Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare armi a San Marino del 18 agosto 2011 - Un passo avanti e mezzo indietro

ATTENZIONE: l'Intesa è superata e annullata con l'entrata in vigore effettiva, il 30 settembre 2013, del REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012

INTESA TECNICA TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL
MINISTERO DELI/INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI FINALIZZATO AI TRASFERIMENTI DI ARMI.
MUNIZIONI E MATERIALI ESPLODENTI

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, di seguito denominati "Parti”
CONSAPEVOLI della rilevanza connessa al controllo e alla tracciabilità delle movimentazioni delle armi, delle relative munizioni e dei materiali esplodenti:
RICONOSCENDO, pertanto, la necessità di sviluppare uno scambio di informazioni finalizzato alla movimentazione di tali materiali;
TENUTO CONTO della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulala il 31 marzo 1939 tra i due Paesi, ratficata e resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320;
VISTO lo scambio di Lettere sul trasporto armi per uso sportivo del 23 luglio 1992;
VISTA la Decisione de] Consiglio dell'Unione Europea del 28 febbraio 2002, n. 245 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale fra la Comunità economica europea e !a Repubblica di San Marino e de! protocolli) a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995:
CONSIDERATO che con decreto legge recante modifiche e integrazioni alla legge 13 marzo 1991, n, 40, "'acquisto armi da fuoco nella Repubblica di San Marino ha adeguato la propria normativa di settore alle più recenti disposizioni comunitarie;
RITENUTO, pertanto. di dover armonizzare fra le Parti i procedimenti istruttori in materia di movimentazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica intema e internazionale e dello snellimento dell’attività amministrativa;
IN CONFORMITÀ con le rispettive legislazioni nazionali in materia e gli obblighi intemazionali vigenti;
HANNO CONVENUTO quanto segue:


Articolo I (Scambio di informazioni)

Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali vincolanti tra i due Paesi, provvedono alto scambio reciproco delle informazioni finalizzate al trasferimento di armi, munizioni e materiali esplodenti mediante le rispettive Autorità, per la parte italiana il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per la parte sammarinese il Comando della Gendarmeria.

Articolo 2 (Modalità di scambio delle in formazioni)

Ai fini dell'attuazione dell'art. I della presente Intesa tecnica, nel caso in cui un cittadino italiano o un residente o domiciliato nella Repubblica Italiana, munito di idoneo titolo abilitativo, intenda acquistare armi, munizioni e materiali esplodenti in territorio della Repubblica di San Marino, potrà ottenere il relativo nulla osta a seguito degli accertamenti di rito che la competente Gendarmeria avrà cura di svolgere anche presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza italiana competente per territorio.
Per i medesimi fini, nei caso in cui un cittadino sammarinese o un recidente nella Repubblica di San Marino, munito di idoneo titolo abilitativo, intenda acquistare armi, munizioni e materiali esplodenti i n territorio della Repubblica italiana deve presentare istanza di nulla osta all'acquisto all'Autorità di Pubblica Sicurezza italiana competerne per territorio, che lo rilascerà dopo aver avuto cura di svolgere gli accertamenti di rito anche presso il Comando della Gendarmeria di quello Stato.
Al fine di rendere più rapido lo scambio e l'utilizzo delle in formazioni, le Autorità procedenti possono comunicare tra loro avvalendosi della modalità telematica, previo utilizzo degli indirizzi di posta elettronica anche certificata.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Comando della Gendarmeria della Repubblica di San Marino si scambieranno gli elenchi dei rispettivi Uffici competenti con i relativi indirizzi e concorderanno, altresì, reciprocamente, ogni altra possibile soluzione utile a fornire attuazione alla presente Intesa tecnica.

Articolo 3 (Materiale oggetto dello scambio di informazioni)

Le informazioni che dovranno essere scambiate in base alla presente Intesa riguardano il seguente materiale:
a) le armi da fuoco sia corte che lunghe, ad eccezione di quelle prodotte prima dei 1890 (armi antiche);
b) le munizioni e le polveri da sparo;
c) gli artifici pirotecnici di IV e V categoria e di quelli muniti del
marchio "CE dei tipo".

Articolo 4  (Entrata in vigore)

La presente Intesa ha durata quinquennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata.
Fatta a Roma, il 4 agosto 2011, in due originali.

PER IL
DIPARTIMENO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO

***

Circolare 557/PAS.10176(I)  del 18 agosto 2011 - Disciplina autorizzatoria per le movimentazioni di armi, munizioni e materie esplodenti da e verso la Repubblica di San Marino a. seguitò dell'Intesa Tecnica fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento Affari Esteri della citata Repubblica, siglata il 4 agosto 2011) - Disposizioni integrative alla circolare n. 557/PAS/U/006063/10176(Ì)s del 29 marzo 2011.

In data 04/08/2011 questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha siglato un'Intesa Tecnica (d'ora in avanti l'Intesa) con il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, per lo scambio delle informazioni finalizzate alla movimentazione di anni munizioni e materie esplodenti da e verso quel Paese.
Con la presente circolare si intènde, pertanto, fornire i primi opportuni chiarimenti ai fini della corretta, applicatone dell’ intesa nonché apportare le integrazioni alle esposizioni fornite con la circolare in oggetto richiamata, resesi necessarie anche alla luce dell'adeguamento della normativa sanmarinese alle più recenti disposizioni comunitarie in materia e nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa.
Acquisto di armi,munizioni e materiali esplodenti presso San Marino da parte di un cittadino italiano o di un soggetto residente o domiciliato in Italia - Adempimenti
A seguito dette recenti modifiche introdotte nella normativa sammarinese di settore (Legge 13 marzo 1991, n. 40, recante "Acquisto armi da fuoco”, e successive modifiche ) e dell'Intesa in argomento, ai fini dell'acquisto, da parte di un soggetto residente o domiciliato in Italia, di armi, munizioni è materie esplodenti (polveri ed articoli pirotecnici di IV e V Categoria. ovvero muniti del marchio "CE del Tipo) presso San Marino, lo stesso, oltre a possedere un valido titolo abilitativo all'acquisto (licenza di porto d'armi onulla osta all’acquisto rilasciati dall'Autorità di P,S. italiana), deve, in ogni caso, ottenere il nulla osta dalla locale Gendarmeria.
Se l'acquisto è effettuato presso un’armeria, la cennata normativa sammarinese prevede che oltre all'interessato, possa essere lo stesso armiere ad inoltrare la richiesta. Se invece, l’acquisto è effettuato presso un privato, la richiesta di nulla osta dovrà essere presentata direttamente dall’acquirente. La richiesta del nulla osta deve, comunque, essere sottoscritta sia da chi intende vendere che da colui cita intende acquistare.
Non appesa ricevuta la richiesta , la Gendarmeria, a sua volta, provvede immediatamente ad informare i competenti organi dì Polita italiani. In particolare, il citato Corpo curerà l'immediato inoltro alla Questura o Prefettura - U.T.G. competente, pervia telematica, di una
comunicazione - completa di tutte le informazioni del caso - concernente l'intenzione del citato
soggetto di voler acquisire i materiali in questione e nella quale la stessa Gendarmeria segnala
la presenza, o meno, di motivi ostativi all'acquisto medesimo, richiedendo, net contempo, il nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza italiana.
La Questura o Prefettura - U.T.G. che riceve tale comunicazione, esperiti gli opportuni accertamenti di rito sul richiedente, ne comunica, senza ritardo, l'esito alla Gendarmeria sanmarinese, che, a sua volta, provvede ad autorizzare l'armiere alla vendita del caso.
Sì fa presente, in particolare, che, trascorsi otto giorni dall'inoltro della suindicata comunicazione da parte della Gendarmeria al competente Ufficio di P.S. italiano senza che sia stato alcun riscontro de parte di questo ultimo, la vendica ed il conseguente trasferimento nel territorio nazionale del materiale oggetto della richiesta (armi, munizioni materie esplodenti) può ritenersi autorizzato. Pertanto la Gendarmeria sanmarinese, decorso detto termine, ove null’altro osti, comunica all'armeria (o al privato sanmarinese) il nulla osta alla cessione,
Oltre ai sopra indicali adempimenti preventivi da effettuare per i trasferimenti dei materiati in questione da San Mario verso l’Italia è opportuno richiamare anche quelli successivi.
Ed infatti, la menzionata normativa della Repubblica di San Marino - a seguito delle
recenti novelle introdotte - stabilisce che, ad avvenuta vendita/cessione delle anni o degli altri materiali, acquisisti da soggetti residenti o domiciliati in Italia, l’armeria (o il privato venditore) deve darne, in tempo reale comunicazioneall'Ufficio Armi della Gendarmeria, che provvederà , immediatamente, adinformare gli organi dì Polizia italiana competenti.
Acquisto di armi, munizioni e materiati esplodenti nel territorio italiano da parte di in cittadino sanmarinese o di un residente presso la Repubblica di San Marino
Per quanto concerà l'acquisto degli stessi materiali da parte di un cittadino sanmarinese
o di un residente presso quella Repubblica presso un’armeria (o presso un privato) nel territorio italiano si rappresenta che lo stesso potrà avvenire in base a quanto previsto dagli arti 35 e 55 delT.U.L.P.S. solo mediante rifascio del previsto nulla osta del Questore all'acquisto armi o esplosivi (o di licenza di porto d’armi), che, nel caso dei cittadini sanmarinesi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, tenuto conto della procedura di informazione reciproca instaurata con l'Intesa fra i due Paesi, dovrà essere immediatamente comunicato alla Gendarmeria Sanmarinese.
Tutto ciò premesso, codesti Uffici sono pregali di voler tenere intese dirette con la
Gendarmeria della Repubblica di San Marino, al fine di attuare, nella più rapida forma possibile, la procedura di reciproca comunicazione in vie telematica prevista dall’Intesa dandone comunicazione, per conoscenza, all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale al seguente indirizzo email …..
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai tini dell’applicazione uniforme delle disposizioni impartite e per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti istruttori ad essa connessi in materia di movimentazione di anni, munizioni e materiali esplodenti da e verso San Marino, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica interna ed internazionale e dei cogenti impegni sovranazionali cui l'Italia ha aderito, si rappresenta - ad integrazione delle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 557/PAS/U/006063/101I76(I), del 29 marzo 2011- che il sistema di scambio di informazioni fral'Autorità di Polizia della Repubblica dì San Marino introdotto dall'Intesa, come esplicato nella presente circolale, possa ritenersi sufficiente al trasferimento, da e verso S. Marino, dei predetti materiali,
In particolare, poiché l’Intesa ricomprende anche lo scambio di informazioni per le movimentazioni da quel territorio, delle munizioni e delle materie esplodenti (polveri ed articoli pirotecnici dì IV e V Categoria, ovvero muniti del marchio ''CE del Tipo"), ai fini della relativa completa attuazione i Sigg. Prefetti sono delegati permanentemente – e con esclusivo riferimento alle movimentazioni da San Marino – all’esercizio delle attribuzioni dicui all'art. 54del T.U.L.P.S.
                                                             IL CAPO DELLA POLIZIA

NOTA: Per i precedenti storici si veda Il mistero di San Marino e Armi a San Marino.

La circolare si è dimentica ceh le armi biancvhe non potrebbero essere importate,
Rimane poi un non trascurabile problema di fondo: per regolare una materia che implica reati penali e che coinvolge norme internazionali, non basta davvero un provvedimento amministrativo e neppure un decreto ministeriale; occorre la forma del trattato bilaterale approvato con una legge oppure una leggina unilaterale italiana. Il Ministero dell’Interno non ha neppure consultato il ministero degli Esteri e quello delle Finanze, eppure essi sono egualmente interessati alla vicenda. Mi chiedo ad esempio se il Ministero delle Finanze non abbia nulla da obiettare a che un cittadino italiano vada a risparmiarsi il pagamento dell’IVA a San Marino che si trova così ad essere trattato meglio della zona franca di Livigno (la normativa con San Marino sta per cambiare e quindi mi limito a dire che era meglio valutare anche l’aspetto fiscale) !
Se chi ha acquistato un’arma a San Marino viene controllato sulla via del ritorno, come può giustificare l’importazione? Non certo con una circolare del Ministero che per i giudici non ha valore in quanto in contrasto con la legge.

 

***

Riporto qui il testo della nuova legge sulle armi di San Marino:
DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui ali 'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di armonizzare la normativa sammarinese in materia di armi da fuoco con quella italiana e l'urgenza di sottoscrivere un'intesa tecnica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana immediatamente operativa alfine di attivare lo scambio di informazioni fra le competenti Autorità di Polizia finalizzato ai trasferimenti di armi, munizioni e materiali esplodenti nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica interna ed internazionale; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 2 agosto 2011; Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 13 MARZO 1991 N. 40 "ACQUISTO ARMI DA FUOCO"
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art. 1
Ogni operatore economico abilitato al commercio al dettaglio di armi da fuoco, è obbligato a tenere appositi registri per le armi, le polveri, le munizioni e gli artifizi pirotecnici di IVA e VA categoria ovvero muniti del marchio "CE del tipo" ed uno schedario per le sole armi. I registri di cui sopra dovranno essere controfirmati in ogni pagina, così come ciascuna scheda relativamente alle sole armi, dal Comando della Gendarmeria e dovranno indicare il carico e lo scarico dei rispettivi articoli e le operazioni giornaliere. E' vietata la vendita di esplosivi. Sino a quando non vi sarà collegamento informatico certificato con la Gendarmeria di ogni singola armeria, le schede, relativamente alle armi, potranno essere anche di tipo cartaceo.
I registri di cui al comma 1, dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del Comando della Gendarmeria da parte dell'armiere che, in tempo reale, ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta consegna all'acquirente di ogni arma da fuoco o parte di essa così come indicato nell'articolo 1 bis. I registri di cui sopra, dovranno essere conservati per 50 anni ed alla cessazione dell'attività, consegnati al Comando Gendarmeria che ne curerà la custodia per il periodo necessario.
Nei registri (ed anche sulle schede relativamente alle sole armi da fuoco), dovranno essere trascritti tutti gli elementi di identificazione e la provenienza di ogni arma, polvere da sparo, munizioni ed artifìci pirotecnici di IVA e VA categoria, ovvero muniti del marchio "CE del tipo", le generalità e il domicilio dei soggetti con i quali le operazioni di carico e scarico vengono compiute, il numero del Porto d'Armi o di altro titolo abilitativo all'acquisto, la data di rilascio e la validità corrente con l'indicazione dell'ente, autorità o ufficio che l'ha rilasciato.
Relativamente alla vendita di polveri, cartucce, artifizi pirotecnici di IVA e VA categoria ovvero muniti del marchio "CE del tipo" di cui al comma 1, ai cittadini non residenti, nei quantitativi consentiti dalla Legge del paese di appartenenza, si stabilisce che la cessione possa avvenire in favore di coloro i quali siano in possesso di porto d'armi o di altro titolo abilitativo all'acquisto in corso di validità, adottando la stessa procedura per la vendita delle armi da fuoco, di cui al successivo articolo 3 della presente Legge. L'armeria dovrà informare, contestualmente all'avvenuta vendita, l'Ufficio Armi della Gendarmeria che ne darà comunicazione immediata alle autorità di Polizia italiane competenti.
Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dal Corpo della Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 cartucce relative alle armi regolarmente detenute e denunciate, 5 Kg di polvere da sparo. Per i titolari di Porto d'Armi ad uso caccia, il numero massimo di cartucce detenibile è esteso a 3.000.1 tiratori sportivi, che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di cartucce da 1.500 a 3.000 producendo relativa istanza al Comando Gendarmeria Ufficio Armi. La durata dell'autorizzazione è annuale.
Il Comando della Gendarmeria è tenuto a compiere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni sulla autenticità, la veridicità e la validità dei documenti personali di riconoscimento di cui al terzo comma e la conservazione della fotocopia degli stessi.".
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella Legge 13 marzo 1991 n. 40)
Dopo l'articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è inserito il seguente articolo:
"Art. 1 bis
Si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile provvista di canna capace di lanciare proiettili, mediante l'azione di un combustibile propellente.
Ai fini della presente legge, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato in arma se:
- ha l'aspetto di un'arma da fuoco (pistole, rivoltelle, fucili);
- per le caratteristiche tecnologiche (struttura meccanica, qualità dei materiali) può essere trasformato in tale strumento.
Ai fini della presente Legge, si intende per «parte» qualsiasi elemento specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al compimento del suo ciclo funzionale. Rientrano nell'ipotesi la canna, l'otturatore od il blocco di culatta, il fusto o la carcassa, il carrello, il tamburo. Sono equiparati alle parti di arma i dispositivi, progettati, costruiti, od adattati per attenuare il rumore prodotto da un'arma da fuoco.
Ai fini della presente Legge, si intende per «munizione» l'insieme della cartuccia adatta ad essere usata in un'arma da fuoco. La cartuccia si divide nei seguenti componenti: bossolo, innesco, polvere da sparo, palla o pallottola (proiettile).".
Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 2 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art.2
Per la vendita da parte di armerie di IIA categoria, così come definite dal Decreto Delegato 27 settembre 2006 n. 98, relativamente alle armi lunghe con canna o canne ad anima liscia - ed altresì per la vendita di armi lunghe con canna o canne ad anima rigata a ripetizione ordinaria o semiautomatiche, purché queste ultime per uso caccia, è richiesta l'esibizione e la registrazione del documento di Porto d'Armi che ne autorizzi il legittimo acquisto. In difetto la vendita può essere autorizzata soltanto dal Nulla Osta del Comando della Gendarmeria. I soggetti non residenti dovranno presentare un documento d'identità e licenza di Porto d'Armi o altro titolo abilitativo all'acquisto in corso di validità e richiedere il N.O. preventivo della Gendarmeria per ogni tipo di arma da fuoco acquistata, sia essa corta o lunga, la quale lo rilascerà dopo aver effettuato gli accertamenti di rito presso l'autorità di PS. competente per territorio. I suddetti accertamenti avranno validità massima di 90 gg.
È vietata la vendita di armi da fuoco a privati attraverso i canali di comunicazioni on-line, altresì è vietata la spedizione delle stesse a soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino, salvo che la stessa avvenga tramite spedizioniere appositamente autorizzato.
Per la vendita di armi con calcio amovibile o ripiegabile si applicano le disposizioni per la vendita di armi corte di cui all'articolo successivo.".
Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 4 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art.4
La richiesta di Nulla Osta o autorizzazione, indirizzata al Comando della Gendarmeria, deve essere sottoscritta da chi intende vendere ed altresì da chi intende acquistare l'arma. Quest'ultima deve essere compiutamente individuata per marca, modello, funzionamento e calibro.
In allegato a quanto sopra richiesto, dovrà essere inclusa copia fotostatica o scannerizzata del documento di Porto d'Armi, o di altro titolo abilitativo all'acquisto, fotocopiato o scannerizzato dall'armiere che potrà così verificare l'autenticità dello stesso.
Nel caso l'acquirente produca apposita delega all'armiere per l'acquisto, nel momento in cui ritirerà l'arma dovrà necessariamente esibire il documento originale all'armiere quale riscontro sull'effettivo possesso del titolo inviato con la delega.".
Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 5 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art. 5
Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque introduce nel territorio della Repubblica, acquista, cede o riceve un'arma da fuoco - a qualsivoglia titolo, per atto fra vivi o a causa di morte - deve denunciarla entro il termine di 3 giorni al Comando della Gendarmeria indicando i dati di individuazione dell'arma, il nominativo del precedente proprietario o possessore, il titolo dell'acquisto e il luogo in cui l'arma sarà conservata. Il residente nella Repubblica di San Marino che intende, a qualsiasi titolo, cedere armi, e munizioni a soggetto non residente deve richiedere preventivo Nulla-Osta al Comando della Gendarmeria o Comando Brigata Gendarmeria territorialmente competente.
Dopo la verifica di cui all'articolo 3 comma 1 ultima parte della presente legge e il rilascio del relativo nulla osta da parte della Gendarmeria, la vendita delle armi da fuoco e dei materiali di cui all'articolo 1 acquistate da soggetti residenti o domiciliati in Italia ed in forza di un titolo abilitativo all'acquisto rilasciato da quello Stato, sia nelle armerie che dai privati, dovrà essere comunicata in tempo reale all'Ufficio Armi della Gendarmeria che provvederà immediatamente ad informare gli organi di Polizia competenti.
Ogni soggetto maggiorenne residente in Repubblica può richiedere, pur non essendo in possesso di Porto d'Armi, Nulla Osta alla Gendarmeria per la detenzione di un numero massimo di 10 armi da fuoco. Oltre tale limite, deve essere richiesta apposita autorizzazione alla Gendarmeria che, previa valutazione degli opportuni requisiti oggettivi e soggettivi, può concederla. Il rilascio di quest'ultima, seguirà le disposizioni dettate dal Comando Gendarmeria.
Le armi e le munizioni detenute, dovranno essere custodite con la massima diligenza in luogo idoneo ove il deposito offra adeguate garanzie di sicurezza. Il cittadino potrà altresì richiedere la custodia c/o strutture abilitate in modo da aumentare la relativa tutela sulla sicurezza delle armi.
Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, apposita documentazione medica attestante l'idoneità psicofìsica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e l'immediato sequestro delle armi.
È fatto obbligo da parte del possessore di armi, di denunciare immediatamente alla Gendarmeria lo smarrimento, il furto delle armi o parti di esse e munizioni. L'omessa custodia al pari della mancata denuncia è punita in base all'articolo 252 e 252 bis del codice penale, nonché dai provvedimenti adottati dal Comandante della Gendarmeria in applicazione della presente Legge.
L'obbligo di denuncia non riguarda le armi acquistate da operatori economici ed annotate sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, né le armi acquistate da privati presso operatori economici con le formalità e le autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, né infine le armi da fuoco prodotte prima del 1890.".
Art. 6
(Modifiche all'articolo 6 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 6 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art. 6
La vendita di armi, munizioni e polveri a non residenti, dovrà soddisfare le condizioni legali vigenti nel paese di residenza. In particolare, le armi da sparo destinate a residenti in Italia, dovranno essere iscritte nel Catalogo Nazionale Italiano delle armi da sparo e possedere tutti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente in quel paese. La stessa disposizione si applica alle armi militari automatiche e demilitarizzate.
Gli operatori economici titolari di licenza commerciale all'ingrosso per l'importazione di articoli classificati come armi di IA categoria o di IIA categoria ad esclusione delle armi da fuoco, devono adeguarsi per quanto compatibili alle prescrizioni di cui al Decreto delegato n. 98/2006 conformemente a quanto disposto con apposito provvedimento del Comando della Gendarmeria .
Sono vietati in ogni caso la vendita, l'acquisto e la detenzione a privati delle seguenti armi da ritenersi illegali e pertanto soggette a confisca:
- armi a funzionamento automatico; armi non individuali;
- armi provenienti dalla dotazione delle forze armate nazionali o straniere; armi modificate nelle caratteristiche essenziali o nelle dimensioni;
- armi sprovviste in tutto o in parte dei numeri di matricola o di altri segni di identificazione; armi camuffate, occulte ossia celate sotto forma di altri oggetti.
Altresì è vietata l'importazione, il possesso o il commercio di esplosivi, salvo esigenze particolari singolarmente e preventivamente autorizzati dal Comando della Gendarmeria.
Sono egualmente considerate illegali le munizioni che utilizzano proiettili autopropellenti, perforanti, esplodenti, incendiari, dum-dum e le cartucce militari con contrassegno Nato posto sul fondello.
È altresì vietata la trasformazione di qualsiasi arma e la demilitarizzazione di armi militari e automatiche.
Il Comando della Gendarmeria potrà vietare di volta in volta o con disposizioni generali la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di singole armi, o categorie di armi, tenuto conto della potenzialità offensiva e della pericolosità delle stesse e di quanto stabilito nelle Convenzioni e negli atti internazionali. Potrà altresì vietare la vendita di armi a ripetizione semiautomatica che tuttavia hanno l'apparenza di armi automatiche. Il divieto di vendita comporta il divieto di importazione e di detenzione a fine di commercio.".
Art. 7
(Modifiche all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 8 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art. 8
È punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale chiunque senza osservare le prescrizioni di questa legge introduce nel territorio dello Stato, cede, acquista o riceve e comunque detiene armi da fuoco ovvero si intromette per farle acquistare o ricevere. Il fatto comporta sempre la confisca dell'arma.
La pena è aumentata di uno o due gradi quando si tratti di arma illegale ai sensi del precedente articolo 6, terzo comma, e può in ogni altro caso essere aumentata nella stessa misura quando il reato risulti particolarmente grave per le caratteristiche o la quantità delle armi ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro oppure per la recidiva specifica e reiterata prevista dagli artt.18 e 91 del Codice Penale.
A carico degli operatori economici, in caso di recidiva o di perdurante inosservanza delle prescrizioni date dal Comando della Gendarmeria, si applica anche la pena dell'interdizione di primo grado dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere di cui all'articolo 82 del Codice Penale.".
Art. 8
(Modifiche all'articolo 9 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)
L'articolo 9 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:
"Art. 9
Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle "repliche di armi", intendendo per replica un'arma vera e propria, efficiente anche se resa non funzionante in modo non permanente ed anche se disabilitata, con aspetto esteriore e funzionamento che riproducono fedelmente quelli di un'arma di epoca anteriore al 1890.
Ad ogni effetto di legge per "riproduzione di armi "antiche" da fuoco si intendono prodotti realizzati con materiali che non consentono la trasformazione in armi efficienti, con canna totalmente o parzialmente ostruita. L'arma che viene riprodotta si considera "antica" quando di epoca anteriore al 1890.
Per strumenti riproducenti armi o "arma modello" si intende un prodotto realizzato con l'impiego di tecniche e di materiali che non consentono la trasformazione in arma efficiente, a canna interamente e stabilmente ostruita e fìssa, eventualmente con sparo a salve mediante l'uso di colpi a salve di capsule in carta o cartoncino capaci di produrre soltanto un moderato fragore. All'estremità della canna deve essere incorporato un tappo rosso non rimovibile. La vendita dei colpi a salve può essere effettuata solo nelle armerie di IIA categoria.
Il Comando della Gendarmeria è tenuto: ad eseguire ispezioni e verifiche presso gli operatori abilitati al commercio di armi, munizioni e materiali esplodenti; a prescrivere le misure di volta in volta necessarie per la tutela dell'ordine pubblico; a sottoporre a controlli e prescrizioni l'importazione e il commercio delle predette materie.
I minori di anni 18 non possono acquistare, ricevere e comunque detenere armi da fuoco, polveri da sparo, munizioni per armi da fuoco, artifìci pirotecnici della IVA e VA categoria ovvero muniti del marchio "CE del tipo", né gli ordigni e gli altri materiali indicati dall'articolo 251 del Codice Penale. Nel caso in cui il minore faccia parte di una federazione sportiva preposta alle varie discipline di tiro e sia sotto la guida di chi ne esercita la podestà, potrà eccezionalmente fare uso dell'arma nella pratica del tiro sportivo.
Per quanto non derogate dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni dell'ordinamento in materia.
Entro il 1° gennaio 2012, tutte le armerie dovranno informatizzarsi per essere collegate all'Ufficio Armi della Gendarmeria.".
Art. 9
(Modifica dell 'articolo 251 del Codice Penale)
L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:
"Art. 251 (Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplodenti)
E punito con la prigionia di secondo grado [da sei mesi a 3 anni] o con l'arresto di secondo grado [da quindici giorni a due mesi], chiunque senza le prescritte autorizzazioni:
1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplodenti;
2) fa brillare mine;
3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artifizio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.".
Art. 10
(Modifica dell 'articolo 252 del Codice Penale)
L'articolo 252 del Codice Penale è così modificato:
"Art. 252 Omissione di cautele nella custodia di armi, bombe, gas, ordigni
È punito con la prigionia di primo grado [da tre mesi a un anno] chiunque:
1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplodenti od infiammabili da lui rinvenuti;
2) consegna a persona minore degli anni di ci otto che non sia in possesso della licenza dell'autorità o non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma impropria.
Si applica la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] quando il fatto di cui al punto 2) è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di secondo grado [da sei mesi a tre anni].
Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi è punito con l'arresto [da uno a tre mesi] o con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.".
Art. 11
(Inserimento dell 'articolo 252 bis nel Codice Penale)
Dopo l'articolo 252 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:
"Art. 252 bis (Omessa denuncia di smarrimento e furto di un 'arma)
Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado [da uno a tre mesi] o la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].".
Art. 12
(Inserimento dell'articolo 252 ter nel Codice Penale)
Dopo l'articolo 252 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:
"Art. 252 ter (Traffico illecito di armi)
Chiunque acquisisce, vende, consegna, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni sprovviste di numero di matricola o altro segno di identificazione o in mancanza di autorizzazione è punito con la prigionia di quarto grado [da quattro a dieci anni].
E' punito con la prigionia di terzo grado [da due a sei anni] chiunque detiene le armi di cui al comma precedente, chiunque le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, chiunque cancella, contraffa o altera i numeri di matricola o gli altri segni di identificazione delle armi.".


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