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Circolare n. 557/PAS/U/007575/XV. C. (68) del 29 maggio 2018
Seguito alla Circ. 55l/PAS/U/017341/XV.C.(68) in data 27/11/2017 che viene completamente
sostituita dalla presente. Si veda anche
la CIRCOLARE
557/PAS/U/006706/XV.C.<68) del 10/05/2019
- Avviso di trasporto di
prodotti esplodenti di I, IV e V categoria
Oggetto: Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive.
A)
Premessa
Com’è noto, con la
circolare indicata a seguito, sono state fomite indicazioni di ordine generale
sul regime del trasporto degli esplosivi, sugli adempimenti che gravano in capo
agli
operatori economici
del settore nonché, sulle modalità attraverso le quali le Autorità provinciali
di P.S. esercitano il controllo sulla movimentazione di tali materiali.
Le indicazioni
formulate s’inquadrano in una più ampia strategia che punta a rafforzare il
sistema delle verifiche preventive, strumento indispensabile non solo per
evitare il verificarsi di eventi pericolosi per f incolumità pubblica, ma anche
per prevenire impieghi illeciti dei materiali in questione.
A questo proposito,
non può essere trascurato che, di recente organizzazioni terroristiche hanno perpetrato
attentati con l'impiego di sostanze esplosive ovvero quelle di uso comune, a
capacità “dual use ” che, se
utilizzate in determinate soluzioni e miscele, possono produrre effetti
deflagranti.
Allo stesso tempo, gli
indirizzi in argomento si muovono nella direzione di limitare al minimo
indispensabile l’aggravio per gli operatori economici del settore, nel rispetto
del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sancito
dall’articolo 1 della legge 241/1990.
In questo,
l’applicazione della predetta circolare è stata costantemente monitorata
dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, secondo una
consolidata “politica dell’ascolto” attenta a intercettare le esigenze e le
problematiche prospettate dal territorio.
Sulla base di tale
monitoraggio - che non ha comunque mancato di guardare anche alle tematiche
provenienti dal “mondo” degli operatori del settore, è parso opportuno fornire
alcune successive precisazioni al fine di agevolare l’applicazione dei predetti
indirizzi.
Nel contempo gli
approfondimenti svolti hanno permesso anche di affinare ulteriormente le
modalità di esecuzione dei controlli preventivi, in un’ottica, peraltro, tesa a
ricercare il maggior punto di equilibrio.
Al fine di agevolare
le attività degli Uffici delle SS.LL. è parso altresì opportuno proseguire
nell’opzione di realizzare un documento unico capace di compendiare tutte le
pertinenti indicazioni.
Conseguentemente il
presente atto d’indirizzo sostituisce integralmente la circolare del 22/11/2017
meglio specificata a seguito che cessa quindi di trovare applicazione.
B)
Considerazioni generali nel sistema di controllo degli esplosivi
Come noto, la licenza
di trasporto per gli esplosivi di II e III categoria è rilasciata dal Prefetto,
su delega permanente del Ministero dell'lntemo ex
art.46 T.U.L.P.S., mentre la licenza di trasporto per gli esplosivi
appartenenti alla I, IV e V categoria è rilasciata dal Prefetto ai sensi
dell’art. 47 del T.U.L.P.S..
Inoltre, per il
trasporto di merci pericolose - cui appartengono gli esplosivi - il riferimento
normativo internazionale principale è rappresentato dalle Raccomandazioni ONU
sul trasporto di merci pericolose “UN Raccomandations on thè transport of Dangerous Goods”,
conosciute anche come “Orange Book” o “Libro Arancio”, pubblicate per la prima
volta dall’ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate.
Da tali
raccomandazioni discende la normativa sulle diverse modalità di trasporto (per
mare, aria, strada, ferrovia e vie navigabili) sia a livello internazionale,
che comunitario e nazionale.
Lo scopo principale di
queste raccomandazioni è facilitare la libera circolazione delle merci
pericolose garantendo nello stesso tempo la maggior sicurezza possibile alle
persone, ai beni e all’ambiente, riguardo ai rischi che possono sorgere durante
il trasporto delle stesse.
L’Orange Book
definisce esplosivi “le materie e gli articoli figuranti nella classe 1” nella
propria classificazione. La vigente legislazione nazionale accoglie tale
definizione includendo le materie e gli articoli appartenenti alla classe 1 nel uelenco dei prodotti esplodenti” dell’Al legato “A”
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Alla stregua di quanto
sopra detto, secondo la normativa nazionale, le definizioni “esplosivi” e “prodotti esplodenti” sono da considerarsi sinonimi.
L’art. 82 del citato
regio decreto classifica, tali materie e articoli, nelle cinque categorie
previste ai fini dell’applicazione della disciplina sugli esplosivi, contenuta
nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento.
Le direttive unionali regolamentano l'immissione sul mercato degli
esplosivi, ovvero la classe 1, distinguendoli in “esplosivi a uso civile”
(Direttiva 2014/28/UE, recepita con il decreto legislativo n. 81/2016) e in
“articoli pirotecnici” (Direttiva 2013/29/UE, recepita con il decreto
legislativo n. 123/2015).
Definita merce
pericolosa ai fini del trasporto, la classe 1 è altresì soggetta alle
prescrizioni previste da accordi interazionali, trasposte nelle disposizioni
nazionali, relative all’etichettatura, all’imballaggio e dalle modalità di
trasporto.
In particolare, le
etichette da apporre sugli imballaggi dei prodotti appartenenti alla classe 1
devono essere conformi alle prescrizioni previste in materia di trasporto di
merci pericolose su strada “A.D.R” (Accordo europeo relativo ai trasporti
interazionali di merci pericolose su strada), per ferrovia
“R.I.D.”(Regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il trasporto di
merci pericolose), per via aerea “I.C.A.O.” (Organizzazione l' dell’aviazione
civile), per mare “I.M.O.”(Organizzazione internazionale marittima) e nelle
acque interne “A.D.N.” (Accordo internazionale per il trasporto di merci
pericolose per vie di navigazione interna).
Gli imballaggi per il
trasporto devono essere omologati da una certificazione rilasciata da organismi
di valutazione notificati e sono sottoposti a periodici controlli eseguiti sul
fabbricante per la verifica della conformità agli standard internazionali
armonizzati.
Relativamente ai
trasportatori di merce pericolosa appartenente alla classe 1 sussiste una
normativa “ad hoc” che stabilisce particolari competenze professionali
regolandone l’attività sia che si eserciti sul territorio nazionale, che
nell’ambito dell’Unione europea o verso Paesi extra UE.
Ciò posto, il rilascio
della licenza di trasporto degli esplosivi da parte dell’Autorità di P.S.
preposta è subordinato, come meglio specificato più avanti, alla verifica di
tutti i requisiti dalla vigente normativa in capo a ciascun soggetto
autorizzato.
C)
Licenza di trasporto
Le licenze di
trasporto sono emesse nelle modalità previste nell’Allegato “C” al Regolamento
di Esecuzione del citato l'esto Unico e, come disposto dall’art. 51 del
3
T.U.L.P.S., possono
essere permanenti o temporanee: le prime consentono di effettuare più
trasporti, mentre le seconde un solo trasporto nell'arco temporale di vigenza
del titolo autorizzatorio.
Per i trasporti degli
esplosivi di II e III categoria per via ordinaria l’art. 106 del Regolamento
prevede la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica oltre
tutte le misure previste dal decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2008,
recante “Speciali limiti all’importazione, commercializzazione, trasporto ed
impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché
all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di II e III categoria”.
D)
Licenze di trasporto permanenti
Con validità annuale
Il citato Allegato “C”
prevede che le licenze permanenti non possano superare la validità di un
anno.
Le licenze di
trasporto permanenti possono essere rilasciate in favore di titolari di
depositi di fabbrica e depositi di vendita per trasporti verso altri depositi
per qualsiasi categoria di prodotto esplodente.
Qualora il trasporto
avvenga verso un esercizio di minuta vendita, possono essere autorizzate in
licenza solo la I categoria (limitatamente alla polvere per il caricamento di
cartucce), IV e V categoria, gruppo “A” e “C”, ovvero
i soli prodotti che possono essere detenuti in detti esercizi, verso i quali
possono essere trasportati anche esplosivi della V categoria, gruppo “D” ed “E”
senza licenza (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). La licenza non deve protrarsi oltre
l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo
sia presentata, almeno tre mesi prima della scadenza della validità, la licenza
si intende prorogata, fino al rinnovo, salvo un diniego espresso nel frattempo
intervenuto.
Con validità
trimestrale
E’ altresì prevista la possibilità di rilasciare licenze
di trasporto permanenti per gli esplosivi di II e III categoria dai depositi di
fabbrica e di vendita verso depositi di consumo o giornalieri autorizzati per
un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la cui validità
massima è di tre mesi e non potrà comunque eccedere il termine presumibile del
lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di consumo temporaneo o
giornaliero.
In merito, va
precisato che, stante la validità temporale massima di tre mesi, si possono
concedere licenze per il trasporto di esplosivi di II e III categoria dal
deposito di vendita al luogo di impiego anche se questo sito sia sprovvisto di
un deposito, con la prescrizione che gli esplosivi vengano consumati totalmente
nel giorno stesso dell'arrivo. Gli esplosivi eventualmente inutilizzati dovranno
essere distrutti ovvero essere restituiti al deposito di provenienza, facendo
menzione di queste ipotesi nella licenza di trasporto. Ove gli esplosivi non
siano consumati in unica soluzione (trasferiti direttamente dall'automezzo nei
fornelli) ma vengano impiegati in più soluzioni nell'arco della giornata, per i
siti sprovvisti di deposito è necessario che l'automezzo rimanga fermo sul
posto durante tutta la giornata, con sosta alla distanza di 500 metri dal più
vicino centro abitato.
E)
Licenze di trasporto temporanee
Vengono rilasciate per
autorizzare il trasporto di esplosivi di qualsiasi categoria da effettuarsi
unicamente nella data indicata nella licenza.
F)
Esenzioni
Non occorre la licenza
di trasporto per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE in entrata
ed in uscita dal territorio nazionale, che sono soggetti alla “comunicazione”,
esente dalla marca da bollo, prevista dall’art. 14 del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123.
La licenza non è
richiesta anche per i trasferimenti intracomunitari di esplosivi ad uso civile
per i quali si applica il modello istituito con la Decisione 2004/3 88/CE della
Commissione delle Comunità europee, del 15 aprile 2004, che, per motivi di
semplificazione, contiene anche la licenza di trasporto. E" necessaria la doppia marca da bollo, una per l’istanza ed una da apporre sul
modello che verrà rilasciato.
G)
Modalità di rilascio delle licenze
Come previsto al comma
1, Capitolo I del citato Allegato “C”, “/e licenze di trasporto degli esplosivi
di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli “avvisi di spedizione” e
sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perché rientrano tra gli
atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al l'. U. della legge di bollo
6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro
speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi
di licenze permanenti. Le suddette licenze sono però soggette al pagamento
della prescritta tassa di concessione governativa. ”
E’ stato chiarito con
la circolare n. 557/PAS/U/011617/XV.C(59) del 4 luglio
2014, mediante interpello all’Agenzia delle Entrate, che, sebbene siano
intervenuti aggiornamenti normativi in materia di imposta di bollo, il rilascio
delle licenze di trasporto di materiale esplodente non richiede alcuna marca da
bollo.
In linea con le
disposizioni precedentemente emanate, si rappresenta che, ferma restando E
individuazione dell’Autorità competente al rilascio della licenza di trasporto
nel Prefetto del luogo da cui gli esplosivi sono spediti, la licenza in
argomento può essere richiesta anche dal titolare del deposito cui gli
esplosivi sono destinati, presentando l’istanza al Prefetto del luogo di
destinazione che la trasmetterà all’Autorità competente al rilascio.
Il richiedente,
nell’avviso di spedizione da presentare all’Autorità, deve indicare tutti gli
elementi e le notizie necessarie per ottenere il rilascio della licenza che,
come detto, può essere temporanea (per un singolo trasporto) o permanente (per
più trasporti).
Per la licenza
temporanea, è necessario indicare, tra l’altro, il giorno in cui sarà
effettuato il singolo trasporto, l’orario della partenza, l’itinerario, il
mezzo utilizzato, la targa, il nominativo dell’autista, l’orario previsto
dell’arrivo, il quantitativo e la tipologia dell’esplosivo trasportato. E’ possibile indicare più mezzi e più autisti in
alternativa, atteso che dalla data di presentazione dell’avviso di spedizione
al giorno del trasporto appare difficoltoso programmare con certezza il
personale ed i mezzi a disposizione.
Per la licenza
permanente (la cui validità può variare da tre mesi ad un anno, in ragione
della natura del trasporto autorizzato), il richiedente presenta un avviso di
spedizione che, per
evidenti ragioni, non
può contenere tutte le informazioni circa le modalità con cui saranno attuati i
singoli trasporti nel corso della validità della licenza, a maggior ragione ove
la stessa abbia una durata di un anno.
H)
Avviso di trasporto e/o prescrizioni ex art 9 TU.L.P.S.
Il richiamato Allegato
“C”, al Capitolo I, comma 6, del T.U.L.P.S. prevede ravviso di trasporto,
riguardante i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi
di II e III categoria, che il titolare della licenza del deposito di partenza
deve presentare, almeno due giorni prima di ogni viaggio, al Questore o
all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando
Stazione Carabinieri.
Nel silenzio
dell’Autorità di pubblica sicurezza, il nulla osta deve ritenersi acquisito e
si può dare corso alla spedizione.
Pertanto, la citata
Autorità, resa edotta della movimentazione di esplosivi, può effettuare le
dovute valutazioni connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica, alle
criticità connesse alla viabilità e determinarsi anche con un diniego, ovvero
un differimento di orario o una variazione di itinerario, ove emergano rischi o
pericoli.
Il citato Allegato “C”
non fornisce indicazioni circa l’avviso di trasporto per gli esplosivi di I,
A tal fine, appare
opportuno formulare alcune raccomandazioni sui compiti istituzionali affidati
all’Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione e repressione degli
illeciti, segnatamente nel delicato settore degli esplosivi.
Occorre tener presente
che, in caso di rilascio di licenza temporanea, il trasporto di esplosivo di
qualsiasi categoria avviene sotto la stretta vigilanza dell’Autorità, che
conosce in anticipo tempi, modalità, itinerario, mezzi di trasporto impiegati
con relative targhe e nominativi degli autisti. In tal modo, la medesima
Autorità ha le informazioni necessarie per poter esercitare ogni azione
preventiva anche per trasporti di esplosivi di I, IV e V categoria.
Altro aspetto di
primaria rilevanza è che le informazioni assunte consentono, altresì, di poter
pianificare controlli circa la regolarità dei trasporti, predisponendo
eventuali verifiche nei siti di partenza, lungo l’itinerario o presso i luoghi
di destinazione degli esplosivi
Al contrario, in
caso di licenza di trasporto permanente di esplosivi appartenenti alla I, IV e
Si rammenta che la
verifica relativa alla circostanza che i prodotti esplodenti siano stati
effettivamente consegnati all’acquirente autorizzato, quale azione proattiva,
assume notevole efficacia nell’attività di contrasto all’illecita
commercializzazione dei prodotti esplodenti.
L’attività di
controllo sul trasporto di esplosivo anche per tali tipologie di esplosivi, si
rende ancora più necessaria quale misura pratica ed operativa per innalzare
livello di protezione contro le minacce terroristiche.
Al fine di scongiurare
possibili atti criminali per prevenire ogni fatto illecito nell’immissione sul
mercato anche degli esplosivi di I, IV e V categoria, è necessario che r
Autorità di P.S. possa aver contezza nel dettaglio della loro movimentazione.
A tal fine, nell’ottica
di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle
licenze di trasporto, le autorizzazioni relative agli esplosivi della I, IV e V
categoria dovranno riportare prescrizioni, ai sensi dell'art, 9 del TULPS per
le descritte finalità di sicurezza pubblica.
Tali prescrizioni
saranno finalizzate a garanzia del titolare della licenza di trasporto mediante
una comunicazione - anche con posta elettronica certificata - che, all'atto
della partenza del carico, fornisca indicazioni sul quantitativo, la tipologia
di merce spedita e sul trasportatore.
La suddetta
comunicazione potrà essere realizzata anche mediante rinvio del documento di
trasporto (T emesso ai sensi dei D.P.R. n. 472/96 e n. 696/96.
Tale documento
fiscale, si ricorda, è diverso dal documento di trasporto conforme alle
prescrizioni indicate al Capitolo 5.4 dell'A.D.R. la cui presenza a bordo del
mezzo che effettua il trasporto è sempre prevista.
L’invio della citata
comunicazione all'atto della partenza consentirà agli esercizi di minuta
vendita di ricevere più consegne nell’arco della medesima giornata.
I)
Silenzio assenso - controlli sul destinatario
Si conferma il
contenuto delle circolari n. 559/C.16718/XV.C.MASS(19)
del 3 agosto 1988 e n. 559/C.9526.XV.A.MASS(l) del 23.6.1998 in ordine al nulla
osta, da acquisirsi dalle Prefetture di destinazione, di cui si fa menzione
nell’Allegato “C”, Cap. I punto 2 Reg. T.U.L.P.S. che, come da prassi ormai
consolidata e correttamente applicata, si intende acquisito decorsi cinque
giorni dalla richiesta della Prefettura di partenza degli esplosivi di
qualsiasi categoria.
In merito, appare
necessario rammentare, per le Prefetture del luogo di destinazione e di
partenza, l’opportunità di disporre approfondimenti per verificare che vi sia
un effettivo rapporto contrattuale tra il cedente e l’acquirente l'esplosivo ed
i relativi quantitativi, al fine di scongiurare il pericolo che vengano
rilasciate licenze verso destinatari ignari.
Per le licenze
permanenti, l’avviso di trasporto e/o l'atto di comunicazione, per ogni singola
spedizione, permetterà di controllare la consistenza di ciascun lotto fino al
raggiungimento del quantitativo totale venduto.
Esauriti tali
quantitativi, ove intervenga un nuovo accordo commerciale tra le medesime parti
e la licenza sia ancora in corso di validità temporale, ricorrono le condizioni
perché possa essere utilizzata la medesima licenza.
Per agevolare il
rifornimento degli esercizi di minuta vendita e nell’ottica della
semplificazione dell’azione amministrativa, è facoltà di codeste Autorità
rilasciare una licenza che possa autorizzare il deposito di fabbrica e di
vendita al trasporto di esplosivi dal proprio sito verso più esercizi di minuta
vendita. E’ consentito utilizzare un unico mezzo per
effettuare consegne verso più destinatari in un’unica soluzione, avvalendosi di
una o più licenze e, affinché il trasporto non sia considerato “fuori
itinerario” per parte degli esplosivi caricati, l’esatto percorso che sarà
seguito deve essere preventivamente comunicato nei termini di cui alla lettera
H).
L) Normativa dei
trasporti su strada - la figura del trasportatore
Nella licenza di
trasporto viene fatta menzione anche del soggetto incaricato ad effettuare la
spedizione, quando conosciuto in anticipo, ovvero reso noto all’autorità
secondo le modalità suindicate. Al riguardo, occorre tener presente che il
trasportatore su strada di esplosivi (si ricorda che la licenza di trasporto
può essere intestata solo al cedente o all’acquirente) deve rispettare la vigente
normativa che regolamenta l’accesso all’attività dell’auto trasportatore. Ove
l’intestatario della licenza di trasporto svolga anche la funzione di
trasportatore, deve garantire il rispetto dei requisiti richiesti per svolgere
tale compito.
La vasta materia dei
trasporti è disciplinata da numerose norme comunitarie di armonizzazione del
settore, puntualmente recepite nell’ordinamento nazionale, che hanno apportato
sostanziali innovazioni in tale comparto, introducendo nuove figure
professionali e nuove modalità per esercitare l’attività di impresa.
T'uttavia,
appare utile estrapolare alcuni principi di carattere generale, per garantire
che il trasporto di esplosivi venga effettuato solo dai soggetti che operino in
sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.
In primo luogo si
ricorda che un trasporto può essere effettuato “per conto proprio” o “per conto
terzi”.
L’art. 31 della legge
298/1974 stabilisce i presupposti per i quali si configura un “trasporto in
conto proprio” e le condizioni che lo distinguono dal “conto terzi”. Nel caso
delle licenze di trasporto di esplosivi, si configura “un trasporto in conto
proprio” quando sia il cedente che l’acquirente utilizzano propri mezzi,
direttamente o mediante autisti dipendenti.
La normativa in materia
di trasporti prevede che l’attività di “trasporto in conto proprio” possa
essere esercitata in taluni casi previo rilascio di apposita licenza, da parte
delle Province o degli enti città metropolitane, ed in altri in assenza di
detta licenza, come ad esempio nel caso in cui la massa complessiva a pieno
carico del veicolo impiegato non superi le 6 tonnellate.
Quando nella licenza
di trasporto viene invece indicato un trasportatore diverso dal cedente o
dall’acquirente, si configura un “trasporto conto terzi” e l’impresa incaricata
(vettore) deve essere iscritta all’albo provinciale degli autotrasportatori di
merci per conto terzi.
Inoltre, la disciplina
prevista nell’ADR per i trasporti delle merci pericolose in classe 1
(esplosivi) prescrive, in generale, la nomina del consulente ADR salvi i casi
di esenzione, riassunti nell’allegato alla presente circolare, che interessano
sia la stessa nomina del consulente, che l’omologazione ADR dei mezzi di
trasporto utilizzati, che l’abilitazione ADR degli autisti impiegati.
Nel citato allegato è
stata riportata la tabella nella parte relativa alla sola classe 1, poiché,
come noto, l’A.D.R. disciplina il trasporto su strada di nove tipologie di
merci definite pericolose. Si evidenzia che, in funzione del numero ONU attribuito
all’esplosivo trasportato ed alla quantità presente sull’unità di trasporto, è
possibile trasportare buona parte degli esplosivi in regime di esenzione
parziale.
Nel medesimo allegato,
vengono illustrate in dettaglio le condizioni che devono essere applicate.
Sono inoltre riportate
altre tabelle (sempre con riferimento alla sola Classe 1) contenute nell’A.D.R.
che indicano i casi nei quali il trasportatore deve attuare la sorveglianza del
veicolo e le fattispecie previste per l’adozione di un piano di security per le
merci pericolose che rischiano di essere usate in modo improprio dai
terroristi.
E’ noto che, il transito delle merci nei sistemi di
spedizione odierni si svolge coinvolgendo le filiali di raccolta (cosiddetti “hub”) costituenti dei veri e propri depositi di sosta
temporanea del carico atti a poter distribuire a più vettori la consegna fino
al destinatario finale.
Si tratta di sinergie
comunemente praticate nel settore dell’autotrasporto che però, nel campo del
trasporto di esplosivi, possono trovare limitata applicazione stante la
specifica disciplina di pubblica sicurezza cui questi materiali sono
sottoposti.
Infatti,
l'allestimento di un “deposito temporaneo” di esplosivi presso “hub” non munito delle autorizzazioni previste dagli artt.
46 e 47 del T.U.L.P.S. è suscettibile di configurare la fattispecie di cui
all’art. 678 del c.p. e all’art. 2 della legge n. 895/67.
Le citate
autorizzazioni ex artt. 46 e 47 non ricorrono nei casi di eccezione previsti
dagli artt. 97 e 98 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., ferme le altre
disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.,
che tutelano gli aspetti sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro unitamente
alle altre disposizioni di sicurezza previste e correlate agli esplosivi.
Pertanto, in via
generale, nel trasporto di esplosivi le imprese devono sempre garantire che la
merce non sia depositata presso gli “hub”, fatte
salve eventuali situazioni di dimostrata conformità alla legge.
Nei casi consentiti
sarà possibile effettuare il cambio mezzo di trasporto o cambio vettore
mediante “trasbordo” senza sosta temporanea dell’esplosivo. Il luogo del
“trasbordo”, che il mittente deve necessariamente individuare in anticipo, deve
essere comunicato prima che avvenga il trasporto stesso.
M) La disciplina delle
materie prime e dei precursori di esplosivi
Il rifornimento delle
materie prime verso le fabbriche di esplosivi di qualsiasi genere è
disciplinato dall’art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 che, oltre a
prevedere il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e
materie appartenenti alla classe 1 (esplosivi), prescrive l’obbligo della
citata licenza anche per quelle materie che, pur non essendo esplosivi, sono
destinate alla fabbricazione degli stessi.
Pertanto, ad
esclusione di carta, cartone, spago, colle, involucri in plastica o metallo,
sostanze come il carbone, lo zolfo, i nitrati possono essere movimentati verso
i citati opifici con licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.
Appare opportuno
ricordare che talune materie prime di largo impiego nella fabbricazione di
esplosivi sono costituite da sostanze definite “precursori di esplosivi” ed
elencate negli Allegati I e II del Regolamento (UE) 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013.
Come noto, Ì recenti
attentati terroristici registratisi in Europa mediante l’uso di esplosivi fatti
in casa, IED, cioè ordigni improvvisati (fabbricati con i c.d. precursori
ovvero sostanze di uso comune, utilizzate anche nel settore dei fertilizzanti e
dei fitosanitari) hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare forti
limitazioni nella commercializzazione di tali sostanze, che, se ricomprese
nelle percentuali indicate nell’Allegato I del citato Regolamento 98/2013, non
possono essere messe a disposizione dei privati.
l'ra i precursori di esplosivi di uso più comune utilizzati nel settore della
pirotecnia vi sono il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il
clorato di sodio, il perclorato di sodio, le polveri di alluminio e di magnesio,
mentre nel settore degli esplosivi ad uso civile sovente sono impiegati l’acido
nitrico ed il nitrato di ammonio.
Al riguardo, si
richiama la particolare attenzione delle SS.LL. nel rilascio di tali licenze
che - autorizzando il trasporto di materie prime non appartenenti alla classe 1
- hanno una validità triennale, diversamente da quelle indicate nel citato
Allegato “C” del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. afferenti alla classe
1 (vedasi paragrafo D).
Occorre ribadire,
pertanto, che per le materie prime annoverate tra i precursori di esplosivi,
come nel caso del Nitrato di Ammonio, ancorché non rientranti nella Classe 1,
fermo quanto già disposto dall'art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(che prevede il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e
materie destinate alla fabbricazione degli esplosivi), si devono adottare, per
le singole spedizioni, le indicazioni fomite alla lettera H) ferme restando
anche l’osservanza dei divieti di cui al lettera L).
Attesa la delicatezza
della materia in argomento ed il particolare contesto internazionale, i Sigg.
Prefetti sono pregati di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle normative
soprarichiamate e sugli indirizzi applicativi attualizzati con la presente
direttiva.
L’Ufficio per
l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale - resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale
chiarimento in proposito.
ALLEGAT'O A
La presente
ricostruzione non è esaustiva delle molteplici misure stabilite dall’ADR, alla
cui lettura integrale si rimanda per una completa trattazione della materia.
La movimentazione
degli esplosivi su strada deve sempre e obbligatoriamente rispettare la
normativa ricompresa nell'ADR che definisce particolari precauzioni da adottare
durante il trasporto in funzione del numero ONU ad essi attribuito, comprese
eventuali “esenzioni parziali” o “totali” applicabili sulla base delle medesime
norme.
Il numero ONU è
composto da un codice numerico di identificazione a cui consegue un codice
alfanumerico di classificazione (categorie di pericolosità) ai fini del
trasporto (ad esempio, il tritolo ha il numero ONU 0209 e codice di
classificazione L1D, dove la porzione numerica del codice alfanumerico di
classificazione (“LI” “1.2”, etc) viene definita
“divisione”. L’allegato “A” al Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S riporta
l'elenco delle materie e degli oggetti esplosivi comprensivo dei relativi
numeri ONU ai fini della ricerca, nella tabelle generale presente nell'A.D.R., della relativa categoria di pericolosità.
Ferme le disposizioni
dell’ADR, inoltre, agli stessi fini di movimentazione degli esplosivi, occorre
stabilire i casi in cui è necessario o meno il rilascio della licenza per il
loro trasporto in funzione di altra classifica attribuita ai sensi dall'art. 82
Reg. T.U.L.P.S. (I, II, III, IV, V - gruppi “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”),
Anche nei casi in cui
il T.U.L.P.S. non richiede il rilascio di licenza di trasporto (ad esempio,
trasporti della V categoria- gruppi “D” ed “E” ed i
casi di cui all’art. 97 del Reg. T.U.L.P.S.), la distribuzione degli esplosivi
tra operatori economici deve sempre e comunque seguire le particolari
precauzioni previste dall'A.D.R.
Tali precauzioni
interesseranno il trasporto in forma totale o parziale a seconda delle
differenti situazioni che possono verificarsi di volta in volta, come meglio di
seguito schematizzato.
l'ra le esenzioni applicabili in via prioritaria occorre distinguere quelle che si
verificano nelle condizioni previste al punto 1.1.3.1., lettera a), ovvero per
“i trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci
siano confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso
personale o domestico alle attività ricreative o sportive a condizione che siano
prese precauzioni per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali
condizioni di trasporto”.
In presenza di tali
condizioni si è in regime di esenzione totale nell’applicazione delle norme
dell’ADR e, pertanto, nessuna particolare precauzione dovrà essere adottata
durante il trasporto, ferme le indicazioni afferenti l’imballaggio degli
esplosivi che ricadono nelle misure di prevenzione in senso statico, a
prescindere, quindi dalla loro movimentazione.
Stante la complessità
dell’A.D.R., si è ritenuto opportuno premettere le principali regole previste
nell’ADR per la Classe 1 (Esplosivi):
a) Dati
degli esplosivi che hanno differenti categorie di pericolosità (1.1G; 1*4S
etc..) determinate dai rispettivi numeri ONU, la categoria più alta individua
le condizioni da applicare anche per gli altri esplosivi presenti sulla stessa
unità di trasporto.
b) le
prescrizioni di cui al punto 1.1.3.6.2 sono determinate dalle indicazioni sui
quantitativi da trasportare contenute nel punto 1.1.3.6.3.
c) l'ra le altre prescrizioni, non si applica la tabella
1.10.3.1.2 (disposizioni inerenti la security);
d) Per
contro, si deve sempre rispettare la tabella 8.5
ACCORDO ADR 2017
PART'E 1 -
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1.1.- CAMPO DI APPLICAZIONE E APPLICABILITÀ
1.1.3 ESENZIONI
LI .3.6.3 Esenzioni
relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
Si tratta di esenzioni
parziali in relazione alle diverse categorie di trasporto che, una volta
definite, trovano al punto 1.1.3.6.2 l'indicazione di quali sono le
disposizioni dell’ADR da applicare e quali no.
1.1.3.6.3: dal numero
ONU e relativo codice di classificazione dell’esplosivo si individuano le
“categorie” ADR da cui discendono i diversi livelli di esenzione:
In categoria 0, non si
può trasportare nessun quantitativo in esenzione ADR;
In categoria 1,
possono essere trasportati fino a 20 kg di esplosivo in parziale esenzione ADR;
In categoria 2,
possono essere trasportati fino a 333 kg di esplosivo in parziale esenzione
ADR;
In categoria 3,
possono essere trasportati fino a 1000 kg di esplosivo in parziale esenzione
ADR;
In categoria 4, può
essere trasportata una quantità illimitata di esplosivo in parziale esenzione
ADR.
Categoria di trasporto
|
Materie od oggetti
|
Quantità massima totale per unità di trasporto
|
0
|
Classe
1:
1.1A:
si tratta di una ristretta cerchia di materie prime esplosive, per lo più
utilizzate per la realizzazione di detonatori o comunque sistemi di innesco.
Si presenta come materia esplosiva. Azoturo di bario, azoturo di piombo, stifnato di piombo, fulminato di mercurio, diazonitrofenolo, tetrazene, guanilnitrosamminoguanilidene idrazina e tutte le altre
materie esplosive (n.a.s.) ricomprese con il numero
di identificazione 0473. Esse sono classificate nelle III categoria del
T.U.L.P.S. quindi devono viaggiare con la scorta armata 1.1L: sono materie
esplosive (n.a.s.) rispondenti ai numeri 0357,
0354. Si tratta di una materia esplosiva o oggetto contenente una materia
esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della
sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia pirofica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo.
1.2.L:
rispondono ai numeri 0248, 0358, 0322, 0355, 0380. Si tratta di congegni che
si attivano con il contatto con l'acqua, con carica di scoppio, di espulsione
o di lancio, motori per razzii contenenti liquidi ipergolici,
oggetti piroforici 1.3L: rispondono ai numeri 0249, 0359, 0250, 0356. Si
tratta delle medesime materie del precedente punto ma che presentano un minore
indice di pericolosità N. ONU 0190: la spiegazione non può che essere quella
riportata dalla norma: esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario.
|
0
|
1
|
Classe Classe 1:
da 1.da 1B a 1.1J (per i numeri 0081,0082,
0084,0241, 0331,0332, 0482 la quantità totale è elevata a 50 kg): coinvolge
tutti gli esplosivi 1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.1E, 1.1F, 1.1G, 1.1J e si va dal
tritolo, alla polvere nera, detonatori da mina, articoli pirotecnici,
proiettili, motori per razzi.
da
1.2da a 1.2J: coinvolge tutti gli esplosivi 1.2B, 1.2C, 1.2D, 1.2E, 1.2F,
1.2G, 1.2J. sono praticamente un po' tutti gli esplosivi che hanno un rischio
potenziale leggermente minore rispetto a quelli del precedente punto.
1.3C:
1.3C: si tratta di numerose materie prime e oggetti. l'ra gli oggetti vi sono cariche di lancio per cannone, cartucce a salve per armi,
cartucce per piromeccanismi, cartucce per pozzi
petroliferi, motori per razzi, razzi con carica di espulsione. l'ra le materie di uso più comune la galletta umidificata
con almeno il 25% di acqua, la nitrocellulosa plastificata e la
nitrocellulosa umidificata, picrammato di sodio, picrammato di zirconio, polvere nera compressa o in
compresse, polvere senza fumo 1.3G: munizioni fumogene, munizioni
illuminanti, munizioni incendiarie, munizioni lacrimogene, bombe
foto-illuminanti, cannelli per artiglieria, cartucce da segnalazione,
cartucce illuminanti, dispositivi illuminati aerei, di superficie, granate da
esercitazione, fuochi pirotecnici al numero 0335, miccia istantanea non detonante,
munizioni da esercitazione, oggetti pirotecnici per uso tecnico, petardi per
ferrovia, proiettili con traccianti, razzi lancia sagole,
spolette-accenditori, traccianti per munizioni, polvere illuminante.
1.3H:
munizioni incendiarie ai fosforo bianco con carica
di scoppio, di espulsione o di lancio;
1.3J:
11.3J: munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di scoppio, di
espulsione; motori per razzi a propergoìo liquido;
siluri a combustibile liquido con testa inerte;
1.5D
(per i numeri 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482 la quantità totale è
elevata a 50 kg): materie esplosive molto poco sensibili
|
20
kg
|
2
|
Classe
Classe1:
da
1.4da a 1.4G: quindi bisogna tener conto 1.4B. 1.4C., 1.4D, 1.4E, 1.4F, 1.4G.
1.4B:
1.4C: Sono ricompresi detonatori, spolette e capsule 1.4C: cartucce varie,
cariche per pozzi petroliferi, cariche propulsive (in particolari condizioni
di imballaggio, rientra anche la polvere nere per il caricamento di cartucce)
1.4D:
1.4D :alcuni tipi di miccia detonante, di cariche
cave senza detonatore, proiettili con carica di scoppio o di espulsione,
testate militari per razzi con carica di scoppio o espulsione
1.4E: 1.4E: munizioni per armi con carica di scoppio
1.4F: munizioni per armi con carica di scoppio; testate militari per razzi
con carica di scoppio o di espulsione; proiettili con carica di scoppio o di
espulsione
1.4G: 1.4 G :gli oggetti sono numerosi. Micce non
detonanti, munizioni e cartucce di vario genere. 1 fuochi artificiali con
numero 0336. Alcuni tipi di air bag o generatori di
gas pirotecnici illuminante.
1.6N:
oggetti esplosivi estremamente poco sensibili
|
333
kg
|
3
|
Non
sono contemplate materie od oggetti della Classe 1
|
1000
kg
|
4
|
TUTTA
LA 1.4S
MATERIE CLASSIFICAl'E 1.4S: 0481 Materie esplosive n.a.s. 1 OGGETTII CLASSIFICAl'I 1.4S:
0012
Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo
calibro;
0014
Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro
0044
Capsule per accensione a percussione 0055 Bossoli di cartucce vuoti innescati
0070
l'aglia cavi pirotecnici esplosivi
0105
Miccia per miniera (a lenta combustione)
0110
Granate da esercitazione a mano o per fucile
0131
Accenditori per miccia di sicurezza
0173
Dispositivi di sgancio pirotecnici esplosivi
0174
Rivetti esplosivi 0193 Petardi per ferrovia
0323
Cartucce per usi tecnici (avviamento motori, rottura
diaframmi,
ecc.)
0337
Fuochi pirotecnici
0345
Proiettili inerti con traccianti 0349 Oggetti esplosivi n.a.s.
0366
Detonatori per munizioni
0367
Spolette con detonatori
0368
Spolette accenditori
0373
l'orce da segnalazione a mano
0376
Cannelli per artiglieria
0384
Componenti di catena pirotecnica n.a.s. 1/
0404
Dispositivi illuminanti aerei
0405
Cartucce da segnalazione
0432
Oggetti pirotecnici per uso tecnico 0441 Cariche cave industriali senza
detonatore 0445 Cariche esplosive industriali senza detonatore
0454
Infiammatori (accenditori)
0455
Detonatori da mina non elettrici
0456
Detonatori da mina elettrici
0460
Cariche di scoppio con Segante plastico
0500
Detonatori da mina non elettrici collegati con il proprio mezzo di accensione
|
ILLIMITATA
|
Occorre tener presente
che tra depositi di esplosivi, individuati dal Capitolo IV dell’Allegato “B” al
reg. T.U.L.P.S, vengono generalmente movimentati grandi quantitativi che non
rientrano nei casi di esenzione parziale.
Al contrario in
caso di trasporti verso esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di p.s., data la capienza ridotta di detti esercizi è verosimile
che si rientri nelle ipotesi di esenzione parziale.
Si descrivono, per
ciascuna categoria, gli obblighi e le deroghe concesse dall’ADR.
Nella Colonna 1 della
tabella sopra riportata sono descritte le diverse Categorie di l'rasporto.
Viene esaminata per
prima la categoria 4 che consente quantitativi illimitati di esplosivi
sull’unità di trasporto, giacché le condizioni ammesse per tale categoria sono
le stesse previste per la categoria 2; per la categoria 0 non sono ammesse
deroghe e la categoria 3 non prevede sostanze della Classe 1.
Nella categoria di
trasporto 4 è compreso tutto il codice di classificazione “1.4S” che può essere
trasportato in quantità illimitata sempre in regime di “esenzioni parziali”
dall’ADR, di seguito descritte.
Si evidenzia come, dal
combinato disposto degli arti 82 e 106 del reg. T.U.L.P.S., il numero ONU 0455
(detonatori da mina non elettrici - III categoria ex art. 82) possa viaggiare
in modalità “facilitate” per LADR, non ricade nelle prescrizioni del Capitolo
LIO ma è soggetto a scorta armata (art. 106 Reg. l'. U.L.P.S.).
Non si rispettano i
seguenti obblighi nel trasporto su strada (punto 1.1.3.6.2 ADR):
-
capitolo 1.10 (disposizioni riguardanti la sicurezza (security)), ad eccezione
degli esplosivi della classe 1, dei numeri ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073,
0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289,0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439,
0440, 0441, 0455, 0456, e 0500
-
capitolo 5.3 (etichettatura e segnalazione dei veicoli)
-
sezione 5.4.3 (istruzioni scritte)
-
capitolo 7.2 (disposizioni concernenti il trasporto in colli) salvo V5e V8;
(V5: i colli non possono essere trasportati in piccoli contenitori; V8: una
serie di prescrizioni specifiche per le “materie stabilizzate mediante regolazione
della temperatura”);
-
non si applica il CV1 del 7.5.11 (disposizioni relative al carico, allo scarico
e alla movimentazione).
CV1
1) è vietato
•
Caricare e scaricare le merci su un’area pubblica dentro un centro abitato
senza permesso speciale delle autorità competenti;
•
Caricare e scaricare le merci su un’area pubblica fuori di un centro abitato,
senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non
siano giustificate da un grave motivo relativo alla sicurezza;
2) se, per una ragione
qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su
un’area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le
materie
ed
oggetti di natura differente.
- non si applica la Parte
8 salvo (ovvero si applicano solo i seguenti punti):
8.1.2.1 a): documenti
di trasporto previsti dal 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, al
l’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo
prescritto al 5.4.2
-
5.4.1: documento di trasporto perle merci pericolose e informazioni relative
(tale documento deve essere obbligatoriamente redatto nella forma e modalità
prescritte al Capitolo 5.4 dell’A.D.R,). Attenzione:
il documento di trasporto conforme al Capitolo5.4 dell’A.D.R. è documento
differente dal documento di trasporto (DDl') emesso
ai sensi dei D.P.R. n. 472/96 e n. 696/96 la cui tenuta a bordo non è
obbligatoria)
-
5.4.2: certificato di carico del contenitore o del veicolo: si deve rilasciare
quando il trasporto di merci pericolose (su strada) precede un percorso
marittimo
da 8.1.4.2 a 8.1.4.5:
8.1.4.2: le unità di
trasporto che trasportano merci pericolose in conformità alla 1.1.3.6 devono
essere munite di un estintore antincendio portatile adeguato alle classi di
infiammabilità A, B e C, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di
capacità corrispondente di altro accettabile agente estinguente)
-
8.1.4.3: gli estintori di incendio portatili devono essere adeguati per
l’utilizzo a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della
norma EN 3 estintori d’incendio portatili, parte 7 (EN 3-7:2004 + Al:2007). Se
il veicolo è equipaggiato, per lottare contro l’incendio del motore, di un
dispositivo fisso, automatico o facile da azionare, non è necessario che
l’estintore portatile sia idoneo alla lotta contro l’incendio del motore. Gli
agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita l’unità di
trasporto devono essere tali da non liberare gas tossici, né nella cabina di
guida, né sotto l’influenza del calore di un incendio.
-
8.1.4.4: gli estintori portatili d’incendio conformi alle prescrizioni del
8.1.4.1. o 8.1.4.2 devono essere muniti di una piombatura che permette di
verificare che non sono mai stati usati. Gli estintori di incendio devono
essere oggetto di ispezioni in accordo alle norme nazionali autorizzate, al
fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza. Essi devono recare un
marchio di conformità ad una norma riconosciuta da un’autorità competente così
come un’iscrizione indicante la data (mese, anno) della prossima ispezione o la
data limite di validità
-
8.1.4.5: gli estintori di incendio devono essere installati a bordo dell’unità
di trasporto in modo che questi siano facilmente accessibili per l’equipaggio.
La loro installazione deve proteggerli dagli effetti climatici in modo che la
loro capacità operativa non sia indebolita. Al momento del trasporto, la data
prescritta al 8.1.4.4 non deve essere stata superata
8.2.3: formazione di
tutto il personale, diverso dai conducenti in possesso di certificato
conformemente alla 8.2.1 (abilitazione A.D.R.), partecipante al trasporto di
merci pericolose su strada. l'utte le persone le cui
funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada
devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle
disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro
responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al
personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che
carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi
intermedi e caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli che
detengono un certificato conformemente alla 8.2.1, che partecipano ad un
trasporto di merci pericolose su strada.
8.3.3: divieto di
aprire i colli. E’ vietato al conducente o al suo
assistente aprire un collo contenente merci pericolose;
8.3.4: apparecchi
portatili di illuminazione. Gli apparecchi di illuminazione portatili
utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di
produrre scintille.
8.3.5: divieto di
filmare. Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze e nei
veicoli. Tale divieto si applica ugualmente alle sigarette elettroniche e altri
dispositivi simili
-
Capitolo 8.4 prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli. SI(3) - divieto di fumare - e (6) - sorveglianza dei veicoli
(vedasi tabella successiva)
-
Non si applica tutta la Parte 9: prescrizioni relative alla costruzione e
all’approvazione dei veicoli.
Pertanto, non sono obbligatori:
- Pannelli di
pericolo e cartelli di rischio su veicoli, container e cisterne;
- Istruzioni
scritte al conducente;
- Equipaggiamento
normale (ADR 8.1.5);
- Certificato di
formazione professionale del conducente;
- Disposizioni
sui veicoli per trasporti in colli (ADR 7.2) eccetto V5 (i colli non possono
essere trasportatati in piccoli contenitori) e V8 (controllo della temperatura
del carico);
- Documento di
identificazione dei membri dell’equipaggio;
- Norme su carico
e scarico in luoghi pubblici (segnate con codice CV1 in colonna 18);
- Trasporto
passeggeri (ADR 8.3.1);
-
Tenuta a bordo del certificato di approvazione (se previsto) dei veicoli;
-
Prescrizioni sulla costruzione ed approvazione di determinati veicoli (ADR 9);
- Prescrizioni
dettate da ADR 1.10 sulla sicurezza (security) dei trasporti di sostanze ad
alto rischio, salvo casi meglio dettagliati in successiva tabella;
-
Restrizioni nel transito delle gallerie.
T'ra le deroghe
concesse si evidenzia che il mezzo di trasporto non deve avere omologazione
ADR; l’autista non deve avere l’abilitazione ADR, ma deve aver ricevuto
adeguata formazione professionale dal datore di lavoro circa i pericoli
connessi al trasporto di merci pericolose della classe 1 da lui trasportate.
Occorre analizzare nel dettaglio la
movimentazione dei numeri ONU 0012, 0014, 0044, 0055 e 0337, ovvero cartucce
per armi di piccolo calibro, capsule, bossoli per cartucce vuoti innescati e
fuochi pirotecnici, prodotti di grande utilizzo. In relazione alla loro
tipologia tali esplosivi possono essere destinati anche agli esercizi di minuta
vendita muniti o non di licenza di p.s.. Il trasporto può avvenire nelle modalità sopradescritte, a
prescindere dalla quantità caricata di Classe 1 nell’unità di trasporto.
Nella categoria di trasporto 2, quando la
quantità per unità di trasporto non supera i 333 kg, le movimentazioni più
frequenti (poiché alcuni di questi esplosivi sono destinati alla minuta
vendita) sono relative ai fuochi artificiali con numero ONU 0336, 1.4G e dalla
polvere nera senza fumo destinata al caricamento di cartucce con numero ONU
0509, 1.4C. Anche in tale caso, il trasportatore, limitando il trasporto ai
citati 333 kg, applica parzialmente le prescrizioni ADR, nelle medesime
modalità descritte per la categoria 4.
Per la categoria di trasporto 1 che, come
illustrato, comprende tutta la Classe 1, è definita la parziale applicazione
delle disposizioni dell'ADR per quantitativi di esplosivo fino a 20 kg. salve
le eccezioni riportate in tabella che elevano i quantitativi a 50 kg. Alla luce
di ciò, generalmente tali esenzioni parziali trovano applicazione per il
trasporto di fuochi artificiali o polvere nera verso gli esercizi di minuta
vendita muniti di licenza di p.s.. T'uttavia si evidenzia come la
polvere nera ed i fuochi artificiali 1.1 e 1.2 sono considerati “merci
pericolose ad alto rischio” e, pertanto, il trasportatore, superati i 20 kg,
deve anche adottare il “piano di security” eventualmente in accordo con P
Autorità.
Sorveglianza dei veicoli (capitolo 8.5):
n. b(si applica
anche in caso di esenzione parziale per i quantitativi indicati nella
precedente tabella)
Quando la massa totale netta di materia
esplosiva è superiore ai limiti sotto indicati:
Divisione 1.1
|
0 kg
|
Divisione 1.2
|
0 kg
|
Divisione
1.3, gruppo di compatibilità C
|
0 kg
|
Divisione
1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C
|
50 kg
|
Divisione
1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito
|
50 kg
|
Divisione 1.4
di cui ai numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440,
0441, 0455, 0456 e 0500
|
0 kg
|
Divisione 1.5
|
0 kg
|
Divisione 1.6
|
50 kg
|
I veicoli devono
essere sorvegliati, o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza
sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra
tutte le garanzie di sicurezza. Se queste possibilità di parcheggio non
esistono, il veicolo, dopo che siano state prese adeguate misure di sicurezza,
può essere posteggiato in un luogo isolato che risponda alle condizioni a), o
b), o c) di seguito riportate:
a) Un
parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della
natura del carico e del luogo dove si trova il conducente;
b) Un
parcheggio pubblico o privato dove i veicolo non corra
il rischio di essere danneggiato da altri veicoli;
c) Un
idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle
abitazioni, dove normalmente il pubblico non passo e non si riunisce.
I parcheggi
autorizzati secondo b) saranno utilizzati in mancanza di quelli secondo a),
quelli secondo c) non possono che essere utilizzati che in mancanza di quelli
di cui a) e b).
In ogni caso gli
esplosivi devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta a prevenire
qualsiasi azione dolosa e di allertare l’autorità competente in caso di perdita
o di incendio. Quanto precede, salvo ulteriori prescrizioni imposte dal
Prefetto.
La sorveglianza è
sempre richiesta; in alcuni casi è necessaria oltre i 50 kg di materia
esplosiva trasportata. Sempre in riferimento alle materie e agli oggetti
soggetti a frequenti movimentazioni, le cartucce per armi comuni da sparo e
tutti gli articoli pirotecnici 1.4S sono soggetti alle prescrizioni del
presente paragrafo quando sono caricati più di 50 kg di materia esplosiva.
Pertanto, viaggiano nelle descritte condizioni di parziale esenzione ADR, ma il
veicolo deve essere opportunamente sorvegliato. In riferimento alla polvere
nera per il caricamento di cartucce, generalmente destinata agli esercizi di
minuta vendita, occorre considerare che il fabbricante (unico responsabile
dell’assegnazione del numero ONU presso un ente governativo riconosciuto a tale
scopo) può ottenere per il medesimo esplosivo differenti numeri ONU.
A seconda del diverso
numero ONU che può attribuirsi alla polvere nera (1.1D o 1.3C) è sempre
necessaria la sorveglianza del veicolo durante la fase del trasporto, a
prescindere dal quantitativo presente sulPunità di
trasporto. Inoltre, ove alla polvere sia stato attribuito il codice di
classificazione 1.4C, la tabella prescrive la sorveglianza per i trasporti che
eccedono i 50 kg.
Ulteriore caso di
materia esplosiva oggetto di numerosi trasporti sono i fuochi pirotecnici con
ONU 0336, 1.4G (ad esempio, candele, fumogeni, piccoli petardi, batterie,
combinazioni ecc). Tali articoli pirotecnici (in
alcuni casi anche classificati in V categoria - gruppo “D”), come detto in
precedenza, possono essere trasportati in parziale esenzione ADR per
quantitativi non superiori a 333 kg, ma superata la soglia dei 50 kg sull'unità
di trasporto sono soggetti alle disposizioni sulla sorveglianza del veicolo.
TABELLA 1.10.3.1.2 -
lista delle merci pericolose ad alto rischio
Per la definizione
A.D.R. di “merci pericolose ad alto rischio”, si intendono le merci pericolose
che rischiano di essere utilizzate in modo improprio da terroristi e che, in
tale caso, potrebbero causare perdite numerose di vite umane, distruzioni di
massa o, soprattutto nel caso della classe 7 (materiali radioattivi),
sconvolgimenti socio-economici.
CLASSE
|
DIVISIONE
|
MATERIA 0 OGGEl'O
|
CISTERNA
(LIl'RI)
|
TRASPORl'O ALLA RINFUSA (kg)
|
COLLI (kg)
|
1
|
1.1
|
Esplosivi
|
Non
applicabile
|
Non
applicabile
|
0
|
1
|
1.2
|
Esplosivi
|
Non
applicabile
|
Non
applicabile
|
0
|
1
|
1.3
|
Esplosivi del
gruppo compatibilità C
|
Non
applicabile
|
Non
applicabile
|
0
|
1
|
1.4
|
Materie ed
oggetti esplosivi dei numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500
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Non
applicabile
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Non
applicabile
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0
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1
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1.5
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Esplosivi
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0
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Non
applicabile
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0
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Superati i limiti di
esenzione di cui alla tabella 1.1.3.6.3, gli esplosivi indicati nella tabella
sopra indicata sono soggetti alle disposizioni concernenti la security
specificate nel capitolo 1.10, salve ulteriori prescrizioni imposte dal
Prefetto.
Di particolare
interesse è la disposizione 1,10.1.3: nelle aree dei terminali di soggiorno
temporaneo, dei siti di soggiorno temporaneo, dei depositi di veicoli, dei
luoghi di ancoraggio e delle stazioni di smistamento, le zone utilizzate per il
soggiorno temporaneo durante il trasporto di merci pericolo se devono
correttamente essere resi sicuri, ben illuminati e, se possibile quando ciò sia
appropriato, non accessibile al pubblico.
CONSIDERAZIONI
Allorché si
concretizzi un trasporto su strada, le prescrizioni imposte dal T.U.L.P.S.
(come la scorta armata per i prodotti della II e III categoria), che fanno
esclusivo riferimento alle categorie ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S., devono
obbligatoriamente essere integrate con le disposizioni dell'A.D.R..
Tale testo risulta
particolarmente articolato poiché, come noto, non riguarda solo la Classe 1 ma
tutte le sostanze definite pericolose ai fini del trasporto. Il trasportatore
che movimenta tali sostanze deve avere requisiti necessariamente diversi e
competenze specifiche rispetto al trasportatore che movimenta altre merci.
Infatti, per lo specifico caso della Classe 1, deve avere conoscenza completa
dell’ADR e sapere applicare pienamente il suo disposto o le eventuali deroghe
parziali.
E’ necessario distinguere la fase del trasporto,
disciplinata dall’A.D.R., al momento del deposito, sia pur “temporaneo”, negli
“hub”, per il quale l’A.D.R. non fornisce indicazioni
poiché vale la disciplina in materia di deposito vigente nello Stato in cui si
detiene la “merce pericolosa”.
MATERIE
PRIME PER LA FABBRICAZIONE DEGLI ESPLOSIVI
CLORATI,
PERCLORATI, NITRATI
Precursori
di esplosivi
Tra le materie (prime)
destinate alle fabbriche di fuochi artificiali vi è il clorato di potassio che,
secondo il disposto del T.U.L.P.S., è sottoposto alla licenza di fabbricazione
e deposito da parte del Prefetto competente per territorio.
Tale prodotto è anche
compreso nella lista dei “precursori” di cui all' Allegato I del Regolamento
98/2013 del 15 gennaio 2013. Inoltre, PA.D.R. lo classifica nella classe 5.1
(materie comburenti - numero ONU 1485).
Ai fini del trasporto
il clorato di potassio può godere di “esenzioni” in ragione dell’imballaggio in
quantità limitate o per quantità massima totale per unità di trasporto. E’
obbligo dello speditore e del trasportatore verificare se sussistano i
presupposti per applicare le eventuali deroghe concesse dall'A.D.R.. Resta fermo che, oltre al rispetto delle prescrizioni imposte dal citato
A.D.R., il trasportatore deve sempre tener conto della natura della materia trasportata
e delle eventuali ulteriori limitazioni imposte dalle normative vigenti. Per il
caso in argomento, il trasporto deve avvenire senza avvalersi di depositi di
stoccaggio temporaneo merci che non siano stati autorizzati dal Prefetto, in
accordo al disposto del T.U.L.P.S..
Altre materie prime
non appartenenti alla classe 1 sono oggetto di trasferimenti verso le fabbriche
di fuochi artificiali e, più in generale, di esplosivi. Alcune di esse sono
classificate come “merci pericolose” nell’A.D.R ed in
altre norme unionali, per cui, oltre alle precauzioni
da adottarsi in fase di trasporto è sempre necessario accertare che il
trasportatore NON si avvalga di “depositi temporanei” per la gestione logistica
del trasporto ai fini della consegna programmata ai destinatari.
In particolare, le
materie comburenti (5.1 secondo A.D.R presentano il rischio di diventare
esplosive se messe in contatto con materie combustibili. Un deposito, nel quale
vengano stoccate, sia pur in maniera temporanea, contemporaneamente tali
sostanze, rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità e,
ovviamente, per i lavoratori presenti in tali siti.
l'ra le materie prime comburenti destinate alle fabbriche di fuochi artificiali vi
sono il perclorato di potassio, il clorato di sodio, il perclorato di sodio, il
nitrato di potassio ed il nitrato di sodio che sono ricomprese nell'elenco dei
“precursori” nel citato Regolamento 98/2013.
Essi devono essere
trasportati con le cautele imposte dall'A.D.R. e i siti di deposito temporaneo
devono osservare particolari cautele per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per
le modalità di conservazione di tale merci pericolose e per la certificazione
antincendio.
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