Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Regolamento UE n. 258/2012 14-3-2012 su esportazione e importazione armi e circolari fino al 25-2-2014

REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

QUI LE CIRCOLARI ESPLICATIVE 22 OTTOBRE 2013 - 19 dicembre 2012 - 20 dicembre 2012 + Circolare del 25 febbraio 2014 con manuale di compilazione pratico e moduli allegati. DM 14 settembre 2016 .effettiva uscita delle armi .
Per le esportazioni temporanee si veda questo scritto riassuntivo.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e considerando quanto segue:
1. Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata , la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto protocollo («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco») il 16 gennaio 2002.

2. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.

3. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

4. I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

5. Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco, la Commissione ha annunciato l'intenzione di attuare l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell'ambito delle misure da adottare per consentire all'Unione di concludere tale protocollo.

6. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo alle parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.

7. Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.

8. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. È opportuno adattare le misure necessarie per rispettare i requisiti di cui all'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l'esportazione temporanea per scopi legittimi.

9. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, o sulla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

10. Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.

11. È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell'Unione.

12. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.

13. È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell’Unione.

14. Al fine di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune , e all'allegato I della direttiva 91/477/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

15. L'Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e nelle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione . È opportuno tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) , le cui disposizioni si applicano in fasi diverse conformemente al relativo articolo 188. Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione.

16. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione verso o attraverso paesi terzi.

17. Il presente regolamento non pregiudica il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

18. Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari .

19. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

20. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione all'esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco»).

Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente ai sensi dell'allegato I.
Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:
- ha l'aspetto di un'arma da fuoco, e
- come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2. «parti», qualsiasi elemento o elemento di ricambio di cui all'allegato I specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
3. «componenti essenziali», il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;
4.  «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, di cui all'allegato I, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato
5. «armi da fuoco disattivate», oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.

Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un'autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o all'applicazione sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;

6. «esportazione»:
a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui all'articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento;

7. «persona», una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;

8. «esportatore», qualsiasi persona stabilita nell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
Qualora una persona stabilita al di fuori dell'Unione ai sensi del contratto sul quale si basa l'esportazione maturi il diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, si considera esportatore la parte contraente stabilita nell'Unione;

9. «territorio doganale dell'Unione», il territorio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

10. «dichiarazione d'esportazione», l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;

11. «esportazione temporanea», la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell'Unione e sono destinate alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

12. «transito», l'operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;

13. «trasbordo», il transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;

14. «autorizzazione all'esportazione»:
a) un'autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un paese terzo; o
b) un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; o
c) un'autorizzazione o una licenza globale concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;

15. «traffico illecito», l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
b) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE;
c) al momento dell'importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all'interno dell'Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;

16. «tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Articolo 3
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco automatiche;
c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;
d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità;

  1. alle armi da fuoco disattivate;

e) alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.
2. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento(CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento(CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime di controllo delle esportazioni,del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).

CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI E MISURE DI IMPORTAZIONE E TRANSITO
Articolo 4
1. L'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'autorizzazione all'esportazione emessa conformemente al modulo figurante all'allegato IL Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Qualora l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e da detta posizione comune.
3. Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 per modificare l'allegato I in base alle modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche all'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

Articolo 6
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo  5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7
1. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che:
a) il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l'importazione in questione; e
b) gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto
- al più tardi prima della spedizione
- che non hanno obiezioni al transito.
Tale disposizione non si applica:
- alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto,
- in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione.
2. Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito.
3. L'esportatore presenta all'autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito.
4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a novanta giorni lavorativi.
5. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Qualora l'autorizzazione all'importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione è pari almeno a nove mesi.
6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.

Articolo 8
1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione all'esportazione e la licenza o autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:
a)  date di rilascio e di scadenza;
b)  luogo di rilascio;
c)  il paese di esportazione;
d)  il paese di importazione;
e) se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;
f) il destinatario;
g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
h) i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o nell'autorizzazione all'importazione, sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito, al più tardi entro la spedizione.

Articolo 9
1. Le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a)  l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:
I) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
- loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;
II) la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;
c) per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 10. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:
a) la riesportazione di armi da fuoco dopo l'ammissione temporanea per la valutazione o l'esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione fino alla loro uscita;
c) l'esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.

Articolo 10
1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
a) i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;
b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti
2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.

Articolo 11
1.  Gli Stati membri:
a) rifiutano di concedere un'autorizzazione all'esportazione se il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri , o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più severa;
b) annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.
Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.
2.  In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione.
3. Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un'autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o destinatario).
Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.
4. Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in materia di riservatezza.

Articolo 12
In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte.
Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui all'articolo 9.

Articolo 13
1. Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.
2. Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d'importazione.
3. Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, l'autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all'esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d'importazione.

Articolo 14
Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.
La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15
Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:
a) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e
b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un'operazione di esportazione.

Articolo 16
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO III FORMALITÀ DOGANALI
Articolo 17
1. In occasione dell'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all'esportazione necessarie sono state ottenute.
2. Può essere richiesto all'esportatore di fornire una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova.
3. Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, gli Stati membri sospendono, per un periodo non superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal loro territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione all'esportazione lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di sospettare che:
a) al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell'autorizzazione.
In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a trenta giorni.
4.    Entro il periodo o l'estensione del periodo di cui al para grafo 3, gli Stati membri autorizzano l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 18
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici doganali a tal fine abilitati.
2.  Qualora si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli uffici doganali debitamente abilitati e relative modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

CAPO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 19
1.     Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:
a) dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11;
b)dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.
2.     Fatto salvo l'articolo 20 del presente regolamento, alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 20
1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco («il gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro no
mina un rappresentante in tale gruppo.
Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Esso è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.
2. Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.

Articolo 21
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui all'articolo 16.
2. Entro il 19 aprile 2012 ciascuno Stato membro informa gli   altri   Stati   membri   e  la   Commissione  circa  le  autorità nazionali competenti per l'attuazione de gli articoli 7, 9, 11 e 17. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente.
3. Entro il 19 aprile 2017 su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi incluse le informazioni relative all'utilizzo della procedura unica prevista all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (nota: del 30 marzo 2012)
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.
Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell'Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(Vedi modulistica allegata in formato PDF)

Note

Nelle premesse viene precisato:
Punto 16. La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione verso o attraverso paesi terzi.

Punto 18.  Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
Si presuppone quindi una uniformità di parametri  non compatibili con le prescrizioni che si era inventata la Commissione per la catalogazione

Non cambia sostanzialmente la definizione di armi e di parti di arma; viene ribadito che il silenziatore per armi da fuoco è assimilato alle parti.

Il regolamento tratta solo delle  esportazioni - importazioni extracomunitarie.

Non si applica a collezionisti e alle armi antiche secondo le leggi nazionali le quali possono considerare antiche anche armi prodotte fino a tutto il 1899. Non si applica alle armi disattivate (Art 3).

Non ci vuole accordo preventivo per l’esportazione temporanea per caccia e tiro e altri scopi legittimi (esposizioni, riparazione ecc.) (art.7)

Nuove norme speciali per cacciatori e tiratori. Limite di munizioni a 800 per caccia a 1200 per tiro. Si esporta con la Carta Europea o con altra autorizzazione (Art. 9)

La legge nazionale può stabilire che solo alcuni uffici doganali sono abilitati a controllare importazioni e esportazioni (Art. 18)

Il Regolamento è entrato in vigore il 19 aprile 2012, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2013. Le disposizioni dell’art, 13 commi 1 2 entreranno in vigore dopo entrata in vigore del protocollo ONU.

Si segnala che nello Allegato italiano si trova scritto che sono armi corte quelle con canna inferiore a 30 cm OPPURE con lunghezza totale inferiore a 60 cm (quindi un’arma con canna di 20 cm ma lunga 61 cm è lunga); la stessa cosa scrivono il testo francese e quello inglese; invece il testo tedesco scrive che sono armi corte quelle con canna inferiore a 30 cm E con lunghezza totale inferiore a 60 cm (quindi un’arma con canna di 20 cm ma lunga 61 cm è corta!

La nuova regolamentazione impone di rivedere il sistema instaurato con San Marino. Non è più possibile ignorare le norme ONU e Europee. Occore un trattatto fra Italia e San Marino in cui si stabilisce chi e come fa i controlli doganali; visto che tutte le armi passano sul territorio italiano, potrebbe assumersi l'onere lo Stato Italiano. Si potrà forse cercare di ottenere una deroga dalla UE.

 

 


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