Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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LEGGE 16 marzo 2006, n.146 (Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2006 ) e PROTOCOLLO allegato

LEGGE 16 marzo 2006, n.146 (G. Uff. n.85 dell'11 aprile 2006, Supp. Ord.)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
(Ai fini delle armi si vedano l'art. 15 e l'allegato)

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3. Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 4. Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 5. Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6. Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione. 2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 7. Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.

Art. 8. Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Art. 9. Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati: a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 11. Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Art. 12. Attività di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 13. Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 14. Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Art. 15. Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nota: Allego il testo del protocollo concernente le armi e pubblicato sulla G.Uff. in francese e in una traduzione non ufficiale in lingua italiana. La traduzione è fatta da cani, specie per i termini tecnici, con scarsa conoscenza dell'italiano e del francese, e quindi ho messo tra parentesi le correzioni necessarie per non stravolgere il testo originale.

PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E Dl LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Consapevoli dell' urgenza,di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli , per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace,
Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale,
Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
Tenendo presente il principio della parità dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.
Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni , aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità:

Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

1) Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione.
2) Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo.
3) I reati ( rectius: le infrazioni ) determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati ( rectius: le infrazioni ) stabiliti in conformità alla Convenzione.

Articolo 2
Oggetto

Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.

Articolo 3
Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

a) l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile ( rectius: arma portatile munita di canna ) destinata allo sparo di piombini ( rectius: pallini ), di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che è progettata a tal fine o che può agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni ( rectius: repliche ). Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformità alla legislazione interna. Ciò nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio ( rectius: scatola ) di culatta, la guida ( rectius: l'otturatore ) o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro ( rectius: uno sparo ) di arma da fuoco;
c) il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori ( rectius: inneschi ), la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi ( rectius: a condizione che essi siano ) sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato;
d) l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:
i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;
ii) senza licenza né autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo, oppure
iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformità all'articolo 8 del presente Protocollo;
Le licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi sono rilasciate in conformità alla legislazione interna;
e) l'espressione "traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ( a partire ) dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati ( rectius: interessati ) non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;
f) il termine "pedinamento" ( rectius: tracciamento ) significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito (rectius: illeciti ) e ad effettuare investigazioni ( rectius: indagini )

Articolo 4
Portata di applicazione

1) Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito ( rectius: illeciti ) delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste ( rectius: indagini ) e azioni giudiziarie relative ai reati ( rectius: alle infrazioni ) determinati in conformità all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi reati ( rectius: alle infrazioni ) sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi è implicato.
2) Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato ( rectius: ad opera di uno Stato ) qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 5
Adozione di norme penali

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:
a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;
b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni:
c) alla contraffazione o illecita obliterazione ( rectius: o cancellazione ), rimozione o alterazione in modo illegale del marchio (o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo.
2) Ciascuno Stato Parte può altresì adottare le misure legislative ed altre ( misure ) necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti ( rectius: al fine di conferire il carattere di infrazione penale ) :
a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, in ordine al fatto di tentare di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice ; e
b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare (rectius: favorire ) per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione ( rectius: commisssione ) di un reato stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6
Confisca, sequestro e uso (
rectius: destinazione )

1) Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per permettere la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito ( rectius: illeciti )
2) Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici ( rectius: di un traffico ) illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti, elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne è stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.

Articolo 7
Conservazione
delle informazioni

Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni, necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito ( rectius: illeciti ) , nonché per prevenire e individuare tali attività. Le informazioni in oggetto sono le seguenti:
a) I marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo;
b)nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Articolo 8
Marcatura delle armi da, fuoco

1) In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte:
a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia ( rectius o ) esigono ( rectius: esigendo ) un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia ( rectius oppure ) conservano ( rectius: conservando, ma il termine inglese "maintain" vuol dire più genericamente “creando, studiando ) ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il quale consenta a tutti gli Stati d'identificare facilmente il paese di fabbricazione;

b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento ( rectius: tracciamento ) dell'arma da fuoco ad opera delle autorità competenti di questo paese, nonché un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso.
c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, [ad effettuare] un' unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il trasferimento.
2) Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.

Articolo 9
Neutralizzazione delle armi da fuoco

Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari , ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione in appresso:
a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;
b) prendere provvedimenti per, se del caso, far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.

Articolo 10
Obblighi generali concernergli i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.

1) Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2) Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d' esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:
a) Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;
b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e ciò senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale.
3) La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d'importazione, il destinatario finale , la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
4) Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.

5) Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito ( rectius: nei limiti ) dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.
6) Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini leali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.

Articolo 11
Misure di sicurezza e di prevenzione

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti
a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio,
b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.

Articolo 12
Informazione

1) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi,
in ogni caso di specie, informazioni pertinenti e relative in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta ciò è possibile, i trasportatori autorizzati dì armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare:
a) i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente ( rectius: di cui si sa o si sospetta che ) partecipano alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli;
c) Le metodologie ed i mezzi , i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonché le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, parti, elementi e munizioni.
3) Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacità di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attività illecite.
4) Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore.
5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni, d'uso se è richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non può essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne è avvisato prima che queste ultime siano divulgate.

Articolo 13
Cooperazione

1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte sì adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14
Formazione a assistenza tecnica

1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Articolo 15
Mediatori e mediazione

1) Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolarnentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione.
Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come:
a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio;
b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione, oppure
c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione.
2) Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'intermediazione, come enunciato al paragrafo 1 del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'intermediazione conformemente all'articolo 7 dei presente Protocollo.

Disposizioni finali

Articolo 16
Soluzione delle controversie

1) Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo
2) Ogni c ontroversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli è, su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte.
3) Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva
4) Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1) Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.
2) Il presente Protocollo è altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purché almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i suoi strumenti di ratifica, dì accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.
4) Il presente Protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.

Articolo 18
Entrata in vigore

1) II presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data è posteriore.

Articolo 19
Emendamento

1) Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrerà, come estrema risorsa, affinché l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2) Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.
3) Un emendamento adottato conformemente al paragrafo l del presente articolo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.
4) Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento.
5) Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.

Articolo 20
Denuncia

l. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
2) Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri hanno denunciato quest'ultimo.

Articolo 21
Depositario e lingue

1) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente protocollo,
2) L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

NOTA
L'unico articolo della legge che concerne le armi è l'art 15 il quale introduce due novità:
1) Modifica il secondo comma dell'art. 35 del TULPS portando da 5 a 10 anni dopo la cessazione dell'attività l'obbligo di conservazione del registro delle operazioni giornaliere.
2) Introduce nuovi segni di identificazione per le armi

Per comprendere le due novità occorre vedere quale è il contenuto del Protocollo dell'ONU contro i traffici illeciti di armi.
Va premesso che la Gazzetta Ufficiale, non si capisce per quale misterioso motivo, non ha pubblicato il testo in lingua inglese, in cui è stato redatto, ma quello in lingua francese che è una traduzione del testo inglese; ho controllato ed è abbastanza corretta; come non bastasse il testo francese è stato poi tradotto in italiano in modo infame da persona che deve aver appreso il francese lavorando come sguattero in qualche ristorante francese.
Segnalo solo alcune delle perle:
- Il tracciamento dei trasferimenti delle armi è divenuto “il pedinamento”;
- I pallini da caccia sono diventati “i piombini”;
- L'arma portatile con canna è diventata “l' arma con canna portatile”;
- La scatola di culatta è diventato “il coperchio di culatta”;
- L'otturatore scorrevole è diventato “la guida”;
- Gli inneschi delle cartucce sono diventati “i detonatori”.
- Il disgiuntivo soit ... soit (o ... oppure) è diventato congiuntivo (sia ... sia).

Per non parlare degli stravolgimenti sintattici che fanno dire al Protocollo il contrario di ciò che vi è scritto: esso dice che i componenti di una cartuccia sono soggetti a controllo “a condizione che essi siano sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato”, ma nella traduzione italiana si legge il contrario “fermo restando che tali elementi sono sottoposti a controllo”!
Inoltre il traduttore ignora che cosa sia la concordanza del participio e scrive ad es. che il protocollo è rivolto “alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi” invece di dire correttamente “alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illeciti” oppure “alla prevenzione della fabbricazione illecita e del traffico illecito” di armi.
Superati i problemi creati dalle traduzioni, si conclude che il Protocollo ha inteso istituire un sistema di tracciamento delle armi da fuoco portatili e loro parti o elementi, escluse le armi prodotte prima del 1899 (armi antiche) e loro repliche.
La nozione di parte arma od elemento di arma non è ben chiara; in sostanza si tratta delle parti essenziali e cioè quelle “indispensabili al funzionamento dell'arma”, più i silenziatori; non viene elencato il caricatore. Il testo inglese recita, più chiaramente del testo francese: "Parts and components” shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm";
Sono soggette a controllo anche le munizioni; i componenti sono soggetti a controllo solo per negli Stati che stabiliscono tale controllo interno.
La nostra legislazione è già adeguata alle regole del Protocollo, salvo particolari burocratici fra Stati che non riguardano i cittadini, ma i governi e le pubbliche amministrazioni.
Mancava un obbligo esplicito di conservare per dieci anni i documenti necessari per il tracciamento delle armi per 10 anni. Da ciò la modifica al secondo comma dell'art. 35 del TULPS. Questa modifica è del tutto sciocca perché non ha senso alcuno stabilire che l'armiere che cessa l'attività deve conservare il registro delle operazioni giornaliere per 10 anni dopo la chiusura. Se l'armiere è morto o è fallito, chi conserverà il registro? E se il registro brucia o viene rosicchiato dai topi, che cosa gli racconta il Ministero dell'Interno all'ONU? Ovvio che la conservazione di questi dati di rilevanza internazionale deve far carico allo Stato e non al singolo cittadino; altrimenti si trasforma in una vuota formalità.
Il secondo obbligo introdotto dal Protocollo riguarda la marchiatura delle armi per individuarne la provenienza. Essi stabilisce infatti che quando l'arma esce dalla fabbrica essa deve essere munita del nome del fabbricante, dello Stato oppure del luogo di produzione, del numero di matricola; queste indicazioni possono essere sostituiti da emblemi o codici di facile identificazione.
Al riguardo il legislatore italiano non ha capito nulla e ha fatto una confusione indegna stabilendo che le armi devono recare “l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea”.
Egli quindi, tratto in inganno dalla infame traduzione, ha ritenuto che ci voglia sia l'indicazione per esteso del luogo di produzione sia l'emblema mentre invece basta una delle due. Le armi italiane sono quindi già perfettamente in regola così come lo sono il 99% delle armi importate dall'estero. Perciò la modifica avrebbe dovuto semplicemente stabilire che le armi importate devono recare le indicvazioni necessaria a individuare lo Stato di produzione, poco importa se comunitario o extracomunitario.
La norma, così come è formulata, porta a far ritenere clandestine centinaia di migliaia di armi già prodotte e prive del luogo di produzione. Fortunatamente la norma, in mancanza di disposizioni transitorie, può essere interpretata nel senso che la norma si applica solo alle armi di futura produzione o importazione.
Il Protocollo contiene altre disposizioni che lo Stato italiano non ha recepito con modifiche legislative:
- l'obbligo di una normativa sulla disattivazione delle armi con una certificazione apposita sul risultato delle operazioni.
- l'obbligo di introdurre una regolamentazione su mediatori e mediazioni di armi (attualmente in Italia sono regolati solo per il materiale di armamento).


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