Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
     
 

 

 

Circolare n. 557/PAS/U/007575/XV. C. (68)  del 29 maggio 2018

Seguito alla Circ. 55l/PAS/U/017341/XV.C.(68) in data 27/11/2017 che viene completamente

sostituita dalla presente. Si veda anche la CIRCOLARE 557/PAS/U/006706/XV.C.<68) del 10/05/2019
- Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria

Oggetto: Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive.

A)     Premessa

Com’è noto, con la circolare indicata a seguito, sono state fomite indicazioni di ordine generale sul regime del trasporto degli esplosivi, sugli adempimenti che gravano in capo agli

operatori economici del settore nonché, sulle modalità attraverso le quali le Autorità provinciali di P.S. esercitano il controllo sulla movimentazione di tali materiali.

Le indicazioni formulate s’inquadrano in una più ampia strategia che punta a rafforzare il sistema delle verifiche preventive, strumento indispensabile non solo per evitare il verificarsi di eventi pericolosi per f incolumità pubblica, ma anche per prevenire impieghi illeciti dei materiali in questione.

A questo proposito, non può essere trascurato che, di recente organizzazioni terroristiche hanno perpetrato attentati con l'impiego di sostanze esplosive ovvero quelle di uso comune, a capacità “dual use ” che, se utilizzate in determinate soluzioni e miscele, possono produrre effetti deflagranti.

Allo stesso tempo, gli indirizzi in argomento si muovono nella direzione di limitare al minimo indispensabile l’aggravio per gli operatori economici del settore, nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 1 della legge 241/1990.

In questo, l’applicazione della predetta circolare è stata costantemente monitorata dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, secondo una consolidata “politica dell’ascolto” attenta a intercettare le esigenze e le problematiche prospettate dal territorio.

Sulla base di tale monitoraggio - che non ha comunque mancato di guardare anche alle tematiche provenienti dal “mondo” degli operatori del settore, è parso opportuno fornire alcune successive precisazioni al fine di agevolare l’applicazione dei predetti indirizzi.

Nel contempo gli approfondimenti svolti hanno permesso anche di affinare ulteriormente le modalità di esecuzione dei controlli preventivi, in un’ottica, peraltro, tesa a ricercare il maggior punto di equilibrio.

Al fine di agevolare le attività degli Uffici delle SS.LL. è parso altresì opportuno proseguire nell’opzione di realizzare un documento unico capace di compendiare tutte le pertinenti indicazioni.

Conseguentemente il presente atto d’indirizzo sostituisce integralmente la circolare del 22/11/2017 meglio specificata a seguito che cessa quindi di trovare applicazione.

B)     Considerazioni generali nel sistema di controllo degli esplosivi

Come noto, la licenza di trasporto per gli esplosivi di II e III categoria è rilasciata dal Prefetto, su delega permanente del Ministero dell'lntemo ex art.46 T.U.L.P.S., mentre la licenza di trasporto per gli esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria è rilasciata dal Prefetto ai sensi dell’art. 47 del T.U.L.P.S..

Inoltre, per il trasporto di merci pericolose - cui appartengono gli esplosivi - il riferimento normativo internazionale principale è rappresentato dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose “UN Raccomandations on thè transport of Dangerous Goods”, conosciute anche come “Orange Book” o “Libro Arancio”, pubblicate per la prima volta dall’ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate.

Da tali raccomandazioni discende la normativa sulle diverse modalità di trasporto (per mare, aria, strada, ferrovia e vie navigabili) sia a livello internazionale, che comunitario e nazionale.

Lo scopo principale di queste raccomandazioni è facilitare la libera circolazione delle merci pericolose garantendo nello stesso tempo la maggior sicurezza possibile alle persone, ai beni e all’ambiente, riguardo ai rischi che possono sorgere durante il trasporto delle stesse.

L’Orange Book definisce esplosivi “le materie e gli articoli figuranti nella classe 1” nella propria classificazione. La vigente legislazione nazionale accoglie tale definizione includendo le materie e gli articoli appartenenti alla classe 1 nel uelenco dei prodotti esplodenti” dell’Al legato “A” al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Alla stregua di quanto sopra detto, secondo la normativa nazionale, le definizioni “esplosivi” e “prodotti esplodenti” sono da considerarsi sinonimi.

L’art. 82 del citato regio decreto classifica, tali materie e articoli, nelle cinque categorie previste ai fini dell’applicazione della disciplina sugli esplosivi, contenuta nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento.

Le direttive unionali regolamentano l'immissione sul mercato degli esplosivi, ovvero la classe 1, distinguendoli in “esplosivi a uso civile” (Direttiva 2014/28/UE, recepita con il decreto legislativo n. 81/2016) e in “articoli pirotecnici” (Direttiva 2013/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 123/2015).

Definita merce pericolosa ai fini del trasporto, la classe 1 è altresì soggetta alle prescrizioni previste da accordi interazionali, trasposte nelle disposizioni nazionali, relative all’etichettatura, all’imballaggio e dalle modalità di trasporto.

In particolare, le etichette da apporre sugli imballaggi dei prodotti appartenenti alla classe 1 devono essere conformi alle prescrizioni previste in materia di trasporto di merci pericolose su strada “A.D.R” (Accordo europeo relativo ai trasporti interazionali di merci pericolose su strada), per ferrovia “R.I.D.”(Regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il trasporto di merci pericolose), per via aerea “I.C.A.O.” (Organizzazione l' dell’aviazione civile), per mare “I.M.O.”(Organizzazione internazionale marittima) e nelle acque interne “A.D.N.” (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione interna).

Gli imballaggi per il trasporto devono essere omologati da una certificazione rilasciata da organismi di valutazione notificati e sono sottoposti a periodici controlli eseguiti sul fabbricante per la verifica della conformità agli standard internazionali armonizzati.

Relativamente ai trasportatori di merce pericolosa appartenente alla classe 1 sussiste una normativa “ad hoc” che stabilisce particolari competenze professionali regolandone l’attività sia che si eserciti sul territorio nazionale, che nell’ambito dell’Unione europea o verso Paesi extra UE.

Ciò posto, il rilascio della licenza di trasporto degli esplosivi da parte dell’Autorità di P.S. preposta è subordinato, come meglio specificato più avanti, alla verifica di tutti i requisiti dalla vigente normativa in capo a ciascun soggetto autorizzato.

C)     Licenza di trasporto

Le licenze di trasporto sono emesse nelle modalità previste nell’Allegato “C” al Regolamento di Esecuzione del citato l'esto Unico e, come disposto dall’art. 51 del

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T.U.L.P.S., possono essere permanenti o temporanee: le prime consentono di effettuare più trasporti, mentre le seconde un solo trasporto nell'arco temporale di vigenza del titolo autorizzatorio.

Per i trasporti degli esplosivi di II e III categoria per via ordinaria l’art. 106 del Regolamento prevede la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica oltre tutte le misure previste dal decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2008, recante “Speciali limiti all’importazione, commercializzazione, trasporto ed impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di II e III categoria”.

D)     Licenze di trasporto permanenti

Con validità annuale

Il citato Allegato “C” prevede che le licenze permanenti non possano superare la validità di un

anno.

Le licenze di trasporto permanenti possono essere rilasciate in favore di titolari di depositi di fabbrica e depositi di vendita per trasporti verso altri depositi per qualsiasi categoria di prodotto esplodente.

Qualora il trasporto avvenga verso un esercizio di minuta vendita, possono essere autorizzate in licenza solo la I categoria (limitatamente alla polvere per il caricamento di cartucce), IV e V categoria, gruppo “A” e “C”, ovvero i soli prodotti che possono essere detenuti in detti esercizi, verso i quali possono essere trasportati anche esplosivi della V categoria, gruppo “D” ed “E” senza licenza (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). La licenza non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia presentata, almeno tre mesi prima della scadenza della validità, la licenza si intende prorogata, fino al rinnovo, salvo un diniego espresso nel frattempo intervenuto.

Con validità trimestrale

E’ altresì prevista la possibilità di rilasciare licenze di trasporto permanenti per gli esplosivi di II e III categoria dai depositi di fabbrica e di vendita verso depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la cui validità massima è di tre mesi e non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di consumo temporaneo o giornaliero.

In merito, va precisato che, stante la validità temporale massima di tre mesi, si possono concedere licenze per il trasporto di esplosivi di II e III categoria dal deposito di vendita al luogo di impiego anche se questo sito sia sprovvisto di un deposito, con la prescrizione che gli esplosivi vengano consumati totalmente nel giorno stesso dell'arrivo. Gli esplosivi eventualmente inutilizzati dovranno essere distrutti ovvero essere restituiti al deposito di provenienza, facendo menzione di queste ipotesi nella licenza di trasporto. Ove gli esplosivi non siano consumati in unica soluzione (trasferiti direttamente dall'automezzo nei fornelli) ma vengano impiegati in più soluzioni nell'arco della giornata, per i siti sprovvisti di deposito è necessario che l'automezzo rimanga fermo sul posto durante tutta la giornata, con sosta alla distanza di 500 metri dal più vicino centro abitato.

E)      Licenze di trasporto temporanee

Vengono rilasciate per autorizzare il trasporto di esplosivi di qualsiasi categoria da effettuarsi unicamente nella data indicata nella licenza.

F)      Esenzioni

Non occorre la licenza di trasporto per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, che sono soggetti alla “comunicazione”, esente dalla marca da bollo, prevista dall’art. 14 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

La licenza non è richiesta anche per i trasferimenti intracomunitari di esplosivi ad uso civile per i quali si applica il modello istituito con la Decisione 2004/3 88/CE della Commissione delle Comunità europee, del 15 aprile 2004, che, per motivi di semplificazione, contiene anche la licenza di trasporto. E" necessaria la doppia marca da bollo, una per l’istanza ed una da apporre sul modello che verrà rilasciato.

G)     Modalità di rilascio delle licenze

Come previsto al comma 1, Capitolo I del citato Allegato “C”, “/e licenze di trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli “avvisi di spedizione” e sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perché rientrano tra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al l'. U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti. Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa. ”

E’ stato chiarito con la circolare n. 557/PAS/U/011617/XV.C(59) del 4 luglio 2014, mediante interpello all’Agenzia delle Entrate, che, sebbene siano intervenuti aggiornamenti normativi in materia di imposta di bollo, il rilascio delle licenze di trasporto di materiale esplodente non richiede alcuna marca da bollo.

In linea con le disposizioni precedentemente emanate, si rappresenta che, ferma restando E individuazione dell’Autorità competente al rilascio della licenza di trasporto nel Prefetto del luogo da cui gli esplosivi sono spediti, la licenza in argomento può essere richiesta anche dal titolare del deposito cui gli esplosivi sono destinati, presentando l’istanza al Prefetto del luogo di destinazione che la trasmetterà all’Autorità competente al rilascio.

Il richiedente, nell’avviso di spedizione da presentare all’Autorità, deve indicare tutti gli elementi e le notizie necessarie per ottenere il rilascio della licenza che, come detto, può essere temporanea (per un singolo trasporto) o permanente (per più trasporti).

Per la licenza temporanea, è necessario indicare, tra l’altro, il giorno in cui sarà effettuato il singolo trasporto, l’orario della partenza, l’itinerario, il mezzo utilizzato, la targa, il nominativo dell’autista, l’orario previsto dell’arrivo, il quantitativo e la tipologia dell’esplosivo trasportato. E’ possibile indicare più mezzi e più autisti in alternativa, atteso che dalla data di presentazione dell’avviso di spedizione al giorno del trasporto appare difficoltoso programmare con certezza il personale ed i mezzi a disposizione.

Per la licenza permanente (la cui validità può variare da tre mesi ad un anno, in ragione della natura del trasporto autorizzato), il richiedente presenta un avviso di spedizione che, per

evidenti ragioni, non può contenere tutte le informazioni circa le modalità con cui saranno attuati i singoli trasporti nel corso della validità della licenza, a maggior ragione ove la stessa abbia una durata di un anno.

H)     Avviso di trasporto e/o prescrizioni ex art 9 TU.L.P.S.

Il richiamato Allegato “C”, al Capitolo I, comma 6, del T.U.L.P.S. prevede ravviso di trasporto, riguardante i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di II e III categoria, che il titolare della licenza del deposito di partenza deve presentare, almeno due giorni prima di ogni viaggio, al Questore o all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando Stazione Carabinieri.

Nel silenzio dell’Autorità di pubblica sicurezza, il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

Pertanto, la citata Autorità, resa edotta della movimentazione di esplosivi, può effettuare le dovute valutazioni connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, alle criticità connesse alla viabilità e determinarsi anche con un diniego, ovvero un differimento di orario o una variazione di itinerario, ove emergano rischi o pericoli.

Il citato Allegato “C” non fornisce indicazioni circa l’avviso di trasporto per gli esplosivi di I, IV   e V categoria e tale circostanza ha determinato procedure disomogenee sul territorio nazionale nel rilascio delle relative licenze di trasporto, che non sempre indicano tempi e modalità di comunicazione dell’avviso di trasporto, in quanto in alcuni casi ritenuto necessario ed in altri superfluo,

A tal fine, appare opportuno formulare alcune raccomandazioni sui compiti istituzionali affidati all’Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione e repressione degli illeciti, segnatamente nel delicato settore degli esplosivi.

Occorre tener presente che, in caso di rilascio di licenza temporanea, il trasporto di esplosivo di qualsiasi categoria avviene sotto la stretta vigilanza dell’Autorità, che conosce in anticipo tempi, modalità, itinerario, mezzi di trasporto impiegati con relative targhe e nominativi degli autisti. In tal modo, la medesima Autorità ha le informazioni necessarie per poter esercitare ogni azione preventiva anche per trasporti di esplosivi di I, IV e V categoria.

Altro aspetto di primaria rilevanza è che le informazioni assunte consentono, altresì, di poter pianificare controlli circa la regolarità dei trasporti, predisponendo eventuali verifiche nei siti di partenza, lungo l’itinerario o presso i luoghi di destinazione degli esplosivi

Al contrario, in caso di licenza di trasporto permanente di esplosivi appartenenti alla I, IV e V    categoria il legislatore non detta specifiche indicazioni al trasporto, con validità di un anno, quando non siano accompagnate da prescrizioni. Ciò non toglie, tuttavia, che l’Autorità di P.S. possa, valendosi dello strumento delle prescrizioni ex art. 9 T'.U.L.P.S. disporre l’osservanza di alcune condizioni volte a consentire la realizzazione di un efficace sistema di controllo, nel rispetto del generale principio di proporzionalità.

Si rammenta che la verifica relativa alla circostanza che i prodotti esplodenti siano stati effettivamente consegnati all’acquirente autorizzato, quale azione proattiva, assume notevole efficacia nell’attività di contrasto all’illecita commercializzazione dei prodotti esplodenti.

L’attività di controllo sul trasporto di esplosivo anche per tali tipologie di esplosivi, si rende ancora più necessaria quale misura pratica ed operativa per innalzare livello di protezione contro le minacce terroristiche.

Al fine di scongiurare possibili atti criminali per prevenire ogni fatto illecito nell’immissione sul mercato anche degli esplosivi di I, IV e V categoria, è necessario che r Autorità di P.S. possa aver contezza nel dettaglio della loro movimentazione.

A tal fine, nell’ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle licenze di trasporto, le autorizzazioni relative agli esplosivi della I, IV e V categoria dovranno riportare prescrizioni, ai sensi dell'art, 9 del TULPS per le descritte finalità di sicurezza pubblica.

Tali prescrizioni saranno finalizzate a garanzia del titolare della licenza di trasporto mediante una comunicazione - anche con posta elettronica certificata - che, all'atto della partenza del carico, fornisca indicazioni sul quantitativo, la tipologia di merce spedita e sul trasportatore.

La suddetta comunicazione potrà essere realizzata anche mediante rinvio del documento di trasporto (T emesso ai sensi dei D.P.R. n. 472/96 e n. 696/96.

Tale documento fiscale, si ricorda, è diverso dal documento di trasporto conforme alle prescrizioni indicate al Capitolo 5.4 dell'A.D.R. la cui presenza a bordo del mezzo che effettua il trasporto è sempre prevista.

L’invio della citata comunicazione all'atto della partenza consentirà agli esercizi di minuta vendita di ricevere più consegne nell’arco della medesima giornata.

I)      Silenzio assenso - controlli sul destinatario

Si conferma il contenuto delle circolari n. 559/C.16718/XV.C.MASS(19) del 3 agosto 1988 e n. 559/C.9526.XV.A.MASS(l) del 23.6.1998 in ordine al nulla osta, da acquisirsi dalle Prefetture di destinazione, di cui si fa menzione nell’Allegato “C”, Cap. I punto 2 Reg. T.U.L.P.S. che, come da prassi ormai consolidata e correttamente applicata, si intende acquisito decorsi cinque giorni dalla richiesta della Prefettura di partenza degli esplosivi di qualsiasi categoria.

In merito, appare necessario rammentare, per le Prefetture del luogo di destinazione e di partenza, l’opportunità di disporre approfondimenti per verificare che vi sia un effettivo rapporto contrattuale tra il cedente e l’acquirente l'esplosivo ed i relativi quantitativi, al fine di scongiurare il pericolo che vengano rilasciate licenze verso destinatari ignari.

Per le licenze permanenti, l’avviso di trasporto e/o l'atto di comunicazione, per ogni singola spedizione, permetterà di controllare la consistenza di ciascun lotto fino al raggiungimento del quantitativo totale venduto.

Esauriti tali quantitativi, ove intervenga un nuovo accordo commerciale tra le medesime parti e la licenza sia ancora in corso di validità temporale, ricorrono le condizioni perché possa essere utilizzata la medesima licenza.

Per agevolare il rifornimento degli esercizi di minuta vendita e nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, è facoltà di codeste Autorità rilasciare una licenza che possa autorizzare il deposito di fabbrica e di vendita al trasporto di esplosivi dal proprio sito verso più esercizi di minuta vendita. E’ consentito utilizzare un unico mezzo per effettuare consegne verso più destinatari in un’unica soluzione, avvalendosi di una o più licenze e, affinché il trasporto non sia considerato “fuori itinerario” per parte degli esplosivi caricati, l’esatto percorso che sarà seguito deve essere preventivamente comunicato nei termini di cui alla lettera H).

L) Normativa dei trasporti su strada - la figura del trasportatore

Nella licenza di trasporto viene fatta menzione anche del soggetto incaricato ad effettuare la spedizione, quando conosciuto in anticipo, ovvero reso noto all’autorità secondo le modalità suindicate. Al riguardo, occorre tener presente che il trasportatore su strada di esplosivi (si ricorda che la licenza di trasporto può essere intestata solo al cedente o all’acquirente) deve rispettare la vigente normativa che regolamenta l’accesso all’attività dell’auto trasportatore. Ove l’intestatario della licenza di trasporto svolga anche la funzione di trasportatore, deve garantire il rispetto dei requisiti richiesti per svolgere tale compito.

La vasta materia dei trasporti è disciplinata da numerose norme comunitarie di armonizzazione del settore, puntualmente recepite nell’ordinamento nazionale, che hanno apportato sostanziali innovazioni in tale comparto, introducendo nuove figure professionali e nuove modalità per esercitare l’attività di impresa.

T'uttavia, appare utile estrapolare alcuni principi di carattere generale, per garantire che il trasporto di esplosivi venga effettuato solo dai soggetti che operino in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

In primo luogo si ricorda che un trasporto può essere effettuato “per conto proprio” o “per conto terzi”.

L’art. 31 della legge 298/1974 stabilisce i presupposti per i quali si configura un “trasporto in conto proprio” e le condizioni che lo distinguono dal “conto terzi”. Nel caso delle licenze di trasporto di esplosivi, si configura “un trasporto in conto proprio” quando sia il cedente che l’acquirente utilizzano propri mezzi, direttamente o mediante autisti dipendenti.

La normativa in materia di trasporti prevede che l’attività di “trasporto in conto proprio” possa essere esercitata in taluni casi previo rilascio di apposita licenza, da parte delle Province o degli enti città metropolitane, ed in altri in assenza di detta licenza, come ad esempio nel caso in cui la massa complessiva a pieno carico del veicolo impiegato non superi le 6 tonnellate.

Quando nella licenza di trasporto viene invece indicato un trasportatore diverso dal cedente o dall’acquirente, si configura un “trasporto conto terzi” e l’impresa incaricata (vettore) deve essere iscritta all’albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Inoltre, la disciplina prevista nell’ADR per i trasporti delle merci pericolose in classe 1 (esplosivi) prescrive, in generale, la nomina del consulente ADR salvi i casi di esenzione, riassunti nell’allegato alla presente circolare, che interessano sia la stessa nomina del consulente, che l’omologazione ADR dei mezzi di trasporto utilizzati, che l’abilitazione ADR degli autisti impiegati.

Nel citato allegato è stata riportata la tabella nella parte relativa alla sola classe 1, poiché, come noto, l’A.D.R. disciplina il trasporto su strada di nove tipologie di merci definite pericolose. Si evidenzia che, in funzione del numero ONU attribuito all’esplosivo trasportato ed alla quantità presente sull’unità di trasporto, è possibile trasportare buona parte degli esplosivi in regime di esenzione parziale.

Nel medesimo allegato, vengono illustrate in dettaglio le condizioni che devono essere applicate.

Sono inoltre riportate altre tabelle (sempre con riferimento alla sola Classe 1) contenute nell’A.D.R. che indicano i casi nei quali il trasportatore deve attuare la sorveglianza del veicolo e le fattispecie previste per l’adozione di un piano di security per le merci pericolose che rischiano di essere usate in modo improprio dai terroristi.

E’ noto che, il transito delle merci nei sistemi di spedizione odierni si svolge coinvolgendo le filiali di raccolta (cosiddetti “hub”) costituenti dei veri e propri depositi di sosta temporanea del carico atti a poter distribuire a più vettori la consegna fino al destinatario finale.

Si tratta di sinergie comunemente praticate nel settore dell’autotrasporto che però, nel campo del trasporto di esplosivi, possono trovare limitata applicazione stante la specifica disciplina di pubblica sicurezza cui questi materiali sono sottoposti.

Infatti, l'allestimento di un “deposito temporaneo” di esplosivi presso “hub” non munito delle autorizzazioni previste dagli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S. è suscettibile di configurare la fattispecie di cui all’art. 678 del c.p. e all’art. 2 della legge n. 895/67.

Le citate autorizzazioni ex artt. 46 e 47 non ricorrono nei casi di eccezione previsti dagli artt. 97 e 98 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., ferme le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., che tutelano gli aspetti sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro unitamente alle altre disposizioni di sicurezza previste e correlate agli esplosivi.

Pertanto, in via generale, nel trasporto di esplosivi le imprese devono sempre garantire che la merce non sia depositata presso gli “hub”, fatte salve eventuali situazioni di dimostrata conformità alla legge.

Nei casi consentiti sarà possibile effettuare il cambio mezzo di trasporto o cambio vettore mediante “trasbordo” senza sosta temporanea dell’esplosivo. Il luogo del “trasbordo”, che il mittente deve necessariamente individuare in anticipo, deve essere comunicato prima che avvenga il trasporto stesso.

M) La disciplina delle materie prime e dei precursori di esplosivi

Il rifornimento delle materie prime verso le fabbriche di esplosivi di qualsiasi genere è disciplinato dall’art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 che, oltre a prevedere il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie appartenenti alla classe 1 (esplosivi), prescrive l’obbligo della citata licenza anche per quelle materie che, pur non essendo esplosivi, sono destinate alla fabbricazione degli stessi.

Pertanto, ad esclusione di carta, cartone, spago, colle, involucri in plastica o metallo, sostanze come il carbone, lo zolfo, i nitrati possono essere movimentati verso i citati opifici con licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

Appare opportuno ricordare che talune materie prime di largo impiego nella fabbricazione di esplosivi sono costituite da sostanze definite “precursori di esplosivi” ed elencate negli Allegati I e II del Regolamento (UE) 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013.

Come noto, Ì recenti attentati terroristici registratisi in Europa mediante l’uso di esplosivi fatti in casa, IED, cioè ordigni improvvisati (fabbricati con i c.d. precursori ovvero sostanze di uso comune, utilizzate anche nel settore dei fertilizzanti e dei fitosanitari) hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare forti limitazioni nella commercializzazione di tali sostanze, che, se ricomprese nelle percentuali indicate nell’Allegato I del citato Regolamento 98/2013, non possono essere messe a disposizione dei privati.

l'ra i precursori di esplosivi di uso più comune utilizzati nel settore della pirotecnia vi sono il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio, il perclorato di sodio, le polveri di alluminio e di magnesio, mentre nel settore degli esplosivi ad uso civile sovente sono impiegati l’acido nitrico ed il nitrato di ammonio.

Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. nel rilascio di tali licenze che - autorizzando il trasporto di materie prime non appartenenti alla classe 1 - hanno una validità triennale, diversamente da quelle indicate nel citato Allegato “C” del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. afferenti alla classe 1 (vedasi paragrafo D).

Occorre ribadire, pertanto, che per le materie prime annoverate tra i precursori di esplosivi, come nel caso del Nitrato di Ammonio, ancorché non rientranti nella Classe 1, fermo quanto già disposto dall'art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (che prevede il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie destinate alla fabbricazione degli esplosivi), si devono adottare, per le singole spedizioni, le indicazioni fomite alla lettera H) ferme restando anche l’osservanza dei divieti di cui al lettera L).

Attesa la delicatezza della materia in argomento ed il particolare contesto internazionale, i Sigg. Prefetti sono pregati di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle normative soprarichiamate e sugli indirizzi applicativi attualizzati con la presente direttiva.

L’Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in proposito.

ALLEGAT'O A

La presente ricostruzione non è esaustiva delle molteplici misure stabilite dall’ADR, alla cui lettura integrale si rimanda per una completa trattazione della materia.

La movimentazione degli esplosivi su strada deve sempre e obbligatoriamente rispettare la normativa ricompresa nell'ADR che definisce particolari precauzioni da adottare durante il trasporto in funzione del numero ONU ad essi attribuito, comprese eventuali “esenzioni parziali” o “totali” applicabili sulla base delle medesime norme.

Il numero ONU è composto da un codice numerico di identificazione a cui consegue un codice alfanumerico di classificazione (categorie di pericolosità) ai fini del trasporto (ad esempio, il tritolo ha il numero ONU 0209 e codice di classificazione L1D, dove la porzione numerica del codice alfanumerico di classificazione (“LI” “1.2”, etc) viene definita “divisione”. L’allegato “A” al Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S riporta l'elenco delle materie e degli oggetti esplosivi comprensivo dei relativi numeri ONU ai fini della ricerca, nella tabelle generale presente nell'A.D.R., della relativa categoria di pericolosità.

Ferme le disposizioni dell’ADR, inoltre, agli stessi fini di movimentazione degli esplosivi, occorre stabilire i casi in cui è necessario o meno il rilascio della licenza per il loro trasporto in funzione di altra classifica attribuita ai sensi dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S. (I, II, III, IV, V - gruppi “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”),

Anche nei casi in cui il T.U.L.P.S. non richiede il rilascio di licenza di trasporto (ad esempio, trasporti della V categoria- gruppi “D” ed “E” ed i casi di cui all’art. 97 del Reg. T.U.L.P.S.), la distribuzione degli esplosivi tra operatori economici deve sempre e comunque seguire le particolari precauzioni previste dall'A.D.R.

Tali precauzioni interesseranno il trasporto in forma totale o parziale a seconda delle differenti situazioni che possono verificarsi di volta in volta, come meglio di seguito schematizzato.

l'ra le esenzioni applicabili in via prioritaria occorre distinguere quelle che si verificano nelle condizioni previste al punto 1.1.3.1., lettera a), ovvero per “i trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci siano confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico alle attività ricreative o sportive a condizione che siano prese precauzioni per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto”.

In presenza di tali condizioni si è in regime di esenzione totale nell’applicazione delle norme dell’ADR e, pertanto, nessuna particolare precauzione dovrà essere adottata durante il trasporto, ferme le indicazioni afferenti l’imballaggio degli esplosivi che ricadono nelle misure di prevenzione in senso statico, a prescindere, quindi dalla loro movimentazione.

Stante la complessità dell’A.D.R., si è ritenuto opportuno premettere le principali regole previste nell’ADR per la Classe 1 (Esplosivi):

a)   Dati degli esplosivi che hanno differenti categorie di pericolosità (1.1G; 1*4S etc..) determinate dai rispettivi numeri ONU, la categoria più alta individua le condizioni da applicare anche per gli altri esplosivi presenti sulla stessa unità di trasporto.

b)   le prescrizioni di cui al punto 1.1.3.6.2 sono determinate dalle indicazioni sui quantitativi da trasportare contenute nel punto 1.1.3.6.3.

c)   l'ra le altre prescrizioni, non si applica la tabella 1.10.3.1.2 (disposizioni inerenti la security);

d)   Per contro, si deve sempre rispettare la tabella 8.5

 

 

ACCORDO ADR 2017

PART'E 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1.1.- CAMPO DI APPLICAZIONE E APPLICABILITÀ

1.1.3 ESENZIONI

LI .3.6.3 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

Si tratta di esenzioni parziali in relazione alle diverse categorie di trasporto che, una volta definite, trovano al punto 1.1.3.6.2 l'indicazione di quali sono le disposizioni dell’ADR da applicare e quali no.

1.1.3.6.3: dal numero ONU e relativo codice di classificazione dell’esplosivo si individuano le “categorie” ADR da cui discendono i diversi livelli di esenzione:

In categoria 0, non si può trasportare nessun quantitativo in esenzione ADR;

In categoria 1, possono essere trasportati fino a 20 kg di esplosivo in parziale esenzione ADR;

In categoria 2, possono essere trasportati fino a 333 kg di esplosivo in parziale esenzione ADR;

In categoria 3, possono essere trasportati fino a 1000 kg di esplosivo in parziale esenzione ADR;

In categoria 4, può essere trasportata una quantità illimitata di esplosivo in parziale esenzione ADR.

Categoria di trasporto

Materie od oggetti

Quantità massima totale per unità di trasporto

0

Classe 1:

1.1A: si tratta di una ristretta cerchia di materie prime esplosive, per lo più utilizzate per la realizzazione di detonatori o comunque sistemi di innesco. Si presenta come materia esplosiva. Azoturo di bario, azoturo di piombo, stifnato di piombo, fulminato di mercurio, diazonitrofenolo, tetrazene, guanilnitrosamminoguanilidene idrazina e tutte le altre materie esplosive (n.a.s.) ricomprese con il numero di identificazione 0473. Esse sono classificate nelle III categoria del T.U.L.P.S. quindi devono viaggiare con la scorta armata 1.1L: sono materie esplosive (n.a.s.) rispondenti ai numeri 0357, 0354. Si tratta di una materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia pirofica) e  richiedente l'isolamento di ogni tipo.

1.2.L: rispondono ai numeri 0248, 0358, 0322, 0355, 0380. Si tratta di congegni che si attivano con il contatto con l'acqua, con carica di scoppio, di espulsione o di lancio, motori per razzii contenenti liquidi ipergolici, oggetti piroforici 1.3L: rispondono ai numeri 0249, 0359, 0250, 0356. Si tratta delle medesime materie del precedente punto ma che presentano un minore indice di pericolosità N. ONU 0190: la spiegazione non può che essere quella riportata dalla norma: esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario.

0

1

Classe  Classe 1:

  da 1.da 1B a 1.1J (per i numeri 0081,0082, 0084,0241, 0331,0332, 0482 la quantità totale è elevata a 50 kg): coinvolge tutti gli esplosivi 1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1E, 1.1F, 1.1G, 1.1J e si va dal tritolo, alla polvere nera, detonatori da mina, articoli pirotecnici, proiettili, motori per razzi.

da 1.2da a 1.2J: coinvolge tutti gli esplosivi 1.2B, 1.2C, 1.2D, 1.2E, 1.2F, 1.2G, 1.2J. sono praticamente un po' tutti gli esplosivi che hanno un rischio potenziale leggermente minore rispetto a quelli del precedente punto.

1.3C: 1.3C: si tratta di numerose materie prime e oggetti. l'ra gli oggetti vi sono cariche di lancio per cannone, cartucce a salve per armi, cartucce per piromeccanismi, cartucce per pozzi petroliferi, motori per razzi, razzi con carica di espulsione. l'ra le materie di uso più comune la galletta umidificata con almeno il 25% di acqua, la nitrocellulosa plastificata e la nitrocellulosa umidificata, picrammato di sodio, picrammato di zirconio, polvere nera compressa o in compresse, polvere senza fumo 1.3G: munizioni fumogene, munizioni illuminanti, munizioni incendiarie, munizioni lacrimogene, bombe foto-illuminanti, cannelli per artiglieria, cartucce da segnalazione, cartucce illuminanti, dispositivi illuminati aerei, di superficie, granate da esercitazione, fuochi pirotecnici al numero 0335, miccia istantanea non detonante, munizioni da esercitazione, oggetti pirotecnici per uso tecnico, petardi per ferrovia, proiettili con traccianti, razzi lancia sagole, spolette-accenditori, traccianti per munizioni, polvere illuminante.

1.3H: munizioni incendiarie ai fosforo bianco con carica di scoppio, di espulsione o di lancio;

1.3J: 11.3J: munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di scoppio, di espulsione; motori per razzi a propergoìo liquido; siluri a combustibile liquido con testa inerte;

1.5D (per i numeri 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482 la quantità totale è elevata a 50 kg): materie esplosive molto poco sensibili

20 kg

2

Classe Classe1:

da 1.4da a 1.4G: quindi bisogna tener conto 1.4B. 1.4C., 1.4D, 1.4E, 1.4F, 1.4G.

1.4B: 1.4C: Sono ricompresi detonatori, spolette e capsule 1.4C: cartucce varie, cariche per pozzi petroliferi, cariche propulsive (in particolari condizioni di imballaggio, rientra anche la polvere nere per il caricamento di cartucce)

1.4D: 1.4D :alcuni tipi di miccia detonante, di cariche cave senza detonatore, proiettili con carica di scoppio o di espulsione, testate militari per razzi con carica di scoppio o espulsione

1.4E:  1.4E: munizioni per armi con carica di scoppio 1.4F: munizioni per armi con carica di scoppio; testate militari per razzi con carica di scoppio o di espulsione; proiettili con carica di scoppio o di espulsione

1.4G:  1.4 G :gli oggetti sono numerosi. Micce non detonanti, munizioni e cartucce di vario genere. 1 fuochi artificiali con numero 0336. Alcuni tipi di air bag o generatori di gas pirotecnici illuminante.

1.6N: oggetti esplosivi estremamente poco sensibili

333 kg

3

Non sono contemplate materie od oggetti della Classe 1

1000 kg

4

TUTTA LA 1.4S

MATERIE CLASSIFICAl'E 1.4S: 0481 Materie esplosive n.a.s. 1 OGGETTII CLASSIFICAl'I 1.4S:

0012 Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro;

0014 Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

0044 Capsule per accensione a percussione 0055 Bossoli di cartucce vuoti innescati

0070 l'aglia cavi pirotecnici esplosivi

0105 Miccia per miniera (a lenta combustione)

0110 Granate da esercitazione a mano o per fucile

0131 Accenditori per miccia di sicurezza

0173 Dispositivi di sgancio pirotecnici esplosivi

0174 Rivetti esplosivi 0193 Petardi per ferrovia

0323 Cartucce per usi tecnici (avviamento motori, rottura

diaframmi, ecc.)

0337 Fuochi pirotecnici

0345 Proiettili inerti con traccianti 0349 Oggetti esplosivi n.a.s.

0366 Detonatori per munizioni

0367 Spolette con detonatori

0368 Spolette accenditori

0373 l'orce da segnalazione a mano

0376 Cannelli per artiglieria

0384 Componenti di catena pirotecnica n.a.s. 1/

0404 Dispositivi illuminanti aerei

0405 Cartucce da segnalazione

0432 Oggetti pirotecnici per uso tecnico 0441 Cariche cave industriali senza detonatore 0445 Cariche esplosive industriali senza detonatore

0454 Infiammatori (accenditori)

0455 Detonatori da mina non elettrici

0456 Detonatori da mina elettrici

0460 Cariche di scoppio con Segante plastico

0500 Detonatori da mina non elettrici collegati con il proprio mezzo di accensione

ILLIMITATA

 

Occorre tener presente che tra depositi di esplosivi, individuati dal Capitolo IV dell’Allegato “B” al reg. T.U.L.P.S, vengono generalmente movimentati grandi quantitativi che non rientrano nei casi di esenzione parziale.

Al contrario in caso di trasporti verso esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di p.s., data la capienza ridotta di detti esercizi è verosimile che si rientri nelle ipotesi di esenzione parziale.

 

Si descrivono, per ciascuna categoria, gli obblighi e le deroghe concesse dall’ADR.

Nella Colonna 1 della tabella sopra riportata sono descritte le diverse Categorie di l'rasporto.

Viene esaminata per prima la categoria 4 che consente quantitativi illimitati di esplosivi sull’unità di trasporto, giacché le condizioni ammesse per tale categoria sono le stesse previste per la categoria 2; per la categoria 0 non sono ammesse deroghe e la categoria 3 non prevede sostanze della Classe 1.

Nella categoria di trasporto 4 è compreso tutto il codice di classificazione “1.4S” che può essere trasportato in quantità illimitata sempre in regime di “esenzioni parziali” dall’ADR, di seguito descritte.

Si evidenzia come, dal combinato disposto degli arti 82 e 106 del reg. T.U.L.P.S., il numero ONU 0455 (detonatori da mina non elettrici - III categoria ex art. 82) possa viaggiare in modalità “facilitate” per LADR, non ricade nelle prescrizioni del Capitolo LIO ma è soggetto a scorta armata (art. 106 Reg. l'. U.L.P.S.).

Non si rispettano i seguenti obblighi nel trasporto su strada (punto 1.1.3.6.2 ADR):

-     capitolo 1.10 (disposizioni riguardanti la sicurezza (security)), ad eccezione degli esplosivi della classe 1, dei numeri ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289,0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, e 0500

-     capitolo 5.3 (etichettatura e segnalazione dei veicoli)

-     sezione 5.4.3 (istruzioni scritte)

-     capitolo 7.2 (disposizioni concernenti il trasporto in colli) salvo V5e V8; (V5: i colli non possono essere trasportati in piccoli contenitori; V8: una serie di prescrizioni specifiche per le “materie stabilizzate mediante regolazione della temperatura”);

-     non si applica il CV1 del 7.5.11 (disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione).

CV1

1) è vietato

•     Caricare e scaricare le merci su un’area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;

•     Caricare e scaricare le merci su un’area pubblica fuori di un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un grave motivo relativo alla sicurezza;

2) se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un’area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed                                         oggetti di natura differente.

- non si applica la Parte 8 salvo (ovvero si applicano solo i seguenti punti):

8.1.2.1 a): documenti di trasporto previsti dal 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, al l’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al 5.4.2

-                   5.4.1: documento di trasporto perle merci pericolose e informazioni relative (tale documento deve essere obbligatoriamente redatto nella forma e modalità prescritte al Capitolo 5.4 dell’A.D.R,). Attenzione: il documento di trasporto conforme al Capitolo5.4 dell’A.D.R. è documento differente dal documento di trasporto (DDl') emesso ai sensi dei D.P.R. n. 472/96 e n. 696/96 la cui tenuta a bordo non è obbligatoria)

-                   5.4.2: certificato di carico del contenitore o del veicolo: si deve rilasciare quando il trasporto di merci pericolose (su strada) precede un percorso marittimo

da 8.1.4.2 a 8.1.4.5:

8.1.4.2: le unità di trasporto che trasportano merci pericolose in conformità alla 1.1.3.6 devono essere munite di un estintore antincendio portatile adeguato alle classi di infiammabilità A, B e C, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità corrispondente di altro accettabile agente estinguente)

-     8.1.4.3: gli estintori di incendio portatili devono essere adeguati per l’utilizzo a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della norma EN 3 estintori d’incendio portatili, parte 7 (EN 3-7:2004 + Al:2007). Se il veicolo è equipaggiato, per lottare contro l’incendio del motore, di un dispositivo fisso, automatico o facile da azionare, non è necessario che l’estintore portatile sia idoneo alla lotta contro l’incendio del motore. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita l’unità di trasporto devono essere tali da non liberare gas tossici, né nella cabina di guida, né sotto l’influenza del calore di un incendio.

-     8.1.4.4: gli estintori portatili d’incendio conformi alle prescrizioni del 8.1.4.1. o 8.1.4.2 devono essere muniti di una piombatura che permette di verificare che non sono mai stati usati. Gli estintori di incendio devono essere oggetto di ispezioni in accordo alle norme nazionali autorizzate, al fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza. Essi devono recare un marchio di conformità ad una norma riconosciuta da un’autorità competente così come un’iscrizione indicante la data (mese, anno) della prossima ispezione o la data limite di validità

-     8.1.4.5: gli estintori di incendio devono essere installati a bordo dell’unità di trasporto in modo che questi siano facilmente accessibili per l’equipaggio. La loro installazione deve proteggerli dagli effetti climatici in modo che la loro capacità operativa non sia indebolita. Al momento del trasporto, la data prescritta al 8.1.4.4 non deve essere stata superata

8.2.3: formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti in possesso di certificato conformemente alla 8.2.1 (abilitazione A.D.R.), partecipante al trasporto di merci pericolose su strada. l'utte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi e caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli che detengono un certificato conformemente alla 8.2.1, che partecipano ad un trasporto di merci pericolose su strada.

8.3.3: divieto di aprire i colli. E’ vietato al conducente o al suo assistente aprire un collo contenente merci pericolose;

8.3.4: apparecchi portatili di illuminazione. Gli apparecchi di illuminazione portatili utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille.

8.3.5: divieto di filmare. Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze e nei veicoli. Tale divieto si applica ugualmente alle sigarette elettroniche e altri dispositivi simili

-     Capitolo 8.4 prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli. SI(3) - divieto di fumare - e (6) - sorveglianza dei veicoli (vedasi tabella successiva)

-     Non si applica tutta la Parte 9: prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli.

Pertanto, non sono obbligatori:

-     Pannelli di pericolo e cartelli di rischio su veicoli, container e cisterne;

-     Istruzioni scritte al conducente;

-     Equipaggiamento normale (ADR 8.1.5);

-     Certificato di formazione professionale del conducente;

-     Disposizioni sui veicoli per trasporti in colli (ADR 7.2) eccetto V5 (i colli non possono essere trasportatati in piccoli contenitori) e V8 (controllo della temperatura del carico);

-     Documento di identificazione dei membri dell’equipaggio;

-     Norme su carico e scarico in luoghi pubblici (segnate con codice CV1 in colonna 18);

-     Trasporto passeggeri (ADR 8.3.1);

-                 Tenuta a bordo del certificato di approvazione (se previsto) dei veicoli;

-                 Prescrizioni sulla costruzione ed approvazione di determinati veicoli (ADR 9);

-     Prescrizioni dettate da ADR 1.10 sulla sicurezza (security) dei trasporti di sostanze ad alto rischio, salvo casi meglio dettagliati in successiva tabella;

-                 Restrizioni nel transito delle gallerie.

T'ra le deroghe concesse si evidenzia che il mezzo di trasporto non deve avere omologazione ADR; l’autista non deve avere l’abilitazione ADR, ma deve aver ricevuto adeguata formazione professionale dal datore di lavoro circa i pericoli connessi al trasporto di merci pericolose della classe 1 da lui trasportate.

Occorre analizzare nel dettaglio la movimentazione dei numeri ONU 0012, 0014, 0044, 0055 e 0337, ovvero cartucce per armi di piccolo calibro, capsule, bossoli per cartucce vuoti innescati e fuochi pirotecnici, prodotti di grande utilizzo. In relazione alla loro tipologia tali esplosivi possono essere destinati anche agli esercizi di minuta vendita muniti o non di licenza di p.s.. Il trasporto può avvenire nelle modalità sopradescritte, a prescindere dalla quantità caricata di Classe 1 nell’unità di trasporto.

Nella categoria di trasporto 2, quando la quantità per unità di trasporto non supera i 333 kg, le movimentazioni più frequenti (poiché alcuni di questi esplosivi sono destinati alla minuta vendita) sono relative ai fuochi artificiali con numero ONU 0336, 1.4G e dalla polvere nera senza fumo destinata al caricamento di cartucce con numero ONU 0509, 1.4C. Anche in tale caso, il trasportatore, limitando il trasporto ai citati 333 kg, applica parzialmente le prescrizioni ADR, nelle medesime modalità descritte per la categoria 4.

Per la categoria di trasporto 1 che, come illustrato, comprende tutta la Classe 1, è definita la parziale applicazione delle disposizioni dell'ADR per quantitativi di esplosivo fino a 20 kg. salve le eccezioni riportate in tabella che elevano i quantitativi a 50 kg. Alla luce di ciò, generalmente tali esenzioni parziali trovano applicazione per il trasporto di fuochi artificiali o polvere nera verso gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s.. T'uttavia si evidenzia come la polvere nera ed i fuochi artificiali 1.1 e 1.2 sono considerati “merci pericolose ad alto rischio” e, pertanto, il trasportatore, superati i 20 kg, deve anche adottare il “piano di security” eventualmente in accordo con P Autorità.

 

Sorveglianza dei veicoli (capitolo 8.5):

n. b(si applica anche in caso di esenzione parziale per i quantitativi indicati nella precedente tabella)

Quando la massa totale netta di materia esplosiva è superiore ai limiti sotto indicati:

 

Divisione 1.1

0 kg

Divisione 1.2

0 kg

Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C

0 kg

Divisione 1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C

50 kg

Divisione 1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito

50 kg

Divisione 1.4 di cui ai numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500

0 kg

Divisione 1.5

0 kg

Divisione 1.6

50 kg

I veicoli devono essere sorvegliati, o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza. Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo, dopo che siano state prese adeguate misure di sicurezza, può essere posteggiato in un luogo isolato che risponda alle condizioni a), o b), o c) di seguito riportate:

a)   Un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della natura del carico e del luogo dove si trova il conducente;

b)   Un parcheggio pubblico o privato dove i veicolo non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli;

c)   Un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle abitazioni, dove normalmente il pubblico non passo e non si riunisce.

I parcheggi autorizzati secondo b) saranno utilizzati in mancanza di quelli secondo a), quelli secondo c) non possono che essere utilizzati che in mancanza di quelli di cui a) e b).

In ogni caso gli esplosivi devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta a prevenire qualsiasi azione dolosa e di allertare l’autorità competente in caso di perdita o di incendio. Quanto precede, salvo ulteriori prescrizioni imposte dal Prefetto.

La sorveglianza è sempre richiesta; in alcuni casi è necessaria oltre i 50 kg di materia esplosiva trasportata. Sempre in riferimento alle materie e agli oggetti soggetti a frequenti movimentazioni, le cartucce per armi comuni da sparo e tutti gli articoli pirotecnici 1.4S sono soggetti alle prescrizioni del presente paragrafo quando sono caricati più di 50 kg di materia esplosiva. Pertanto, viaggiano nelle descritte condizioni di parziale esenzione ADR, ma il veicolo deve essere opportunamente sorvegliato. In riferimento alla polvere nera per il caricamento di cartucce, generalmente destinata agli esercizi di minuta vendita, occorre considerare che il fabbricante (unico responsabile dell’assegnazione del numero ONU presso un ente governativo riconosciuto a tale scopo) può ottenere per il medesimo esplosivo differenti numeri ONU.

A seconda del diverso numero ONU che può attribuirsi alla polvere nera (1.1D o 1.3C) è sempre necessaria la sorveglianza del veicolo durante la fase del trasporto, a prescindere dal quantitativo presente sulPunità di trasporto. Inoltre, ove alla polvere sia stato attribuito il codice di classificazione 1.4C, la tabella prescrive la sorveglianza per i trasporti che eccedono i 50 kg.

Ulteriore caso di materia esplosiva oggetto di numerosi trasporti sono i fuochi pirotecnici con ONU 0336, 1.4G (ad esempio, candele, fumogeni, piccoli petardi, batterie, combinazioni ecc). Tali articoli pirotecnici (in alcuni casi anche classificati in V categoria - gruppo “D”), come detto in precedenza, possono essere trasportati in parziale esenzione ADR per quantitativi non superiori a 333 kg, ma superata la soglia dei 50 kg sull'unità di trasporto sono soggetti alle disposizioni sulla sorveglianza del veicolo.

TABELLA 1.10.3.1.2 - lista delle merci pericolose ad alto rischio

Per la definizione A.D.R. di “merci pericolose ad alto rischio”, si intendono le merci pericolose che rischiano di essere utilizzate in modo improprio da terroristi e che, in tale caso, potrebbero causare perdite numerose di vite umane, distruzioni di massa o, soprattutto nel caso della classe 7 (materiali radioattivi), sconvolgimenti socio-economici.

CLASSE

DIVISIONE

MATERIA 0 OGGEl'O

CISTERNA

(LIl'RI)

TRASPORl'O ALLA RINFUSA (kg)

COLLI (kg)

1

1.1

Esplosivi

Non

applicabile

Non applicabile

0

1

1.2

Esplosivi

Non

applicabile

Non applicabile

0

1

1.3

Esplosivi del gruppo compatibilità C

Non

applicabile

Non applicabile

0

1

1.4

Materie ed oggetti esplosivi dei numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500

Non

applicabile

Non applicabile

0

1

1.5

Esplosivi

0

Non applicabile

0

Superati i limiti di esenzione di cui alla tabella 1.1.3.6.3, gli esplosivi indicati nella tabella sopra indicata sono soggetti alle disposizioni concernenti la security specificate nel capitolo 1.10, salve ulteriori prescrizioni imposte dal Prefetto.

Di particolare interesse è la disposizione 1,10.1.3: nelle aree dei terminali di soggiorno temporaneo, dei siti di soggiorno temporaneo, dei depositi di veicoli, dei luoghi di ancoraggio e delle stazioni di smistamento, le zone utilizzate per il soggiorno temporaneo durante il trasporto di merci pericolo se devono correttamente essere resi sicuri, ben illuminati e, se possibile quando ciò sia appropriato, non accessibile al pubblico.

CONSIDERAZIONI

Allorché si concretizzi un trasporto su strada, le prescrizioni imposte dal T.U.L.P.S. (come la scorta armata per i prodotti della II e III categoria), che fanno esclusivo riferimento alle categorie ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S., devono obbligatoriamente essere integrate con le disposizioni dell'A.D.R..

Tale testo risulta particolarmente articolato poiché, come noto, non riguarda solo la Classe 1 ma tutte le sostanze definite pericolose ai fini del trasporto. Il trasportatore che movimenta tali sostanze deve avere requisiti necessariamente diversi e competenze specifiche rispetto al trasportatore che movimenta altre merci. Infatti, per lo specifico caso della Classe 1, deve avere conoscenza completa dell’ADR e sapere applicare pienamente il suo disposto o le eventuali deroghe parziali.

E’ necessario distinguere la fase del trasporto, disciplinata dall’A.D.R., al momento del deposito, sia pur “temporaneo”, negli “hub”, per il quale l’A.D.R. non fornisce indicazioni poiché vale la disciplina in materia di deposito vigente nello Stato in cui si detiene la “merce pericolosa”.

MATERIE PRIME PER LA FABBRICAZIONE DEGLI ESPLOSIVI

CLORATI, PERCLORATI, NITRATI

Precursori di esplosivi

Tra le materie (prime) destinate alle fabbriche di fuochi artificiali vi è il clorato di potassio che, secondo il disposto del T.U.L.P.S., è sottoposto alla licenza di fabbricazione e deposito da parte del Prefetto competente per territorio.

Tale prodotto è anche compreso nella lista dei “precursori” di cui all' Allegato I del Regolamento 98/2013 del 15 gennaio 2013. Inoltre, PA.D.R. lo classifica nella classe 5.1 (materie comburenti - numero ONU 1485).

Ai fini del trasporto il clorato di potassio può godere di “esenzioni” in ragione dell’imballaggio in quantità limitate o per quantità massima totale per unità di trasporto. E’ obbligo dello speditore e del trasportatore verificare se sussistano i presupposti per applicare le eventuali deroghe concesse dall'A.D.R.. Resta fermo che, oltre al rispetto delle prescrizioni imposte dal citato A.D.R., il trasportatore deve sempre tener conto della natura della materia trasportata e delle eventuali ulteriori limitazioni imposte dalle normative vigenti. Per il caso in argomento, il trasporto deve avvenire senza avvalersi di depositi di stoccaggio temporaneo merci che non siano stati autorizzati dal Prefetto, in accordo al disposto del T.U.L.P.S..

Altre materie prime non appartenenti alla classe 1 sono oggetto di trasferimenti verso le fabbriche di fuochi artificiali e, più in generale, di esplosivi. Alcune di esse sono classificate come “merci pericolose” nell’A.D.R ed in altre norme unionali, per cui, oltre alle precauzioni da adottarsi in fase di trasporto è sempre necessario accertare che il trasportatore NON si avvalga di “depositi temporanei” per la gestione logistica del trasporto ai fini della consegna programmata ai destinatari.

In particolare, le materie comburenti (5.1 secondo A.D.R presentano il rischio di diventare esplosive se messe in contatto con materie combustibili. Un deposito, nel quale vengano stoccate, sia pur in maniera temporanea, contemporaneamente tali sostanze, rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità e, ovviamente, per i lavoratori presenti in tali siti.

l'ra le materie prime comburenti destinate alle fabbriche di fuochi artificiali vi sono il perclorato di potassio, il clorato di sodio, il perclorato di sodio, il nitrato di potassio ed il nitrato di sodio che sono ricomprese nell'elenco dei “precursori” nel citato Regolamento 98/2013.

Essi devono essere trasportati con le cautele imposte dall'A.D.R. e i siti di deposito temporaneo devono osservare particolari cautele per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per le modalità di conservazione di tale merci pericolose e per la certificazione antincendio.

 


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