Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Katane libere !

La pregevole Rivista Polizia Moderna,  organo di stampa ufficiale della Polizia di Stato, nel luglio 2014 ha pubblicato un inserto dal titolo Armi e prodotti esplodenti - Tipologie, legislazione e licenze,  a cura dello Ufficio per l’amministrazione generale - Area armi ed esplosivi", contenente una sintetica esposizione del diritto delle armi e degli esplosivi. È una esposizione sostanzialmente corretta (salvo piccole imprecisioni dovuta all'esigenza di sintesi) e forse questo è il motivo per cui pare che negli uffici periferici pochi l'abbiano letta bene! Eppure viene scritto chiaramente che esso viene pubblicato a cura di ufficio per l'amministrazione generale- area armi ed esplosivi  e quindi non vi sono dubbi che la fonte stessa è il ministero  che ne condivide in pieno l'interpretazione.
Il testo può essere letto a questo link
https://poliziamoderna.poliziadistato.it/statics/37/inserto_luglio_2014.pdf?art=1

Al paragrafo 6.4 si legge quanto segue:
"Inoltre, con particolare riguardo alle armi bianche utilizzate nelle arti marziali (es. la katana), si rappresenta che, nel ritenere strumenti sportivi non considerabili armi, ai sensi del citato art. 45, 2° comma, Reg. Tulps, quelli utilizzati nell'ambito delle Federazioni sportive riconosciute dal Coni, le spade giapponesi, poiché utilizzate in discipline non riconosciute da detto organismo sportivo, non rientrano in tale ipotesi. Ne deriva che, tranne il caso in cui esse siano state rese meri "simulacri" e dunque non più idonee a recare offesa alla persona (poiché private della punta e del taglio), le stesse non possano considerarsi strumenti sportivi e, pertanto, siano da includere fra le armi proprie da punta e taglio di cui all'art. 45, 1° comma Regolamento Esec. Tulps, data la loro naturale destinazione naturale all'offesa alla persona."
L'affermazione è del tutto corretta là dove dice che in materia di armi proprie non da sparo è necessario distinguere quelle che sono utilizzate per attività sportiva in quanto in tal caso diventano delle armi improprie. È un po' troppo categorica là dove dice che è necessario che l'attrezzo venga usato da una Federazione sportiva riconosciuta. Certamente se vi è questa Federazione, non vi può essere dubbio sulla qualificazione dello strumento usato, ma ben vi possono essere sport praticati storicamente o in altri paesi. Pensiamo ad esempio alla balestra che dal 1500 non è più usata come arma militare, ma che ha continuato ad essere usata per gare di tiro nei vari palii, che viene usata per caccia e che è pacificamente considerata arma impropria. La stessa Cassazione ha riconosciuto da tempo che un pugnale da subacqueo ò un attrezzo e non un'arma.
Inoltre nel momento che l'uso di certi attrezzi, a causa di mutamenti storico-culturali, non è più riservato alla offesa, vuol dire che l'oggetto ha perso la caratteristica della destinazione naturale all'offesa. Ciò è avvenuto ad esempio con spade e sciabole che, da quando sono stati vietati i duelli sono pacificamente divenuti attrezzi sportivi o da parata. Si vedahttp://www.earmi.it/diritto/leggi/sciabole.html .
A ben vedere ormai gli unici oggetti rimasti fra le armi da punta o da taglio sono i pugnali, le baionette ed i bastoni animati e ben ci si può chiedere che senso abbia continuare a ritenerli più pericolosi di un machete o di un robusto coltello.
Per quanto concerne le katane è ancora prevalente e consolidata opinione che esse, se non affilate, rientrano fra gli strumenti sportivi mentre rimangono armi proprie se son affilate (il che comporta nulla osta all'acquisto, vendita solo da parte di armieri, obbligo di denunzia, divieto di porto e di trasporto).
Però, fermo restando ciò che ha scritto Polizia Moderna nel 2914, il Coni già nell 2015 indica fra le discipline sportive riconosciute
https://www.coni.it/images/rsociale/capitoli2016/discipline_sportive_riconosciute_coni.pdf
la disciplina del kendo in cui, come noto,  vengono utilizzate katane affilate per la pratica delle prove di taglio. Ma fin dal 1980 la Federazione Italiana Kendo (FIK), viene riconosciuta quale Disciplina Sportiva Associata (DSA) nella Federazione Italiana Scherma (FIS) e fin dal 2006 ottiene il riconoscimento del GAISF (General Association of International Sports Federations), durante la 40esima Assemblea tenutasi a Seoul (Corea), il 06.04.2006, la ratifica, avviene alla Riunione del GAISF, tenutasi a Monaco il 17.10.2006. Come già detto sopra però non è rilevante la destinazione ufficiale ad uno sport, ma solo il fatto storico-culturale che ormai nessun usa più le sciabole e le spade come strumenti di offesa e quindi è venuta meno la destinazione naturale all'offesa. elemento essenziale che distingue le armi dagli altri strumenti (art. 585 c.p.)
Non vi può essere più alcun dubbio sul fatto che la katan è stata "sdoganata" sulla base poprio del criterio indicato dal Ministero e che è entrata a far parte degli strumenti sportivi.
Il Ministero farebbe bene a fare una circolare al riguardo, visto che non tutti possono leggere Polizia Moderna.

Attenzione: non correte a comperarle! La realtà è quella esposta, ma ci vorrà tempo fino a che venga recepita dagi operatori.

Attenzione: E' vero che se sono strumenti atti ad offendere sono di libero trasporto e porto per giustificato motivo, ma non è consigliabile uscire di casa con la katana infilata nella cintura all'uso dei samurai. La katana è bene trasportarla chiusa nella sua custodia, non lasciarla in bella vista nell'auto, e impugnarla solo i luoghi privati.

(20 marzo 2019)

In data 6 marzo 2019 il Tribunale di Catania, in persona del giudice Sterfano Montoneri ha emesso una pregevole sentenza in cui è giunto alle medesime cionclusioni per il nunchaku: è un attrezzo sportivo e non un'arma propria. La sentenza può essere scaricata in formato pdf .

 


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