Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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I TEMPI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOLO UN ANNO DI RITARDO !...... (Dr. Angelo Vicari)

 

Con la legge 18 giugno 2009 n. 69, relativa alle “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, Suppl. Ord. n. 95), sono state apportate innovazioni sostanziali alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
L’art. 7 della legge 69/2009, in merito alla “certezza dei tempi di conclusione del procedimento”, ha previsto un considerevole ridimensionamento del periodo di tempo per la conclusione dei procedimenti, riducendolo da 90 a 30 giorni.
Non solo, ma con lo stesso articolo è stato stabilito che i nuovi termini, che devono essere regolamentati dai ministeri, non devono superare i 90 giorni, eccezionalmente, con relativi vincoli procedurali, i 180 giorni.
Probabilmente, tale intervento a favore del cittadino trova la sua motivazione nell’esame di coscienza dei nostri amministratori; questi ultimi, infatti, si devono essere resi conto di come e quanto i precedenti termini, disposti a seguito dell’entrata in vigore della legge 241/1990, non fossero altro che un adempimento burocratico formale, fine a se stesso, e che, sul piano pratico, si risolvevano in una autentica presa in giro dell’utente.
A dimostrazione di ciò basti ricordare, per esempio, i 330 giorni stabiliti  dal Ministero dell’Interno (D.M. 2 febbraio 1993, n. 284 e successive modifiche) per il rilascio del certificato attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi o per la licenza per l’esercizio dell’attività di direttore ed istruttore delle sezioni del T.S.N., nonché i 120 giorni per il rilascio e rinnovo delle licenze di porto d’armi.
In merito, non sembrano aver sortito alcun effetto positivo le raccomandazioni inviate agli uffici periferici. Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare del 4 agosto 1993, n. 5006/M/8/(7)/Uff.I, tenne ad evidenziare che “i termini finali devono considerarsi termini massimi e non svincolano i responsabili del procedimento dall’obbligo di provvedere con tempestività”, invitando “ad operare sempre con la consueta sollecitudine ed a considerare i termini indicati…..come realmente termini ultimi”, scongiurando che “gli uffici siano portati a far coincidere, anche quando riescano a provvedere più celermente, i tempi normalmente occorrenti per concludere un procedimento con i termini finali ora introdotti, essendo di tutta evidenza che tale risultato contraddirebbe i principi ispiratori della legge 241”.
Non sembra aver sortito particolare effetto positivo neanche la circolare del 5 dicembre 1990, n.58307/7.463 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1990, n. 296), chiarificatrice dei compiti della nuova figura del responsabile del procedimento, nonostante venisse evidenziato che “la posizione di responsabile del procedimento implica la eventuale responsabilità anche penale (art. 328 codice penale, nel testo modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86). Le responsabilità seguono all’inosservanza dei termini entro i quali il procedimento o singole parti del medesimo devono concludersi”.
Si è ritenuto opportuno, pertanto, intervenire in merito per rendere più cogente l’osservanza dell’obbligo di rispettare i termini dei procedimenti.
Infatti, sempre con l’art. 7 della legge 69/2009, il legislatore ha voluto prevedere il risarcimento per “danno da ritardo”, stabilendo espressamente che le pubbliche Amministrazioni sono tenute “al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, facendo leva, anche, sulla responsabilità degli stessi dirigenti pubblici, disponendo che “la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale” e che ”il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato”.
Con la stessa legge, il legislatore si è preoccupato di regolamentare il periodo di transizione dalla vecchia alla nuova normativa, stabilendo che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali devono essere ratificati ed emanati i nuovi regolamenti ministeriali, “sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”( in vigore dal 4 luglio 2009).
Pertanto, a decorrere da 4 luglio 2010, ogni Ministero avrebbe dovuto indicare i nuovi termini, nel rispetto delle indicazioni dettate dal legislatore con la legge 69/2009.
L’uso del condizionale è d’obbligo, perché, come oramai è prassi, i sigg. Ministri hanno considerato tale termine semplicemente “ordinatorio” e non “perentorio”. Infatti, al momento, risulta  che, in merito, abbia provveduto solo un numero esiguo di Ministeri, mentre la maggior parte si è affrettata a far emanare regolamenti per giustificare i termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei rispettivi procedimenti.
Il legislatore, comunque, con la norma transitoria (art. 7, comma tre), ha inteso disciplinare nel particolare la materia, nell’eventualità che, alla data del 4 luglio 2010, non si fosse deciso in merito, prevedendo, la regolamentazione di tre fattispecie:
-con la prima è stato stabilito che “le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2009), che prevedono termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto” a decorrere dal 4 luglio 2010;
-con la seconda è stato previsto che “continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2009), che prevedono termini non superiori a 90 giorni”;
-con la terza fattispecie è stata fissata l’applicazione del tempo massimo di 30  giorni per quei procedimenti per i quali non sono stati previsti termini, stabilendo che “la disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”(art. 7, comma tre);
Quindi, in pratica, riassumendo:
-con decorrenza 4 luglio 2010, si applica il nuovo termine di 30 giorni per quei procedimenti, iniziati in tale data, per i quali i vecchi regolamenti prevedono termini superiori a 90 giorni;
-continuano ad applicarsi i  vecchi termini che non superano i 90 giorni, in attesa dei nuovi regolamenti;
-con decorrenza 4 luglio 2010, si applica il nuovo termine di 30 giorni per quei procedimenti, sempre iniziati in tale data, per i quali, né leggi, né regolamenti, prevedono alcun termine.
Invero, non ci ha stupito tanto il ritardo dei ministeri nell’ottemperare alle disposizioni della legge 69/2009, quanto, invece, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2010, relativa alle direttive per l’adempimento dell’adozione dei nuovi termini (Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228).
Infatti, ci saremmo aspettati che, con questa, i sigg. Ministri inadempienti venissero richiamati all’ordine, sollecitandone, perlomeno, l’adempimento previsto da una legge.
Invece, ritenendo “opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi”, “con l’approssimarsi della scadenza” ( non si riesce a capire l’inciso “con l’approssimarsi della scadenza”, considerato che la circolare è stata redatta il 4 luglio 2010, data di scadenza per rendere esecutivi i regolamenti dei nuovi termini e pubblicata sulla Gazz. Uff. due mesi dopo !..), si premette  che “la legge disciplina compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti provvedimenti”, e si riporta, in modo pedissequo, quanto già chiaramente previsto dal legislatore.
Ma, invero, anche se in senso negativo, un “chiarimento” è stato fornito ai sigg. Ministri inadempienti.
Infatti, con una interpretazione arbitraria della legge, premiante il comportamento omissivo, è stato “precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all’art. 2, commi 3,4 e 5 della legge 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4 luglio 2010”, secondo “apposite linee di indirizzo del 12 gennaio 2010” (le linee di indirizzo sono state emanate dal Ministero per la Pubblica Amm.ne e l’Innovazione con decreto del 12 gennaio 2010, Gazz. Uff. 1 aprile 2010, n. 76).
Nessun richiamo, quindi, ai sigg. Ministri inadempienti, ma il “chiarimento” che potranno provvedere in merito oltre il termine previsto dal legislatore, con buona pace per il cittadino/utente che, se non osserva i termini di legge, ne paga tutte le conseguenze, senza nessuna proroga e senza  nessuno sconto.
Con la stessa circolare, la Presidenza del Consiglio, non solo si è preoccupata di avallare, implicitamente, la palese omissione dei propri Ministri, ma ha ritenuto opportuno esplicitare anche “giustificazioni” per quei dirigenti pubblici che non osservino i termini per la trattazione delle pratiche.
Infatti, relativamente alla novità della “responsabilità dirigenziale”, introdotta dalla legge 69/2009 (art. 7), si chiarisce che “ per una applicazione equilibrata della norma,…., al fine di valutare le responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto delle situazioni concrete in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell’agire e al danno concretamente cagionato al privato” (circolare Presidenza Cons. Ministri 4 luglio 2010).
In merito è da evidenziare che, seppur prevista dal legislatore l’adozione di “linee di indirizzo per i casi di grave e ripetuta inosservanza” dei termini, di cui ancora non abbiamo avuto notizia (art. 7, comma 2), sembra, tuttavia, che si sia voluta dare, arrampicandosi sugli specchi, una interpretazione estensiva al dettato normativo, in favore del dipendente pubblico e non del cittadino.
Se le premesse sono queste, ci attendiamo una prossima circolare con la quale si cercherà di dare “chiarimenti”, “per una applicazione più equilibrata”, anche per giustificare il mancato rispetto della disposizione più significante della riforma, introdotta dalla legge 69/2009, cioè la possibilità del “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”(art. 7, comma 1, lettera c).
Il cittadino, anzi il “suddito”, rimane in fiduciosa attesa, anche se è già trascorso un anno
!.....

Firenze 8 luglio 2011

 

 


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