Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cassazione: ecco che cosa sono i pugnali

La cassazione finalmente l' ha capita! Dopo quasi un secolo di scemenze consolidate, finalmente qualcuno si è presa la briga di riesaminare a fondo la questione, ha scritto una amplissima sentenza con richiami a tutta la giurisprudenza passata, ed è arrivato a stabilire ciò che vado ripetendo da quarant'anni: quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli. A nulla rileva che esso sia o meno a scatto o con blocco di lama.
Una sola cosa mi turba in tutte le tre sentenze, dal tribunale alla cassazione: che ad un poveretto uscito dal manicomio giudiziario, ricoverato in una struttura psichiatrica protetta, non sia stata riconosciuta una forma di infermità mentale solo perché il difensore ha prodotto le perizie del precedente processo e non quelle attuali! Vi posso assicurare che in vita mia non ho mai avuto bisogno di disporre una perizia psichiatrica su un soggetto già ricoverato in ospedale psichiatrico! Ci arrivavo da solo a capire quale era la sua capacità di autodeterminazione. Ma forse per la giustizia è normale pensare che vi siano dei sani di mente rinchiusi in manicomio; anche se sono sicuramente meno di coloro che sono in carcere innocenti o senza ragionevole motivo!
Si veda il mio precedente scritto sull'argomento coltelli.

Ecco il testo della sentenza:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza del 9 aprile 2014 n. 19927
Udito, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rileva
1.  — Con sentenza, deliberata il 24 aprile 2013 e depositata il 20 giugno 2013, la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede 23 gennaio 2012, di condanna alla pena dell’arresto in mesi otto a carico di Lorenzo Teti, imputato della contravvenzione di porto di armi, ai sensi dell’articolo 699 cod. pen. per avere portato fuori della propria abitazione un coltello in acciaio con blocca lama, dalla lunghezza di complessiva di cm. 18, di cui cm. 8 di lama, arma per cui non è ammessa licenza, in Milano il 21 settembre 2009.
Laddove la materialità della condotta di porto del corpo del reato è affatto pacifica e incontestata, con riferimento ai motivi di gravame in punto di qualificazione del fatto, di rinnovazione della istruzione dibattimentale e di imputabilità dell’ appellante, la Corte territoriale ha osservato: devono essere disattese le richieste dell’appellante di derubricazione del reato ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, di ispezione del coltello e di riconoscimento del vizio parziale di mente; nel corso del dibattimento di primo grado il Tribunale ha esaminato il corpo del reato; e ha verificato che il coltello a serramanico, pur non essendo a scatto, è dotato di un congegno di blocco della lama, una volta che sia estratta; risulta pertanto integrata la contravvenzione contestata alla luce della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Papagni, Rv. 240278); deve essere disattesa la mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale, in quanto la attestazione del primo giudice fa prova fino a querela di falso; le perizie richiamate dall’appellante a sostegno della richiesta del riconoscimento del vizio parziale di mente non sono pertinenti, in quanto si riferiscono a periodi diversi da quello di commissione del reato.
2.  — Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Marco Plaga, mediante atto recante la data del 23 settembre 2013, col quale sviluppa due motivi con i quali denunzia ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
2.1  — Col primo motivo il ricorrente si duole, congiuntamente, della qualificazione della condotta e del diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale, a tal fine richiesta.
Il difensore deduce: il coltello a serramanico, senza meccanismo di scatto, non è arma (bianca) in senso proprio; il precedente di legittimità menzionato dai giudici di merito (sentenza n. 16.685 del 2008) non è pertinente.
Il coltello del ricorrente «non aveva le caratteristiche descritte nella [...] sentenza», infatti «non si tratta di un coltello a scatto», ma di un coltello con lama ripiegabile.
Quanto al diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale, il rilievo alla necessità della querela di falso è privo del riferimento normativo.
I «rapporti e i verbali della polizia giudiziaria» (sic !) non fanno prova fino a querela di falso per quanto concerne gli apprezzamenti del pubblico ufficiale.
Aggiunge, quindi, il difensore non pertinenti — e non comprensibili — considerazioni relative al altro giudicabile (tale Armida), alla prova indiziaria e alla interpretazione di intercettazioni telefoniche, per poi concludere che non è dimostrato il reato di cui all’articolo 699, comma secondo, cod. pen.
2. — Con secondo motivo, il difensore, censurando il diniego del riconoscimento del vizio parziale di mente, oppone: la perizia prodotta [redatta dal «c.i.u.» (sic !) dott. Monterò, variamente, pure, indicato come dott. Maniero] è relativa a procedimento concernente «fatti» commessi nell’arco temporale compreso dal dicembre 2008 fino al settembre 2010; inoltre il ricorrente, dopo essere stato internato nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, è in atto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata eseguita presso la comunità psichiatrica San Giuseppe Moscati di Milano.
3.  — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato, limitatamente alla definizione giuridica della condotta, nonché — per quanto di ragione — in ordine alla rinnovazione del dibattimento.
3.1  — L’arresto di legittimità citato dai giudici di merito ha affermato che ai fini della qualificazione della condotta, a’ termini dell’articolo 699, comma secondo, cod. pen., la circostanza che il coltello a serramanico sia, ovvero no, munito di meccanismo di scatto a molla per la automatica estrazione della lama (in seguito alla pressione esercitata su un pulsante o su una levetta), non è decisiva; ciò che conta è, invece, se esista un congegno di blocco della lama (comunque estratta: manualmente o per effetto della azione della molla) che la renda «fissa» e solidale alla impugnatura «con le caratteristiche proprie del pugnale», sicché per la chiusura si rende necessaria la attivazione di un dispositivo di «disincaglio» della lama stessa (Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Papagni, Rv. 240278).
Non è, pertanto, congruente la obiezione del difensore che il coltello del ricorrente non è a scatto (circostanza pacificamente riconosciuta dai giudici di merito). E priva di fondamento è la correlata censura difensiva pel diniego della rinnovazione del dibattimento, nei sensi sollecitati dall'appellante ai fini della verifica del dato già acclarato.
Pur tuttavia, la quaestio iuris della definizione giuridica della condotta, oggetto del primo motivo del ricorso, merita approfondimento.
Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica (cfr. Sez. 5, n. 1774 del 19/11/1970 - dep. 11/12/1970, Taurino, Rv. 115940; Sez. 1, n. 1629 del 12/12/1985 - dep. 22/02/1986, Di Donato, Rv. 171969; Sez. 6, n. 955 del 15/04/1970 - dep. 24/06/1970, Nesci, Rv. 87837; Sez. 6, n. 5943 del 21/05/1986 - dep. 20/06/1986, Meneghino, Rv. 173183; Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009 - dep. 17/08/2009, Balacco, Rv. 244643; e Sez. 1, n. 33244 del 09/05/2013 - dep. 31/07/2013, Sicuro, Rv. 256988), nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è ben netto l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato a' termini dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 10832 del 23/10/1984 - dep. 05/12/1984, Angileri, Rv. 166960 e 166961; Sez. 1, n. 7404 del 31/01/1978 - dep. 10/06/1978, De Rossi, Rv. 139340; Sez. 1, n. 7011 del 19/05/1993 - dep. 14/07/1993, P.M. in proc. Arditi, Rv. 195502; Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999 - dep. 14/01/2000, Sannibale, Rv. 215145; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011 - dep. 14/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012 - dep. 28/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013 - dep. 08/04/2013, Cancellieri, Rv. 255640); mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'articolo 699 cod. pen., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico (Sez. 2, n. 5189 del 09/02/1979 - dep. 02/06/1979, Di Stefano, Rv. 142173; Sez. 2, n. 9691 del 10/04/1981 - dep. 31/10/1981, Corso, Rv. 150782; Sez. 1, n. 9526 del 13/05/1981 - dep. 29/10/1981, Di Gaetano, Rv. 150740; Sez. 1, n. 3662 del 26/01/1983 - dep. 26/04/1983, Palumbo, Rv. 158647; Sez. 2, n. 8735 del 26/04/1984 - dep. 18/10/1984, Meneghini, Rv. 166169; Sez. 1, n. 4218 del 12/02/1985 - dep. 07/05/1985, Bruni, Rv. 169010; Sez. 1, n. 6536 del 04/03/1985 - dep. 26/06/1985, Pre- mate, Rv. 169961; Sez. 1, n. 7949 del 14/03/1985 - dep. 08/08/1986, Vaporieri, Rv. 173483; Sez. 1, n. 6413 del 01/04/1985 - dep. 25/06/1985, Audisio, Rv. 169935; Sez. 1, n. 11078 del 04/07/1985 - dep. 22/11/1985, Lopresti, Rv. 171168; Sez. 1, n. 448 del 11/10/1985 - dep. 16/01/1986, Ernovi, Rv. 171594; Sez. 1, n. 12427 del 24/10/1994 - dep. 17/12/1994, PM e Boffa, Rv. 199887; Sez. 1, n. 2208 del 18/01/1995 - dep. 03/03/1995, Mininni, Rv. 200423; Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010 - dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947).
È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo (richiamato, per l'appunto, dai giudici di merito nel caso in esame) secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di «alcun congegno di scatto», che, tuttavia, assicura il blocco della lama — una volta snudata e in linea colla impugnatura — sicché la «successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio» (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996 - dep. 17/02/1996, Angugliaro, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Pa- pagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427; cui adde: Sez. 1, n. 29483 dell' 11/06/2013 - dep. 10/07/2013, Roso, non massimata).
In tutte le succitate sentenze e in numerose altre, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, questa Corte suprema di cassazione non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad «assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto» (Sez. 6, n. 617 del 13/03/1969 - dep. 28/05/1969, Giuliano, Rv. 111595; Sez. 6, n. 4143 del 10/12/1974 - dep. 15/04/1975, Castellano, Rv. 129779; Sez. 1, n. 1757 del 17/11/1978 - dep. 16/02/1979, De Risi, Rv. 141187; Sez. 5, n. 576 del 23/10/1979 - dep. 18/01/1980, Settimo, Rv. 143974; Sez. 1, n. 4785 del 12/02/1985 - dep. 16/05/1985, Borelli, Rv. 169231; Sez. 1, n. 3121 del 24/09/1986 - dep. 14/03/1987, Bartoli, Rv. 175347; Sez. 2, n. 1022 del 05/11/1985 - dep. 25/01/1986, Cherin, Rv. 171715; Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993 - dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008; Sez. 1, n. 14 del 03/11/1993 - dep. 05/01/1994, P.G. in proc. Toselli, Rv. 198231; Sez. 1, n. 7471 del 27/04/1994 - dep. 01/07/1994, P.M. in proc. Bombace, Rv. 198362; Sez. 1, n. 9372 del 08/06/1994 - dep. 31/08/1994, Natilla, Rv. 200135; Sez. 1, n. 10894 del 20/06/1994 - dep. 31/10/1994, P.G. in proc. Albani, Rv. 200177; Sez. 1, n. 5509 del 17/11/1994 - dep. 17/01/1995, P.M. in proc. Munari, Rv. 200637; Sez. 1, n. 2388 del 05/12/1994 - dep. 11/03/1995, Balsemin, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995 - dep. 26/04/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1, n. 563 del 30/01/1995 - dep. 19/04/1995, P.M. in proc. Caruso, Rv. 200927; Sez. 1, n. 4938 del 04/10/1996 - dep. 07/12/1996, P.M. in proc. Giuliani, Rv. 207720).
Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli.
Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.
Orbene, nella specie, i giudici territoriali non hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato.
Per vero, pur essendosi proceduto in prime cure alla ispezione del corpo del reato, il giudice si è limitato a verificare la presenza del congegno di blocco della lama, senza verificare le caratteristiche della lama stessa, se cioè la stessa fosse — ovvero no — a punta acuta e a due tagli.
L'omesso accertamento in proposito comporta vizio della motivazione in ordine alla relativa quaestio facti la quale rileva ai fini della definizione giuridica della condotta, a fronte della alternativa tra la ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 699 cod. pen. (nel caso di arma propria) e quella di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (nel caso di strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere).
3.2  — Il secondo mezzo di impugnazione, per la carenza del requisito della specificità del motivo, non può essere preso in considerazione nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Il difensore è incorso nella inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso, in quanto ha omesso di rappresentare, come era suo onere, compiutamente e integralmente — trascrivendone il contenuto ovvero allegando copia dell’atto — lo specifico tenore del responso peritale, laddove, per vero, risulta vago e generico l’assunto che i fatti, oggetto del diverso procedimento nel quale si assume essere stata espletata la perizia, sarebbero compresi nel succitato arco temporale.
Né alcun pregio riveste la deduzione, in fatto, della sottoposizione del ricorrente, in relazione ad altro giudizio, a misure di sicurezza.
3.3  — Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica del fatto commesso (fermo nell' an - nei termini da definirsi - 1' accertamento della penale responsabilità per effetto della progressiva formazione del giudicato, sul punto, ai sensi dell'articolo 624, comma 1, cod. proc. pen., con l'ulteriore effetto della irrilevanza della maturazione della prescrizione) e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del fatto commesso e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso, il 9 aprile 2014.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE            IL PRESIDENTE
    (Massimo Vecchio)                                    (Arturo Cortese)

 

 

 


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