Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Scritti vari > Errori dei periti

back

Gli errori dei periti - Sentenza del Tribunale di Catania

Nr. 1608/1999 Reg. Gen
Sent. nr. 437/02

RI

TRIBUNALE DI CATANIA
Il dr. Santino Mirabella ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
**** ****
Imputato: a) di disastro colposo, b) omicidio colposo, c) lesioni colpose

(omissis)


Assume un aspetto fondamentale (di per sé addirittura autonomo ripetto al decesso di Vaccalluzzo Gianliuca e del ferimento di Leotta Nicola, alla luce della ipotesi di reato ex capo di imputazione a), verificare se il tipo di distruzione del materiale pirico effettuato presso la Pirotecnica rispondesse ai requisiti della sicurezza e della correttezza formale e sostanziale.
I consulenti del P.M., ing. Manlio Averna e dott. Giovanni Brandimarte, ritengono che le modalità del brillamento non siano state eseguite a regola d'arte. Infatti non si porrebbe come regola di prudenza il brillamento incontrollato di grossi quantitativi di fuochi artificiali soprattutto in presenza di materiale artigianale di natura sconosciuta; pertanto sarebbe stata preferibile la scelta della immersione in acqua o, almeno, il brillamento 'a rate, cioè con piccole quantità di materiale per volta con il controllo a campione degli effetti provocati dalle varie tipologie di fuochi. Inidonea appare, per il consulenti, anche la stessa scelta della fossa di combustione in quanto non garantiva sicurezza nei confronti della stessa Pirotecnica per la probabilità di proiezioni di materiale incandescente nella zona confezionamento fuochi, nonché per il rischio di incendio dei luoghi immediatamente circostanti.
I periti del G.I.P., dott. ing. Michele Brescia e per. min. Carmelo Ferraro, non lesinano critiche alle modalità della distruzione. Secondo loro la distruzione per via pirica sarebbe sempre da sconsigliarsi se non (eventualmente) per piccole dosi, evitando sempre la distruzione di massa. Il ragionamento è che non si possono prevedere tutti i possibili fenomeni di sovraproiezione di materiale incandescente verso l’esterno (onde per cui il tipo di fossa di combustione utilizzata per la suddetta distruzione non poteva essere idonea non garantendo nel senso indicato; conseguenzialmente i periti ritengono non correttala modalità prescelta; specie alla luce del fatto di essere all'interno dì una fabbrica di fuochi di artificio ed in prossimità di un’altra fabbrica dì polvere nera. Le modalità alternative sarebbero dovute più correttamente essere o l'annegamento in acqua, o la distruzione per piccole dosi, previa apertura dei fuochi e realizzazione di sottili strisce di materiale al fine di contenere la distruzione entro i limiti normali della combustione, senza farla degenerare in esplosione.
Come si vede, i consulenti del P.M. e del G.I.P. pervengono a conclusioni analoghe.
In dibattimento la loro posizione, che dalle consulenze e perizie risulta invero leggermente apodittica nelle conclusioni, viene opportunamente approfondita dalle parti. Nelle relazioni scritte, infatti, sembra che le modalità di brillamento, del resto abitualmente utilizzate, così come ammesso dai vari testi, non siano state eseguite a regola d'arte in quanto sarebbe stato preferibile intraprendere una strada diversa. Quello che lascia incerti è che, comunque, tutto sembra essere stato argomentato ex poste non ex ante. Cioè sembra che la valutazione di pericolosità in sé derivi dal fatto che, partendo dall’assunto che la esplosione avvenuta alla VIP derivi causalmente dalla esplosione avvenuta presso la Pirotecnica, ciò dimostrerebbe che il brillamento era quindi pericoloso e sarebbe stato preferibile adottare una diversa soluzione.
Infatti, ricapitolando, la pericolosità delle modalità di distruzione attengono ai seguenti elementi:
a) pericolosità "soggettiva", in quanto derivante da mere valutazioni peritali;
b) il fatto di essere in una fabbrica di fuochi di artificio;
c) il fatto di essere vicino ad una fabbrica in cui veniva lavorata la polvere pirica.

Analizziamo punto per punto:
a) La pericolosità definita soggettiva non comporta una certezza giuridicamente valida. Non vi sono norme di legge anche solo regolamentari, che indichino in maniera inequivoca la strada che occorreva intraprendere. La valutazione. finale è, pertanto, proprio una mera valutazione, per ciò , stesso suscettibile di censure e perplessità, così come meglio evidenziato in seguito.
Il fatto di essere all’ interno di una fabbrica di fuochi di artificio non può rendere per ciò stesso pericolosa una operazione di brillamento. Il problema e quello di predisporre gli accorgimenti necessari, ed in tal senso occorre rilevare come:
1) gli operai erano stati opportunamente allontanati. Come si e visto, ciò si è senz'altro verificato, anche se vi è chi sostiene che tale allontanamento si era verificato per espresso direttiva data dall'ispettore Schifano e chi sostiene che invece si erano allontanati tutti di fatto in quanto resi comunque edotti della imminente esplosione;
2) un casotto interno alla fabbrica venne chiuso e le persone all'interno allontanate;
3) la fossa di combustione preesisteva ed in essa si erano effettuate sempre le distruzioni consimili. Se la valutazione di inidoneità si pone su un preteso ragionamento ex post, allora per coerenza dovrebbe rilevarsi, proprio ex post, che la fossa è rimasta pressoché integra e ciò cozza con la valutazione di inidoneità della stessa;
4) sempre utilizzando il ragionamento ex post, parimenti non può trascurarsi come all'interno della fabbrica, cioè proprio dove si sarebbe sviluppato, in seguito all'esplosione, un fungo tipo 'Hiroshima', non si sono verificati danni, neppure lievi. Né vi sono stati incendi nella vegetazione confinante con la Pirotecnica e, soprattutto, nella fascia tra le due fabbriche. Qualunque valutazione ex post non può sostituirsi ad una valutazione ex ante; con il senno del poi, cioè, è facile dire cosa si doveva fare prima (non dimenticando che, nel caso in specie, la valutazione col senno del poi si basa per giunta su di un assunto indimostrato, e cioè che una esplosione ha causato l'altra); ma, parimenti, a questo punto, una valutazione ex ante non può prescindere, in termini di certezza, dalla valutazione ex post. Troppo semplice dire che se alla pirotecnica non è assolutamente successo niente, tutto è dipeso dal mero caso fortuito Tale considerazione dei periti del G.I.P. fa emergere la latitanza di considerazioni scientificamente apprezzabili ed utilizzabili nel processo de quo.
Forse la presenza della fabbrica VIP nelle vicinanze avrebbe potuto. comportare una modalità diversa, quanto meno per un eccesso di prudenza sempre valido, alla luce del "non si sa mai". Forse. Ma Schifano non sapeva della VIP. I Vaccalluzzo sì. Qualunque modifica alle modalità di brillamento sarebbe dovuta nascere da loro, anche solamente prospettando agli artificieri questa situazione. Nulla in tal senso può muoversi contro lo Schifano. Ma in ogni caso non si è saputo indicare in maniera incontrovertibile (questa è una sentenza e necessita di certezze; non è un trattato) se e quali modalità avrebbero dovuto certamente essere applicate per escludere ogni rischio. Tutte le modalità potevano riservare rischi; ma ragionare coi senno del poi è facile ma fuorviante. Lo stesso gen. Schiavi, consulente della Difesa, davanti ad una precisa domanda circa la correttezza delle modalità esecutive della distruzione presso la Pirotecnica, riconosce che, sapendo ora quello che è successo e ciò che si è ritenuto in ordine al nesso causale per estrema prudenza avrebbe anche operato diversamente. Ma il discorso è ovviamente drogato da quanto successo (morti, feriti, processi, udienze) e, col senno del poi, ogni eccesso di prudenza non è sconsigliabile. Ma il discorso dei consulente, in senso assoluto, non smentisce quanto ritenuto circa l'impossibilità di raggiungere la certezza che quel tipo di distruzione sia stata organizzata male, anche a prescindere dal nesso causale con le ulteriori e disastrose esplosioni presso la fabbrica VIP.
Dalle relazioni dei consulenti e dei periti, pertanto, si traggono conclusioni che non convincono il Tribunale, non perché campate in aria, ma perché per condannare una persona occorre che dal processo emerga una prova della commissione del reato e non il mero, anche se pregnante, sospetto.
Possiamo allora verificare se dalle deposizioni dibattimentali la posizione degli esperti sia stata esplicitata in maniera più convincente.
A seguito alle domande dibattimentali, sia i consulenti che i periti persistono nella loro posizione; ma non aggiungono niente rispetto ai dubbi ora sollevati.
I consulenti insistono nelle foro posizioni senza aggiungere nulla di nuovo. Il brillamento per piccole dosi, o l'immersione in acqua, vengono ritenute le modalità che dovevano essere attuate per effettuare la struzione di materiale in parte artigianale e sconosciuto.
Gli ing. Brescia e Ferraro, anzi, proprio davanti ad una esplicita domanda circa l'esistenza di regole precise da applicare nel caso in specie, parlano espressamente di mere regole di buon senso (Brescia: c’è una regola che va al di là delle regole scritte o imposte dalla legge che è quella della sopravvivenza e quindi il buon senso). E' chiaro quindi, come detto, che non vi è una vera e propria disposizione di legge su come effettuare i brillamenti, trattandosi appunto, più che altro, di norme di media diligenza, frutto di valutazioni ed interpretazioni valide caso per caso e che possono essere opinabili ed opinate, ma non per questo si può parlare con certezza assoluta di una strada preferenziale all'altra; specie in casi borderline come questo, dove la valutazione di una scelta è stata effettuata in un determinato momento e giudicata in un secondo momento alla luce, però, di fatti, circostanze e soprattutto esiti non sufficientemente suffragati.
Del resto l'annegamento in sé (sempre ammesso che fosse possibile nel caso in specie, dato che sembra che presso la Pirotecnica non vi erano mezzi adeguati per questo anche se ciò poteva comunque, al limite, suggerire di fare la distruzione altrove, non obbligando comunque la distruzione per esplosione qualora fosse ritenuta pericolosa) non e una modalità priva di ogni pericolo: come evidenziato in dibattimento, esistono artifizi impermeabili, le cui miscele sono agglutinate con collanti, resine e gomme che li rendono del tutto insolubili in acqua; inoltre gli artifizi dotati di involucri in plastica, una volta estratti dall'acqua tornerebbero ad essere pericolosi come prima. Nel materiale distrutto presso la, Pirotecnica non vi è prova che non vi fossero anche artifizi del tipo indicato e pertanto non è sicuro nemmeno che l’annegamento al posto del brillamento avrebbe per ciò stesso ridotto o aumentato un eventuale rischio.
Né altro tipo di interventi poteva essere sicuramente indicato in maniera migliore, alla luce dell'ovvia pericolosità di intervenire manualmente su un artificio sconosciuto smontandolo o peggio tagliandolo con una lama.

Nesso di causalità tra le esplosioni?
Il problema si pone a prescindere dalle altre valutazioni. Infatti la distruzione del materiale pirico pressò la Pirotecnica può, essere stata effettuata correttamente, sulla base della conoscenza dei luoghi avuta dallo Schifano, ma comunque aver creato lo stesso un effetto estensivo causando le esplosioni presso la VIP; oppure la distruzione riferita potrebbe anche essere stata effettuata senza i requisiti di sicurezza, violando i principi di perizia, diligenza e prudenza, ma non aver comunque causato la fetale esplosione. Pertanto occorre valutare autonomamente e particolarmente il possibile collegamento causate tra le varie deflagrazioni della Pirotecnica e della VIP.
I consulenti. del P.M. ed i periti del G.I.P. concordano, nelle loro relazioni scritte, nel ritenere che il nesso causale vi sia.
Per i consulenti del P.M. sarebbe avvenuto quanto segue:
a) partendo dalla idea che si alzò un fumo di 60 mt. è ragionevole pensare che l'esplosione pilotata presso la Pirotecnica abbia determinato la proiezione/ricaduta di corpi incandescenti (primari sotto forma di razzi o secondari sotto forma di materiale cartaceo in combustione) nella zona di pertinenza della VIP
b) tali corpi incandescenti avrebbero determinato (presumibilmente in modo indiretto, considerato il lungo intervallo di tempo tra i due fatti) l'attivazione della polvere nera che si trovava nella zona adibita all'essiccamento di tale prodotto.
c) dopo si verificava l'esplosione alla VIP. Le cause, per i consulenti; possono essere ben tre:
1) la proiezione dei materiali incandescenti o comunque in combustione provenienti dalla esplosione presso la Pirotecnica
2) la proiezione di materiali incandescenti o comunque in combustione provenienti dall’esplosione della polvere nera nella zona essiccatoi;
3) l'attivazione "per simpatia" dovuta all'onda d'urto generata dalle esplosione della polvere nera nella zona degli essiccatoi (questi ipotesi è però ritenuta la meno probabile).
d) comunque i consulenti concludono ritenendo che “la mancanza di riscontri obiettivi non permette di formulare giudizi di maggiore o minore probabilità tra la prima e la seconda ipotesi, fermo restando il concetto che anche la seconda esplosione verificatasi presso la ditta LA VIP è ragionevolmente attribuibile ad una sollecitazione termica.

Per i periti del G.I.P. sarebbe avvenuto quanto segue:
a) un artifizio inesploso ma parzialmente ignito (definito vettore di innescamento), consistente con ogni probabilità in carta piegata ed incollata impregnata di polvere nera con funzione di ritardo o di accensione, può essere stato scagliato direttamente in direzione della VIP,
b) oppure è altrettanto probabile una seconda ipotesi: il vettore di innescamento sarebbe arrivato alla VIP non direttamente me per effetto di ricaduta: infatti, partendo dall'assunto della sussistenza di un fungo di fumo alto 60 metri e pieno di detriti ( ma vedi i capitoli relativi alla verifica di tali ipotesi), i consulenti continuano ritenendo quindi possibile che il vettore sia arrivato anche grazie al vento;
c) eppure ancora è abbastanza probabile e, comunque, sicuramente più probabile che il vettore di innescamento abbia colpito direttamente la polvere stesa e non il fusto contenente la polvere già essiccata, di dimensioni più ridotte e probabilmente riparato dalla tettoia e quindi con una superficie più difficile da raggiungere. Non é da escludere che a causa di una modesta depressione, il pezzo ignito abbia raggiunto la strada di penetrazione all'interno della fabbrica rotolando lentemente (45 minuti) verso la polvere nera stesa: la carta incollata parzialmente ignita. avrebbe pertanto covato sulla polvere nero raggiungendo: la temperatura di infiammazione dopo tutto tempo indicato. La successiva accensione della polvere nera, presumibilmente all'interno della carta, avrebbe così comportato la deflagrazione del vettore di innescamento e la conseguenziale infiammazione della polvere nera stesa ad essiccare e che immediatamente, prese fuoco.

Concludendo, i periti, nella loro relazione scritta, ritengono che è estremamente probabile che l'infiammazione della polvere nera sia stata cagionata dal fatto che su di essa sia arrivato, in un modo o nell'altro, un artificio o frammento di esso, ignito ed in grado di conservare la sua capacità di propagare incendi ed infiammazioni anche per un tempo di 45 minuti.
Anche questa parte della consulenza scritta non convince: o meglio, non fornisce elementi sicuri per arrivare a conclusioni certe e non a meri sospetti: Tutto questo non per una mancanza dei periti ma per l'effettiva e dichiarata, impossibilità di acquisire elementi che consentano senz’ombra di dubbio di ricostruire un legame tra le esplosioni. Le ipotesi dei periti sono e restano ipotesi; gli stessi infarciscono le loro ricostruzioni con una sequela di probabilmente, presumibilmente, con ogni probabilità, abbastanza probabile, non è da escludere etc. che la dicono lunga intorno alla oggettiva difficoltà di superare il campo della mera ipotesi.
Quando tante ricostruzioni sono probabili, conseguenzialmente ognuna può essere sposata senza che vi sia un elemento che la faccia prevalere sulle altre; non solo, ma addirittura non vi sono elementi per dire che visto che le soluzioni probabili sono più di una, non si sia invece verificata un’ altra ipotesi diversa da quelle.
Per esempio:
- Innesco attraverso l'attrito provocato dal passaggio di persone prive delle specifiche scarpe necessarie?
- Scintilla proveniente dallo scappamento (privo di spegnifiamma) della vettura servita a Vaccaluzzo Gianluca e Leotta Nicola per recarsi alla Pirotecnica e poi risalire?
- Addirittura il mozzicone di una sigaretta, fumata da qualcuno con pazzesca incoscienza nelle vicinanze?
Chi può dire sì?
Chi può dire no?
Davanti ad una simile anomala situazione, risulta evidente, insomma, che non si sa perché si verificarono le esplosioni presso la ditta VIP, né vi è modo di saperlo.
L'intera istruttoria è proseguita per ipotesi più o meno verosimili, ma in ogni caso semplici ricostruzioni con le quali possono riempirsi tomi di discussione ma che non riescono ad approdare nei lidi della certezza, unico punto di riferimento per consentire di condannare una persona.
Le ricostruzioni sono tutte meramente teoriche e possibiliste; la perizia è stata addirittura fatta dopo un anno dai fatti, quando i luoghi ere completamente mutati.
In dibattimento, così come per l'ipotesi di reato di cui al capo a) già trattata in precedenza, non si sono acquisiti elementi maggiormente convincenti.
I consulenti ing. Averna e Brandimararte affermano di avere ritrovato, a differenza differenzi dei Carabinieri, residui di artifizi che proverebbero inequivocabilmente (?) che dall'esplosione presso la Pirotecnica sarebbero arrivati senz'altro frammenti presso la VIP creando il disastro. Tali residui, già comunque indicati in consulenza, sono un bicchierino di plastica, un frammento di cartone avvolto a spirale con dentro colla sulla quale vi era anche polvere nera ed un pezzetto di miccia. Il ritrovamento avvenuto più di una settimana dopo i fatti) di tale materiale, incompatibile con la produzione che si effettuava presso la VIP, fa concludere l'ing. Averna che “il problema dal punto di vista del nesso era tecnicamente risolto”; il consulente aggiunge: “non sono un opinionista („) è chiaro che si è creata una colonna d’aria ascendente; questa colonna è salita a una certa altezza e poi l'aria, come è logico, raffreddandosi, ha creato il moto convettivo e questo ha veicolato molto in alto e quindi poi avvenuto il trascinamento (...) quello che conta, è che è inoppugnabile il risultato”. Poiché si trattava di ,materiale non prodotto dalla VIP, questo ha dato certezza. Acquisita questa certezza si sono fatte delle ipotesi
In pratica, avendo rilevato materiale non lavorato presso la VIP, con una sequenza logica che lascia interdetti, il consulente desume che: a) quel materiale non era lavorato alla VIP; b) quel materiale proviene dalla Pirotecnica; c) quel materiale (v. il 'biccherino') contiene clorati, nonché presenta tracce di bruciature, quindi sicuramente proviene da una esplosione; d) quel materiale quindi non solo proviene dalla Pirotecnica ma addirittura, specificamente benché senza nessuna prova, deriva dall'esplosione del 18 gennaio 1997; e) correlativamente questo dimostra che, in un modo o nell'altro, le esplosioni sono collegate.
L'ing. Manlio Averna si esprime con una tale certezza e con una tale assoluta mancanza di dubbi da lasciare perplessi. Egli stesso non sa fornire una ipotesi più plausibile delle altre ma non lascia margini di dubbio circa il legame causale, acquisito quasi come una scelta di pensiero più che come il risultato di una verifica concreta. Il consulente deve fornire la sua scienza e non le sue opinioni personali. Non c'è alcun elemento che ci possa dire che i frammenti ritrovati presso la VIP oltre una settimana dopo i fatti possano risalire senz'altro alla Pirotecnica e senz'altro a quella esplosione. Meno che mai che da quella esplosione sia derivata la esplosione alla VIP. Eppure il consulente, a differenza dei periti che nelle relazioni scritte (v. supra) eccedono in onesti “probabilmente, probabilmente, plausibilmente, estremamente probabile” etc: , parla in termini fideistici di certezza assoluta: abbiamo certezza … non è assolutamente discutibile, non ci sono dubbi di sorta, non c'è spazio per dialogo, per me il discorso è chiuso. Ebbene, il Tribunale non riesce e scorgere gli elementi che consentano di far proprie tali certezze assolute (del resto smussate dallo stesso ing. Manlio Averna laddove, nel corso della sua deposizione, scivola linguisticamente verso più prudenti
“ a me è sembrato estremamente ragionevole che questo costituisse un nesso.. “
Del resto tale nesso viene considerato come provato apoditticamente: è infatti lo stesso ing. Averna, cioè l'esperto più sicuro delle proprie conclusioni che dichiara a verbale che non ha studiato il moto e le eventuali modalità con cui i frammenti dell'esplosione alla Pirotecnica sarebbero giunti presso la VIP provocando il disastro, ritenendo di aver superato qualsiasi dubbio con le analisi chimiche dei reperti; conferma ulteriore che il criterio seguito è quello della sequenza logica or ora richiamata e criticata; a) quel materiale non era certamente lavorato presso la VIP; b) quel materiale proviene quindi dalla Pirotecnica; c) quel materiale (v. il 'bicchierino') contiene clorati, nonché presenta tracce di bruciature, quindi sicuramente proviene da una esplosione; d) quel materiale quindi non solo proviene dalla Pirotecnica ma addirittura, specificamente, deriva dall'esplosione del 18 gennaio 1997; e) correlativamente questo dimostra che, in un modo o nell’altro le esplosioni sono causalmente collegate.
Il dottor Giovanni Brandimarte insiste nei suoi più morigerati “è abbastanza plausibile... è ragionevolmente ipotizzabile ... etc. Egli afferma che “aver trovato lì questo pezzetto di carta e questo bicchierino porta a pensare, ad ipotizzare in maniera abbastanza plausibile che questi facessero parte degli artifizi pirotecnici. Il discorso si dilunga, ma in nessun punto della deposizione del dott. Brandimarte, così come degli altri consulenti e periti, si possono trarre elementi per ritenere non diciamo provato ma nemmeno ragionevolmente probabile l'esistenza del nesso causale tra le esplosioni.

Le ipotesi di lancio diretto o di ricaduta vengono sempre riproposte, ma nessun elemento viene aggiunto all'aspetto meramente ipotetico e insistendo essenzialmente sulla possibile azione di trascinamento di qualche frammento.
Si ritiene addirittura superfluo addentrarsi più di tanto in ambiti di stretta tecnicità: il problema è proprio l’assoluta assenza di una possibile dimostrazione del nesso causale tra le esplosioni.
Le stesse argomentazioni non solo poggiano su mere valutazioni probabilistiche, ma anche su premesse di fatto che però non trovano parimenti conforto oggettivo. I già riferiti frammenti trovati sul luogo dai periti non trovano alcuna possibilità di essere abbinati con certezza all’esplosione di quel giorno presso la Pirotecnica.
Non solo: anche gli stessi periti sostengono di aver rinvenuto, anche se presso la Pirotecnica, frammenti (che potrebbero risalire anche e tre quattro anni prima), non rinvenuti dai Carabinieri.
Cosa dimostrerebbe questo? Che i Carabinieri, che non trovarono frammenti oltre i 50 60 metri dalla fossa di combustione, cercarono male o che comunque era in ogni caso difficile trovare proprio tutto?
Tutto può essere, niente è provato o provabile.
Inoltre, a parte le perplessità che una persona priva di cognizioni adeguate può avere a pensare che quei frammenti possano avere fatto un volo di quasi 400 mt (bypassando la zona tra le fabbriche, ove non è stato, trovato alcun frammento), appare convincente la spiegazione del gen. Romano Schiavi che rileva come la polvere nera faccia parte della prima categoria di esplosivi per la sua capacità di esplodere particolarmente blanda, tale da rendere impossibile il superamento di determinati limiti di velocità, alla luce di una serie di parametri quali la resistenza dell'aria nonché il peso dei frammenti ritrovati, in principal luogo il famoso bicchierino.
Non si riesce quindi a ricostruire perché si siano verificate le esplosioni presso la VIP. Ma non può non sottolinearsi una lacuna nelle indagini: non è stato sufficientemente indagato ciò che veramente stava succedendo alla VIP al momento della esplosione presso la Pirotecnica e quindi, conseguenzialmente, cosa si è verificato veramente presso la suddetta VIP, in generale ed in particolare quel giorno.
Le indagini hanno avuto un itinerario unilaterale. Basandosi sulla aprioristica certezza che le due esplosioni fossero collegate, le indagini hanno avuto l'unico obiettivo di sceverare tutto ciò che avvenne presso la'' Pirotecnica (chi c'era, cosa si faceva, che attività si svolgevano etc.), mentre non ci si addentrò adeguatamente circa le attività che si svolgevano presso la VIP, in generale ed in particolare quel giorno.
Che attività si svolgevano veramente presso la VIP, solo quella ufficiale o anche altra?
Non ci sono elementi per gettare sospetti addosso a persone che sono le vittime principali di questo processo; il problema a monte .è un altro, cioè, appunto, che proprio nessun accertamento serio venne fatto in tal senso.
Per esempio: chi era quella persona che vagava e piangeva subito dopo l'esplosione, vista dagli artificieri giunti sul luogo? E soprattutto: che ruolo svolgeva?
In che modo l'essiccazione della polvere nera era effettuata? In maniera corretta o (come sembra) senza le necessarie ed obbligatorie garanzie di sicurezza? Infatti emerge dalle dichiarazioni di tutti, soprattutto del Leotta, che almeno quel giorno non erano rispettate le precauzioni obbligatorie da tenersi in una fabbrica ove si lavora la polvere pirica.
Quali accorgimenti erano pertanto adottati per evitare rischi?
In tal senso la perizia dell'ing. Michele Brescia e del per. min. Carmine Ferraro solleva molti e pregnanti dubbi. I periti mettono in luce che all'interno della fabbrica LA VIP (...) l’uso dei caselli era in parte difforme da quello previsto e consentito. In particolare, si rileva come lo scambio di ufficio fra i caselli fosse quasi una regola. Tutto ciò denoterebbe un atteggiamento semplicistico e superficiale improntato a disattendere regole elementari, nell’ ambito del quale atteggiamento potrebbe inquadrarsi l'aver lasciato uno o più fusti contenenti polvere essiccata, nelle vicinanze dell’essiccatoio nell’ambito del quale si operano lavorazioni a rischio (...) .
Quindi la VIP (che era ad una distanza, aggiungiamo ora, addirittura inferiore a quanto previsto in casi del genere dal cap. I dell'allegato B al regolamento di esecuzione del TULPS) non operava nel pieno del rispetto di tutte le regole (anche omettendo la surriferita perplessità, non risolta in udienza, circa la legittimità ai sensi della licenza prefettizia dell’operazione svolta).
(omissis)
PQM
Assolve l’imputati dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi b) e c) per non aver commesso il fatto.
Catania, 22 febbraio 2002

Nota: L’interesse di questa sentenza, egregiamente motivata dal giudice il quale ha dovuto sopperire con le proprie capacità alle deficienze investigative e peritali, sta nell’essere un modello esemplare per far capire come vengono condotte le indagini e a quali periti ignoranti ed incapaci si affidino i giudici, senza affatto curarsi di sapere se essi sono idonei, esperti, qualificati, equilibrati, esenti da patologie mentali, ecc. ecc.
Il caso era molto semplice e avrebbe potuto tranquillamente essere archiviato dal PM dopo una settimana, se solo avesse avuto la doverosa accortezza di chiamare un esperto qualificato (cioè uno di quelli che in una fabbrica di esplosivi ci hanno lavorato, o un militare che ha maneggiato esplosivi per tutta la vita; magari anche un vecchio fochino che gli avrebbe senz’altro detto delle cose più sensate di quelle che vengono riferite nella sentenza.
Non ho riportato la parte espositiva della sentenza, molto ampia nell’esaminare le varie testimonianze, perché bastano gli elementi essenziali. Dovendosi distruggere un certo quantitativo di artifici pirotecnici sequestrato a Catania (ma nessuno dice quanti fossero e di che tipo fossero!), l’artificiere della questura si recava presso una fabbrica di fuochi d’artificio in cui vi era una fossa di combustione per effettuare la distruzione con la collaborazione del titolare della ditta. Il materiale veniva versato sfuso nella fossa e poi l’artificiere procedeva al brillamento. Non si capisce dagli atti, e pare che nessuno lo abbia accertato (!) che cosa abbia fatto, perché i fuochi d’artificio non vanno fatti brillare (ciò non vanno fatti esplodere mediante una carica di esplosivo iniziale) ma vanno semplicemente fatti bruciare, per il semplice motivo che l’esplosivo avrebbe il solo effetto di proiettarli tutt’attorno. Sta di fatto che si verificava uno scoppio con proiezione di frammenti nel raggio di circa 50 metri e con una colonna di fumo.
A circa 400 metri di distanza e a livello superiore di una ventina di metri si trovava una seconda fabbrica di fuochi d’artificio in cui si stava essiccando polvere nera all’aperto. Due lavoratori correvano con l’auto a vedere che cosa fosse successo. Dopo oltre 40 minuti dalla prima esplosione, esplodeva anche la polvere nera della seconda fabbrica, uccidendo un operaio e ferendone un’altro.
Qualunque persona esperta di fuochi artificiali (e che magari si fosse letta un po’ di letteratura straniera, cosa che molti periti italiani non fanno mai perché non conoscono le lingue straniere e ignorano cosa sia una indagine scientifica) avrebbe subito spiegato al PM:
1) che è praticamente impossibile far esplodere in massa fuochi d’artificio confezionati; una carica di esplosivo posta sotto di essi non li fa esplodere per simpatia stante la protezione robusta degli involucri e definitivi esperimenti hanno dimostrato che se si incendia un ammasso di artifici, ciascuno brucia o scoppia singolarmente (esperimenti del BAM, Bundesamt für Materialforschung di Berlino del 19.5.1972); razzi possono arrivare fino a 60 metri dal luogo dell’incendio.
2) che anche in caso di esplosione di un potente artificio, l’esplosione non è certo in grado di proiettare oggetti di notevole superficie e scarso peso a mezzo chilometro di distanza;
3) che tanto meno il vento naturale o il soffio d’aria dell’esplosione può trasportare a mezzo chilometro un pezzo di cartone o di plastica.
Perciò avrebbero dovuto concludere che le ipotesi su cui investigare erano
1) che nei fuochi da distruggere vi fossero prodotti esplosivi potenti, non certo tipici dei fuochi d’artificio.
2) che l’artificiere avesse usato lui un chilo di esplosivo per fare brillare il materiale
3) che l’esplosione nella seconda fabbrica fosse indipendente dalla prima (cosa più probabile).
Invece i periti del PM, i quali hanno operato come se i loro compito non fosse quello di aiutare la giustizia a trovar la verità, ma quello di far condannare ad ogni costo l’artificiere, si sono arrampicati sugli specchi per dimostrare che il secondo scoppio era certamente ricollegabile al primo e che egli aveva sbagliato a cercare di distruggere i fuochi entro la fossa. Il tutto affastellando una serie di ipotesi imverosimili che poteva faresolo chi di esplosivi non se ne intende.
Ora è invece indubbio che il sistema dalla distruzione in fossa è del tutto adeguato e sicuro perché ogni eventuale rischio si esaurisce a pochi metri di distanza per quanto riguarda l’effetto di una esplosione e a non oltre 60 metri per quanto concerne il pericolo di incendio. Il sostenere che l’artificiere avrebbe dovuto affogare gli artifici nell’acqua (per poi che cosa farne, visto che molti non sarebbero più bruciati e molti, essendo impermeabili sarebbero rimasti pericolosi?) oppure tagliarli uno per uno (operazione questa sì considerata pericolosissima) dimostra solo l’incompetenza di certi esperti.
A ciò si è aggiunto poi l’errore del PM il quale non si è minimamente posto il problema di come l’artificiere poteva sapere che a mezzo chilometro vi era della polvere nera al sole e che si sarebbe verificato un fenomeno così anomalo come quello di un oggetto che riesce a farla esplodere ben 40 - 50 minuti dopo essere volato in aria!

Rispetto agli altri periti, i quali, anche se non hanno colto gli aspetti tecnici del problema, hanno perlomeno esposto le loro convinzioni in termini dubitativi, è rimarchevole il comportamento del perito Averna che ha lasciato interdetto e perplesso il nostro bravo giudice: questo perito, per il quale forse il far condannare una persona in base alle sue dichiarazioni non è un peso come per tanti altri, ha esposto ogni sua conclusione in termini di assoluta certezza, indiscutibile ed inoppugnabile: egli è certo che un frammento di cartone ha voltato per mezzo chilometro (e, come per la casa della Madonna di Loreto, non era necessario il vento perché l’esplosione, che non aveva provato alcun danno nella fossa, nell’aria aveva provocato risucchi tali da far impallidire una bomba atomica); egli è certo che questo frammento si è andato a nascondere da qualche parte e poi è rotolato per quaranta minuti, sempre ben accesso, per andare ad accendere la polvere nera, risalendo sui contenitori ove questa si trovava, come neppure un robot telecomandato riuscirebbe fare: egli è certo che un pezzo di cartone che egli stesso ha trovato sul posto una settimana dopo il fatto è un frammento dei fuochi d’artifici originari!. Solo un sensitivo paranormale sarebbe riuscito ad avere intuizioni altrettanto sicure con così pochi fatti.
Viene da chiedersi se non sia molto saggio il sistema inglese in cui, quando si scopre che un perito non è adeguato al suo compito, si procede d’ufficio al riesame delle perizie eseguite in precedenti processi e spesso si liberano un buon numero di innocenti.


torna su
email top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it