Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori

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Ignoranza agraria della Cassazione

Vi è un delizioso libretto in greco antico, del terzo secolo dopo Cristo, intitolato Philògelos, che contiene la prima raccolta di barzellette conosciuta. Si tratta di barzellette del tipo di quelle che noi abbiamo adattato ai carabinieri (in altri paesi di solito sono riferite a particolari etnie, come ad esempio ai polacchi negli Stati Uniti) e che i greci invece, più realisticamente avevano riferito agli Scolasticoi, a coloro che hanno studiato, a coloro che si dànno arie di sapientoni e che invece sono solo degli sciocchi. A leggere certe sentenze della cassazione viene proprio da pensare che gli antichi greci avevano colto nel segno e che ben si potrebbe fare una raccolta di barzellette in cui i giudici sono i protagonisti al posto dei carabinieri!
Disse una volta Carnelutti, grande avvocato, che gli organi di giustizia si chiamano Corti perché con tale parola il legislatore ha misurato il cervello dei giudici.
Diceva Pierino in una delle sue battute che vi sono tre tipi di ignoranza; quella sessuale di chi non capisce un c…., quella idraulica di chi non capisce un tubo e quella agraria di chi non capisce un cavolo!
Quello che vi sottopongo è un tipico caso di ignoranza agraria, proprio perché la cassazione si è completamente persa nel valutare la coltivazione del mais.
La vicenda è quella di un proprietario di un terreno confinante con un campo di mais il quale nel 2000 ha lamentato di fronte al tribunale di Vercelli che il suo confinante seminasse il mais proprio sul confine così che l'acqua di irrigazione bagnava il suo muro di recinzione e con conseguente estensione delle piante e delle foglie di mais oltre il muro divisorio ed entro l'area sovrastante il cortile le piante crescendo facevano sporgere le foglie oltre il confine oltre il muretto di recinzione cadendo persino sul suo terreno.
Cosa mai sentita che si potesse agire in giudizio per una questione del genere perché è ovvio che mai la legge si è occupata di reprimere gli eventi naturali: le foglie cadono dove porta il vento, i frutti cadono secondo la legge di gravità e rotolano sul terreno secondo la stessa legge, l'acqua scorre lungo i pendii e nulla può impedire ciò; è solo vietato impedire il naturale corso delle cose in modo da danneggiare altri. Se uno non è contento che il suo muro (costruito all'aperto e naturalmente destinato ad essere asciutto o bagnato) venga a contatto di terra umida, è lui che lo deve impermeabilizzare e non è certo il vicino che deve preoccuparsi di dove va l'acqua con cui innaffia i pomodori. Ma il tribunale di Vercelli, il quale per dirla con il Manzoni ha fatto come la monaca di Monza  e "lo sciagurato rispose"; invece di dichiarare la lite temeraria, ha dichiarato che il mais va seminato a 2 m dal confine.
 La sentenza veniva giustamente riformata la corte di appello e finiva in cassazione la quale ha continuato a fare come la monaca di Monza!
Vedremo alla fine cosa ha detto la cassazione ma è opportuno premettere nozioni essenziali di agricoltura e di distanza per la coltivazione delle piante.
Premesso che in botanica le piante si distinguono in piante erbacee annuali (ve ne sono di perenni, ma in quanto la pianta ogni anno rinasce, e non ci riguardano), in piante erbacee biennali e in piante legnose perenni, è in primo luogo cosa ovvia, nella natura delle cose e del codice civile, che il problema delle distanze dal confine delle piante è riferita esclusivamente alle piante perenni, quelle cioè che hanno una durata di almeno due anni e che per loro natura non sono erbacce. Sempre il codice parla soltanto di alberi o arbusti ed ignora per l'appunto le piante erbacee. Questo per l'ovvia considerazione che il codice ha voluto regolare il sorgere di servitù le quali non possono nascere e consolidarsi di fronte a situazioni che cambiano di stagione in stagione. Se un contadino pianta una fila di fagioli contro il muro di confine, non è che acquista il diritto di piantare in eterno i fagioli contro quel muro perché il fagiolo esiste solo dal momento in cui seme è piantato fino al momento in cui la pianta si secca e perché la nascita di un'erba in un terreno è un evento del tutto naturale che nessuno ha mai preteso di regolare.
Quindi, si ripete, nessuna regola ha mai preteso di stabilire dove piantare le patate e i pomodori o come seminare il grano e il granoturco.
E non vi è libro di botanica al mondo che si sia mai permesso di definire mais o pomodori  o girasoli come arbusti, la cui caratteristica distintiva è di essere legnosi. Il legislatore ha usato nelle norne sulle distanze degli alberi una precisa terminologia botanica che esclude ogni possibilità per il giudice di attribuire alle parole un significato diverso da quello tecnico o scientifico. Dicevano i romani che in claris non fit interpretatio, ma non si può pretendere che in cassazione si ricordino di cose studiate 40 anni prima! E poi il mas al tempo dei romani non c'era!
In secondo luogo è una cosa ovvia, come si riscontra passeggiando per qualsiasi bosco, che al di fuori delle zone regolarmente coltivate non è che i confini siano costituiti da strisce spoglie di piante, anche se queste devono essere piantate a 3 m dal confine; non è che quando si fotografa la terra con un satellite si vedono i terreni e i boschi come una scacchiera formata da strisce brulle di 6 m! In un bosco, e specialmente della macchia mediterranea come abbiamo noi, le piante non sono piantate, ma crescono spontaneamente e poco importa dove sia il confine, salvo che nel momento in cui vanno tagliate, quando ciascuno ha diritto di prendersi la pianta che è cresciuta sul proprio terreno. È per questo motivo che il codice parla solo di piantagioni e non regola le situazioni spontanee fino al momento in cui esse non entrano in conflitto con il tipo di coltivazione; è ovviamene nell'interesse dei confinati di sfruttare ogni metro del proprio terreno e le situazioni sul confine si compensano l'una con l'altra.
Ecco invece che cosa ha scritto la cassazione nella sentenza 5321 del 17 marzo 2016:
Tanto chiarito, l'assimilazione delle piante di mais agli arbusti operata dalla sentenza impugnata, ai fini dell'applicazione dell'alt 892 c.c., appare corretta, oltre che conforme ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 2830 del 1999; Cass. n. 9368 del 1994; Cass. n. 164 del 1981). Ai fini della distanza dal confine, infatti, la disposizione codicistica distingue gli alberi e le piantagioni, ai fini delle distanze da osservarsi dal confine, nelle seguenti cinque categorie: 1) gli alberi di alto fusto, cioè quelli il cui fusto,semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci.i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, i quali debbono essere piantati ad almeno tre metri dal confine; 2) gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami,la cui distanza dal confine non deve essere inferiore a un metro e mezzo; 3) le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore ai due metri e mezzo, che possono essere piantati a non meno di mezzo metro dal confine; 4) le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, per le quali la distanza minima è di un metro; 5) le siepi di robinie, che debbono essere piantate ad almeno due metri dal confine. Dunque il legislatore nello stabilire al punto 3) per alcune specie la distanza minima di mezzo metro, vi include gli arbusti, le siepi vive e gli alberi da frutto, per i quali ultimi, soltanto, stabilisce un limite di altezza, che non deve essere maggiore di due metri e mezzo; nettamente distinte dalle siepi, come sopra definite, sono invece gii alberi di alto e medio fusto - per i quali la norma stabilisce distanze superiori - che invece sono caratterizzati da un tronco che si ramifica ad una altezza, rispettivamente, superiore o non superiore a tre metri. Sulla base di tali elementi distintivi, la conclusione dei Giudici di merito, secondo cui la piantagione di granoturco va qualificata sostanzialmente come arbusto e non come albero ad alto o medio fusto non può che ritenersi esatta, per la stagionalità della stessa, per cui presenta differenti momenti di crescita, con l'effetto che la sua altezza costituisce un dato indifferente rispetto alla distanza dal confine.
Tanto per la precisione, va subito detto che le tre sentenze citate come precedente c'entrano, tanto per restare in tema agricolo, come i cavoli a merenda; esse trattano solo della differenza fra alberi ed arbusti ed avrebbe un senso richiamarle solo se chi ha redatto la legge avesse avuto il sospetto che il mais cresce sugli alberi! I giudici non si sono neppure resi conto che il problema non era di stabilire se il mais è un albero o un arbusto, ma se il mais rientra fra le tipologie di piante regolate dalla legge! I tapini erano convinti che il codice civile, nelle sue 5 categorie avesse regolato tutto il regno vegetale!
La cassazione avrebbe potuto risparmiarsi ogni motivazione rilevando che il mais è una pianta annuale e quindi non è soggetta alla regolamentazione del codice civile. Ma purtroppo ha voluto discettare di botanica, cosa facile se si fa meno di aprire un qualsiasi libro di botanica o un qualsiasi dizionario della lingua italiana, ed ha stabilito ufficialmente che il mais è un arbusto; cioè, udite udite, ha ufficialmente stabilito che il mais non è una pianta erbacea, come scritto anche nel manuale delle giovani marmotte, ma un arbusto pluriennale, ragione per cui nel seminarlo si deve rispettare una certa distanza dal confine.
Affermazione sconvolgente perché non ci si può certo fermare al mais. Ovvio che non si possono piantare le piante rampicanti, perché esse hanno il difetto di strisciare sul terreno e possono invadere il terreno confinante; ovvio che non si possono seminare i fagioli, i piselli e i pomodori perché essi richiedono un sostegno di legno e quindi, in sostanza diventano degli arbusti più che idonei a turbare la quiete del confinante. E se il mais è un arbusto perché arriva essere alto anche 2 m, vuol dire che anche un girasole è un arbusto da coltivare a debita distanza dal confine; dio non volesse che un colpo di vento facesse piegare il suo stelo oltre confine.
Come la cassazione abbia potuto inventarsi che il mais è una pianta legnosa, è un mistero indecifrabile. L'unica parte dura del mais è la pannocchia, ma il considerarlo un oggetto duro è cosa che può venire in mente solo a chi ha usato la pannocchia come sex toy. Ma ragionando così si potrebbe anche considerarla un'arma in quanto in dialetto bergamasco la chiamano el canun de la melega!
E non basta: se quando si innaffia la verdura si deve stare attenti a noi bagnare il muro del vicino è chiaro che contro questo muro è anche vietato orinare. Dio non voglia che si crei una servitù di vespasiano!
Siamo così giunti a constatare che siamo di fronte anche ad una ignoranza sessuale e ad una ignoranza idraulica!

Vi prego di fare mente locale su questa causa: undici giudici impegnati 16 anni per decidere una causa ignobile e puramente emulativa (termine dotto per indicare cause fatte solo per rompere le balle!) che avrebbe meritato solo un calcio nel sedere a chi l'aveva iniziata, completamente sbagliata dal giudice di primo grado, completamente sbagliata dalla Cassazione. E poi ci si domanda perché le cause durano a lungo: mi pare ovvio che ci sono degli incapaci che non sanno dare ai problemi la giusta soluzione la quale, nel 90% dei casi, deve essere loro chiarissima dopo 10 minuti che si sono lette le carte iniziali del processo (altrimenti è meglio che cambino mestiere!)  e che manca una adeguata sanzione per l'avvocato che porta avanti certe pretese e per il giudice che non si accorge della dappochezza della causa.


2 ottobre 2019


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