (si omettono le immagini del libretto e si riportano le Avvertenze che verranno stampate nei due modelli di libretto previsti: il primo per il porto di fucile, il secondo per il porto di altre armi, vale a dire quelle corte e il bastone animato).

LIBRETTO PER LICENZA DI PORTO DI FUCILE

AVVERTENZE (*)
1. Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per uso di caccia, tiro a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze diporto di fucile per uso di caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale.

2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di PS.. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.

3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della predetta attività. I massimali delle polizze assicurative sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 157/92.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157192). L'esercizio dell’attività venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalla legge 157/92.
5. È punito con le sanzioni penali previste dall'ari. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'ari. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75). Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatoria.

6. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.LP.S., senza licenza dell'autorità di PS. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a nonna dell'ars. 703 c. p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

7. Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

LIBRETTO PER LICENCE DI PORTO D’ARMI

AVVERTENZE(*)
I. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.

2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..

3. Qualora la licenza consenta il porto dei bastone animato, la lunghezza della lama non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.

4. È punito con le sanzioni penali previste dall'ars. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (ari. 4 legge 110175).
5. Al sensi dell'ars. 57 del T U.L.P.S., senza licenza dell'autorità di P.S. è vietato sparare anni da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'ari. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

6. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Nota
Il Decreto 17 aprile 2003 del M.I. introduce un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Da quanto scritto nelle avvertenze si deve perciò concludere che:
- ogni tipo di licenza, che verrà specificamente indicata nel foglietto intercalare, è autonoma e autorizza a particolari porti del fucile.
- per chi ha solo licenza per caccia è inserito il divieto di portare il fucile in tempo di caccia chiusa.
Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda però che la licenza di caccia assorbe, per disposizione di legge, quella per il tiro a volo.
Restano ferme le disposizioni sul trasporto di armi.
Per la licenza di porto di arma corta o di bastone animato per difesa sono previsti tre distinti foglietti intercalari: quello per la difesa personale con arma corta, quello per la difesa personale delle guardie giurate, quello per il porto di bastone animato.
Per le licenze di porto di arma per difesa personale (arma corta, fucile o di bastone animato) viene confermato che la validità è di cinque anni e non sei, come per il porto di fucile e come era stato ritenuto in alcune questure. Il Ministero ha perso l'occasione per fare una cosa intelligente!

Per queste licenze è previsto l’inserimento di un foglio intercalare comprovante il rinnovo annuale. Secondo logica nelle licenze di caccia e tiro a volo non servirebbe alcun foglietto intercalare che deve avere necessariamente la stessa validità del libretto!



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