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L’ufficio che ha provveduto al
ritiro, dopo aver verificato che non sia stato presentato ricorso
avverso il provvedimento di confisca, provvederà al versamento presso
le competenti direzioni di artiglieria per la loro successiva
rottamazione.
[NOTA: E inutile che cerchino di far passare
il provvedimento cautelare come un atto propedeutico alla confisca così
che solo quest’ultima sarebbe ricorribile! Chi procede al ritiro
cautelare può appartenere ad un ufficio della PA diverso dalla
prefettura e pone in essere atti amministrativi riferibili alla propria
amministrazione e quindi immediatamente ricorribili. Altrimenti che
succede se il prefetto non intende procedere e non si attiva? Il
cittadino attende mesi per scoprire che il ritiro non ha portato ad
altre conseguenze?]
Occorre, comunque, soggiungere che il
provvedimento dì divieto di detenzione anni potrà contenere, oltre alla
suindicata possibilità per il detentore di cessione dell’arma, anche la
possibilità, nei medesimi termini, che l’interessato provveda, a sue
spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione.
B (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, a-110)
L’articolo 2 del decreto legislativo correttivo in argomento contiene modifiche agli articoli
2, 5,12,14,15,16,22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
1) L’articolo 2, secondo comma, della I. a. 110/75,
introduce un limite del numero dei colpi nei caricatori o serbatoi,
fissi o amovibili, delle armi comuni da sparo destinate al mercato
civile nazionale, rispettivamente nel numero di 5 colpi per le armi
lunghe e di 15 colpi per quelle corta. Pertanto, a partire dal 5
novembre 2013, il numero dei colpi contenuti nel caricatore o nel
serbatoio rileva ai fini della classificazione dell’arma “comune da
sparo".
[NOTA:
Frase errata; l’arma rimane comunque comune anche se il caricatore non
è in regola; forse sarà vietata, ma sempre comune rimane]
Quanto alle adeguate modalità degli interventi di riduzione della
capacità dei caricatori, si fa presente, in particolare, che,
trattandosi di operazioni dirette alla riduzione della capienza di
caricatori di anni originariamente realizzate come comuni da sparo, una
riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti sembra
ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali
modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di
inalterabilità, a meno di ricorrere, per l’eventuale rimozione degli
accorgimenti riduttori, all’uso volontario di appositi utensili.
Va, comunque, evidenziata - come, peraltro, segnalato dal Banco
Nazionale di Prova – l’oggettiva difficoltà a definire una specifica e
puntuale modalità di intervento di riduzione dei caricatori, in
relazione sia alla notevole variabilità dei materiali utilizzati per la
loro costruzione (acciaio, alluminio e sue leghe, polimeri e loro
composti), sia alla loro variabilità morfologica (prismatici, tubolari,
a pacchetto, a piastrine, ecc...).
[NOTA: La piastrina non è un caricatore! La legge ha voluto regolare i serbatoi fissi e mobili!]
Ne deriva elle l’operatore abilitato debba eseguire l’intervento
basandosi su norme di buona tecnica, in modo tale che la modifica
garantisca sufficienti caratteri di inalterabilità e sia tale da
escludere la rimozione accidentale degli accorgimenti limitativi
effettuati sul caricatore, per cui l’eventuale mancanza degli
accorgimenti medesimi possa attribuirsi - con le conseguenze penali
sopra richiamate - all’esclusiva volontà del detentore e ritenersi
ottenuta con l’ausilio di utensili e/o attrezzature.
[NOTA:
vi è una modesta apertura nel senso che sarà sufficiente qualche
artificio stabile, ma non castrante, per ridurre caricatori
e serbatoi.]
2) All’articolo 2, terzo comma,
si riconduce alle competenze del Banco nazionale di prova (oltre alla
già prevista classificazione delle armi comuni da sparo) la valutazione
delle armi e degli strumenti (es. mazzette da segnalazione, bastoni
estensibili, ecc.) per i quali il Banco medesimo escluda, in relazione
alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla
persona (disposizione in vigore dal 5 novembre 2013).
[NOTA:
Non hanno capito nulla. Una mazzetta da segnalazione, un bastone
estensibile ecc. sono uno strumento atto ad offendere per definizione e
possono essere usati per giustificato motivo; quindi il Banco non potrà
mai dire che non sono atti ad offendere. O forse il ministero vuol
mandare al Banco di Prova tutti i bastoni da passeggio e gli ombrelli!!
Questi oggetti si distinguono dalle armi proprie in base alla
destinazione e non in base a caratteristiche tecniche! Inoltre
l'art. 2 comma 3° non parla affatto delle mazzette da segnalazione. al
ministero credono nella loro immensa ignoranza che siano bastoni ad
aria compressa! Che pena!]
Occorre, tuttavia, rammentare, per
quanto concerne la disciplina normativa delle “armi a modesta capacità
offensiva”, ovvero delle armi ad aria compressa o gas compresso non
superiori a 7,5 joule
(e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo), che
per le stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art
11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) e al
D.M. Interno 9 agosto 2001, n. 362. In particolare, si ricorda che il
citato art 11, comma 5, lett. a), stabilisce che la verifica di
conformità “è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica
non superi 7,5 joule . . .omissis.". Inoltre, l’art. 2 del
Regolamento n. 362/2001 ribadisce tale verifica da parte della
menzionata Commissione, che tuttavia è effettuata anche sulla base di
una preventiva certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata
all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova.
[NOTA: ma che cavolo scrivono! La Commissione non c’è più! Qualcuno li avvisi!]
Lo stesso terzo comma dell’art 2, introduce, inoltre, una disciplina
dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici
biodegradabili (paintball),
stabilendo che “non sono armi” gli strumenti ad aria compressa o gas
compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al
lancio di capsule prive di sostanze o preparati di cui all’art 2, comma
2, del D. Igs. 3 febbraio 1997, n. 52 (esplosivi, comburenti,
facilmente infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, cancerogeni,
eco.), che erogano un’energia cinetica non superiore a 12, 7 joule,
purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a
17,27 millimetri.
La nuova norma stabilisce che, anche in tal caso,
sia il Banco nazionale di prova a procedere alla verifica di conformità
dei prototipi di tali strumenti, ed, inoltre, chiarisce che quelli che
erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere
utilizzati esclusivamente per attività agonistica, prevedendo, per le
violazioni di tali disposizioni, una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098, ai sensi dell’art. 17-
bis, primo comma, del T.U.L.P.S..
La novella, inoltre, per evidenti esigenze di tutela dell’ordine e
sicurezza pubblica, nonché della pubblica incolumità, dispone un rinvio
ad un successiva decreto del Ministro dell’Intemo per la disciplina
della fattispecie dell’acquisto, del porto, del trasporto e
dell’utilizzo degli strumenti in questione.
Al riguardo, nelle more dell’emanazione dell’appena richiamato D.M. e
pur tenendo presente che gli strumenti in questione immessi sul mercato
e distribuiti sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del
d. Igs. in esame non recano, verosimilmente, indicazioni circa
l’energia cinetica erogata, ove durante i controlli dovesse comunque
accertarsi, da parte dei praticanti, l’utilizzo di strumenti marcatori
che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 e fino a 12,7 joule,
potrà essere acquisita, dal presidente dell’associazione sportiva
organizzatrice (o da un rappresentante legale dell’associazione
stessa), ogni utile documentazione dalla quale si evinca che i
praticanti medesimi svolgono attività agonistica e non amatoriale.
In proposito, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto
dell’art 2, terzo comma della legge n. 110/75 e dell’art 6, comma 1,
del d. Igs. n. 121/2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo (4 novembre 2014), i marcatori per paintball debbono essere sottoposti a verifica, a spese dell’interessato, presso il Banca nazionale di Prova.
Ne deriva che, decorso tale termine, il detentore di un marcatore paintball
che non abbia adempiuto a tale disposizione, sarà soggetto alla sopra
menzionata sanzione amministrativa ex art 17-bis, primo comma,
T.U.L.P.S..
Infine, al quarto comma dell’art. 2 della 1. a. 110/75,
sempre nell’ottica del coordinamento normativo, si prevede il divieto
di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite per i
menzionati strumenti paintball.
[NOTA:
Rimane fermo che le armi paintball di qualunque potenza sono armi
liberalizzate; seguirà un successivo regolamento il quale non potrà
discostarsi molto da quello esistente per le armi ad aria compressa
liberalizzate.].
3) Quanto alle modifiche introdotte
all’nrt. 5, le stesse provvedono ad adeguare la disciplina
sull’accertamento tecnico ai fini del riconoscimento degli strumenti da
segnalazione acustica e degli strumenti denominati soft-air,
prevedendosi la relativa sottoposizione, a spese dell’interessato, a
verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Il
predetto accertamento è effettuato anche per gli altri strumenti
riproducenti armi, al fine di verificare le prescrizioni imposte dal
medesimo art. 5, salvo che si tratti di prodotti rientranti nella
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (All. 1, letti e),
che distingue i giocattoli per bambini dalle “riproduzioni di armi da
fuoco reali”. Tali disposizioni si applicano dal 5 novembre 2013.
[NOTA:
Al ministero non vogliono capire che la Direttiva dice semplicemente
che essa non si applica ai giocattoli per adulti, ad esempio alle
"riproduzioni di armi reali”, ma non dice nulla sugli strumenti che
sparano corpi solidi e, magari, neppure assomigliano ad un’arma reale.
Per questi si pone il problema di stabilire quali siano idonei ad
offendere la persona e quali no in quanto il punto 9 dell’all. 2 della
Direttiva dice che “La forma e la composizione dei proiettili e
l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da
un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da
non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo, alcun
rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi”. Si vogliono
decidere a far chiarezza senza che uno rischi sanzioni per una
sparatappi?]
4) Con le modifiche introdotte all’art. 12,
quarto comma, si provvede a coordinare la disciplina in tema di
autorizzazione all’importazione definitiva delle arati comuni da sparo,
attribuendo - stante la nota soppressione del Catalogo nazionale delle
armi – [NOTA: Ma allora lo sanno! Forse alla pagina precedente non avevano attaccato la spina!]
al Banco nazionale di prova la verifica tecnica sulle armi comuni da
sparo, prevedendosi, pertanto, il divieto di autorizzare l’importazione
di ami che non abbiano superato la verifica al Banco nazionale di
prova, di cui all’art 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Alla luce di tale novella, in vigore dal 5 novembre 2013, potrà
autorizzarsi esclusivamente l’importazione definitiva delle armi comuni
da sparo per le quali il Banco di prova abbia "verificato” tale
qualità, ai sensi della richiamata normativa, escludendosi,
conseguentemente, la possibilità di poter importare armi che non
abbiano superato tale accertamento.
[NOTA:
L’articolo citato, che è quello che regola la competenza del Banco di
Prova, recita “A seguito della
soppressione del Catalogo nazionale delle armi,
il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110,
verifica, altresì, per ogni
arma da sparo prodotta,
importata o commercializzata in Italia, la qualità
di arma comune da sparo, compresa quella
destinata all'uso sportivo ai sensi della
vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui
alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del
possesso di tale qualità resa
dallo stesso interessato,
comprensiva della documentazione tecnica ovvero,
in assenza, prodotta dal medesimo Banco.
Il Banco nazionale rende accessibili
i dati relativi all'attività' istituzionale e
di verifica svolta, anche ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.” La conclusione è che ogni arma
deve passare dal Banco di Prova e che viene meno il controllo affidato
alla Guardia di Finanza. È proprio questo ciò che voleva il legislatore?]
Più
in generale, si ricorda che ai sensi della richiamata normativa, nonché
secondo quanto previsto agli artt. 11 e 13 della legge 18 aprile 1975,
ru 110, il Banco di prova è oggi competente, oltre che alla “prova”
delle armi da fuoco portatili ex art. 1 della legge 23 febbraio 1960.
n. 186, anche alla “verifica” della qualità di arma comune da sparo
(definita dal B.N.P. “classificazione”).
In proposito, si fa
presente che il B.N.P. non esegue (nuovamente) le prove CIP su armi già
bancate presso altri Banchi esteri riconosciuti, ma appone quelle
marcature richieste dalla legge ai fini della tracciabilità, quali ad
esempio anno o paese di produzione, che manchino sulle armi importate.
5) L’articolo 14 la novella, in vigore dal 5 novembre 2013,
integra il relativo primo comma adeguandolo alla disciplina vigente,
introducendo, in tal senso, per le armi inidonee, anche il riferimento
a quelle che non superano la verifica presso il Banco nazionale di
prova.
6) L’articolo 15, in attuazione di quanto stabilito dal
Regolamento (UE) a. 258/2012, prevede nuove ipotesi di importazione
temporanea di armi comuni da sparo, per finalità commerciali ai soli
fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e
riparazione, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste per
finalità sportive o di caccia. In particolare, per le importazioni
temporanee per finalità sportive, le SS.LL. potranno ritenere valide,
oltre alle già previste dichiarazioni rilasciate dall’U.LT.S. e dalla
F.I.T.A.V., anche quelle fomite da altre associazioni sportive di tiro
riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
[NOTA: Viene così ampliato quanto in passato stabilito dalle circolari del 1977.]
7) In relazione alle modifiche introdotte all’articolo 16,
concernente le esportazioni di armi, la norma fa ora richiamo alle
diverse tipologie di autorizzazioni - singole, multiple o globali -
oggi concedibili ed anch’esse introdotte dal citato Regolamento (UE) n.
258/2012. Inoltre, per ragioni di adeguamento al regime innovato da
tale Regolamento, viene soppresso il termine di 90 giorni per
concludere le operazioni di esportazione, Più in generale, per quanto
concerne la disciplina delle esportazioni di armi, nonché delle
importazioni temporanee sopra richiamate, si rimanda a quanto
illustrato con le circolari n. 557/PAS/U/015916/10175(1) del 27
settembre 2013, n. 557/PAS/U/017550/10175(l) del 22 ottobre 2013 e n.
557/PAS/U/02l562/10l75(l) del 19 dicembre 2013.
8) Ed ancora, per quanto attiene alle modifiche apportate
all’articolo 22, la novella, in relazione alle esigenze di
coordinamento riferite alle nuove attribuzioni del Banco nazionale di
prova, prevede che le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica
(degli accorgimenti tecnici sulle stesse eseguiti) da parte del Banco
stesso, il quale vi apporrà specifico punzone. Sono fatte salve,
ovviamente, le armi per uso scenico già valutate e punzonate dal BNP.
Tuttavia, sì rappresenta che l’art. 6, comma 1, del d. lgs 121/2013 in
argomento, prevede, per le armi ad uso scenico, l’obbligo di
sottoposizione alla verifica del Banco di prova, a spese
dell’interessato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo (4 novembre 2014). Tale ente stabilirà, caso per caso,
gli accorgimenti tecnici ritenuti idonei, anche avvalendosi, laddove
tale ente lo ritenga opportuno, delle indicazioni fornite da questo
Ufficio con circolare n. 50.3Q2/10.C.NC.77, dei 7 luglio 2011.
[NOTA:
Come ho già scritto nel commento alla legge, non si capisce come il
Banco possa valutare le armi a uso scenico se il legislatore o il
Ministero non fissa i criteri da applicare.]
9)
Con le modifiche apportate all’articolo 23, si provvede ad un ulteriore
coordinamento normativo connesso alle nuove attribuzioni conseguenti
alla soppressione del Catalogo nazionale, prevedendosi che (dal 5
novembre 2013) sona considerate clandestine le armi non sottoposte alla
preventiva verifica del Banco nazionale di prova.
[NOTA:
Ciò significa che su ogni arma che entra in Italia il Banco deve
apporre il contrassegno il quale attesta che l’arma è stata
controllata. Se poi manca un marchio CIP riconosciuto si dovrà
aggiungere anche questo marchio che attesta la prova di resistenza.
Splendido esempio, da parte del legislatore della sua infinita
capacità di gravare ogni attività di costi perfettamente inutili.]
C (Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)
L’articolo 3 del decreto legislativo correttivo in esame contiene
modifiche all’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante
“Norme in materia di. armi per uso sportivo”, previa sostituzione dei
relativi commi 1 e 3.
Al relativo comma 1, si provvede, in particolare, a disciplinare
l’eccezione, per le armi sportive, rispetto al limite del numero dei
colpi (introdotto all’art. 2, secondo comma, della legge n. 110/75) nel
caso in cui, per alcune discipline sportive di tiro, previo parere
delle rispettive federazioni sportive interessate, affiliate o
associate al CONI, sia previsto l’impiego di armi con un maggior volume
di fuoco.
Inoltre, sempre nel quadra del coordinamento normativo, viene
specificato che il riconoscimento della qualifica di “arma per uso
sportivo” sia effettuato dal Banco nazionale di prova nel rispetto
delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241/1990.
Al relativo comma 3, la novella, per le medesime ragioni di
coordinamento, stabilisce che delle armi per uso sportivo sottoposte a
verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito
elenco istituito presso il predetto Banco, alla cui banca dati il
Ministero dell’Interno potrà accedere nelle forme già concordate.
[NOTA: I dati sono obbligatoriamente pubblici. Perché mai il Ministero deve essere autorizzato ad usare Internet?]
D (Modifiche
alla disciplina transitoria del d. Igs. 26 ottobre 2010, n. 204;
clausola di invarianza finanziaria; disposizioni finali)
Si richiama l’attenzione sulle seguenti modifiche alla disciplina
transitoria di cui all’articolo 6. comma 4, del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204.
L’articolo 4, chiarisce che dalla date di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 121/2013 in esame (5 novembre 2013) e fino alla data di
entrata in vigore dei connessi provvedimenti di attuazione, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di:
1) accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità
all’acquisizione, alla detenzione, al conseguimento di qualunque
licenza di porto d’anni, al rilascio del nulla osta acquisto armi di
cui all’art 35, comma 7, del T.U.L.P.S. Pertanto, nelle more
dell’emanazione del nuovo decreto del Ministero della Salute, sarà
prodotta dagli interessati la certificazione sanitaria sino ad oggi
prevista.
2) modalità di tenuta del registro delle operazioni
giornaliere da parte degli'armaioli e degli esercenti fabbriche,
depositi o rivendite di esplodenti, ex art. 35, primo comma, e 55,
primo comma, T.U.L.P.S. (da definirsi previe modifiche al Reg. Esec.
T.U.L.P.S.).
Infine, in relazione all’articolo 6 (in vigore dal 5 novembre 2013),
che introduce delle specifiche disposizioni finali si rappresenta
quanto segue.
Il comma 2, introduce, una tantum,
nei confronti dei meri “detentori” l’obbligo di presentazione del
certificato medico, attualmente previsto dall’art 35, settimo comma del
T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d.
Igs. in esame (entro il 4 maggio 2015).
Inoltre, il comma 2 in
questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sìa sempre possibile,
per l’interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di
pubblica sicurezza competente. In proposito, tenuto conto che la
disposizione normativa in questione si riflette sull’attività
amministrativa di codesti Uffici, le SS.LL. pur considerato il congruo
periodo di tempo transitorio disponibile, vorranno, sin d’ora, disporre
le verifiche di competenza, al fine di poter emanare - dal 4 maggio
2015 e ove necessario - i richiamati provvedimenti di diffida nei
confronti dei detentori non ottemperanti.
[NOTA:
Quindi è consigliabile che entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi e
non ha licenza di porto d’armi,consegni all’ufficio presso cui sono
denunziare il certificato rilasciato dalla ASL sulla base di un
certificato del medico di base.]
Da ultimo, in relazione a quanto stabilito al comma 3, si rappresenta quanto segue.
Occorre, al riguardo, premettere che la riduzione del limite dei colpi
nei caricatori delle armi comuni, introdotta all’art. 2, seconda comma,
della legge n. 110/75, come in precedenza richiamato, è una
disposizione che, ovviamente, non ha efficacia retroattiva, per cui il
regime giuridico delle armi, prodotte, acquistate o fabbricate dalla
data di abolizione del Catalogo e fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo in esame, si rinviene nella normativa vigente
medio tempore.
[NOTA:
ma che scemenze scrivono? La norma è chiaramente retroattiva e riguarda
tutte le armi in circolazione. Il fatto che la legge dica che chi ha le
armi fuori legge le può continuare a detenere, ma che se le cede le
deve mettere in regola, né è la prova testuale. All’università si devo
essere persa la lezione sulla retroattività!]
A tal proposito, l’art. 6 (Disposizioni finali),
comma 3, del decreto correttivo in argomento, al fine di salvaguardare,
entro un congruo periodo di tempo, posizioni già acquisite, garantisce
il permanere della legittimità della detenzione di armi non conformi
alla prescrizione tecnica del limite dei colpi, consentendone la
cessione a terzi a qualunque titolo entro il limite temporale di 24
mesi dada data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Ciò premesso, ne deriva che:
1. il privato che attualmente detiene un’arma con un numero
di colpi nel caricatore maggiore rispetto ai limiti previsti all’art. 2
della L n. 110/75 (15 colpi per le armi corte e 5 colpi per quelle
lunghe) sarà tenuto a rendere il caricatore conforme - provvedendo alla
relativa riduzione della capacità - solo nel caso in cui intenda cedere
l’arma medesima. Tale obbligo, inoltre, decorre dal 5 novembre 2015.
2. Per quanto riguarda i fabbricanti, le armi già prodotte
e sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova prima
dell’entrata in vigore del decreto in esame (5 novembre 2013), possono
essere immesse sul mercato nazionale con la capacità di colpi originale
fino al 4 novembre 2015 compreso. Trascorsa tale data, le armi che
rimarranno invendute, dovranno essere modificate, rendendo conforme il
caricatore. A decorrere dal 5 novembre 2013, le armi prodotte e/o
bancate dovranno essere già conformi al previsto limite dei colpi.
3. Per quanto attiene agli importatori ed ai distributori,
le armi importate (tra cui anche quelle introdotte nel territorio dello
Stato e non ancora presentate al Banco nazionale di prova per la
verifica) o distribuite prima dell'entrata in vigore del decreto in
argomento (5 novembre 2013) possono essere vendute con la capacità dei
colpi originale fino al 4 novembre 2015. Per quelle che, tuttavia,
rimarranno invendute trascorsa tale data, dovrà procedersi alla messa
in conformità del relativo caricatore. Si rappresenta, in particolare,
che, a decorrere dal 5 novembre 2013, è possibile autorizzare
l’importazione di armi comuni da sparo solo se rispettano il previsto
limite dei colpi.
4. per quanto riguarda le armerie, le armi giacenti alla
data di entrata in vigore del decreto potranno essere vendute con il
caricatore nella sua capacità originaria sino al 4 novembre 2015. Tali
armi, a decorrere dal 5 novembre 2015, dovranno essere vendute con il
caricatore conforme.
email - Edoardo Mori |
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