Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Stranezze alla Questura di Potenza - Dr. Biagio Mazzeo

Mi è stata segnalata un'incredibile stranezza, relativamente a una licenza rilasciata dalla questura di Potenza.
Il richiedente, già in possesso di licenza di porto di fucile per caccia, non volendo più praticare l’attività venatoria, aveva richiesto la licenza di porto di fucile per il tiro a volo, prevista e disciplinata dalla legge 18 giugno 1969, n. 323.
La legge in parola stabilisce quanto segue:
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.
Trattandosi di licenza di porto di fucile, per il suo rilascio si applicano le disposizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ivi compresa la durata (di sei anni, oggi ridotta a cinque a seguito del recepimento della direttiva europea 2017/853).
I tiratori sportivi (ma non i praticanti il tiro a volo) possono richiedere una diversa licenza di durata annuale, che consente il solo trasporto delle armi per uso sportivo, prevista dalla legge 25 marzo 1986, n. 85 (cosiddetta legge Lo Bello), che peraltro non consente l’acquisto di armi e munizioni.
L’articolo 3 della legge citata stabilisce infatti che delle armi per uso sportivo:
è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
Ora, non si comprende attraverso quale processo logico il questore di Potenza abbia ritenuto di rilasciare la licenza, che costituisce una sorta di “ibrido” tra le due licenza sopra richiamate.
La licenza, parzialmente conforme al modello ministeriale (D.M. Ministero dell’Interno 17 aprile 2003 - G. Uff. del 17 luglio 2003 n. 164), è così composta:

  1. Nella prima pagina si nota lo stemma della Repubblica con sotto la dicitura “Libretto personale per licenza di porto di fucile”, seguito dal numero della licenza.
  2. Nella “foglina”, che costituisce la licenza vera e propria, recante la firma del funzionario delegato dal questore e il timbro dell’ufficio, è stampigliata la frase “si autorizza il signor … a portare le armi per uso sportivo ex l.n. 85/2986”; nella parte immediatamente sottostante, è stata quasi completamente barrata la scritta prestampata: “a portare il fucile … per uso di caccia”.
  3. Sul retro è stata stampigliata la seguente frase: “Il presente libretto personale, comprende la licenza ed è valido per cinque (5) anni dalla data di rilascio (D.L.vo n. 104 del 10.08.2018). Autorizza il titolare al porto di armi sportive da sparo, lunghe e corte, dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa”.

Non c’è dubbio che siamo di fronte a una macroscopica anomalia.
In base a quello che leggiamo sul libretto, si tratta di una licenza quinquennale per il porto delle sole armi per uso sportivo dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa, rilasciata a un cittadino che, invece, aveva chiesto la licenza di porto di fucile per il tiro a volo.
Ora, posto che le licenze di porto e di trasporto delle armi sono dettagliatamente disciplinate dalla legge, l’autorità preposta ha solo facoltà di concedere o non concedere la licenza richiesta. Pertanto, è incomprensibile che al richiedente una licenza ne venga concessa una diversa non richiesta e neppure conforme ai tipi di licenza previsti dalla legge.
Infatti, è stata emessa una licenza di “porto” invece che di “trasporto”, di durata quinquennale invece che annuale, citando espressamente la legge n. 85/1986, che, per l’appunto, disciplina la licenza di trasporto delle armi per uso sportivo e non la licenza di porto di fucile per il tiro a volo.
Ragionando in astratto, si tratta di due diversi titoli amministrativi, di durata differente, rilasciati sulla base di diversi presupposti e dai quali derivano facoltà diverse a favore del relativo titolare.
Nel caso della licenza per il tiro a volo, il titolare è autorizzato al porto dell’arma, facoltà indispensabile per poter praticare l’attività in campi di tiro non recintati, dove altrimenti (con il solo titolo di trasporto) incorrerebbe nel reato di porto abusivo di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, con la licenza in parola, è consentito, oltre all’acquisto, il trasporto di qualsiasi tipo di armi e munizioni per tutto il periodo di validità della stessa (si veda la circolare ministeriale 17 febbraio 1998, n. 559/C-3159-10100(1))
Al contrario, la licenza di trasporto di armi per uso sportivo non autorizza l’acquisto di armi e munizioni ma consente il trasporto della sola tipologia di armi classificate per uso sportivo; come è noto, il trasporto comporta che l’arma debba essere tenuta in condizioni di non immediato utilizzo (scarica, in custodia, eventualmente smontata), potendo essere utilizzata solamente in poligoni chiusi e sotto il controllo di istruttori di tiro (pertanto, la licenza di trasporto in parola non consente di esercitare il tiro in “campi di tiro” ma solo in “poligoni di tiro”).
Insomma, considerato che le due fonti normative citate (la legge n. 323/1969 e la legge n. 85/1986) hanno il pregio della brevità e della chiarezza, usando la normale diligenza che ci si aspetta da un pubblico funzionario, non si sarebbero dovuto confondere e miscelare le disposizioni dell’una e dell’altra legge, creando una sorta di monstrum giuridico, fonte di incertezza e di imprevedibili problematiche.
Infatti, la licenza così emessa - ammesso che essa abbia valore giuridico - comporta molteplici problemi sia per il titolare sia per coloro che sono preposti alla vigilanza in materia (per esempio, per polizia e carabinieri che dovessero controllare un cittadino con armi al seguito).
Anzitutto, non è affatto detto che ci si debba esercitare il tiro a volo solamente con armi sportive. Al contrario, fino all’abrogazione del catalogo, era espressamente esclusa la catalogazione (e di conseguenza la classificazione come armi sportive) delle armi dotate di canna ad anima liscia, che sono, appunto, le sole che si usano per lo sport del tiro a volo.
Pertanto, prescrivere che il titolare della licenza debba recarsi al campo di tiro a volo con arma sportiva (tra quelle che il Banco Nazionale di Prova ha sinora così classificato), significa escludere la quasi totalità dei tiratori che, fatte salve sporadiche eccezioni, da sempre legittimamente usano  fucili da caccia per tirare ai piattelli, costringendoli a comprare eventualmente un fucile nuovo, classificato sportivo (classificazione che, nella maggior parte dei casi, è stata fatta dal Banco di Prova per tipologie di fucili a pompa o dotati di serbatoi amovibili non adatti alla disciplina del tiro a volo).
Ancora più grave è l’errore nell’autorizzazione al “porto” di armi sportive lunghe e corte. Infatti, il titolare potrebbe, in buona fede, ritenersi autorizzato a “portare”, quindi a tenere cariche sulla propria persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, armi corte da sparo, quando è noto che l’unica licenza che consente di “portare” armi corte è la licenza di porto di pistola o rivoltella rilasciata dal prefetto, soggetta a rinnovo annuale. Sebbene errata ed extra ordinem, questa indicazione potrebbe porre il cittadino nella situazione di non essere penalmente perseguibile nel caso di porto (abusivo) di arma corta sportiva, sulla base dell’errore scusabile della legge penale indotto dal comportamento fuorviante della pubblica amministrazione.
L’evidente errore da parte della questura di Potenza sembra, in qualche modo, abnorme conseguenza dell’errata terminologia da tempo circolante sui mezzi d’informazione, che definiscono invariabilmente la licenza di porto di fucile per il tiro a volo “licenza per il porto di armi sportive” o semplicemente “porto d’armi sportivo”.
Occorre chiarire una volta per tutte che il nostro ordinamento non prevede nessuna licenza di porto di armi sportive ma - come già detto - licenza di trasporto di armi sportive o licenza di porto di fucile (per caccia o per difesa o per tiro a volo) e licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale.
Sarebbe auspicabile che il questore di Potenza provvedesse immediatamente in “autotutela” a revocare le licenze, analoghe a quella descritta, sinora rilasciate, sostituendole con licenze conformi alla legge, ai regolamenti e alle circolari ministeriali.  

 

 


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