Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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E' reato fare la guardia volontaria senza decreto

La Legge 6 giugno 2008, n. 101 nell'art. 4 comma 3, ha modificato l'art. 138 TULPS aggiungendovi questo ultimo comma: «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.»

Il pacchetto sicurezza del 2 luglio 2009 ha introdotto la figura delle ronde, che la legge chiama «osservatori volontari»; queste "svolgono attività di mera osservazione in  specifiche aree del territorio comunale", ma devono essere iscritte in apposito registro, previo controllo della loro idoneità psichica e incensuratezza.
Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle  attività previste al comma 1, indossano una casacca, di colore  giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari»,  il logo dell' associazione, il nome del comune ed un numero  progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto  di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o  denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di  polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali  regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello  Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti  politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private. 
Abbiamo perciò un quadro normativo chiarissimo circa  l'attività di controllo e sorveglianza da parte di soggetti privati.
   - Vi sono le guardie particolari giurate addette alla protezione di immobili, cose  o  persone, le quali sono lavoratori dipendenti muniti di apposito decreto di nomina rilasciato del prefetto e di licenza di porto di pistola. Essi non hanno alcun potere ulteriore rispetto a quelli di ogni normale cittadino. Se accertano un reato devono redigere  verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, fanno fede fino a prova contraria. Durante il servizio sono incaricati di pubblico servizio. Non possono richiedere alle persone di identificarsi o di mostrare documenti  (se sono addetti al controllo di accessi, possono ovviamente controllare i documenti di chi entra in una zona protetta, ma solo perché chi vuole entrare li esibisce spontaneamente).
   - Vi sono poi le guardie volontarie venatorie od ecologiche le quali sono autorizzate a svolgere i loro compiti stabiliti dalla legge, solo se sono in possesso del decreto di nomina del Prefetto (in Sardegna, anche della Regione); in genere non ricevono la licenza per il porto di pistola. Esse hanno poteri di accertamento e controllo e ad esse si applica poi, salvo diversa disposizione, l’art. 13 della legge 689/1981 (legge sulla depenalizzazione che regola le sanzioni amministrative) per cui possono:
- assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa;
- procedere alla contestazione dell’infrazione, che diventa un atto pubblico;
- anch'esse sono incaricate di un pubblico servizio.

Le guardie volontarie non hanno mai qualifica e poteri di agenti di polizia giudiziaria, salvo due eccezioni previste per le guardie ittiche e per le guardie zoofile (ma solo per reati su animali di compagnia).
Tutte le guardie private devono vestire una divisa (art. 254 Reg. TULPS; in casi molto particolari può essere autorizzato l'uso alternativo di un distintivo); la divisa deve essere approvata dal prefetto e non deve essere confondibile con divise di agenti di PS o dell'esercito (art. 230 Reg.). Le violazioni di queste disposizioni sono punite con sanzione amministrativa (art. 7 D. L.vo 13 luglio 1994, nr. 480 e art. 498 C.P.). È un delitto  punito con la reclusione da 1 a 4 anni il fatto di detenere  segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione (art. 497 C.P.), ad esempio una paletta o una autovettura con sopra scritto POLIZIA.

Chiara conseguenza di quanto esposto è che è vietato a qualsiasi persona di svolgere in luogo pubblico attività di controllo su altre persone, chiedendo loro documenti o informazioni, fotografandole o filmandole in violazione alla privacy.
Chi è munito di decreto di nomina a guardia giurata, è in servizio e veste la divisa può svolgere i controlli e accertamenti rientranti nei suoi compiti. Chi  è una ronda autorizzata, munita di giacca gialla fluorescente, può osservare e, se vede  eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, può segnali con il telefono alle forze di polizia. Si noti come possono fare le ronde solo in zona urbana e solo per tutelare la sicurezza pubblica. Perciò è escluso che le ronde possano aggirarsi per le campagne e fare controlli venatori o ecologici.

Perciò se in città o in campagna venite affrontati, seguiti, disturbati, molestati da un tizio che non sia in divisa e non vi mostri prima di tutto il tesserino di guardia giurata, sappiate che avete di fronte un soggetto che sta commettendo vari reati a vostro danno e che potete denunziare immediatamente alle forse di polizia. Oltre agli eventuali  reati e alla violazioni amministrative sopra viste, ricorre senz'altro il reato di usurpazione di funzione pubblica (art. 347 C.P.) che unisce con la reclusione fino a due anni "chiunque usurpa una funzione pubblica".  La norma si applica anche a chi usurpa le funzioni di un incaricato di servizio pubblico, come confermato indirettamente dalla Cassazione nella sentenza n. 6427/2010.
Se venite avvicinati da più persone per un controllo venatorio, ricordatevi che solo chi è munito di decreto di guardia giurata più stare a sentire ciò che dite e può vedere i vostri documenti; un terzo non legittimato che partecipa al controllo, commette anch'egli dei reati.
L'uso di segni distintivi ingannevoli, come la paletta  può integrare persino il reato di sostituzione di persona (Cass. n 12753/1998) e costituisce usurpazione  il fatto di eseguire una perquisizione non consentita da parte di una guardia giurata.

Di fronte a questa chiara situazione giuridica, lascia veramente stupefatti  il vedere che i prefetti tollerino inerti che vi siano associazioni di fanatici che si autoproclamano tutrici della legge e che mandano in giro a dar controlli gente del tutto priva di qualsiasi qualifica e legittimazione, ma con divise e automobili poliziesche; oppure che non attuino il minimo controllo sulle divise delle guardie volontarie. Sembra che per i prefetti vi sia l'immunità per il reato di omissione di atti di ufficio (basta vedere come la giustizia rimane inerte anche di fronte a ritardi di un anno nel rilasciare licenze che dovrebbero essere date in 60 giorni!). Purtroppo eguale mancanza di sensibilità per diffuse forme di illegalità si riscontra fra i giudici che convalidano sequestri e verbali compiuti al di fuori della legge  e che non perseguono mai chi li esegue.
Forse se i cittadini reagissero ogni volta con raffiche di denunzie, qualche cosa si muoverebbe!

15-5-2016

 


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