Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il Decreto salva UITS (e ammazza TSN )

E' stato predisposto il decreto salva UITS mediante Decreto del Presidente della Repubblica. Esso sara poi firmato il 12-11-2009.
Il provvedimento è sorprendente sotto vari profili:
- si basa su di un parere del Consiglio di Stato, chiaramente pilotato, in cui si danno per certi dei presupposti inesistenti.
- l’UITS era stata abolita come ente pubblico inutile per il lapalissiano motivo che era l’unica federazione sportiva aderente al CONI a vantare il possesso della qualità di ente pubblico;
- la cosa era tanto anomala che in dottrina si dubitava persino che le norme potessero essere interpretate nel senso di riconoscere all’UITS tale qualifica; ed in effetti  non era necessario eliminare l’UITS, ma bastava interpretare correttamente, su di un piano sistematico, le norme;
-  l’UITS si è opposta alla abolizione raccontando favole al Parlamento; ha fatto credere che essa è investita di funzioni pubbliche, mentre tutte queste funzioni sono di competenza delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, queste sì, incontestabilmente, Enti di diritto pubblico. L’UITS è una federazione sportiva privata come ogni altra federazione sportiva, che non ha alcun diritto alla pretesa di avere il monopolio del tiro sportivo;
- questa pretesa è chiaramente contraria alla Costituzione e al principi odi libertà di associazione;
- il decreto che si riporta è uno  squallido escamotage per aggirare la legge; di fronte alla legge di abolizione di enti inutili e della delega al Presidente della Repubblica per emanare decreti di riordino degli enti inutili, il decreto interviene invece sul TSN spogliandolo e privandolo di ogni competenza e cambia non le leggi che regolano l’UITS (leggi che non esistono,  essendo una associazione privata che si regola come vuole in piena autonomia), ma le leggi che regolano il TSN !!
Per i problemi storici dei rapporti fra UITS e TSN si veda questo mio scritto .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente regolamento:
ART. I
(Natura e finalità dell’ente)

1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata "UITS", è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. Agli effetti del comma 1, l'UITS:
a) è vigilato dal Ministero della difesa;
b) realizza i fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) di cui all'articolo 3;
c) è federazione sportiva nazionale di tiro a segno, riconosciuta dal CONI e sotto la relativa vigilanza, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n, 242, e successive modificazioni.
Nota
- Gli strumenti ad aria compressa non esistono e non sono regolati da nessuna norma di legge!
- Non si capisce perché l’UITS debba essere vigilata dal Ministero della difesa; che cosa mai controlla? che i tiratori non siano buoni soldati o che siano buoni soldati? Al ministero della difesa no sono di certo esperti dello sport del tiro.

ART. 2
(Organi centrali)

1. Sono organi centrali dell'UITS:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale è l'organo di vertice dell'UITS e delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente È composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 4, senza diritto di voto.
3. Il presidente nazionale è eletto dall'assemblea nazionale dell'UITS e nominato, su proposta della medesima, dal Ministro della difesa. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nel citato statuto. È coadiuvato da un vicepresidente, nazionale, scelto dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione  e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di una atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui m'articolo 4, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, che sono rispettivamente designati, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell’organo, uno effettivo e uno supplente dell’assemblea nazionale dell’ UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del  Ministero della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
Nota
- Comma 3: Dio solo sa perché il presidente di un ente sportivo debba essere nominato dal Ministero della difesa; qualcuno no si è accorto che non ci sono più i Balilla e la Milizia-

ART. 3
(Sezioni TSN)

1. Le sezioni TSN svolgono compiti istituzionali stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari, nonché su direttive impartite dagli organi centrali e da questi coordinate, anche ai fini delle attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi ad una sezione TSN;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché all’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi.
2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. In ogni comune può essere istituita una sola sezione TSN. Nei comuni con oltre centomila abitanti possono essere costituite, previa autorizzazione dell’ UITS, una o più delegazioni per sezioni TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e  sportive autorizzate per la sezione TSN di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data.
5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell’attività sportiva e ludica;
d) contributi e elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati;
e) corrispettivi per l’attività didattica , promozionale e pubblicitaria eventualmente svolta.
Nots
- Comma 1: Se si aboliscono, come viene fatto,  gli articoli della legge del 1935, al TSN rimane solo il rilascio del certificato di abilità al maneggio delle armi e i corsi alle guardie giurate; il richiamo a leggi e regolamenti, senza indicare quali, nasconde il fatto che si fa richiamo al nulla.
- Comma 1: quali sono mai gli organi centrali che dovrebbero dare le direttive? Il TSN non ha mai avuto organi centrali!
- Comma 1: possibile che non si sappia che il TSN non si occupa solo di tiro a segno, ma do ogni forma di tiro?
- Comma 2: Qui si falsifica la legge e al Presidente delle Repubblica, con la scusa di fargli regolamentare la soppressione dell’UITS, viene indotto a modificare leggi dello Stato che riguardano non l’UITS ma il TSN. Il regolamento è sul punto del tutto illegittimo. Come può un regolamento previsto per salvare l’UITS, abolire le norme di legge sul TSN, e capovolgere la situazione per cui non è più il TSN ad ospitare l’UITS, ma è l’UITS a  coordinare e vigilare sul TSN!!
Comma 2: Il regolamento non può inventarsi un controllo del ministero dell’Interno sul TSN, non previsto dalla legge (è previsto un controllo di polizia, ma questo è cosa ben diversa dal controllo sull’attività).
Comma 3: come può l’UITS stabilire se in una città serve o no un altro poligono del TSN?Sono enti diversi con compiti diversi e la subordinazione del TSNM all’UITS contrasta con una legge dello Stato che un regolamento o decreto non può abolire (e non lo può abolire in questo caso per difetto di delega).

ART. 4
(Statuto UITS)

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ UITS sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo, ratificato ai fini sportivi dal CONI e approvato con decreto del ministero della difesa.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità  e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’art 2;
b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell’ UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e  di funzionamento delle sezioni TSN;
c) i poteri di direzione, coordinamento e vigilanza dell’UITS nei confronti delle sezioni e dei  gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l’attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'UITS di rappresentanza presso  gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l’organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e relativi incarichi o funzioni  dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa dei poligoni per armi a fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'UITS. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'UITS, d'intesa con il Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato dai  proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'UITS in misura comunque non superiore al 25% di ciascuna quota introitata;
g) i criteri e le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile nonché, l’attribuzione
delle funzioni tecnico-gestionali in base a principi di separazioni rispetto alle attività di indirizzo  e di direzione svolte dagli organi ad esse preposti;
h) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell’organizzazione centrale e per esigenze di  quella periferica, costituita dai comitati regionali e provinciali:
i) le modalità dì gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell’UITS e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;
1) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organizzazione periferica, nonché degli organi di giustizia sportiva;
m) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui  all’art. 3, comma 2.
n) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
 o) la definizione dei simboli dell'UITS e delle sezioni TSN ;
p) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
Noae
Comma 2: riemerge sempre lo stesso problema; come è possibile che un regolamento fatto per salvare l’UITS possa essere utilizzato per stravolgere la legge e far passare il TSN alle dipendenze dell’UITS che ne decide “costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e  funzionamento”. Ma siamo matti? È vero che il regolamento è frutto di un ridicolo parere espresso dal Consiglio di Stato, su affermazioni che non trovano riscontro nella legge, ma anche il diritto ogni tanto richiede un po’ di decenza. Un ente inutile e da abolire viene salvato con il trucco di dargli competenza su di un ente utile e che la legge ha sempre privilegiato rispetto all’UITS.
Comma 2 lett. b: Disposizione in contrasto con l’art. 3 comma 1, lett. c che attribuiva la competenza per le attività sportive propedeutiche e ludiche al TSN.
Comma 2 lett. e: conferma della spoliazione totale del TSN delle sue competenze; il trucco è da gioco delle tre carte:l’ente inutile UITS, dipendente solo dal CONI e quindi dal ministero competente per lo sport, viene assurdamente messo alle dipendenze del Ministero della Difesa e così si può poi stabilire che il TSN è subordinato in tutto e per tutto alla UITS. In sostanza il TSN serve solo per riscuotere gli importi delle tessere che poi vanno girati all’UITS.
Comma 2 lett. n: Come può essere l’UITS a stabilire come deve essere lo statuto delle sezioni del TSN  che, in base all’art. 3, conserva la sua autonomia. Ulteriore prova che tutto il provvedimento è una presa per i fondelli per distruggere il TSN a vantaggio dell’UITS. Non so se ciò sia giusto o sbagliato, ma so per certo che ciò può essere fatto solo con una legge e non con il provvedimento in esame.

ART. 5
(Entrate)

1. Le entrate dell'UITS sono costituite da:
a) venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, quota di tesseramento all'UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, quota di affiliazione annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive e agonistiche;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici;
e) corrispettivi per eventuali attività rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.
2. Sono esclusi finanziamenti a qualsiasi titolo a carico del bilancio dello Stato.
Nota
Dubito che sia legittimo che chi si iscrive al TSN e se ne frega altamente dell’UITS, possa essere costretto a pagare una tassa a sua favore.

ART. 6
(Amministrazione e contabilità)

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n° 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 97 del 2003 e le integra in ragione dell’assetto e delle esigenze dell’UITS.

ART. 7
(Disposizioni transitorie e finali)

1 Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento:
a)  è adottato, previa approvazione del CONI ai fini sportivi, lo statuto di cui all’articolo 4;
b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e del consiglio dei revisori dei conti nominati dal presidente nazionale.
2. A decorrere dall’approvazione dello statuto di cui all’articolo 4, sono abrogati gli articoli da 1 a 10, da 12 a 14, 16, commi 2 e 3, e da 17 a 26 del regio decreto legge 16 dicembre 1935, n° 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n° 1143.
Roma 12-11-2009


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