Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Diritto > FAQ > Documento

back

Armi da caccia semiautomatiche - Numero colpi

Ormai è assodato questo divieto generale: sul terreno di caccia le armi devono essere limitate a tre colpi complessivi, compreso quello in canna; solo i fucili a canna rigata a ripetizione manuale (otturatore manovrato a mano ad ogni colpo) possono avere un serbatoio o caricatore di 5 colpi. Tutte le norme regionali contrastanti sono automaticamente abrogate.
La direttiva europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che ha ribadito ciò che già era nella Convenzione di Berna 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 nr. 503 e richiamata nell'art. 1 Legge Caccia del 1992, ha definitivamente stabilito (art. 8) che sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore a più di due colpi nonché :
a) - Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58° N), vischio, ami,, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti,
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno,
- esplosivi,
- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
b) - aerei, autoveicoli,
- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
Anche se la direttiva tratta solo di uccelli, la norma in realtà vieta in via generale l'uso di fucili semiautomatici con più di due colpi nel serbatoio perché molti sono gli uccelli tutelati che possono essere cacciati con fucile a palla. Cacciare vuol dire "trovarsi in atteggiamento di caccia con un'arma"; siccome una specie animale protetta può trovarsi ovunque (molti sono animali di passo, vi sono poi rapaci, animali notturni,ecc.), la conclusione che a caccia non si possono usare i mezzi che la direttiva vieta. E' inutile arrampicarsi sugli specchi: se vi ferma un guardacaccia e vi contesta che state cacciando un'acquila, voi come vi difendete?
Ho fatto una ricerca  nei paesi europei di lingua tedesca e francese e ho visto che tutti hanno vietato la caccia con più di tre colpi disponibili. Del resto  neppure per il cinghiale è necessario avere più di tre colpi a disposizione e i troppi colpi aumentano notevolmente il rischio di colpire esseri umani.
(Bolzano 15 novembre 2013)

La spiegazione di questa interpretazione a livello europeo, e quindi la dimostrazione definitiva che il numero massimo di colpi di cui può disporre un cacciatore è di tre, è fornito dalla stessa direttiva europea del 1991, successiva alla convenzione di Berna e anteriore alla legge venatoria del 1992. Essa suddivide le armi a seconda del grado di controllo richiesto in relazione alla loro pericolosità e al loro impiego tipico, nelle categorie B e C; nella categoria B rientrano le armi soggette ad autorizzazione preventiva (chi ne acquista deve essere preventivamente autorizzato); nella categoria C rientrano le armi che possono essere acquistate liberamente; ma che comunque devono essere denunziate. Rientrano nella categoria C le armi lunghe semiautomatiche che possono contenere meno di tre colpi, le stesse armi con serbatoio mobile e che quindi possono essere trasformate a contenere più di tre colpi, le armi a ripetizione non semiautomatiche; rientrano invece nella categoria B le armi lunghe che possono contenere più di tre colpi, quelle somiglianti ad un’arma da fuoco automatica e le armi lunghe a canna liscia con canna inferiore a 60 cm.
È del tutto chiaro che la legge europea voleva creare un regime semplificato per le tipiche armi da caccia e che prendeva come dato di fatto che esse non dovevano superare i tre colpi.
Il legislatore italiano, con la sua solida la stupidità non ha voluto seguire questo sistema e ha detto che egli ne poteva fare a meno perché tutte le armi in Italia erano soggette al regime di autorizzazione di cui alla categoria B. Questa sciocchezza ha comportato che in Italia i requisiti per acquistare una doppietta a canna liscia (categoria C) e un Kalashnikov sono gli stessi e che l’Italia è rimasta l’unico paese europeo in cui si può andare a caccia con armi che di venatorio hanno ben poco.
Però rimane accertato che per l’Europa, fin dal 1991 le armi da caccia semiautomatiche non possono superare i tre colpi, di qualunque tipo essi siano.

Così del resto era stato deciso dalla Cassazione già con sentenza n. 8480 del 17/06/1994; nel 1999 con sent. nr.1897, aveva detto che la limitazione di colpi concerneva solo le armi a canna liscia, ma confesso che ero stato io stesso a trarla in errore con un mio articolo su Diana Armi in cui non avevo tenuto conto della Convenzione di Berna.
(6 aprile 2014)

 


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it