Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Trasporto di cani

Le modalità di trasporto degli animali in auto sono stabilite dall'articolo 169 del Codice Stradale il quale stabilisce che:
- è consentito trasportare un solo animale in auto libero nell'abitacolo purché non disturbi o distragga il conducente;
- due o più animali trasportati in auto devono viaggiare in apposite gabbie o contenitori oppure nel vano posteriore al posto di guida, separato da una appo-sita rete divisoria o altro analogo mezzo. Se questo è permanente deve essere autorizzata dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
Chi trasporta gli animali in auto in violando queste disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da € 80 ad € 318 (aggiornamento pena del D.M. 22 dicembre 2010) e con la perdita di un punto dalla patente.
Il trasporto su moto e ciclomotori è consentito purché l’animale sia in apposito contenitore che sia solidamente assicurato, che non sporga più di 50 cm dalla sagoma, che non limitino o impediscano la visibilità del conducente (art. 170 C. St.). Per le violazioni la sanzione amministrativa va da € 76 ad € 306 con la perdita di un punto dalla patente.
Quindi chi trasporta uno o più cani deve curare:
- che l’animale non possa in alcun modo entrare in contatto con il conducente distraendolo dalla guida;
- che in caso di incidente l’animale non venga proiettato conto il conducente o i passeggeri;
 - che l’animale non sia legato o rinchiuso in condizioni di sofferenza (si veda la voce Maltrattamento di animali);
Le situazioni pratiche che si presentano sono le seguenti:
Trasporto di un solo cane in auto.
Può essere trasportato entro apposito contenitore nell’abitacolo od anche nel vano bagagli; in questo caso purché esso non sia tale da provocare sofferenze all’animale
L’animale può essere tenuto nell’abitacolo al di fuori di un contenitore purché, in relazione alle sue dimensioni, alla natura del veicolo e ad ogni altra circostanza, non gli sia possibile di entrare in contatto con il conducente e di disturbarlo nella guida. Perciò il cane, se non custodito e trattenuto da uno dei passeggeri, dovrà essere vincolato con legami, sui sedili o nello spazio davanti ad essi. I legami non devono provocargli sofferenza e quindi si richiede una specie di imbracatura (non si consiglia vincolare il collare perché in caso di incidente l’animale rischia seriamente la rottura del collo). I legami devono essere assicurati saldamente, ad esempio utilizzando gli attacchi per le cinture di sicurezza.
Trasporto di due o più cani in auto
Gli animali devono essere racchiusi in gabbie o contenitori oppure vi deve essere un divisorio, quali una rete o una griglia o un tavolato, fra il conducente e lo spazio alle sue spalle in cui si trovano i cani. Se il divisorio è fisso occorre che venga autorizzato dal Dipartimento della motorizzazione civile.
Trasporto di uno o più cani su di un veicolo a motore a due ruote
L’animale o gli animali devono essere rinchiusi in un contenitore ben fissato e che non limiti la visibilità.
Trasporto su treni
Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia possono viaggiare in seconda classe, liberi accanto al proprietario, sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano
 I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola.
Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. Regole particolari valgono per i treni veloci.
Trasporto in aereo
Di regola è consentito tenere con sé in apposito contenitore con fondo impermeabile un cane che non superi i 10 kg, contenitore compreso; se supera tale peso va in stiva entro gabbie della compagnia aerea. Meglio informarsi caso per caso e, se si va all’estero, informarsi sulle procedure sanitarie.


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