Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Decreto legislativo 26 ottobre 2010 n 204 - Norma attuazione direttiva armi + Circolare

Decreto Legislativo  26 ottobre 2010 n. 204 – Recepimento direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi (G.U. 10 dicembre 2010 n. 288)
Nota: entrerà in vigore il 1° luglio 2011, ma molte norme sono già utilizzabili perché interpretano le norme precedenti.

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Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)
1- Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Art. 2 (Modifiche ai decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente;
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
 “Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco"; qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere cosi trasformato;
b) “parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

Nota: il caricatore e il serbatoio non sono più parti dell’arma; il silenziatore è in effetti un accessorio che viene assimilato al regime delle parti di arma e quindi, chi lo diene, deve denunziarlo; nella pratica non cambia nulla, salvo che sul piano delle pene. Il blocco di culatta voleva indicare principalmente la bascula
Si noti come il fatto che il silenziatore sia strato espressamente assimilato alle parti di armi, conferma che non sono tali tutti gli altri accessori (cannocchiale, strozzatori, rompi fiamma, freni di bocca) così definitivamente demolendo le sciocchezze scritte da Commissione e Cassazione. Diventano liberi i silenziatori per armi ad aria compressa.
Non variano le disposizioni sul numero di colpi che è consentito usare su ogni arma  catalogata; però non è più vietato detenere caricatori con un numero maggiore di colpi (salvo ovviamente quelli eguali a caricatori usati su armi da guerra), purché non si montino sull’arma catalogata.
L’art 13, più sotto, conferma che non si considerano parti i pezzi di arma non ancora pronti per il montaggio (semilavorati).

c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia e dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;

Nota: la direttiva elenca i componenti delle munizioni, ma poi non li assoggetta ad alcun particolare regime; quindi nulla cambia.

e) "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) “intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) "armaiolo"; qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni";
c) all'articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza" sono inserite le seguenti : “lo, per i cittadini dell'Unione europea al Questore della provincia di domicilio".
Nota: I cittadini europei possono chiedere la Carta Europea anche se non hanno la residenza; basta un domicilio

Art. 3 (Modifiche ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole : "sono proibite la fabbricazione," è inserita la seguente:  “l'assemblaggio”;
2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: La validità della licenza è di 2 anni."
3) all'ultimo comma, le parole :" e con la multa da euro cinquecento a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti; *con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro".
Nota: la durata delle licenze in materia di armamento viene portata a due anni.
b) all'articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole "fabbricare altre armi” è inserita la seguente:" "assemblarle,"
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.".
Nota: la durata delle licenze di fabbricazione, importazione, vendita di armi comuni viene portata a tre anni; occorre licenza anche per assemblare armi.

c) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
"Art. 31-bis:
1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo l-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n, 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento";
d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35
1. L'armaiolo di cui all'articolo 1-bis , comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui ai comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato al minori di 18 anni, ha la validità df un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Nota: viene reintrodotta la gratuità del nulla osta: niente bolli o diritti.

7. Il Questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato, o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi chene diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
Nota: l’ultima frase non ha senso; forse invece di “dalla” ci voleva “alla”, ma non si capisce che cosa mai ancora può richiedere il questore.  Il certificato ci vorrà anche per ereditare la sciabola del nonno!

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con rammenda da 4.000 euro a 20.000 euro,
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.";
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Nota: norma perfettamente cretina ed inutile; e se uno temesse di essere aggredito da qualche familiare pazzo che fa? Lo avvisa che si compera un’arma?

e) All'articolo 38 :
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma del Carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.";
Nota: bene il fatto che venga chiaramente stabilito che per denunziare armi o munizioni si hanno 72 ore di tempo; meglio quindi indicare nella dichiarazione di cessione l’ora di consegna dell’arma. La norma parla di “munizioni finite” e quindi conferma che non sono soggetti a denunzia i componenti (bossoli, palle, inneschi).
b) dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35 comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui a primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.”
Nota: viene introdotto l’obbligo per chi detiene armi senza avere licenza di porto, di presentate un certificato medico di sanità mentale ogni sei anni. Le altre frasi ripetono in modo del tutto inutile quanto già diceva la legge! Si noti: anche se detiene armi bianche, come si sa, le sciabole del nonno sono peggio di un mitra!
Il nuovo testo dell’art. 38, nel  richiamare la nozione di parte, fa preciso riferimento all’art. 1 bis della Direttiva Europea che  considera parti solo quelle di armi da fuoco. Perciò le parti di arma ad aria compressa diventano  giuridicamente irrilevanti. In effetti già prima della modifica l’unica parte che poteva essere tipica di un’arma ad aria compressa comune e non di un’arma liberalizzata era la molla, oggetto privo di una individualità meccanica! Quindi nulla di nuovo.

 f) all'articolo 42, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dal familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dai regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Nota: norma perfettamente cretina ed inutile, specialmente perché nulla importa ai familiari se chi detiene un’arma, anche la porta; come se uno non avesse il diritto di nascondere ai familiari che è minacciato dalla mafia. Viola la normativa sulla privacy.

g) all'articolo 55 :
1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.";
2) al secondo comma, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
3) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato ia licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 de} decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.";

h) all'articolo 57, dopo l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:
"La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.”
Nota: viene introdotta la licenza per i poligoni privati e per i campi da tiro a volo. Nei comuni dove non vi è la PS , la licenza verrà rilasciata dal Sindaco

Art. 4 (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 le parole “la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro
b) all'articolo 2 le parole "la multa da euro "206 a euro 1.549" sono sostituite dalie seguenti “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.";
e) all'art. 3, le parole * e con la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro";
d) all'art. 4, le parole  “e con la multa da euro 206 a euro 2065” sono sostituite dalle seguenti "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro";
e) all'art. 5, primo periodo, dopo le parole “ qualità delle armi” sono aggiunte le seguenti “ e delle loro parti".

Art. 5 (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
l. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n 773".
Nota: un passo avanti! Il legislatore riconosce che il 9 para è munizione per arma comune (già catalogata come tale da tempo); per le armi in 9 para riconosce che esse sono armi comuni, ma ne vieta il commercio e detenzione in Italia. Cosa grave vieta le armi a ripetizione che non si sa che cosa siano, ma che potrebbero essere i revolver già catalogati in cal. 9 para. L’articolo sembra meglio inserirsi non nel 2 della 110, ma nel 28 del TULPS, però in modo caotico e inconsulto che non consente una interpretazione razionale. Viene forse creata la categoria delle armi vietate, ma non è prevista alcuna sanzione per la detenzione di esse! E che cosa sono le armi corte a ripetizione? Forse i revolver già catalogati come armi comuni?. Ma che cosa avviene di quelli già regolarmente detenuti? La norma non ne vieta la detenzione e non sono da guerra; quindi sono detenibili normalmente e cedibili.

b) all'articolo 4 :
1) al primo comma, dopo la parola "noccoliere" sono aggiunte le seguenti: "storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione";
Nota: gli storditori in commercio più che una elettrocuzione (termine antiquato per scosse potentisime), ma uno shock. Ad ogni modo sono armi proprie.

2) al secondo comma, dopo la parola "persona" sono aggiunte le seguenti: " gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825- 4";
Nota: vengono vietati i laser pericolosi per la vista; sono considerati strumenti atti ad offendere portabili solo per giustificato motivo; è perciò consentita solo la classe 3a e cioè quelli con potenza non superiore a 5 mW i quali infatti possono in certi casi danneggiare la vista. I puntatori laser sono già in regola e rimangono perciò di libero impiego e detenzione.

3) al terzo comma le parole “con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da euro 51 a euro 206” sono sostituite dalle seguenti; “con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.”!
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al primo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti; ''con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al secondo periodo, le parole; "la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da tre a sette anni e dell’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro".
5) al quinto comma le parole: “è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413” sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro".

c) all'articolo 5 :
1) la parola giocattoli", ove ricorre, è sostituita dalla seguente "strumenti";
Nota: Le armi giocattolo d’ora in poi si chiamano “strumenti riproducenti armi”; sia chiaro che non diventano strumenti atti ad offendere fino a che uno non li usa come mazza e sia chiaro che il termine strumento è sbagliato per le armi inerti che non sono strumenti,ma oggetti.

2) al terzo comma, le parole "ai giocattoli" sono sostituite dalle seguenti:
"agli strumenti di cui al presente articolo”';
3) al quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “i predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna”.
Nota: vengono proibite le armi a salve con lo sfogo dei gas anteriormente attraverso la bocca della canna; il tappo rosso deve essere inamovibile e quindi messo con tecniche che non consentono di rimuoverlo; nulla vieta però di pitturalo di nero. Ciò comporta difficoltà nella importazione di armi a salve che dovranno essere prodotte apposta per l’Italia e bancate. Vi una violazione delle norme europee sulla libera circolazione delle merci. Si rileva l’inutile confusione fatta per cui il tappo rosso ci vuole per gli oggetti metallici, ma non per quelli non metallici; quindi se uno vi rapina, toccata la pistola che impugna per sentire se è o meno di metallo! Solo i geni del ministero riescono ad immaginare il motivo per cui aumenta la sicurezza se è vietato importare giocattoli senza tappo rosso, ma è consentito togliere il tappo ai giocattoli acquistati! Imbecillità distillata a 90°

Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'Interno. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le modalità di attuazione dei presente comma";
Nota: trattasi precisazioni sulle softair con norme stupide; siccome sono di libera vendita in ogni negozio o bancarella, non ha senso controllare l’età dell’acquirente; i pallini di colore vivo è una scemata che dimostra l’infinita ignoranza e stupidità dei ministeriali; si è lavorato da tempo per produrre pallini biodegradabili e privi di colorante e ora arriva lo sciocco che non sa di che cosa parla  e si inventa i pallini inquinanti! Non ha senso che il produttore colori la canna di rosso quando poi ognuno può ripitturarla di nero! È una norma imbecille che serve solo a far aumentare i costi di strumenti che in altri Stati costano poche decine di euro. Siccome la norma non vieta al privato di acquistarle in altri paesi europei, è norma che danneggia solo il commercio italiano senza la minima giustificazione e in violazione delle norme europee sulla libera circolazione delle merci.
4) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro".
d) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le parole “Coloro che", sono inserite le seguenti : “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”;
Nota: La norma diventa "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi."
Pare che voglia dire che per il semplice acquisto o porto di armi i militari o ex militari non congedati, ex funzionari di PS, persone già in possesso di un certificato di maneggio armi, non dovranno rinnovare il certificato purché non siano trascorsi dieci anni dal momento in cui hanno cessato di avere licenze in materia di armi. Questa sarebbe la logica delle cose, ma non si riesce a capire che cosa si intenda per "presentazione" della prima istanza. Stando alla lettera della legge si dovrebbe concludere che chi ha avuto il porto d'armi 10 anni, dovrebbe rifare il maneggio armi il che è cosa puramente assurda. Ma del resto è assurda la ratio stessa della norma: che fare se uno ha cacciato all’estero o a sparato in cantina? Solo certi subnormali della PS pensano che col tempo si dimenticano le regole di prudenza nel maneggio armi (l'istruzione al TSN non ha altro scopo).

e) all'articolo 10 :
1) ai comma 3, le parole “da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite con le parole da 2.000 euro a 20.000 euro.";
2) al comma 4, le parole "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti "fino a 1.000 euro;
3) al comma 10, le parole "da 206 euro a 1032 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 1.500 euro a 10.000 euro;
f) all'articolo 11:
1) Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo l bis, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione dei prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canna intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna, Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono a decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro stato membro dell'Unione Europea. L’area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa."
Nota: chi ha scritto l’articolo ignorava evidentemente i problemi burocratici che ci sono per versare armi alla direzione di artiglieria; non bastava darle ai carabinieri? E perché mai uno non può conservare una canna rotta per fare causa al produttore? Le armi dovranno essere pur sempre consegnate ai Carabinieri e non è previsto alcun costo per tale operazione. Chi ha scritto la norma non sapeva di che cosa stava parlando.
Sono norme che si applicheranno alle armi prodotte o importate dopo il 1° luglio 2011

2) al secondo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “i dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.";
3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.";
Nota: norma illegale; significa che per un dubbio di un cretino io a mie spese devo inviare l’arma al Banco? I dubbi dei cretini se li paga lo Stato fino a che non dimostra che il cittadino ha sbagliato.

g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11- bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1.L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero. di catalogo, ove previsto, nonché nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime,",
h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente :
"Art. 13 - bis "Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
Nota: e che ne sa il Ministero di operazioni tecniche sulle armi? Sono i militari che hanno gli arsenali, non la PS

3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione perle armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla Questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.".

i) all'articolo 15 :
1) al primo comma, dopo le parole "provviste di numero di matricola" sono aggiunte le seguenti ", ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.";
2) al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: “da 4.000 euro a 30.000 euro".

l) all'articolo 19 :
1 ) al primo comma le parole "bascule e caricatori" sono sostituite dalle seguenti "e bascule";
2) al secondo comma, le parole: “con l'ammenda da euro 41 a euro 165” sono sostituite dalle seguenti: “con l'ammenda  da  250  euro  a 1.000 euro” e le parole: “con l'ammenda fino a euro 82” sono sostituite dalle seguenti: “con l'ammenda fino a 500 euro.”;
3) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato, Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.";
Nota: è confermato che i caricatori non sono più parte d’arma e vanno tolti dalle denunzie.

m) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
"Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.";
Nota: Dio ce la mandi buona!

n) all'articolo 22 :
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.";
2) al secondo comma le parole "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti "da 2.000 euro a 20.000 euro";
o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
3) al quarto comma, le parole: “e la multa da euro 154 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti; "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro'".
Nota: viene definita l’arma per uso scenico che è un’arma (anche da guerra, visto che la norma nulla dice) modificata in modo da non poter espellere proiettili e che viene usata da un armaiolo per uso scenico. Cioè la natura di un’arma deriva da chi la detiene!! Ma come fa poi il ministero a consentire la detenzione di armi da guerra con la canna occlusa, ma che hanno le altre parti efficienti?
Per scrivere una simile scemata, contraria alle regole della direttiva, facevano meglio a lasciar perdere.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con  Ministeri della giustizia, dell'economia e delle finanze,della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con ii Ministro dell'interno, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 773 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed ai conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione dei sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse,
4, Dalla data di entrata in vigore dei presente decreto e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché agli articoli 31 bis, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché degli articoli 5, quarto comma e 11 bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 come modificati dagli articolo 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
Nota: la direttiva e la legge italiana non conoscono le “armi a spiccata capacità offensiva”, nozione inutile, indefinita e indefinibile e che crea solo confusione.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Nota: un sacco di parole inutili per confermare ciò che era chiaro e che poteva espresso in una riga: “sono da caccia tutte le armi che impiegano munizioni a percussione centrale di calibro non inferiore a 5,5 mm”. Quindi la legge fa piazza pulita delle stupidaggini che si era inventato qualche funzionario ignorante del Ministero e che tanto danno hanno creato ai cittadini.

7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce par pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nota: norma già chiara nel Reg. al T.U.; bastava dire  (come per i calibri da caccia) a qualche funzionario di non inventarsi le interpretazioni! Resta fermo che il Regolamento distingue solo fra armi lunghe e armi corte, anche se parla di armi da caccia, ma per il solo motivo che nel 1940 i due termini erano del tutto equivalenti. Armi lunghe che non sono da caccia in Italia, possono esserle all’estero e il cittadino può esportare fino a 1000 cartucce.
La detenzione di munizioni non ha nulla a che vedere con le armi detenute e poco importa che l’arma sia o meno sportiva o da caccia.

Art; 7 (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 (Entrata in vigore)
l. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.

Nota: È un provvedimento che porta solo confusione, scritto senza alcuna capacità di coordinare i problemi e che quindi crea scompensi sanzionatori e dubbi interpretativi molto più gravi dei pochi che risolve.
L’aumento indiscriminato delle pene, già elevate, porta a risultati iniqui in una materia che porta a commettere errori privi di gravità anche solo per impossibilità di conoscere la legge e di capirla. Rendiamoci conto che ora per essersi dimenticati un temperino in tasca si rischia l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Gravissimo poi l’ affidare il compito di legiferare con regolamenti in una materia penale, con pene mostruose, proprio al Ministero dell’Interno che considera le leggi sulle armi uno strumento di potere poliziesco.

La circolare esplicativa 4 giugno 2011 e scaricabile in formato PDF

27-1-2011


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