Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Non basta una piccola infrazione per revocare licenze

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA - I SEZIONE
ha emanato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n° 478/06 proposto dal sig. ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fois e Marco Contini ;
contro
il Prefetto della Provincia di Cagliari;
per l'annullamento
del decreto in data 17/2/2006 con cui il Prefetto della Provincia di Cagliari ha vietato al sig. *** di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno de!lle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Visto il 5° comma dell'art. 26 della Legge 6 dicèmbre 1971 ^1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n° 205.
Udita alla camera di consiglio del 7/6/2006 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle partì,, come da separato verbale, che, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
a) che col provvedimento impugnato il Prefetto di Cagliari ha vietato al sig. *** di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto  a seguito di un controllo, era emerso che il predetto sig. ***, unitamente ad armi e munizioni regolarmente denunciate e correttamente custodite, deteneva 25 munizioni a palla, calibro 22 LR, in eccedenza rispetto a quelle denunciate;
b) che la determinazione assunta non risulta sorretta da alcuna motivata valutazione in ordine all'idoneità dì tale circostanza a giustificare il sospetto di abusi da parte dell'interessato, nell'uso di armi e munizioni;
c) che, pertanto, come dedotto dal ricorrente, la misura adottata appare irragionevolmente repressiva in quanto obiettivamente sproporzionata rispetto al fatto addebitato;
d)che, alla luce di quanto esposto, il ricorso in esame  si caratterizza, per la manifesta fondatezza, che consente, ai sensi dell'articolo; 26,V comma, della L. 6/12/1971 n° 1034, introdotto dall'art. 9 della L. 21/7/^000 n. 205 la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell'istanza cautelare;
e) che le spese processuali possono essere compensate, essendo stato il giudizio originato da un fatto addebitabile al ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE I
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnato decreto prefettizio.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 7/6/2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori: .
Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere - estensore.
Depositata in segreteria oggi 14 giugno 2006

NOTA
E' impressionante con quale automatica ed istintiva leggerezza questori e prefetti aggrediscano i diritti dei cittadini come se questi fossero miserabili servi della PS.
Nel caso in esame un cittadino era stato trovato con poche cartucce cal 22 in più rispetto a quelle denunziate; chiaramente una piccola distrazione o un errore di conteggio, più che comprensibile in chi spara di frequente e privo di ogni significato sul piano della sicurezza pubblica. Chi vuo far sparire migliaia di cartucce, basta che le nasconda bene e non lo scoprirà mai nessuno.
Forse i CC che accertavano il fatto potevano rendersi conto della irrilevanza della condotta, ma invece hanno proceduto a sequestro e denunzia. Tale è la forza delle statistiche dei risultati!
Il Prefetto ha emanato con gran sollecitudine il seguente provvedimento:

"VISTA l'informativa n. 67/93 - 1 del 02.06.05 del Comando Compagnia Carabinieri di Carbonia da cui risulta *** è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illegale di munizionamento;
ATTESO che l'interessato, al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della legge 241/90 non si è avvalso della facoltà di produrre memorie a proprio discarico;
CONSIDERATO che, con il comportamento tenuto, il sig. *** non risulta più in possesso dei necessari requisiti di affidabilità , infatti , la riscontrata detenzione abusiva di armi e munizioni non denunciate costituiscono elementi che, complessivamente considerati, sono sufficiente presupposto di fatto per la valutazione negativa resa ex art 39 TULPS, e per il giudizio sfavorevole ai sensi dell'art. 11 TULPS, poiché deve asserirsi che in materia di autorizzazioni di polizia concernenti l'uso delle armi e munizioni non si configura un diritto soggettivo del privato il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, riscontrandosi, piuttosto, un interesse cedevole a fronte di un ragionevole sospetto di abuso, in quanto la sua tutela risulterebbe insufficiente a compensare i rischi per l'incolumità pubblica (TAR Milano sez. I, 07.12.1995, n. 1444).
CONSIDERATO, inoltre, che la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che il provvedimento  attributivo, dell'autorizzazione di polizia postula che il detentore sia persona nei confronti delLa, quale esiste la completa sicurezza dell'uso delle armi, in modo tale da evitare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, sicché il detentore delle armi deve avere condotta irreprensibile ed immune da mende e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia è nelle relazioni civili con gli altri consociati (Consiglio di Stato, IV, 19/12/1997 n. 1440).
VISTO il suddetto art.39 del T.U. delle Leggi di P.S.
VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;
DECRETA
è fatto divieto al sig. ***  di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Le armi di cui il predetto risulta detentore possono essere alienate, con cessione a persona non convivente che abbia i requisiti di legge, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. In caso contrario dovranno essere versate al Centro Rifornimento e Mantenimento (CERIMANT) per la loro custodia fino alla conclusione di eventuali ricorsi proposti."

Il Tar della Sardegna ha prontamente annullato l'inconsulto provvedimento, pieno di aria fritta giuridica, ma privo di basi di fatto ricollegabili ai principi giuridici invocati, perché considerava come grave una condotta che di grave proprio non aveva nulla! Inutilmente vessatoria e stupida anche la disposizione per cui le armi non potevano essere date in custodia ad un familiare capace. I prefetti evidentemente hanno difficoltà a digerire il principio costituzionale secondo cui la responsabilità è sempre personale. Mi viene in mente Fantozzi quando diceva "ma come è umano lei!..."

Mi lascia perplesso anche la decisione dle TAR di compensare le spese; ma questa è la tragica normalità. Per quasi tutti i TAR italiani vige il principio che al cittadino si può dar ragione, ma guai a riconoscere concretamente che la PA ha avuto torto. Quindi i TAR elevano a principio generale il detto "la ragione è dei fessi" . Se il ciittadino si paga 5.000 euro di avvocato il TAR gli dà ragione, ma nessuno gli ridà i 5000 euro; e la decisione se la può incorniciare come monito per la prossima volta. All'anima dello Stato di diritto!


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