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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA U FFICIO PER L 'A MMINISTRAZIONE GENERALE, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Area Armi ed Esplosivi – Settore I -
557/PAS. 14767.12982(10)8 Roma. (18 gennaio 2006)
OGGETTO: - Modalità di acquisto delle armi di cui possono essere dotati gli addetti alla Polizia Municipale con qualifica di agenti di p.s..
- Compilazione del modulo di rilevazione armi, mod. 38, nel caso di armi acquistate dai Comuni.
Pervengono a questo Ufficio alcuni quesiti, anche da parte di amministrazioni locali, volti a conoscere se per l'acquisto delle armi, da parte dei Comuni e Province, per la relativa dotazione agli addetti alla polizia municipale o locale, con qualifica di agenti di p.s., sia necessario il nulla osta all'acquisto di cui all'art. 35 T.U.L.P.S..
E' stato, inoltre, chiesto quale debba essere la corretta procedura di inserimento nel sistema informatico interforze SDI, mediante la compilazione del mod. 38, di tali armi acquistate.
Quanto al primo quesito, si osserva preliminarmente che il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, recante “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, non disciplina espressamente le modalità di acquisto delle armi in questione.
Tuttavia, il relativo art. 2 (Rinvio ai regolamenti comunali), stabilisce che i regolamenti comunali - nel determinare i servizi nei quali gli addetti alla polizia municipale portano le armi senza licenza, nonché i relativi termini e modalità di espletamento – debbono osservare, tra l'altro, le disposizioni vigenti in materia di acquisto delle armi e delle munizioni.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che la vigente normativa, segnatamente l'art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede la deroga all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge in materia di armi, parti di esse, munizioni od esplosivi, (e, quindi, anche della necessità di richiedere il n.o. ex art. 35 del T.U.) per le sole Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.
Si ritiene, quindi, che l'acquisto delle armi da parte dei Comuni o delle Province, in quanto Enti locali, debba necessariamente subordinarsi, oltre che al presupposto dell'espletamento delle procedure di formazione della volontà dell'Ente con le relative delibere degli Organi collegiali competenti, al conseguente rilascio del nulla osta ex art. 35 T.U.L.P.S..
In particolare, si fa presente che, ogni istanza al Questore per l'acquisto delle armi in parola, dovrà essere presentata, corredata della copia delle relative delibere, dal Comandante del Corpo, o, in alternativa, dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) pro-tempore, ovvero da un dipendente del Comune con qualifica dirigenziale da quest'ultimo delegato, in nome e per conto dell'Ente (comune o provincia), ed in tali termini si dovrà provvedere al conseguente rilascio del N.O..
In relazione, poi, al secondo quesito, si rappresenta che la compilazione del modello 38 (di cui si allega, ad ogni buon fine, il modello di ultima adozione), per il successivo inserimento nello SDI, dovrà avvenire indicando, nel riquadro relativo Acquirente o Detentore – Società/Ente, il nome del Comune (o della Provincia) nello spazio dedicato alla Ragione Sociale (scrivendo Comune di . . Provincia di . . .) e, nello spazio dedicato al relativo rappresentante, il nominativo del soggetto a cui è stato rilasciato il nulla osta.
Ciò in quanto solo l'inserimento di entrambi i dati richiamati (es. Comune – Sindaco pro-tempore) può consentire, in sede di accertamenti di Polizia giudiziaria, di individuare, in tempo reale, non solo l'appartenenza di un'arma, oggetto di accertamenti, ad un Ente locale, ma anche il funzionario che può dare notizie ufficiali sulle sorti delle armi stesse.
Nel caso di avvicendamenti di responsabili, dovrà essere aggiornato il modello con i relativi adempimenti formali.
Per completezza, va inoltre osservato che il limite numerico delle armi comuni da sparo, previsto dall'art. 10 della legge 110/75, per il privato, nel numero massimo di tre, non trova applicazione nella fattispecie in esame, dovendosi, invece, applicare quanto previsto all'art. 3 del citato D.M. 145/87, ove è indicato sia il numero complessivo delle armi di cui si possono dotare i Corpi di polizia municipale, ovvero pari al numero degli addetti (con qualifica di agenti di p.s.), maggiorato fino al del 5%, o almeno di un'arma.
Si richiamano, infine, tutti gli obblighi di gestione e custodia delle armi in dotazione ai Corpi di Polizia municipale/locale previsti dagli articoli 11 e successivi del più volte menzionato D.M. 145/87, sia se assegnate in via continuativa ai dipendenti sia se custodite all'interno di armerie all'uopo istituite.
I Signori Prefetti avranno cura di portare a conoscenza del contenuto della presente l'Amministrazione provinciale e quelle comunali delle province di rispettiva competenza.
I Signori Questori dovranno provvedere, oltre alla vigilanza sulla corretta gestione delle armerie, alla revisione dei dati concernenti le armi degli Enti locali già inserite nel sistema informatico SDI, affinché sia data piena attuazione alle previsioni della presente circolare anche per i pregressi acquisiti.
Nota
Quella del nulla osta all'acquisto è una solenne cretinata. Il nulla osta serve per accertare che il soggetto non sia pazzo e sia affidabile. Nei confronti del Comune che cosa vuole accertare il questore? Se l'edificio sta in piedi!
email - Edoardo Mori |
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