Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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TAR CATANIA - Quando si può negare la detenzione di armi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2006, proposto da: 
****, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso Angelo Russo in Catania, viale Libertà 160; 
contro
Prefettura di Catania, Ministero Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto della Provincia di Catania del 28 febbraio 2006, notificato il 4 maggio 2006, con il quale è stata vietata al sig. **** la detenzione di tutte le armi e munizioni di cui è proprietario, con conseguente ritiro cautelativo di quanto posseduto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1) Con nota Cat. 6.F/2004/P.A.S. del 6 febbraio 2004 il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha comunicato alla Prefettura di Catania di aver proceduto alla revisione delle autorizzazioni in materia di armi, al fine di verificare il permanere dei requisiti prescritti in campo ai titolari, accertando in tale occasione che a carico di ****, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, rinnovata l’11 novembre 1998, risultavano i seguenti precedenti:
- 26 aprile 1979: arrestato per tentato omicidio, reato che in fase processuale era stato derubricato in lesioni aggravate ed estinto per amnistia;
- 15 febbraio 1985: condannato per porto abusivo e detenzione di armi a mesi 11 di reclusione, lire 300 di multa, confisca di quanto in sequestro, pena sospesa, non menzione;
- 11 febbraio 2003: denunziato in stato di libertà per truffa dal Comando Brigata Guardia di Finanza di Paternò.
Indi la stessa autorità di P.S. ha così concluso:
“Premesso quanto sopra, alla luce anche del nuovo reato commesso di recente; considerati il pregiudizio specifico in materia di armi ed il grave reato verificatosi nel 1979, che nel contesto manifestano indole violenta e possibilità di abuso; considerato altresì che le note comportamentali vanno giudicate anche a fronte di estinzione per amnistia, come elementi storici di fatto che si riflettono negativamente sul requisito della buona condotta, quest’Ufficio propone la revoca della licenza di porto fucile uso caccia ... nonché il divieto detenzione armi”.
Con nota prot. 71/2004/D.D.A. – Area 1^ bis del 14 maggio 2004 la Prefettura di Catania, richiamata la nota del Commissariato di Adrano prima indicata, ha comunicato all'interessato l’avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di divieto detenzione armi.
Da ultimo, con decreto prot. 71/2004/D.D.A. – Area 1^ bis del 28 febbraio 2006 il Prefetto di Catania ha disposto nei confronti di **** “il divieto di detenere tutte le armi e munizioni cui è comunque proprietario, con conseguente ritiro cautelativo di quanto posseduto”, con facoltà di “cedere le stesse armi e munizioni a persona non convivente legittimata ad acquistarle e a detenerle, a pena di confisca”, a norma dell’art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152, “qualora entro il termine di gg. 30 dalla notifica sia intervenuta la suddetta cessione”.
Con ricorso notificato il 3 luglio 2006, depositato il settembre 2006, il Signor **** ha impugnato il decreto prefettizio da ultimo citato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
La Prefettura di Catania si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2009 la causa è passata in decisione.
2) In base all’art. 39 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Secondo la norma citata, il presupposto indispensabile del divieto è costituito dalla capacità di abusare del titolo abilitativo, sia a causa delle qualità personali del richiedente, sia in dipendenza di situazioni di fatto, che, in astratto, potrebbero far configurare la possibilità di un abuso.
La giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 10 maggio 2006, n. 2576; idem, VI, 18 gennaio 2007 n. 63) ha costantemente affermato che il potere riconosciuto a Prefetto dalla norma suddetta è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui lo stesso è attribuito, riguardando la tutela dell'ordine pubblico non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, avendo fini di prevenzione della commissione di illeciti.
La stessa giurisprudenza ha tuttavia chiarito che tale discrezionalità non è illimitata, dovendosene ammettere la sindacabilità, tutte le volte in cui l’Amministrazione effettua delle scelte arbitrarie o irrazionali.
Nella specie, l’imputazione per tentato omicidio, derubricata in lesioni aggravate ed estinta per amnistia e la condanna per porto abusivo e detenzione di armi si riferiscono a reati commessi il 24 aprile 1979, ritenuti non ostativi al rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia, rinnovata l’11 novembre 1998.
Sennonché, contraddicendo il precedente operato ed in maniera del tutto illogica, la stessa Amministrazione ha invocato le stesse fattispecie delittuose per disporre nei confronti del ricorrente “il divieto di detenere tutte le armi e munizioni cui è comunque proprietario”, omettendo peraltro di considerare che in data 21 dicembre 2005, anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva ordinato la riabilitazione dell’interessato.
Osserva il Collegio che un provvedimento interdittivo avrebbe avuto ragion d’essere se fosse stato adottato nell’immediatezza dei fatti delittuosi del 1979, e non a distanza di tempo, dopo anni ed anni di possesso indisturbato della licenza di porto di fucile ad uso caccia, in assenza di fatti ulteriori, tali da giustificare un diverso apprezzamento delle vicende pregresse.
Né l’esistenza di una recente denunzia per truffa può sorreggere l’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi sicuramente di una fattispecie penale del tutto estranea all’uso delle armi e non sintomatica di una personalità violenta.
A ciò aggiungasi che la predetta denuncia sino ad ora non ha avuto alcun seguito processuale (Cfr. certificato di carichi pendenti rilasciato il 18 giugno 2009 dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, da cui risulta che il ricorrente non riveste la qualità di imputato) ed è, quindi, giuridicamente irrilevante (Cfr. Tar Catania, Sezione Seconda,19 settembre 2007 n. 1461).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, risultando fondata la censura unica, con la quale sono stati dedotti i vizi di violazione dell’art 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, di difetto di motivazione, di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, di illogicità manifesta, di contraddittorietà ed ingiustificata disparità di trattamento, di carenza di istruttoria, nonché di violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il ricorso in esame deve essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere
21/07/2009

NOTA
Ogni tanto questori e commissari vengono bacchettati dalla giustizia, ma ormai è noto a tutti che ormai nel nostro "stato di diritto" alla fine la vince il commissario! Ma qualcuno può desiderare di appendersi la sentenza in un quadretto.

30-5-2010

 

 

 


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