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Si è diffusa su internet la notizia che il Banco di Prova avrebbe
approvato ufficialmente una specie di manganello "non idoneo ad
offendere la persona" e quindi liberamente portabile da tutti i
cittadini, agenti delle polizie locali compresi. In altre parole è equiparato ad un ombrello da borsetta privo di puntale.
Secondo la descrizione ufficiale si tratta di un bastone
estensibile mod. “PRG580®” è realizzato in nylon e fibra di vetro, dal
peso di 226 gr., con diametro delle sezioni dello stelo 10,6 e 18 mm,
una lunghezza esteso 579 mm e una lunghezza chiuso 280 mm., è uno
strumento composto da tre segmenti, bloccabile in posizione estesa, con
la possibilità di montare accessori per agevolare le operazioni di
soccorso e le attività di Polizia Stradale (torcia e tagliacinghie).Questa
è l'immagine diffusa:
Pare che il venditore preferito dal Banco di Prova, lo stia
propagandando presso le forze di PL.
Per rendere il dovuto omaggio a Totò, dirò come lui che c'è da
scompisciarsi! E per più motivi. Quello più ovvio è: Come si fa a
pensare e dire che un agente di polizia si deve difendere con uno
strumento che anche i delinquenti potranno portare liberamente? Come si
fa a pensare che un arnese del genere possa essere portato da tutti
senza giusticato motivo se davvero serve allo scopo? Ma se non si può
portare neppure un ombrello con puntale se non minaccia la pioggia!
Ma andiamo con ordine:
I) Il Banco di Prova non ha alcuna competenza legale o
scientifica per attribuire patenti di "non idoneità ad offendere".
Il DECRETO
LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 ha
aggiunto all'art, 2 L. 110/1975 questa frase:
Non sono armi gli strumenti ad
aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non
automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano
una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il
Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica
di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti.
Era una norma chiaramente
destinata a regolare solo gli strumenti paintball ad aria compressa.
Al Ministero dell'Interno,
ove lavora gente nota per
l'incapacità di collegare i neuroni l'uno all'altro, credettero di
capire che la frase si riferisse a qualsiasi strumento e
scrissero nella circolare
del 20 luglio 2014 questa strabiliante
affermazione:
All’articolo 2, terzo comma, si
riconduce alle competenze del Banco
nazionale di prova (oltre alla già prevista classificazione delle armi
comuni da sparo) la valutazione delle armi e degli strumenti (es.
mazzette da segnalazione, bastoni estensibili, ecc.) per i quali il
Banco medesimo escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l’attitudine a recare offesa alla persona (disposizione in vigore dal 5
novembre 2013).
Affermazione ovviamente priva
di valore giuridico. Il Mistero voleva solo trovare una scappatoia a tutte le fesserrie che aveva scritto in materia di bastoni da segnalazione per la PL. Dove mai sta scritto che un agente della polizia locale può uscire in servizio solo con strumenti atti ad offendere? Forse che sarà il ministero o il Banco a stabilire se le chiavi di casa che ha in tasca sono o meno atte ad offendere? E' ovvio che egli può uscire di casa con ogni strumento atto ad offendere se ne ha ha giustificato motivo. Ad esempio si potrebbe tranquillamente sostenere cjhe ogni agente può portare strumenti che possono essergli utili dutante il suo servizio; un taglia cinture di sicurezza e un rompivetro per il caso di incidenti stradali, un coltello per tagliare un ramo molesto, un attezzo multi uso per assistere un ciclista, una paletta per raccogliere la cacca dei cani, un bastone con punta per infilzare le cicche sui marciapiedi. E non ci vuole nulla, se non un barlume di pensiero, per stabilire che se un agente deve fare segnalazioni o deve tenere a distanza chi gli sta sputando bacilli della tubercolosi in faccia, ha bisogno di qualche cosa di funzionale ed efficiente e non di giocattoli da carnevale!
Sembra ora di capire, se
la notizia è vera, che il Banco di Prova abbia
deciso di … provarci ed ha valutato il manganello estensibile ed
elastico
sopra descritto. Mi chiedo come mai si sia mosso su
sollecitazione di ditte private e non abbia pensato, ad esempio, a
stabilire quando un temperino o una forbicina siano idonei ad
offendere, visto che per il ministero il Banco ha il dovere di
procedere a valutare tutti gli strumenti che in ipotesi possono
essere lesivi! Compito che, stando alla circolare (nulla), dovrebbe
svolgere
d'ufficio e non solo su richiesta di chi paga.
II) La idoneità a ferire una
persona è un dato
che può
essere studiato solo dalla medicina legale e non certo dagli armaioli
del Banco. La stessa nozione di lesione è alquanto controversa in
medicina legale in quanto anche una puntura di spillo o un piccolo
ematoma sono lesioni dal punto di vista medico; ed è tutto da studiare
come inquadrare gli strumenti che provocano solo dolore, stordimento,
svenimento, bruciore.
A stabilire che un'arma ad aria compressa che non spari con più di 7,5
J di energia, può essere liberalizzata, è stato il legislatore tedesco
negli anni 60 sulla base degli studi medico-legali da cui risultava che
con tale potenza era improbabili lesioni gravi; vale a dire che
il legislatore ha poi fatto una scelta di buon senso.
La stessa cosa è avvenuta per il gas urticante al peperoncino: i
danni che può provocare in quantità limitate sono modesti
rispetto ai pericoli e danni da cui esso ci può salvare, e quindi ne è
stato liberalizzato l'uso.
Quindi: lo stabilire se uno strumento possa essere portato o meno
liberamente e cosa che richiede una scelta politica basata
sull'esperienza e sulla scienza, proprio come aveva fatto il
legislatore italiano nel 1940 quando aveva stabilito che i temperini
con lama fino a sei centimetri potevano essere portati liberamente. Ma
allora che c'entra il Banco di Prova? Assolutamente nulla, più o
meno come i cavoli a merenda.
III) Il Banco di Prova è un ente
pubblico che emette atti
pubblici,
sulla base di regole pubbliche, conoscibili da tutti, i quali devono
essere adeguatamente motivati e devono rispettare il principio di
parità fra gli interessati. Il provvedimento di omologa di cui stiamo
parlando non lo trovo nel sito del Banco e, a dire il vero, non trovo
nessuna indicazione su come il Banco effettui questa
procedura.
Ma allora mi chiedo: in base a quali regole si è proceduto? Quando mai
il Banco ha fissato i criteri per stabilire se un oggetto è atto ad
offendere? Ed allora come ha fatto a dire che quel tipo di manganello
non è idoneo ad offendere? Ha usato il pendolino o si è fidato
della pubblicità del produttore?
IV) Vediamo ora l'oggetto: è un
manganello retrattile di 28
cm che
si allunga quasi fino a 60 cm; è flessibile e sulla punta ha un
ingrossamento cilindrico. Sospetto che questo ingrossamento non
sia
di gommapiuma! Ma allora è una frusta che mi ricorda tanto il "gatto a
nove code" dei romanzi di Salgari in cui la notevole lunghezza fa
acquistare alla parte terminale una velocità più che doppia! Come lo
avranno provato al Banco?
Hanno forse visto che non entra in un blocco di gelatina balistica? Se
lo sono battuto in testa o su altri parti sensibili? Hanno provato a
sbattere a tutta forza la parte terminale sui denti o su di un occhio o
sul
naso? Non si sa e non viene detto.
Per mia valutazione a naso, e senza averlo in mano, posso ammettere che
l'oggetto non possa in genere provocare ferire cutanee, ma sicuramente
provoca ematomi e fa un male bestia: proprio come i pallettoni di gomma
che sono vietati! E non si deve mai trascurare l'effetto che un colpo
concentrato sui centri nervosi può provocare, come ben sanno gli
esperti di arti marziali. Bisognerebbe quindi studiare anche la
percentuale di effetti anomali su punti specifici del corpo. Se ad
esempio si molla una frustata sulle palle, forse il dolore passa senza
conseguenze, ma chi dà la frustata rischia la condanna per torture!
La polizia, di qualsiasi genere sia, non deve essere in possesso di
strumenti per far male, ma di strumenti per difendersi; mica devono
sculaccciare i cittadini che sbagliano o dare una frustata a chi
attraversa col rosso!
Il nocciolo della questione, come
ho già avuto modo di
scrivere, è
che il problema dell'armamento della polizia locale va risolto alla
base con logica e buon senso e non con il gioco delle tre carte. Se si
continua ad insistere che è cosa giusta dare alla PL solo
la pistola da usare solo in casi estremi di pericolo di vita,
rischiando condanne e posto di lavoro, non vi è soluzione: la PL
continuerà ad essere inerme di fronte ai violenti e potrà usare solo
piccole bombolette spray, come ogni cittadino, messa così sullo stesso
piano dei violenti.
È ridicolo pensare che possono bastare bastoncini di plastica o
attrezzi fantasiosi: o sono efficaci ed allora sono necessariamente
strumenti vietati, o fanno solo un po' male ed allora al poliziotto
conviene ricordare la famosa barzelletta di Walter Chiari "lima il
mirino" (la trovate qui).
Il problema si risolve sul piano politico mettendo alle strette il
Ministero dell'Interno il quale dovrebbe spiegare perché pretende di
avere il monopolio della sicurezza pubblica, quando è sotto gli occhi
di tutti che non ha né le persone, né i mezzi, né i soldi per farlo.
Coloro che affrontano il pericolo in nome dello Stato devo essere tutti
eguali, non ci possono essere certuni che sono "più uguali degli
altri", e tutti hanno diritto a poter affrontare le situazioni
con mezzi adeguati che garantiscano al cento per cento anche la
loro personale sicurezza.
Sulla nozione di arma propria e di strumento atto ad offendere si veda qui.
6 luglio 2017; agg. 6-8-2017
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