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CIRCOLARE 557/PAS/U/006706/XV.C.<68) del 10/05/2019 -
Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria
Seguito circolare n. 557/PAS/U/0075 75/XV. C. (68) in data 29 maggio 2018.
OGGETTO: Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria - Modalità di comunicazione.
Sentenza n. 4078 del 2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
1. Premessa.
Con circolare n. 557/PAS/U/007575/XV. C. (68) del 29 maggio 2018 è stata, come noto, integralmente sostituita la circolare n.557/PAS/U/017341/XV.C (68) del 27 novembre 2017, con la quale sono state fomite indicazioni di ordine generale sul regime del trasporto degli esplosivi, sugli adempimenti che gravano in capo agli operatori economici del settore, nonché sulle modalità attraverso le quali le Autorità provinciali di pubblica sicurezza esercitano il controllo sulla movimentazione di tali materiali.
Le indicazioni formulate, come emerge dalla “Premessa” della nuova direttiva, si inquadrano in una più ampia strategia che punta a rafforzare il sistema delle verifiche preventive, strumento indispensabile non solo per evitare il verificarsi di eventi pericolosi per l’incolumità pubblica, ma anche per prevenire impieghi illeciti dei materiali in questione. Allo stesso tempo gli indirizzi in argomento si muovono nella direzione di limitare al minimo indispensabile l’aggravio per gli operatori economici del settore, nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 1 della legge n. 241 del 1990.
In tale considerazione, l’applicazione della predetta circolare del 27 novembre 2017 è stata costantemente monitorata dall’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale e, sulla base di tale analisi, che non ha comunque mancato di guardare anche alle tematiche provenienti dal ‘mondo’ degli operatori del settore, si è ritenuto opportuno fornire successive precisazioni al fine di agevolare l’applicazione dei predetti indirizzi.
Contestualmente, gli approfondimenti svolti hanno permesso di affinare ulteriormente le modalità di esecuzione dei controlli preventivi in un’ottica, peraltro, tesa a ricercare il maggior punto di equilibrio con le esigenze degli operatori economici.
Al fine di agevolare le attività degli Uffici si è ritenuto opportuno realizzare, con la citata circolare del 29 maggio 2018, un unico documento capace di compendiare tutte le pertinenti indicazioni, sostitutivo, come detto, della circolare del 27 novembre 2017.
In tale documento (cff. lettera H) Avviso di trasporto e/o prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., pagg. 6 e 7), per quel che rileva in relazione ai profili di interesse della presente direttiva, è stato preliminarmente richiamato il disposto di cui all’Allegato C, Capitolo I {Licenze di trasporto), comma 6, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., riguardante i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di II e III categoria, che prevede l’obbligo per il titolare della licenza del deposito di partenza di dare avviso di trasporto al Questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.
Contestualmente, è stata evidenziata la necessità che l’Autorità di pubblica sicurezza abbia dettagliata contezza anche della movimentazione degli esplosivi di I, IV e V categoria, onde scongiurare possibili utilizzazioni illecite di tali prodotti.
Al fine di tutelare tali indefettibili esigenze di sicurezza pubblica e rendere uniformi le procedure di movimentazione di tali prodotti sul territorio nazionale, è stato previsto che, in applicazione del potere prescrittivo di cui all’art. 9 del T.U.L.P.S., venga fatto obbligo al titolare della licenza di trasporto permanente per esplosivi di I, IV e V categoria, di effettuare una comunicazione - anche con posta elettronica certificata - che, all’atto della partenza di ogni carico, fornisca indicazioni sul quantitativo, la tipologia di merce spedita e sul trasportatore, prevedendosi, altresì, la possibilità che tale comunicazione possa essere realizzata anche mediante l’invio del documento di trasporto (DDT).
2. Sentenza n. 4078 del 2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez.
Prima Ter).
Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio, una società operante nel Lambito della commercializzazione di prodotti esplodenti (appartenenti alla I, IV e V categoria), ha impugnato le licenze di trasporto permanente rilasciate nei suoi confronti dalla competente Prefettura nella parte in cui, tra le prescrizioni ivi contenute, impongono il preventivo avviso di due giorni per il trasporto autorizzato, e la preordinata sopra richiamata circolare del 27 novembre 2017, ritenendola confliggente con la normativa di settore.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata, altresì, impugnata la sopra citata circolare del 29 maggio 2018, ritenuta meno gravosa ma parimenti confliggente con la normativa di settore, nonché la conseguente determinazione della competente Prefettura di fare obbligo ai titolari di licenze di trasporto di inoltrare la relativa comunicazione non più due giorni prima di ogni viaggio, ma all'atto della partenza del carico.
Il Tribunale adito, pronunciatosi nel merito con la sentenza n. 4078 del 2019 ha preliminarmente rilevato l'improcedibilità del ricorso principale. “avendo l'Amministrazione provveduto, con la circolare impugnata con i motivi aggiunti, a modificare la circolare precedentemente impugnata, proprio con riferimento agli obblighi di comunicazione del trasporto che costituiscono oggetto delle doglianze proposte
Quanto ai motivi aggiunti, il citato Consesso li ha ritenuti infondati e li ha, pertanto, respinti.
In particolare, il Tribunale adito ha rilevato che, “se con riferimento al primo dei provvedimenti impugnati (la circolare n.557/PAS/U/017341/XV. C(68) del 27.11.2017) era stato esteso a tutte le categorie di esplosivi l’avviso di trasporto con preavviso di 48 ore rispetto alla partenza del carico, la circolare oggetto dei motivi aggiunti, invece, al punto H),"lAvviso di trasporto e/o prescrizioni ex art. 9 TULPS”, ha previsto per le licenze di trasporto permanente un sistema di controllo mediante una semplice comunicazione, anche con posta certificata, all'atto della partenza del carico, nella quale sia indicata la tipologia della merce nonché il quantitativo e il trasportatore
Nell’evidenziare, altresì, che la circolare precisa che tale comunicazione può essere soddisfatta anche mediante l'invio del documento di trasporto, ha affermato che dall’esame della medesima direttiva emerge che “ai fini del controllo sul trasferimento degli esplosivi è imposta una prescrizione di contenuto minimo, assolvibile mediante l'invio del documento di trasporto via posta certificata; tale disciplina è suscettibile dì essere ricondotta alla clausola di salvaguardia di cui all 'art. 9 del TULPS, che prevede che “Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un ’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse
Non può infatti ravvisarsi nella prescrizione di tale comunicazione l’imposizione di un onere di preavviso del trasporto che la legge prevede solo per alcune categorie di esplosivi, essendo richiesta la mera comunicazione della spedizione all’atto dell’invio della stessa e senza informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel documento dì trasporto.
3. Conclusioni
Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oggetto della presente circolare, costituisce un chiaro indirizzo giurisprudenziale a supporto della legittimità delle indicazioni impartite con la citata circolare del 29 maggio 2018, sul quale codesti Uffici vorranno calibrare la propria attività per gli aspetti di specifico interesse, e potrà essere ulteriormente valorizzato per le attività defensionali riguardanti gli eventuali contenziosi in atto.
email - Edoardo Mori |
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