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Recentemente ho letto un trattato di "legistica", o meglio "drafting", per usare il
termine inglese, oggi tanto di moda. Per i non addetti ai lavori la legistica è lo studio
per fare leggi pensate e scritte in modo chiaro e comprensibile da parte dell'uomo
della strada, che è sempre costretto ad osservarle, mentre i "soliti noti" trovano le
scusanti per non doverle osservare.
Sinceramente mi ero anche rallegrato dopo aver appreso gli sforzi e il dispendio di
risorse umane e strumentali messe in campo dal Nostro Parlamento e dai Ministeri
per arrivare ad attuare concretamente i principi della scienza di fare buone leggi.
Purtroppo, mi sono accorto che stavo sognando!....
Infatti, mi ha riportato alla realtà la lettura del decreto-legge n. 79, del 20 giugno
(Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142), relativo alle "Misure urgenti per garantire la
sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia diFondo nazionale per il servizio civile'".
La solita legge "minestrone", la solita legge "mimetizzata", priva di qualsiasi
motivazione logico-giuridica, con la quale si disciplinano attività del tutto diverse
Luna dall'altra, con il fine di far passare inosservata la regolamentazione di materie
particolari come quella delle armi.
Infatti, come si fa a pensare di trovare in questo decreto-legge la disciplina del vuoto
normativo lasciata dall'abolizione del Catalogo?...
Eppure ci sono riusciti, inserendo l'art. 1, relativo alle "Disposizioni in materia di
armi".
Ma la regolamentazione di materie non omogenee nella stessa legge sarebbe il meno.
Il più riguarda il contenuto, che interessa direttamente gli operatori commerciali e gli
appassionati del settore.
Da quel che riesce a comprendere l'uomo della strada, Il Banco Nazionale di prova è
stato incaricato di stabilire se un'arma sia "comune" e, se tale, possa essere anche
"sportiva" (Art. 1, comma 1, lettera a) che modifica art. 11, comma 2, Legge 110/75).
Per effettuare tali classificazioni il Banco si baserà "anche" sulla "dichiarazione" di
tali qualità fornite dal produttore o importatore, tenuto conto della normativa
comunitaria. Se vi siano "dubbi", cioè se un'arma sia classificabile "comune" e/o
"sportiva" ( a Pisa direbbero "non ci vuole certo la scienza del Marconi!..."), il Banco
può essere confortato da un parere, peraltro non vincolante, della Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi.
Di ogni arma deve essere redatta una scheda tecnica. Grande mole di lavoro, perché,
non essendosi fatto riferimento al "prototipo"', ma alle "caratteristiche dell'esemplare", ogni arma dovrà avere la sua scheda ed il relativo codice identificativo.
Si interviene, anche, per la modifica della Legge 25 marzo 1986, n. 85, relativa alle
"Norme in materia di armi per uso sportivo", con la sostituzione dell'art. 2.
Viene stabilito, udite, udite, che " sono armi sportive le armi comuni da sparo
somiglianti ad un 'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate" (art. 1,
comma 1, lettera b). Bene, da ora in poi, l'uomo della strada sa che ogni arma sarà
classificata "sportiva" quando sia somigliante ad un'arma da fuoco "automatica", con esclusione, quindi, di quelle somiglianti alle "semiautomatiche"!?...
Non solo, ma tale classificazione riguarderà anche le armi "demilitarizzate", cioè
quelle da guerra o tipo guerra "trasformate in armi comuni da sparo" (Art. 5, comma
l, D.L.vo 204/2010).
L'uomo della strada, dunque, deduce da questa lettura che le armi che assomigliano a quelle da guerra e tipo guerra e tutte quelle demilitarizzate, saranno riconosciute sportive (l'uso del verbo "sono" sembrerebbe avere valore di imperativo categorico per il Banco!..), non più fruibili per la caccia e non più detenibili in numero illimitato, ma solo sei, non più portabili, ma solo "trasportabili", con apposita licenza del questore, siccome, stranamente, l'art. 3 della legge 85/86 non è stato abrogato ("'delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto") !... Ma la telenovela non finisce qui. Qualche "saggio", dopo aver riletto questa contraddizione in termini (armi già da guerra o somiglianti = sportive), invece di riconoscere l'errore del pensatore/estensore, ha ritenuto di mantenerla, tentando di abbellirla con la ulteriore procedura di riconoscimento e definizione ricopiata dall'art. 2 della legge 85/86, sostituito, nel contempo, con lo stesso decreto- legge. Infatti, come nella legge 85, sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo!..), che, oltre alle modalità di classificazione di arma sportiva sopra riportate, il Banco "può" riconoscere tale caratteristica, quando vi sia richiesta del produttore o importatore, "sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI per quelle "lunghe che corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive" (procedura di riconoscimento e definizione fatte, a suo tempo, con cognizione di causa). L'ultima disposizione, prevista nel comma 3 dell'art. 1, che per errore , credo materiale, è stato riportato come comma 2, è una norma transitoria, anche questa alquanto sibillina, con la quale viene stabilito che le armi prodotte o importate dal 1 gennaio 2011 al 21 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) sono tutte automaticamente riconosciute armi "comuni".
Il Catalogo è stato abolito quasi un anno fa (legge stabilità 12 novembre 2011, n. 183). Ma c'era proprio l'urgenza di regolamentare il vuoto normativo venutosi a creare con un decreto-legge?.....
C'era proprio il bisogno di motivare l'urgenza "al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo'"!....Quando mai si è visto un assalto ad un furgone portavalori con armi "demilitarizzate"?!... Comunque, leggo, nei rispettivi siti, che l'Associazione nazionale produttori di armi "esprime apprezzamento", il Ministero dell'Interno annuncia che "oltre alla certezza giuridica, tale meccanismo di accertamento garantisce maggior sicurezza per la collettività"; allora, scusatemi, mi sono sbagliato: è solo un sogno di una notte di quasi mezza estate !....
(Firenze 3 luglio 2012)
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