Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il problema della legittima difesa

Premetto un  breve commento provvisorio alle modifiche introdotte dal testo approvato alla camera il 4-5-2017; si spera venga bocciato al Senato.
È solo un cumulo di sciocchezze scritto da incapaci che non sanno né pensare, né scrivere: che non sanno quello che vogliono  e non sanno che una norma di legge  deve essere di tre righe e non di tre pagine. Mi auguro che   siano solo degli incapaci, perché l'alternativa sarebbe che siano volontariamente dalla parte dei violenti.
Ecco le sciocchezze maggiori:
- La legittima difesa opera di notte.  Perché solo di notte?
Perché uno deve farsi ammazzare di giorno? E che vuol dire notte? E se uno è di giorno in un locale buio? E al crepuscolo? E all'alba? E quando c'è l'eclisse totale? E quando uno è cieco o accecato? Si vuole affermare il principio che bancheri e bottegai di giorno non possono difendersi? Ci vorrà una app da consultare sempre prima di reagire?
- La LD opera solo se uno si introduce. Perché? E se sta sfondando la porta, o se già è salito sul balcone? E nel giardino? Se vedo tre uomini mascherati con il Klashnikov che faccio, gli butto i fiori?
- La LD opera solo nel domicilio? Perché all'aperto uno può essere ammazzato, picchiato, rapinato?  È vero che rimane il principio generale, ma si rischierà molto di più a difendersi. La situazione viene peggiorata, non migliorata.
- La LG opere se vi è grave turbamento psichico. Che vuol dire? Ci vuole l'esame psichiatrico?  Perché non hanno copiato semplicemente quello che dicono in altri paesi  da 100 anni in modo perfetto e senza problemi (vedi sotto)?
- Lo Stato paga le spese del processo. Come dire ai PM fate pure processi sbagliati intanto l'accusato non rischia nulla! Ma le ansie, le paure, la pubblicità, il tempo perso, il pericolo di ritorsioni, chi glieli paga? Se si fa un processo e l'imputato viene assolto vuol dire che pubblico ministero ha sbagliato, che non sa fare il suo mestiere, che dovrebbe essere condannato lui.  Nel 80% dei paesi europei lo Stato paga sempre le spese di giustizia di chi viene assolto dopo un processo; e il PM che ha sbagliato di carriera ne fa poca. Perché l'Italia non si adegua
Se si vuole fare una legge seria  deve essere ben chiaro che di fronte ad una chiara situazione di pericolo chi si difende  si presume innocente e che può essere processato solo in presenza di gravi comportamenti colposi; e che chi si espone per difendere vita o beni, propri e altrui, è equiparato ad un pubblico ufficiale.

***

Certe condotte vietate dalla legge, quali il ferire o uccidere altre persone, lo sparare ad animali, lo sparare in luogo pubblico, sono consentite in presenza delle cosiddette esimenti, vale a dire cause di giustificazione della propria condotta (legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, ecc.).
In genere l’uso di armi è legittimato da esigenze di legittima difesa e cioè dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo di un’offesa ingiusta, da chiunque creato (in ipotesi anche da un incapace). L’aggressione al diritto è ingiusta anche se provocata, ma occorre che l’offesa crei un pericolo attuale. La reazione deve essere necessaria (ma nessuno è tenuto ad atti di vigliaccheria ed a rinunziare a difendere i propri diritti) e, per quanto possibile in relazione alla situazione ed ai mezzi di cui si dispone, proporzionata in base ad un giudizio ex ante (vuol dire valutata rispetto alla situazione che si presenta inizialmente; quando il fatto è successo tutti sanno giudicare con il senno di poi!): non si può uccidere o ferire solo per impedire un furto, ma chi è aggredito da una persona con un bastone, può sparare se non ha altri mezzi di difesa. Se però ne ha il tempo, deve innanzitutto cercare di dissuadere l’aggressore minacciandolo o sparando in aria e se è sufficiente ferire, non deve sparare per uccidere.

Sono concetti quasi ovvi e adottati da tempo.  Il CP del 1889 era in questo senso, ma non prevedeva la l.d. per proteggere beni (ma per il pudore sì!). Il Cod. Napoleonico la prevedeva anche per  la tutela de dei beni.
Nel resto dei paesi civili le norme sono  analoghe.
Fa eccezione solo la Germania perché il legislatore tedesco fin dal 1871  aveva scritto (art. 53 StGb): Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito perfettamente che nella legittima difesa bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge!
In Austria si scrive che non è punibile chi  esercita la difesa necessaria per respingere un'aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio. Salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all'aggressore. Aggiunge poi che se chi si difende come sopra usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell'agitazione paura o spavento, dovuto all'aggressione, salvo che esageri per colpa
In Svizzera si scrive: se uno viene legalmente aggredito o minacciato direttamente di aggressione è lecito respingere l'aggressione in modo adeguato alle circostanze e rispettando la proporzione con l'aggressione.
Anche Svizzera però non si è puniti se la proporzione è stata violata a causa dello stato di agitazione e confusione cagionata dall'aggressione. Dice un giurista svizzero per il caso di introduzione di un delinquente in casa che in tal caso è talmente probabile lo scontro fisico che ben poca scelta rimane a chi è aggredito il quale quindi può adottare mezzi estremi.
In Francia si scrive che non è punibile chi si è difeso da un atto illegale verso lui o altri salvo che vi sia una sproporzione tra i mezzi di difesa impiegati e la gravità dell'aggressione. Però vi sono due casi in cui in cui la legittima difesa si presume corretta e cioè quando si agisce contro chi è entrato di notte in un'abitazione con violenza o inganno oppure nel caso in cui ci si difende contro gli autori di furti o saccheggi commessi con violenza.

Il problema è perciò che vi sono valutazioni  discrezionali non soggette ad un giudizio giuridico, ma umano: la valutazione sui mezzi usati, la valutazione sulla gravità del pericolo, la valutazione di  quando si è agito con una precisa volontà  oppure semplicemente per colpa. Non vi è norma giuridica che possa acchiappare queste situazioni che variano caso per caso e ci si deve affidare al giudizio umano di un giudice o di un esperto o di una giuria, ecc.  Giudizio necessariamente discutibile, imprevedibile, emotivo, influenzabile. Manca quindi la certezza del diritto.

Il nostro Codice penale, art.  52, Difesa legittima.(mod. L. 13 febbraio  2006, n. 59) stabilisce (in corsivo la parte aggiunta del 2006):
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Evidente quando sia discutibile la correzione alla legge.
In primo luogo il richiedere che non vi sia desistenza del ladro, significa che occorre fargli una intimazione del tipo “molla la borsa o la vita”, che è proprio la cosa che gli dà il tempo di portarsi a distanza di sicurezza.
In secondo luogo non basta che egli scappi con un milione di euro di gioielli, ma occorre che si fermi e aggredisca (chissà perché!) la vittima. In altre parole, se nella mia villa di campagna arrivano dei criminali che sfondano il cancello, gli devo chiedere prima di tutto se vogliono smettere; se non smettono, devo chiedergli se vogliono rapinarmi o solo portarmi via l’auto in giardino; se mi dicono che vogliono solo l’auto, devo lasciarli fare; al massimo posso sparare alle gomme della mia auto per impedirle di viaggiare!
In terzo luogo, ed è la cosa più grave, si afferma, a contrario , il principio che se vengo rapinato o scippato per la strada non ho il diritto di difendere la borsa con i gioielli. Pare proprio che secondo l’idea del legislatore, se uno va in giro in auto o a piedi con un milione, i guai se li cerca e quindi non ha diritto di difendere i suoi beni. Posso resistere alla rapina, ma appena il ladro ha la borsa guai se cerco di fermarlo; divento io l'aggressore
Mi si obietterà: ma la legge almeno consente di usare armi per difendere la propria persona nei luoghi privati e in tal caso non è richiesto che vi sia proporzione fra offesa e difesa. È vero, ma la norma rimane troppo vaga sul concetto di necessità di difendere la propria incolumità. Una formulazione corretta avrebbe dovuto prevedere che chi si trova una persona in casa o in negozio e che ha un atteggiamento minaccioso o violento (ma è chiaro che si deve credere a ciò che racconta lo sparatore!) può sparare per evitare qualsiasi pericolo alla propria incolumità.
È chiaro poi che una riforma del genere darà l’occasione alla Cassazione di cavillare ancor di più (ad es. il giardino non recintato è “privato domicilio”? e il camper?) e vi assicuro che è dura essere condannati ad anni di galera per un cavillo!
Discutibile è anche il requisito per cui l’arma deve essere “legalmente detenuta”; il che vuol dire che se sono minacciato dalla mafia e il prefetto mi nega di avere armi, se io me la procuro egualmente e mi difendo a ragion veduta, dovrei essere condannato per omicidio volontario! Cioè si pone il principio giuridico, contrario ad ogni esperienza e logica, che mi devo far ammazzare pur di non commettere un reato in materia di armi.
E nasceranno sicuramente infinite discussioni giuridiche: che succede se uso un’arma illegalmente detenuta da un terzo? L’arma basta che sia denunziata oppure rischio l’ergastolo solo perché ho fatto la denunzia in ritardo di un giorno o non ho denunziato il cambiamento di indirizzo? E se ho preso l’arma in comodato, rischio la galera perché il giudice ritiene che ci voglia un contratto scritto?

Il legislatore, se vuole intervenire sulla materia, ha il dovere di dire chiaramente se è lecito compiere atti che possono causare la morte del delinquente quando ciò viene fatto per salvare beni di non modesto valore o importanza. Se manca la volontà politica su questi principi, tanto vale lasciare le cose come sono.

La norma  viene interpretata dai PM nel modo più insensato, di fatto capovolgendo l'onere delle prova. Se chi ha ucciso sostiene di averlo fatto per legittime difesa, non è lui che deve fornire la prova di essere stato in pericolo e che non ha potuto fare a meno di sparare. Vi è la presunzione di innocenza ed è il PM che deve provare, in base agli elementi di fatto e alle circostanze, la chiara colpevolezza, senza ragionevoli dubbi.
Ma quando mai? I PM partono come se fosse sempre certo che chi ha sparato, ha fatto male! Cosa che fa sorgere il ragionevole dubbio che non sappiano  quali sono i loro compiti e doveri.
Per superare questo scoglio del giudizio sui fatti affidato ad un giudice che è esperto solo di astratte regole giuridiche si dovrebbero adottare regole rigide e perciò necessariamente assurde; del genere: se spari ad una persona convinto che sia un aggressore che mette in pericolo la  tua incolumità o i tuoi beni, non sei mai punibile!

Il giudizio sulla pericolosità è necessariamente complesso e quasi sempre inafferrabile e di conseguenza i pericoli di una aggressione sono spesso largamente sottovalutati dalla giustizia.
Se si leggono le sentenze della Cassazione in materia di legittima difesa, ci si accorge che i giudici in molti casi hanno stabilito che lo sparatore doveva accorgersi che il rapinatore aveva una pistola a salve, che egli si era già girato per andarsene e quindi non era più pericoloso, che non si può sparare ad una persona se questa vuol dare solo un pugno, che lo sparatore doveva attendere che l’aggressore fosse a meno di un passo prima di sparargli, e così via, con analoghe amenità. Idiozie, perché il ladro può sembrare pacifico, ma nulla esclude che, dopo aver fatto qualche passo,  pensi  che la vittima lo abbia riconosciuto e si giri per farlo fuori!Per quanto mi risulta, mai, nella storia della giustizia italiana, è stata affidata ad un esperto di difesa personale una perizia per far valutare da un tecnico l’esistenza dell’effettiva situazione di pericolo.
I fatti che un esperto potrebbe portare a conoscenza dei giudici potrebbero essere, tanto per elencare i più significativi, i seguenti:
— che una persona disarmata può essere pericolosa quanto una persona armata; a parte l’esperto di arti marziali o di tecniche di combattimento, che sa benissimo come si può uccidere una persona con un solo colpo, le cronache giornalistiche sono piene di casi di persone uccise o gravemente ferite da un solo pugno; quindi ogni tipo di aggressione fisica deve essere considerata potenzialmente pericolosa e l’aggredito non può e non deve attendere il secondo colpo per decidere se l’aggressore abbia o meno studiato karate;
— che l’aggressore pratico di risse, per lo stesso identico motivo, sa benissimo che deve inabilitare l’avversario fin dal primo colpo e avvantaggiarsi del fattore sorpresa;
— che un aggressore apparentemente disarmato, può risultare armato quando è troppo tardi per reagire;
— che un’arma da punta o da taglio è pericolosa e mortale quanto un’arma da fuoco e che può essere lanciata con precisione a molti metri di distanza;
— che un aggressore munito di siringa è più pericoloso di quello munito di pistola perché la siringa viene facilmente occultata in una mano ed è sufficiente un graffio per procurare una malattia mortale e, nelle migliori delle ipotesi, alcuni mesi di angoscia;
— che un solo colpo di arma da fuoco non è affatto sufficiente per fermare con sicurezza un aggressore.
Al riguardo va detto che le polizie di molti Stati si sono posto il problema di qual è la distanza minima a cui occorre iniziare a reagire di fronte ad una possibile aggressione da parte di persona non armata con armi da fuoco, per evitare di essere prevenuti dall’avversario, e la misura standard, ormai generalmente accettata, è che questa distanza di sicurezza è di ben sette metri.
Come si è giunti a stabilire questa misura è presto detto. La scienza ha ormai perfettamente stabilito quali sono i tempi di reazione richiesti per compiere determinate operazioni, tempi molto diversi da soggetto a soggetto e variabili in rapporto allo stimolo, acustico o visivo, a cui si deve reagire. Ad esempio, il calciatore che tira un rigore imprime una velocità di 120 km/h al pallone che raggiunge la linea di porta dopo 0,33 secondi. Il portiere, per fermarla vicino ad una palo dovrebbe scattare con la stessa velocità di Carl Lewis! Se però si considera che egli spende 45 millisecondi per capire la direzione presa dalla palla e da 120 a 300 millisecondi per scattare nella direzione giusta, si conclude che egli, per superare i tre metri richiesti dovrebbe scattare ad oltre 100 Km/h.
Nel campo del tiro con arma corta si è constatato che il tempo minimo per una persona allenatissima, munita di apposita fondina e pronta a ricevere il comando, per estrarre l’arma e sparare il primo colpo, è di 350 millesimi di secondo, tempo che scende a 250 millesimi se è il tiratore stesso a decidere quando deve sparare. Il tempo necessario invece ad una persona normale per percepire il pericolo, decidere di estrarre l’arma, riuscire ad estrarla e sparare è, nella migliore delle ipotesi (si tenga conto delle conseguenze dell’agitazione e dello scarso allenamento a manovre del genere) di un secondo e mezzo, di cui circa 300 millesimi spesi per iniziare la reazione.
Ciò comporta due conseguenze:
— che quando si punta la pistola contro un avversario, convinti di tenerlo a bada, questi (che non deve reagire, ma soltanto agire), se è abile, può fare in tempo ad estrarre un’arma ed a sparare entro il nostro tempo di reazione; se è troppo vicino a noi, può agevolmente afferrare o spostare il nostro braccio o la nostra arma, prima che noi si abbia reagito;
— che un avversario a sette metri di distanza che parte di scatto (4,5 m/s pari a circa 15 km/h, pari a 20 secondi sui 100 metri) per aggredire la vittima, riesce ad entrare in contatto fisico con lei in meno di 1,5 secondi e, quindi, prima che essa sia riuscita a portare a termine l’operazione di estrarre la propria arma e di sparare.
È per questo motivo che chi porta un’arma e prevede una situazione di possibile aggressione, dovrebbe iniziare a reagire (estrazione dell’arma e predisposizione allo sparo) quando l’avversario è ancora ad una certa distanza.
Si ripete però che è assurdo che il giudice pretenda di fare una propria personale valutazione della situazione, senza avere la necessaria esperienza e competenza.

Mi è stato spesso richiesto spesso di redigere delle modifiche al nostro Codice penale ed avevo suggerito una formulazione che riporto qui sotto (in neretto le aggiunte o modifiche). Preciso che non basta cambiare l'art. 52, ma occorre armonizzare altri articoli connessi. Chi ha pensato o proposto  di poter modificare solo l'art. 52 è bene che si limiti  coltivare i campi e non il  diritto. Leggo che quasi tutte le proposte pensano solo alla difesa con armi da fuoco! Perché mai si deve distinguere fra chi si  difende con strumenti o altri mezzi?

Art. 47. (non cambia, ma lo metto per chiarezza)
Errore di fatto.

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

PS: Non è punibile neanche chi commette un reato per errore inevitabile sulla legge penale (Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364)

Il problema della condotta colposa è spalmato su vari articoli. Questo articolo fa parte delle regole generali del Codice Penale e non può essere cambiato.
Esso è determinato da una falsa rappresentazione di fatto, della  realtà. Ad esempio entra un mendicante in negozio, penso che sia un rapinatore e gli sparo; credo che uno stia fuggendo con la mia auto e invece è sulla propria auto. In questi casi non si risponde di un reato volontario (doloso) ma chiaramente non si può fare a meno di valutare se ero giustificato a sbagliarmi oppure se per leggerezza o  sbagliato a valutare la situazione (colpa) e se vi sia o meno un reato colposo (se lo picchio non vi è nessuno reato perché non vi è il reato di “percosse colpose); se lo ferisco vi potranno essere “lesioni colpose”.
Si tenga presente che il  problema della colpa non può essere ignorato o aggirato perché occorre rispettare i principi generali, a pena di incostituzionalità.
Vi è per tutti l’obbligo di essere diligenti, di rispettare le regole di sicurezza, di sapere che cosa si fa. Se uno ha una pistola e quando spara al rapinatore ammazza un passante è chiaro che non ha saputo usare l’arma  e la colpa non gliela può levare nessuno; il passante ha diritto ad essere pagato! Se uno sente grattare alla porta e spara attraverso la porta senza chiedere chi è e ammazza chi fa la pulizie, sbaglia e paga. Perciò le norme sulla legittima difesa sono fatte  per tutelare chi ha legittimo motivo per usare la forza e ne fa un uso sensato, tenendo conto tutta la situazione.
È vero che in tal modo si dà un certo margine di valutazione al giudice, che magari di queste situazioni non capisce nulla, ma non si può evitare. Il problema dei giudici va risolto agendo sui giudici e non sul codice penale che regola il sistema della responsabilità in generale, ben oltre il caso specialissimo della legittime difesa con armi.

 

Art. 52.
Difesa legittima. 
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere una aggressione illecita contro sé od altri, in atto o imminente, alla vita, alla salute, alla integrità fisica o al patrimonio, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Se l'offesa crea una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone la proporzionalità va valutata in relazione ai mezzi di difesa a disposizione.
La pericolosità dell'offesa è sempre presunta e la reazione è sempre adeguata contro chi si introduce, al fine di commettere reati, in edifici pubblici o in abitazioni o loro dipendenze o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, anche momentaneamente non abitati.
L'eccesso colposo non è punibile se si è agito per  la concitazione, confusione o paura creata dall'aggressione. 
Non è punibile chi agisce nella supposizione erronea, basata su fatti materiali, della sussistenza di un pericolo di una aggressione  ingiusta e imminente, ad un bene proprio o altrui.
Non possono essere disposte misure cautelari a carico di chi ha commesso il fatto in una situazione verosimile di non punibilità.
L’onere di provare la mancanza delle condizioni di non punibilità o la presenza di una colpa incombe alla pubblica accusa.

Questa definizione fondamentale è stata molto ampliata perché:
- si stabilisce che ci si può difendere anche per difendere  beni patrimoniali; quindi anche per fermare chi fugge con il bottino
-  si stabilisce che la difesa si considera sempre adeguata, fino a prova contraria, anche se sproporzionata, contro chi si è introdotto al fine di commettere reati  (se uno si è  introdotto per sbaglio perché pensava di entrare in casa sua si rientra nell’errore sul fatto); ma è il PM che deve dimostrare che vi è stata colpa nel valutare la situazione,
- Inoltre se anche si esagera nel difendersi (ad es. uccisione quando forse bastava ferire) non vi è eccesso colposo e non si è puniti se si è agito per  la concitazione, confusione o paura creata dall'aggressione. 
- Si precisa ancora l’ambito dell’ errore sul fatto stabilendo che non è punibile chi agisce nella supposizione erronea, basata su fatti materiali, della sussistenza di un pericolo di una aggressione  ingiusta e imminente, ad un bene proprio o altrui. Quindi l’ipotesi di errore di fatto viene notevolmente ristretto rispetto alla norma generale che non può essere cambiata.
- Si precisa che vale sempre la presunzione di innocenza e che è il PM a dover fornire la prova contraria a ciò che afferma chi si è difeso.

 

Art. 53.
Uso legittimo delle armi. 
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale  e l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .
È  legittimo l'uso  di armi contro chi forzi posti di blocco e sono legittimi tutti i mezzi tecnici necessari per impedire la forzatura.
Le guardie giurate diverse da quelle volontarie, in servizio sono equiparate ai soggetti sopraindicati.

Art. 54.
Stato di necessità. 
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55.
Eccesso colposo. 
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del C.P., si eccedono con colpa grave i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Per le ipotesi di legittima difesa ed uso legittimo delle armi, l’esistenza di una condotta commessa con colpa grave, deve essere valutata in base agli articoli 52 e 53 C.P.
È escluso ogni risarcimento del danno a chi è vittima dell'eccesso colposo.

 

Ho ritoccato l’articolo. Ho introdotto la nozione che la colpa deve essere grave.
Rimane la norma generale che però non si applica alla legittima difesa all’uso legittimo delle armi.
La norma sull’eccesso colposo è fatta per tutelare il cittadino, non per danneggiarlo.
Se si toglie la norma, la conseguenza è che il cittadino risponde di omicidio preterintenzionale e non di omicidio colposo!

Chiarisco qui il significato delle modifiche introdotte.
- Vengono distinte le situazioni in cui vi è un pericolo esclusivamente per i beni da quelle in cui sussiste un pericolo per la persona o che possono sfociare in situazioni pericolose per la persona.
- La proporzionalità della difesa ha sempre valutata tenendo conto dei mezzi a disposizione di chi si difende.
- È sempre consentito difendersi contro persone introdottesi in luoghi pubblici o privati, anche se momentaneamente non vi sono persone.
- Viene introdotta la disposizione, già presente in molte legislazioni, che deve essere tenuta ben presente la situazione psicologica di chi si trova esposto ad una aggressione. Ferma restando la norma sull'eccessiva colposo, non si può essere puniti se si è ecceduto a causa dell'agitazione provocata dall'aggressione
-Va finalmente fatto capire ai giudici che nessuno, senza provocazione, è tenuto a prendersi calci o pugni solo perché si rischia di far troppo male all'aggressore.
- Viene detto chiaramente che non si punibili se si ritiene ragionevolmente di trovarsi in una situazione che giustifica la legittima difesa (ad esempio persona che ci punta contro per scherzo una pistola finta).
- Viene stabilito, come già era scritto del codice di procedura penale fino al 1990 che non può essere disposta la misura cautelare a carico di chi verosimilmente non è punibile (in effetti non ci dovrebbe essere ragione di dire ciò, ma i giudici si rifiutano di capire!)
- Vengono introdotte due precisazioni in materia di uso legittimo delle armi da parte di chi presta servizio armato.

Ma mi rendo conto che il problema si risolve solo in minima parte se non cambia il quadro generale.
Lo stato (e forse la civiltà occidentale) affonda e continuiamo a propagandare l' idea che solo il buonismo ci può salvare. Idiozie, se si dimentica che per fare la pace bisogna essere in due, altrimenti vince il cattivo.
Quindi il problema è che  la necessità di difendersi è aumentata grandemente e le istituzioni fanno gli struzzi con la testa nella sabbia; fuori rimane il sedere, ovviamente dei cittadini. Più che nuove leggi fatte male e applicate peggio, ci vorrebbe quella che con bella espressione fu chiamata una rivolta ideale diretta a combattere tutte quelle assurde pseudo filosofie che minano la sana gestione di uno stato; non possiamo avere politici e giudici convinti che sia giusto mettere sullo stesso piano la vita di una aragosta e quella di un essere umano o che ai delinquenti bisogna fare il minor male possibile.

Non è che in Italia non funziona solo la norma sulla legittima difesa. Non funzionano tante altre cose, tutte connesse fra di loro:
- Non funziona la Costituzione (sistema di governo permanentemente instabile; minoranze che comandano, compromesso permanente, potere gestito da bande e lobby)
- Non funziona il meccanismo della pena (pene fittizie, abitualità rarissima, recidiva ignorata)
- Non funziona la giustizia (si veda l'esempio di grandi opere o di mutamenti globali della società (TAV, metanodotto, Internet, Uber) lasciati delle mani di giudici miopi; sempre ci si deve chiedere il giudice di che partito o fede sarà? È una giustizia fittizia perché non risolve i problemi. Speso si ha l'impressione di una gestione della giustizia schizofrenica:
-  non si risarcisco le vittime di crimini perché mancano i fondi, ma questi si trovano per pagare l'avvocato ai delinquenti;
- giudici che pensano solo a far uscire delinquenti dal carcere e leggi studiate apposta per farli uscire;
- giudizio direttissimo, che dovrebbe essere la regola, molto raro;
- depenalizzazione che consente a chi non ha soldi la totale impunità;
- carceri  piene perché non si vuole adottare il braccialetto elettronico che si pagherebbe da solo in un anno;
- i danni cagionati dai delinquenti li pagano solo gli onesti; perché chi ha danneggiato non può viene condannato a lavorare per il resto della vita per aiutare la vittima?
- innocenti in carcere  o processati per anni a cui lo stato non rimborsa i soldi spesi per difendersi  dalla pazzia o stupidità di troppi PM; ecc. ecc;
- Non funziona il controllo del territorio (immigrati, clandestini e delinquenti espulsi che girano da anni, nessuna prevenzione su persone pericolose). Non si riesce controllare chi iscrive sui muri o sparge immondizia, figurarsi i delinquenti! Le statistiche sulla criminalità sono fasulle: i delitti non si contano, ma si  pesano; però per le questure valgono tanto 100 furtarelli di zingare incinte che 100 furti commessi da bande internazionali organizzate! E con il trucco di depenalizzate certi reati, essi scompaiono dalle statistiche!
- Non funziona il Ministero dell'Interno scatenato nel limitare le armi in possesso dei cittadini e a far passare come delinquente chi le detiene; poi si legge che le armi alla mafia arrivano proprio da magazzini pubblici. Non ha mezzi per combattere i delinquenti e allora combatte gli onesti; se non può far condannare mille rapinatori, almeno denunzia mille cittadini che si sono sbagliati a contare le cartucce nel cassetto! La statistica quadra!
- Non funziona il diritto. Perché, ad esempio, non si fa una norma che punisce con estrema severità il delinquente che ha armi e si punisce per tentato omicidio chi le porta per delinquere? Il diritto è uno strumento; da noi è come un martello in mano a un minorato che non colpisce neanche un chiodo e spesso non riconosce neppure i chiodi!  Il diritto è logica applicata alla realtà e non alle parole con cui i giuristi descrivono la realtà.
- Non funziona la società: è palese la regressione culturale e morale; è iniziata la Corsa verso il nulla, come scriveva Giovanni Sartori; pensiero affidato alle immagini invece che al ragionamento; non vi sono più verità oggettive, ma solo tesi o bufale di parte. La società diventa sempre più violenta e ogni giorno vi sono episodi di violenza gratuita; da anni lo Stato accetta ed alleva, non si sa in ragione di quale principio, terroristi, anarchici, bulli, devastatori, picchiatori, senza intervenire (il che significa favorire e aiutare).
- Non funziona il sistema della pena che deve essere un deterrente, che deve rieducare a capire che il delitto non paga mai (questo intendeva la Costituzione e non certo che diventassero baciapile o animalista!). Il nostro sistema sembra fatto apposta per dire ai delinquenti che non è il caso di preoccuparsi troppo! Ed infatti:
- solo un reo su dieci viene condannato;
- se il reato non è molto grave, il reo esce dal carcere dopo pochi giorni e non vi ritorna più;
- anche in caso di reati gravissimi la pena effettiva si riduce in pratica ad un terzo;
- si può riuscire a dilungare il processo fino all’arrivo di un condono o della prescrizione; ecc. ecc..
- la giustizia non si organizza per sapere se uno è già stato condannato e vi sono delinquenti  che ottengono la sospensione condizionale anche 4 o 5 volte perché per il giudice sono ogni volta dei poveretti incensurati e non pericolosi, mai condannati in vita loro!
Piuttosto che pensare a modificare le norme sulla legittima difesa, si otterrebbero risultati molto migliori stabilendo prima di tutto che lo Stato e i giudici devono pagare tutti i danni che la giustizia provoca ai cittadini!

10 marzo 2018

 


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