Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Storia ordinaria di straordinaria ingiustizia

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri - in composizione collegiale -
Sezione Penale

Composto da :
Dott. Gisberto MUSCOLO          - Presidente Est.
Dr.ssa Bianca FERRAMOSCA    - Giudice a latere
Dott. Emiliano PICCA                 - Giudice a latere
nella pubblica udienza del 12.3.2009, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale avente n. 11434/08 RGNR nei confronti di:
KUCICH Mario, nato a Frascati ( Roma ) il 3.4.1957, residente a Sperlonga,
IMPUTATO
artt. 81, 697 c.p., 10 e 14 L 497/74, 7 L 374/97 per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione armi, esplosivi e munizioni da guerra.(nna pistola RUGER mod. SP 101 cai. 357 Magnum matf. 570-91704, 1 bomba a mano a "frammentazione, mod. N36MMK1 e le munizioni comuni e da guerra analiticamente indicate nel verbale di sequestro in data 6.11.2008 operato dai Carabinieri di Frascati in allegato), nonché parti di 2 mine antiuomo MK2, presso via XX settembre 40. In Frascati il 6.11.2008
Assistito e difeso dall' Avv. Felice Martini del Foro di Roma, presente, difensore di fiducia;
CONCLUSIONI
P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste.
DIFESA: si associa, e chiede il dissequestro e la restituzione all' imputato di quanto in sequestro.
MOTIVAZIONE
A seguito di arresto in flagranza ritualmente convalidato dal G.I.P. in sede dott. *** in data 7.11.2008, con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, KUCICH Mario è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale di Velletri in composizione collegiale, all' udienza del 27.11.2008, per rispondere dei reati a lui ascritti in epigrafe col rito speciale direttissimo di cui all' art. 449 comma 4° c.p.p., come modificato dall' art. 2 del D.L. n. 92/08 convertito in legge con la Legge n. 125/08 ( ossia entro gg. trenta dall' arresto ).
A detta udienza l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ha chiesto procedersi col rito abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p. sia alla produzione ed all' acquisizione di documenti, sia all' effettuazione di una perizia tecnico balistica, volta ad accertare I' efficienza, la capacità offensiva e la qualità di "arma da guerra" della pistola Ruger in sequestro; la qualità di munizioni "da guerra" di quelle in sequestro; r efficienza e la potenziale capacità offensiva della bomba e delle parti di mine in sequestro, anche in virtù di eventuali modifiche apportate. Nonostante l'opposizione del P:M., questo collegio ha ammesso il rito abbreviato condizionato richiesto, ha acquisito il fascicolo del P.M. ed ha rinviato alla successiva udienza dell' 11.12.2008 per il conferimento dell' incarico peritale anzidetto.
Nelle more, la misura cautelare inframuraria in essere nei confronti dell' imputato è stata sostituita dapprima con quella della custodia agli arresti domiciliari, poi con quella dell' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Dopo il formale conferimento dell' incarico peritale di cui sopra - nei termini di cui all' apposito quesito allegato al verbale, predisposto dal Presidente, specificato nella stessa relazione scritta del perito - alla successiva udienza del 12 marzo 2009 si è proceduto pertanto all' esame del perito Ing, Coppetta Antonio e sono stati acquisiti al fascicolo la relazione scritta di quest' ultimo e la documentazione prodotta dal difensore.
Al termine dell' anzidetta istruttoria, nella medesima udienza le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le emergenze istruttorie come sopra acquisite inducono a formulare con certezza un giudizio di assoluzione dell' odierno imputato in ordine all' intera imputazione a lui ascritta, per di più con la formula piena di cui all' art. 530 comma 1°c.p.p.
Dal verbale di sequestro in atti emerge infatti chiaramente che in data 6 novembre 2008 una pattuglia dei Carabinieri di Frascati si recò presso I' abitazione dell' imputato, sita in Frascati alla via XX settembre n. 40, ed ivi rinvenne le armi ( tre pistole, vari fucili, un bomba a mano a frammentazione e due mine antiuomo ) e le munizioni, o parte di esse, descritte nel verbale medesimo ( oltreché polvere pirica ed attrezzatura varia ). Poiché l'imputato - titolare di regolare porto d' armi - non pareva aver denunciato la loro detenzione (comunque vietata per le bombe o parti di esse e le armi e le munizioni da guerra ), i Carabinieri sequestrarono il tutto ed arrestarono il Kucich.
Orbene, dall' esame della documentazione come sopra acquisita e dalla precisa e puntuale relazione del perito Ispett. Coppetta è tuttavia emerso altrettanto chiaramente che:
1. tutte e tre le pistole cadute in sequestro sono "armi comuni da sparo" e non "armi da guerra" ( la RUGER è anche inserita nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo al n. 7156 , ove è catalogata come "arma sportiva" );
2.   tutte e tre dette pistole erano e sono regolarmente detenute dall' imputato, titolare di porto d' armi, che altresì le aveva regolarmente denunciate al Commissariato di P.S. di zona competente ( per la RUGER vi fu un errore di trascrizione del relativo numero di matricola, effettuato dall' imputato nel ripeterne la relativa dichiarazione in sede di denuncia di una nuova arma, circostanza confermata dal predetto Commissariato );
3.   tutti i fucili in sequestro sono ( ed erano stati ) regolarmente detenuti e denunciati dall' imputato;
4.   tutte le cartucce ( le n. calibro 38/357, le n. 58 cai. 40, le n. 35 cai. 44 ) sono destinate alla fornitura civile per "armi comuni da sparo", sono n. 187 in totale e tutte sono ( ed erano ) regolarmente detenute e denunciate dall' imputato;
5.   tutte le cartucce per fucili da caccia ( n. 53 calibro .308 per carabina da caccia, n. 37 in calibro 12 con munizionamento spezzato, n. 23 in calibro 12 con palla singola ) sono destinate alla fornitura civile per fucili da caccia e sono in totale 113; tutte sono state regolarmente detenute e denunciate dall' imputato;
6.   nel predetto verbale di sequestro vi sono erronee indicazioni, come riconosciuto dagli stessi carabinieri operanti ( laddove è stato indicato il sequestro di due caricatori, la cui detenzione va denunciata, in realtà si tratta di un solo caricatore, come tale regolarmente detenuto e denunciato; laddove è indicato n. 104 colpi calibro 357 Magnum, si deve leggere n. 54 colpi - anch' essi regolarmente denunciati -; laddove, ai punti 32, 33 e 34 del verbale, sono indicati "tre caricatori', trattasi in realtà di "tre kit di ricarica" - come tali anch' essi regolarmente detenuti dall' imputato;
7.   tutti i bossoli già esplosi, rinvenuti e sequestrati presso I' imputato, pur costituendo ontologicamente "parti di munizioni", sono da tempo considerati dalla migliore giurisprudenza - anche a seguito di apposita precisazione contenuta in una circolare esplicativa della Commissione Centrale per la armi - come semplici "oggetti", o "contenitori", essendo appunto privi di capsula di innesco; ciò in quanto per la loro ricarica e riutilizzazione in tutta sicurezza è necessario essere dotati di specifiche competenze tecniche e di specifiche attrezzature, non facilmente reperibili sul mercato e comunque assai costose ( è necessario, infatti, per un uso in tutta sicurezza, procedere prima alla reimissione di una capsula di innesco sul fondello ed alla pulitura del foro di fiamma, alla rifresatura del bossolo rispetto anche alla grippatura, e poi alla ricarica anzidetta );
8.   stessa cosa dicasi, per le stesse ragioni, per il bossolo di mitraglia, che può essere considerato alla stregua di un mero ed innocuo "contenitore";
9.   i proiettili calibro "9 parabellum", nonostante il nome che indurrebbe a ritenerli munizioni da guerra, sono in realtà "munizioni per armi comuni da sparo", tant' è che vengono utilizzati e sparati - con la medesima efficacia - dalle comuni pistole calibro 9 x 21 ( quelle comunemente in uso alle forze di Polizia ed ai Carabinieri, per intenderci ), sicché anche essi erano regolarmente detenuti e denunciati dall' imputato;
10.  le due mine antiuomo sono in realtà solo "parti di mine", usate per le esercitazioni, prive tuttavia dell' innesco, del detonatore e della carica esplosiva e per di più saldate, ossia non apribili ( neppure il perito, particolarmente esperto nel settore, vi è riuscito! ); esse devono essere pertanto essere considerate degli "inerti", e non invece come "parti di armi da guerra" ( la cui detenzione è penalmente sanzionata );
11. la bomba a frammentazione in sequestro, infine, risulta anch' essa essere del tutto priva di carica esplosiva, di detonatore e di miccia ( in sostanza, di tutti gli elementi della catena esplosiva ); per la sua ricarica e riutilizzazione in tutta sicurezza è necessario, di conseguenza, essere dotati di specifiche competenze tecniche e di specifiche attrezzature, oltreché di uno specifico esplosivo, tutti assolutamente non reperibili sul mercato e comunque assai costosi ( è chiaro che tali oggetti potrebbero essere in teoria reperiti sul "mercato nero", ma allora sarebbe più semplice reperire una bomba già funzionante ed efficiente, anzicché reperire I' esplosivo specifico e le specifiche attrezzature tecniche necessarie a "ricondizionare" quella in sequestro ).
Ciò posto, e ricapitolando, è evidente che mancano gli elementi materiali di tutti i delitti ascritti all' imputato: le armi sono tutte "comuni da sparo" e non da guerra, e sono state regolarmente denunciate e detenute dall' imputato; stessa cosa dicasi per le munizioni; i bossoli non costituiscono parti di munizioni, perché semplici "oggetti" inoffensivi; la bomba e le parti di mina non costituiscono "bombe, mine o parti di esse" in senso tecnico, in quanto meri "inerti", parimenti innocui.
Consegue che tutto quanto in sequestro, polvere pirica compresa, va dissequestrato e restituito all' imputato, legittimo detentore.
La misura cautelare personale dell' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in essere nei confronti di quest' ultimo, gli era già stata revocata da questo Tribunale al momento del deposito della relazione peritale presso la cancelleria.
Il termine lungo di cui in dispositivo, infine, si è reso necessario a causa del numero e della gravità complessiva delle imputazioni ascritte al Kucich, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 544 comma 3° c.p.p.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,
Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve KUCICH Mario dai reati al medesimo ascritti, perché il fatto non sussiste.
Ordina il dissequestro e la restituzione all' imputato di quanto in sequestro.
Giorni trenta per i motivi.
Velletri, 12 marzo 2009
                                           Il Presidente est. dott. Gilberto Muscolo

NOTA

Il caso, alla fine brillantemente risolto dal Tribunale di Velletri, dimostra lo stato di sfacelo della giustizia penale italiana.
Esso è emblematico della inefficienza del sistema che mette il cittadino in mano a dei passacarte che ben poco capiscono di ciò che stanno facendo, che mettono in carcere la gente, la costringono a spendere migliaia di euro di avvocato e periti, rovinano reputazioni, cagionano danni economici e morali rilevanti, con assoluta noncuranza e senza mai rispondere per la loro incapacità. 
Il signor Kucich persona stimata e stimabile, un brutto giorno aveva la disavventura di cadere da una scala in casa sua; a causa dei rumori intervenivano i Carabinieri i quali, rassicurati sulla mancanza di pericoli, vedevano una pistola su di una scrivania, regolarmente denunziata. Vista la denunzia chiedono di vedere le altre armi elencate e apriti cielo! Non c’è ne una che per loro vada bene. Vedono dei simulacri di una bomba e di due mine e vengono colti dal raptus della grande operazione. Il povero Kucich viene trascinato in caserma come un delinquente, viene abbandonato in una per tutta la notte e alla mattina viene portato in carcere. Si badi che nel frattempo avevano fatto intervenire due  artificieri  i quali avevano stabilito correttamente che le bombe e le mine erano dei simulacri inerti.   Tutte le armi e munizioni, regolarmente denunziate vengono sequestrate senza però nulla chiedere al detentore che era l'unico che poteva dare eventuali spiegazioni. Avevano forse paura che si difendesse e che rovinasse l'operazione?.
L’ufficiale di PG che coordinava questa brillante operazione era un m.llo dei CC il quale, non vi è dubbio, si considerava un grande esperto di armi e diritto delle armi. Peccato che per lui un kit di ricarica sia un "caricatore" che va denunciato! Peccato che non sia stato neppure in grado di controllare che le armi e le munizioni (od ogive!) che sequestrava erano invece regolarmente denunziate. Non si capisce inoltre come abbia potuto, di notte, accertare presso la Questura o Commissariato se le armi erano o meno denunziate.
Già a questo punto pare ovvio che a Frascati si ignori che in Italia, di fronte ad un onesto cittadino, in possesso di licenze in materia di armi, si presume che egli ne sappia in materia di armi più di due carabinieri, che non sia una persona dedita al delitto e che, se spiega per quale motivo è in regola, ha il diritto di essere ascoltato e creduto fino a prova contraria. Non è un  extracomunitario clandestino buono per rimpolpare le statistiche.
Direi che un caso del genere, in cui gli stessi artificieri dei Carabinieri dicevano che non vi era reato, in cui il cittadino dimostrava di aver denunziato tutto ciò che andava denunziato e spiegava  ogni possibile dubbio, il fatto di ignorare tutto ciò integrerebbe persino una calunnia, se ci fosse dolo (e sicuramente non c’è, a meno di fare i fini giuristi e ipotizzare un dolo eventuale), ma comunque una grave incapacità operativa.
Comunque gli atti finivano al PM il quale, verosimilmente non informato circa le giustificazioni addotte dal Kucich, chiedeva la convalida dell’arresto e convalidava il sequestro.
L’arresto, pur di fronte alle spiegazioni fornite dalla difesa, veniva convalidato dal GIP che manteneva la custodia in carcere, cosa che si può dubitare nonsia conforme al volere della legge, per due motivi; in primo luogo non potevano sussistere esigenze cautelari se non immaginarie visto che il reo era incensurato e le armi erano sequestrate; in secondo luogo, perché in base alla relazione degli artificieri e alle spiegazioni del Kucich, mancava totalmente ogni prova di reato.  A meno ovviamente di ritenere che ciò che racconta la Polizia o i Carabinieri sia sempre una indubitabile e sacrosanta verità; ma allora ci si deve chiedere per quale motivo lo Stato dia 4 o 5 mila euro al mese al PM  e al GIP affinché siano i controllori di ciò che fa la PG, se poi non sono in grado di controllare un bel niente.
Sia chiaro che se un carabiniere mi arresta accusandomi di detenere un chilo di zucchero e io al PM od al GIP dichiaro che non si tratta di droga ma di zucchero,  non esiste alcuna prova a mia carico perché il carabiniere non è un perito o un esperto di droga e l’unica cosa su cui può testimoniare è se io avevo o no un pacco con una sostanza bianca. Così se mi prendono con un’arma ed io affermo che l’arma è perfettamente in regola, l’affermazione contraria del carabiniere   non vale nulla perché nulla può far pensare che egli ne sappia qualche cosa di armi e di diritto delle armi. Il guaio è che pubblici ministeri e giudici ne sanno talmente poco di armi che anche un carabiniere  sembra  loro un luminare!
Il risultato di questo stato di cose ben poco entusiasmante è che il Kucich ha dovuto attendere l’inizio del giudizio direttissimo in carcere. A quell'udienza con grande timore, i giudici hanno affrontato il rischio di metterlo agli arresti domiciliari, così che egli è rimasto rinchiuso per ben 20 giorni a meditare se per caso non abbiano ragione Berlusconi e Brunetta! Solo dopo il deposito della perizia a lui favorevole i giudici osavano correre l'ulteriore rischio di reinserirlo nella società, ma gli imponevano l'obbligo di presentarsi ogni tanto alla polizia. Dove erano i gravi indizi? Dove erano le esigenze cautelari? Perché mai era ancora pericoloso dopo che un perito d'ufficio avea accertato che era innocente? In base a quale dato di esperienza giudiziaria chi maneggia legalmente armi è pericoloso quanto rapinatori e spacciatori?
Come è possibile che si sia tanto combattuto per le garanzie del cittadino nel processo penale e poi queste garanzie vengano così calpestate per mancanza di capacità operativa, disinteresse per l’essere umano con cui si ha a che fare? Ma i nostri investigatori e i nostri giudici pensano davvero che  il dubbio sulla regolarità  formale di un’arma in mano ad un cittadino onesto giustifichino 20 giorni di galera?

Ma non basta perché non c'è mai limite al peggio: dopo parecchi mesi dalla assoluzione globale la vittima della giustizia non ha ancora riavuto la sua licenza di porto d'armi revocata dal questore e il prefetto gli ha notificato un provvedimento di divieto di detenere armi!
Davvero siamo uno stato di diritto retto da fini giuristi!

(Ottobre 2009)

 


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