Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Diritto > Leggi

back

Denunzia delle armi affidate agli agenti della polizia municipale (Angelo Vicari)

La oramai datata legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (7 marzo 1986, n. 65), nonché il collegato Decreto del Ministro dell’Interno sulla disciplina concernente l’armamento ( 4 marzo 1987, n. 145), lasciano ancora spazio alla interpretazione estensiva sulla obbligatorietà della denuncia di detenzione, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., dell’arma di servizio assegnata in via continuativa (art. 6 D.145/87). Infatti, sembra che alcuni Comandi di polizia municipale, previe intese con l’Autorita’ di P.S., pretendano che l’agente assegnatario provveda ad effettuare la denuncia di detenzione .
Tale interpretazione  può trovare giustificazione nella finalità dell’art. 38, cioè quella di mettere a conoscenza le Forze di polizia della disponibilità di armi da parte dei cittadini, così da permettere tempestivi interventi per la salvaguardia della incolumità e sicurezza pubblica.
Lo stesso Decreto 145/87, all’art. 2, prevede, espressamente, che i regolamenti comunali sull’armamento devono osservare “le disposizioni vigenti in materia di detenzione delle armi e munizioni”, previsione ribadita nell’art. 6, relativo alle modalità di assegnazione dell’arma in via continuativa, con il quale si stabilisce che “si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di detenzione”. Anche nell’art. 11, che elenca i doveri dell’assegnatario dell’arma di servizio, non è stata prevista  esenzione dall’obbligo di effettuare la denuncia di detenzione.
Con la circolare esplicativa del D.M. 145/87, de 14 maggio 1987 emanata subito dopo l’entrata in vigore del DM, il Ministero tenne a precisare che “il limite fondamentale è che nessuna deroga è stata autorizzata alla vigente normativa sulle armi e gli esplosivi, salvo quella di consentire il porto senza licenza”, evidenziando la volontà del legislatore “di non fare della polizia municipale un corpo armato”.
Quest’ultima precisazione, peraltro, fugò ogni possibile dubbio in merito alla ipotesi che i Corpi di polizia municipale potessero, in materia di armi e munizioni, usufruire delle deroghe previste dall’art. 30 della legge 110/75, stabilite per le Forze ed i Corpi armati dello Stato, nonché dallo stesso art. 38, c. 2, lett. a) del T.U.L.P.S..
Nella prima applicazione della L. 65/86 e D.M. 145/87, fu, anche, sostenuto che gli agenti della polizia municipale, pur riconosciuti Agenti di P.S. e pertanto autorizzati a portare l’arma in dotazione senza licenza di porto ai sensi degli artt. 5 della L. 65/86 (modificato da art. 17 L. 127/97) e 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,  non potevano rientrare nemmeno nella deroga  prevista dall’art. 38, c. 2, lettera c), del citato T.U., cioè quella che esenta dall’obbligo della denuncia di detenzione “le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate” senza licenza.
Sembravano, infatti, determinare limiti alla “qualità permanente” di Agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.) quello del territorio del comune di appartenenza, nonché quello “funzionale” del periodo di attività di servizio. 
Successivamente, fu adottata dal Ministero la interpretazione estensiva. Infatti, con la circolare del 17 ottobre 1990, fu rilevato che la qualità di Agente di P.S. “non può avere una portata temporale connessa e limitata all’occasionalità,in quanto la medesima, una volta acquisita, entra a far parte dello status giuridico permanente che qualifica il personale in questione e può venir meno solo con la perdita dei requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento”, ferma restando la limitazione territoriale.
A seguito ed in considerazione  di tale interpretazione sulla qualifica “permanente” di Agente di P.S., lo stesso Ministero, con circolare  del 26 marzo 1992 prese posizione  sul quesito, avanzato da più parti,  relativo all’obbligo, o meno, della denuncia di detenzione dell’arma assegnata in via continuativa. Fu stabilito che l’agente della polizia municipale “non soggiace all’obbligo della denuncia”, siccome ricompreso nella deroga prevista dall’art. 38, c. 2, lett. c) del T.U.L.P.S., relativa a coloro che “per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate” senza porto d’armi (art. 73 Reg. T.U.), evidenziando che secondo “l’orientamento interpretativo prevalente”, la qualifica di Agente di P.S. “una volta acquisita, entra a far parte dello status giuridico permanente” dell’appartenente al Corpo di polizia  municipale.
Tale circolare, seppur datata, non risulta essere stata  aggiornata da altre contrarie, ma, anzi, con circolare del 18 gennaio 2006, il Ministero, per  contemperare l’esigenza che le Forze di polizia siano a conoscenza  della disposizione di armi con quella della non  obbligatorietà della denuncia da parte degli Agenti di polizia municipale, tenne a precisare che, per le armi acquistate dai Comuni, con N.O. ex art. 35 del T.U.L.P.S., intestato al Sindaco, al Comandante o altro dirigente, gli uffici interessati debbono compilare il modello rilevazione armi (mod. 38) per l’inserimento allo schedario nazionale. Tale modello deve riportare, oltre al Comune, anche il nominativo del soggetto cui è stato rilasciato il N.O. così da “consentire, in sede di accertamenti di polizia, di individuare in tempo reale, non solo l’appartenenza di un’arma, oggetto di accertamento, ad un Ente locale, ma anche il funzionario che può dare notizie ufficiali sulle sorti delle armi stesse”.
Comunque, sarebbe  opportuno che i Comandi polizia municipale, quando registrano la consegna dell’arma in via continuativa, riportassero il luogo di detenzione, inviandone, nel contempo, comunicazione, non solo al Prefetto (art. 6, c. 3, D.M. 145/87) , ma anche agli Uffici di Polizia e Comandi dei Carabinieri competenti per territorio.
Tale segnalazione permetterebbe, inoltre, in sede di controllo amministrativo di cui all’art.38 del T.U.L.P.S., di accertare in tempo reale che l’arma in dotazione per il servizio ed il relativo munizionamento sono di proprietà del Comune di appartenenza e, quindi, non devono essere ricomprese nel numero delle armi e quantitativo di munizioni detenibili dall’agente di polizia municipale come privato cittadino, alla stregua degli appartenenti alle Forze di polizia.
Non possiamo chiudere l’argomento senza dover constatare che oramai, anche alla luce delle modifiche normative che si  sono succedute in materia, per ultimo il recente D.L.14/2017, finalizzate alla realizzazione della “sicurezza integrata” per il benessere delle comunità territoriali, il ruolo degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale è  sempre più preminente e insostituibile, per cui la relativa normativa ha necessità di una urgente rivisitazione.Firenze 

5 marzo 2017
                                                                                 ANGELO VICARI 

Nota di E. Mori
Il dr. Vicari ha esposto egregiamente e in modo documentato la situazione de jure còndito (= in base alla norme esistenti), come dicevano i latini, ed ha evidenziato che sarebbe bene chiarire la situazione. Da questo punto di vista, de jure condendo (come fare le nuove norme) anticiperei qualche suggerimento, prima che il ministero se ne esca con una spruzzata di assurda burocrazia. Ormai purtroppo legislatori e burocrati ricordano più i tritacarne o gli spandi-concimi  che non i bravi artigiani di un tempo!
Dal primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al DPR 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 in cui si pone il principio che la Pubblica Amministrazione è un organismo unitario  per il quale non si può presumere cha la mano destra non sappia ciò che fa la mano sinistra; in alte parole, per principio generale, la PA conosce tutti i dati e documenti in suo possesso e quindi non ha bisogno di richiederli ai soggetti estranei. So benissimo che è una regola ampiamente violata (vi sono  delinquenti già condannati dieci volte con la sospensione della pena - che può essere concessa una volta sola - perché nessun PM fa la fatica di consultare la banca data della polizia!), ma questo è un problema di teste (chi vuole può aggiungere un adeguato aggettivo) e non di regole. La regola c'è, è giusta e va osservata.
Fatta questa premessa ineludibile, la conseguenza è che la PA, se ritiene la cosa utile, deve organizzarsi per sapere in ogni momento dove un'arma della PA si trova, ma non deve richiedere alcuna attività al cittadino, sia esso o meno dipendente della PA.
Quindi si deduce che la PA non può richiedere all'agente della polizia locale la denunzia dell'arma e delle munizioni a lui affidate, perché ciò risulta già dalle carte comunali; se la PA le vuol conoscere si deve organizzare per averle le necessarie comunicazioni dalla Pa di competenza.
Non è colpa del cittadino se la PA ha un sistema informatico che fa acqua fa tutte le parti, costituito da una miriade di programmi che non possono comunicare fra di loro; problema derivato, quasi sempre, dal fatto che ogni amministrazione voleva far mangiare un po' di soldi ad un parente o ad un amico programmatore! E non è colpa del cittadino se la PA si fa trasmettere una marea di comunicazioni che poi nessuno legge o inserisce in un sistema informatico.
È in base a questo principio che tutti coloro che hanno registri di PS controllati dalle questure (armieri, musei) ed enti pubblici come le sezioni del TSN, non devono fare comunicazioni alla PS relative alle annotazioni sui registri.
Il dr. Vicari ha bene esposto come dalle circolari emerga il feticcio onnipresente sulle scrivanie della PS, secondo cui  essa deve sapere sempre e immediatamente dove un'arma si trova!  Ciò era forse vero quando  nel 1930 il legislatore stabilì la denunzia immediata delle armi, ma essa era correlata al potere del prefetto di ritirare tutte le armi in caso di problemi di ordine pubblico, ma non era di certo un imperativo categorico ineludibile. Infatti:
- le armi in possesso di persona con licenza di porto giravano e girano per l'Italia e non si può sapere dove sono;
- gli stessi uffici di Ps si fanno consegnare le denunzie dai cittadini e poi le elaborano anche dopo un mese o due (cosa illegale, ma lo fanno!):
- ora la stessa legge ha stabilito che si può benissimo fare a meno di sapere per 72 ore dove si trova un'arma.
Né si può ritenere che a fini delle indagini criminali sia necessario sapere con immediatezza  che arma ciascuno detiene: o sia ha l'arma  del delitto ed allora è facile risalire al suo acquirente, visto il sistema di tracciabilità ormai mondiale, oppure non si ha l'arma ed allora ben poco serve sapere immediatamente dove si trovano in un certo giorno le armi di un dato territorio. Non è con le carte da bollo che si risolvono i delitti e i delinquenti seri  non usano armi rintracciabili.
 




 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it