È regolata dall’art. 11 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce
→Territorio
La legge sulla caccia ha inquadrato il territorio delle Alpi, individuato come territorio in cui vi è una stabile e consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, come zona faunistica a sé stante.
Le regioni interessate, e in relazione ai soli territori individuabili come alpini, emanano, nel rispetto dei principi generali della legge sulla caccia e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Per la zona faunistica delle Alpi la legge prevede espressamente le seguenti particolarità:
- la caccia può essere esercitata solo in forma vagante. Si considera sempre tale la caccia agli ungulati anche se esercitata da appostamento;
- i fucili semiautomatici a canna liscia devono avere il serbatoio ridotto a contenere un solo colpo;
- può derogarsi al divieto di cacciare su terreno innevato (art. 19 bis);
- il territorio non è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, ma in comprensori, secondo le consuetudini e tradizioni locali, e in relazione ai quali viene fissato l'indice di densità venatoria minima (art. 14) ai fini della gestione programmata della caccia.
- I cacciatori di un comprensorio alpino possono accedere ad altri comprensori o ambiti territoriali; se nella sua stessa regione in base a domanda, se in altra regione, previo consenso degli organi di gestione interessati (art. 14 c. 5). Norma questa sibillina perché il consegue segue ad una domanda e ogni domanda, anche nell’ambito di una stessa regione, può essere respinta. Unica interpretazione logica è che la domanda nell’ambito della regione di cui si fa parte, può essere respinta solo in base a precise ragioni di fatto e non per soli motivi di opportunità. Il cacciatore che va a cacciare in altro ambito o comprensorio non deve effettuare nessuna scelta fra caccia vagante o da appostamento perché per definizione egli può svolgere solo caccia vagante. Norme diverse sono contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale; vedi
→Forme di caccia.
Giurisprudenza
L’ art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l’intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica. *Corte Cost., 1° luglio 2010 n. 233.
Corretto il principio che non si può tutelare la fauna più di quanto è necessario.