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Quando avevo commentato il Regolamento 17 febbraio 2020, n. 20 per gli strumenti paintball, mi ero soffermato sugli aspetti più appariscenti senza soffermarmi su problemi giuridici sistematici. Male feci perché, sull'onda della norma di legge che sottoponeva questi strumenti al controllo del banco di prova, diedi per pacifico che il legislatore li considerasse armi liberalizzate.
Non era vero, non sono armi! Le softair e le paintball sono strumenti sportivi a forma di arma o con altra forma che funzionano ad aria o gas compressi. Non rientrano fra le armi di modesta capacità offensiva (vulgo: liberalizzate) di qualsiasi potenza esse siano.
Tutto questo deriva dal marasma mentale in cui si vive al ministero; già ho scritto che non basterebbe il Tevere per lavare queste "stalle di Augia" coperte da metri di strame in cui si sono stratificati leggi, pareri, regolamenti, circolari, del tutto ignari del fatto che sono passati ben 150 anni e che tutto è cambiato. Quando penso a queste situazioni mi immagino i funzionari del ministero che razzolano in questo strame come gli scarabei sacri, facendo rotolare in continuazione le loro palline di strame (l'arguta lingua italiana li chiama ruzzola-merda), come se fosse la cosa più importante del mondo (e forse lo è perché serve per la continuazione della specie), incuranti della realtà, schiavi degli istinti loro inculcati dai predecessori. Anche gli istinti sono importanti, come dimostrano ampie formiche, perché tolgono la fatica del pensare.
In materia di questi strumenti, una volta chiamati armi è successo che il legislatore fino al 2010 si era accorto che armi non erano e che erano dei semplici strumenti sportivi. Ed infatti aveva definito le softair come strumenti, demandando il loro regime ad un futuro regolamento. Qualcuno però si era accorto della bestialità di dare incarico al ministero di fare un regolamento su degli attrezzi sportivi (sarebbe come se il ministero dell'interno si mettesse a fare un regolamento su mazze da golf e da baseball) e non se n'era fatto nulla. Poi legislatore ha deciso che anche gli strumenti paintball non erano armi, ma a questo punto qualche scarabeo sacro è rimasto sconvolto perché ha capito che pian piano al ministero toglievano delle competenze; un sacrilegio pensare che agli archi, alle balestre, alle mazze da golf, ci deve pensare il CONI o il ministero dell'industria e non il capo della polizia. Perciò come spesso avviene è intervenuto la solita manina a infilare nella legge un altro regolamento assurdo, che però poi è servito al ministero per regolare degli strumenti sportivi come se fossero armi! Per collegarci al concetto sopra espresso…… un bel ruzzolone! Figurarsi che sono riusciti persino ad inventarsi che il ministero ha competenza sui luoghi ove si praticano questi sport, trasformati in "poligoni di tiro"! Se al ministero scoprono che una palla a tennis arriva a 175 km/h (quasi 50 m/s) e che si becca un piccione in volo la fa secco, senz'altro mettono i campi da tennis fra i poligoni di tiro e stabiliscono che la racchetta non è un'arma da caccia. O gran virtù e gli scarabei ruzzolanti!
Vediamo di chiarire la situazione giuridica.
Il D.L.vo n. 204/2010 ha introdotto una norma inserita nell'art. 5 L. 110/1975, per regolare le softair, del seguente tenore:
Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuti con provvedimento del Ministero dell’Interno.
Quindi la legge individuava degli strumenti ad aria compressa, con canna idonea a sparare anche proiettili rigidi, ma con potenza fino ad 1 J, atte a sparare anche pallini di plastica rigida, noti come strumenti softair o airsoft, e con natura di strumento sportivo.
È del tutto chiaro che il decreto 2010/204 ha stabilito che le softair non sono armi, e non sono neppure armi liberalizzate, ma sono solo strumenti. Se fossero state armi liberalizzate avrebbe richiamato il regolamento già esistente su di esse e non avrebbe certo prevista l'emanazione di un nuovo specifico regolamento. Regolamento poi eliminato da D. L.vo 121/2013 per la già descritta sua assurdità.
Il D. L.vo 121/2013 è passato poi a regolare un'altra categoria di strumenti sportivi ed ha stabilito che le paintball con energia non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, non sono armi ma strumenti. Recita la norma: Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.
Non rientrano fra le armi liberalizzate perché per uno strumento sportivo non è richiesto che possieda una modesta capacità offensiva (si vedano archi e balestre), sia perché espressamente evita di chiamarle armi.
Quindi abbiamo le seguenti tipologie: armi comuni – armi liberalizzate – strumenti sportivi ad aria compressa; questi ultimi sono destinati a sparare proiettili non penetranti, ma non sono previste cautele tecniche per evitare che ciò avvenga.
Da ciò discende che a softair e paintball non si applica il regolamento scritto per le armi liberalizzate. Per le softair non vi è alcun regolamento da osservare, per le paintball si deve osservare il regolamento del 2020.
Regolamento assurdo per i motivi suddetti, ma che però, segno del destino che non ama gli scarabei, è praticamente inapplicabile in molte sue parti perché contiene molte prescrizioni, ma non prevede nessuna sanzione amministrativa per chi le violi. Unica sanzione rimasta è quella di cui al comma terzo, art. 2 lett. a del D.Lvo 2013/121 il quale prevede una sanzione amministrativa per chi non procede alla verifica dei prototipi, per chi usa strumenti con potenza superiore a 7,5 al di fuori dell’attività agonistica, per chi usa palline diverse da quelle previste. (con qualche dubbio perché la norma sulle palline pare destinata piuttosto ai produttori e lo scrivere che lo strumento deve essere destinato a lanciare solo certi tipi di palline, è una pura sciocchezza.
Il che conferma che, a differenza delle armi ad aria compressa, le softair non diventano mai armi, qualunque sia la loro potenza. Sono strumenti sportivi, come una mazza da golf, soggetti solo ad un regime particolare di controllo ed uso. La dicitura usata per le paintball sembra voler dire che fino a 12,7 J sono strumenti; al di sopra di tale potenza vengano considerate armi; se armi comuni oppure armi proprie non da sparo, dipende dal fatto che usino o meno gas compressi.
Alle softair, che non sono armi e che non sono regolate da nessun regolamento, non è applicabile alcuna sanzione salvo quelle derivanti dal fatto che sono strumenti riproducenti armi e quindi non devono essere trasformabili in armi, deve essere approvato il modello, devono avere pitturazioni rosse, ecc,). Il regime delle pitturazioni e tappo rosso per le paintball è confuso. Ovviamente non possono avere un tappo rosso perché devono poter proiettare le palline. Nessuna norma dice che esse devono avere parti pitturate in roso come le softair; quindi si può concludere che le paintball sono esentate da queste sciocche formalità.
Abbastanza chiara è poi la situazione delle pistole giocattolo per bambini (sparatappi), per le quali già era acquisita la nozione che sono innocue se con potenza inferiore ad un joule. Le nuove disposizioni chiariscono, implicitamente, che i giocattoli ad aria compressa devono avere la canna conformata in modo da consentire il passaggio solo di proiettili elastici e in ciò si distinguono dalla softair.
Le conseguenze interpretative
I principi ricavabili dalle norme sono i seguenti.
- La legge ha stabilito che una qualsiasi arma ad aria compressa (ma la norma consente di estendere il principio generale ad ogni tipo di arma da sparo, visto che è applicabile anche alle armi da bersaglio da sala, su valutazione del Banco di prova) che lancia un proiettile con energia iniziale non superiore a 7,5 Joule non è né un'arma comune né un’arma propria perché non ha né la destinazione né l’attitudine ad offendere. Quindi il legislatore, non solo italiano, ha stabilito che l’eventuale lesione che, in casi particolari, potrebbe essere cagionata da un proiettile con 7,5 J di energia alla bocca dell’arma (ma che cala rapidamente verso il bersaglio, mai posto oltre i 10 metri) non integra il concetto di offesa alla persona richiesto dalle leggi di PS.
- La norma non si applica agli strumenti che non funzionano ad aria o gas compressi; non sono quindi regolati dalla legge arnesi softair o paintball che sparano palline mediante l'uso di molle o di elettromagneti e per essi non valgono le norme sulla potenza fissata per l'aria compressa. In altre parole non esiste una norma che consenta di farli rientrare fra le armi da sparo. Essi pertanto sono soggetti solo alla normativa sul tappo rosso purché abbiano aspetto di arma da fuoco, ma sono sicuramente liberi. Essi sono considerati strumenti atti a ad offendere, se hanno tale qualità, Essi, se con aspetto di armi, rientrano nella categoria degli strumenti riproducenti armi, una categoria di oggetti che si possono portare solo per giustificato motivo anche se del tutto innocui. In ipotesi si potrebbero immaginare degli strumenti in cui non vi è un serbatoio di aria compressa, ma solo uno stantuffo che al momento dello sparo "soffia" l'aria contro la palla. È dubbio se ricadano fra le armi ad aria compressa. Si ritiene dai più che non vi ricadano.
- La liberalizzazione delle armi monocolpo ad avancarica, espressamente definite come NON comuni da sparo stabilisce altrettanto chiaramente che la nozione di destinazione naturale all’offesa non è astratta, ma va adeguata alla evoluzione tecnica ed alla evoluzione dei tempi. Se nessuno commette omicidi o rapine con archi o tromboni, ciò significa che questi oggetti attualmente hanno perso la loro destinazione naturale all’offesa. Tecnicamente sono armi, ma giuridicamente rientrano fra gli strumenti sportivi atti all’offesa, se ed in quanto idonei ad offendere. La normativa è assurdamente squilibrata perché nulla giustifica il regime analogo a quello delle armi comuni per strumenti pacificamente sportivi e intrasformabili in armi proprie e molto meno pericolose della maggior parte degli strumenti sportivi senza forma di arma.
- Nella prassi si è preferito non affrontare il problema della verifica del prototipo di softair al Banco di Prova, privo di norme regolamentari poiché resta comunque l'obbligo di controllare che questi strumenti non possano essere trasformati in armi. Quindi viene ancora applicato il Reg. 362/2001. Si noti però che il D.to L.vo 104/2013 ha scavalcato le regole del Regolamento del 2001 che erano dirette a regolare il lavoro della Commissione e non ha dettato alcuna nuova regola per il Banco di prova che non dipende più dal Ministero dell'Interno. Perciò le regole tecniche e la documentazione le deve stabilire il Banco.
- Per le softair rimane fermo il divieto di venderle a minori di 16 anni, contenuto nella legge, ma viene meno l'obbligo, stabilito solo per le armi liberalizzate di vendita tramite armieri; quindi chiunque le può vendere e ne è consentita la vendita per corrispondenza.
- Viene meno l'obbligo di custodia e di particolari modalità di trasporto.
- Per le paintball rimane fermo l'obbligo di vendita solo maggiorenni, ma viene meno l'obbligo di vendita tramite armeria e il divieto di vendita per corrispondenza. Rimangono prescrizioni circa custodia e trasporto, per le quali si rinvia al regolamento stesso.
- Il regolamento 7 febbraio 2020, n. 20 non ha fissato alcuna sanzione per quelle attività che ha regolato in modo diverso rispetto al regolamento 9 agosto 2001, n. 362. Non vi è sanzione per l'uso di un campo attrezzato non regolamentare, non vi è sanzione per la mancanza del certificato del Banco, non vi è sanzione per non aver tenuto separati strumenti e palline. Non vi è sanzione per l'uso di palline non regolamentari, ecc. E ci hanno ruzzolato per sei anni e mezzo!
Il porto senza giustificato motivo
Può sorgere qualche dubbio in ordine all’applicabilità dell’art, 4 L. 110/1975 sul porto di questi strumenti. L'art. 4 si applica:
- A strumenti atti ad offendere
- A strumenti riproducenti armi.
Perciò una softair, non idonea ad offendere non si può portare se non per giustificato motivo, ma solo se ha aspetto di arma
Una paintball non si può portare se non per giustificato motivo, se ha aspetto di arma
Una paintball, anche senza avere l'aspetto di arma, non si può portare se non per giustificato motivo se è idonea ad offendere. Dire che sul punto non vi sono dubbi perché regole di sicurezza sportive internazionali impongono di adottare occhiali, maschere e giubbotti di protezione. Se una paintball supera la poetnza di 12,7 J, diventa arma propria non portabile senza licenza di porto.
Attenzione al fatto che il D.L.vo 204/2010 ha inserito le armi softair fra gli strumenti riproducenti armi che possono essere portati fuori della propria abitazione solo per giustificato motivo (art. 4, 2° comma L. 110/1975). Siccome le softair sono studiate e create per fare giochi di guerra all’aperto, ciò significa che, di regola, vanno solo trasportate e si possono usare in luogo aperto al pubblico solo per ragioni sportive; nessun limite al loro uso in luoghi non aperti al pubblico. Però, per pura idiozia legislativa, il risultato è che una bomboletta con un tubo che non assomiglia ad un'arma, che è del tutto innocua, deve essere pitturata di rosso affinché non la si scambi per un'arma e ne è vietato il porto densa giustificato motivo, anche se non è idonea ad offendere! Cosa, sicuramente, da Corte Costituzionale. Però fin d'ora si può dire che il porto ex art. 4 L. 110 non comporta che il giocattolo, non idoneo ad offendere, venga assimilato ad un'arma ai fini penali (art 585 c.p.), salvo che venga usato come corpo contundente.
21 luglio 2021
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