Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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La classificazione delle armi - EXA 2005

Il 10 settembre 1979 ero seduto come ora a questo tavolo e leggevo una relazione intitolata “Una chiara e moderna legislazione sulle armi comuni”. L'ho riletta in questi giorni ed ho visto che non dovrei cambiare neppure una parola. Il che dimostra, dopo 26 anni, che io e questo Convegno siamo vecchi e che nel diritto delle armi vi è stato un totale immobilismo e che, per tutti questi anni, abbiamo parlato ai sordi.
Il nostro diritto delle armi soffre a causa di un eccesso di stratificazioni storiche che non si è mai avuto il buon senso di sottoporre a critica.
I sistemi giuridici hanno bisogno almeno una volta ogni secolo (ma con la rapidità di cambiamenti dei nostri tempi, anche ogni pochi decenni) di essere aggiornati ed adeguati ai tempi, eliminando tutte quelle elucubrazioni della dottrina e della giurisprudenza, nate per risolvere problemi contingenti, ma che è insensato trascinarsi dietro come palle al piede. Nulla ha più nociuto allo sviluppo giuridico italiano di certo dogmatismo dottrinale, propenso a credere che i problemi concreti si risolvano aggrappandosi alle formulette del passato. Faccio solo un esempio fra i tanti: da circa 2000 anni si insisteva nel dire che una società deve essere formata da almeno due soci; ebbene, la Comunità Europea ci ha detto che era ora di rendersi conto che una teoria di 2000 anni aveva fatto il suo tempo; così ora nulla impedisce di creare certe società con un socio solo.
Questo vecchiume culturale ci perseguita nel diritto delle armi. Ci sono voluti quarant'anni per far capire ai giudici ciò che sapevano anche i soldati semplici e cioè che una baionetta non è un'arma da guerra, e stiamo ancora lottando per far capire a giudici e burocrati che una rivoltella non può mai essere arma da guerra, sebbene ciò fosse stato detto inequivocabilmente dal legislatore fin dal 1940 (e la Cassazione se ne è letteralmente infischiata per altri quarant'anni perché nessuno è mai riuscito a farle comprendere che era del tutto inesistente il principio "arma alla cintura di un carabiniere = arma da guerra"). E proprio di recente il Ministero dell'Interno se ne è uscito con una ignobile decisione in cui si dichiara da guerra una rivoltella perché un po' potente! Grave deficienza di un sistema in cui i giudici interpretano le leggi non per trovare ciò che esse stabiliscono, ma per far loro dire ciò che, secondo i giudici, dovrebbero dire!
Chiaro esempio di questo vecchiume culturale si ha nella classificazione delle armi, articolata in infinite inutili categorie, senza alcuna giustificazione sostanziale.
Abbiamo, con i più svariati regimi giuridici:
- Armi bianche, distinte in armi bianche il cui porto è consentito, armi bianche il cui porto è vietato, armi bianche antiche e armi bianche moderne.
- Armi da sparo o ad aria compresse antiche ad avancarica o retrocarica, ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890, ma talvolta prodotte fino al 1930, e che sono antiche a tutti gli effetti.
- Armi antiche per volontà del legislatore (art. 10 L. 110) e cioè tutte le armi ad avancarica, ad uno o più colpi, prodotte fino al 1975.
- Repliche di armi antiche e cioè tutte le riproduzioni costruite dopo il 1975 di armi antiche ad avancarica a più colpi o a retrocarica ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890.
- Repliche di armi ad avancarica monocolpo , ora liberalizzate.
- Armi ad aria compressa moderne
- Armi ad aria compressa moderne liberalizzate
- Armi da guerra secondo la legge sull'armamento
- Armi da guerra secondo la Cassazione oppure la Commissione per le armi
- Armi comuni lunghe da caccia
- Armi comuni lunghe non da caccia
- Armi comuni corte sportive
- Armi comuni corte non sportive
Basta leggere la direttiva europea sulle armi o dare un'occhiata alle legislazioni dei paesi confinanti per capire che tutte queste distinzioni sono insensate ed inutili.
Prendiamo il caso della armi da guerra su cui i giudici hanno speso per 80 anni fiumi di insulsaggini, diligentemente sostenute da militari e periti, come se fosse una questione di Stato distinguere una pistola cal. 7,65 da una calibro 8 mm. e se come questa differenza implicasse terribili conseguenze sul piano della micidialità. In tutto questo tempo nessuno è mai riuscito a far comprendere che la distinzione non è formale, ma sostanziale perché nulla vieta ai militari di usare anche armi civili, se gli fa comodo; il legislatore ha escogitato astruse ed incomprensibili formule giuridiche, ha messo in piedi il baraccone inutile della Commissione per le armi senza mai rendersi conto che il problema da affrontare era minimale: quali pistole e quali fucili possono essere detenuti dai privati cittadini.
Leggo una legge europea fra le tante, quella austriaca e ci trovo scritto in tre righe questo concetto: "Armi sono gli strumenti che servono per difendersi da aggressioni nonché quelle per l'esercizio della caccia e dello sport del tiro… Sono armi da guerra quelle indicate dalle leggi sull'armamento"
La realtà è che vi sono delle armi usate tipicamente dai militari le quali non hanno alcuna sensata applicazione in mano ad un civile e che devono essere regolate come armamento militare. I civili usano solo pistole e fucili e non certamente mitragliatrici e missili e, solo in relazione a queste armi, la nostra legge correttamente ha scritto che rientrano tra le armi di armamento i fucili e le pistole automatici.
Il fatto poi che in uno Stato il legislatore intenda proibire certi tipi di armi perché esuberanti rispetto alle necessità del cittadino (ad esempio una rivoltella che spara cartucce per elefante o un fucile con un caricatore da trenta colpi) non fa diventare quest'arma un oggetto di armamento, ma solo un oggetto proibito per libera scelta del legislatore. Il classificarla come militare è un errore e una stupidaggine, non priva di conseguenze. Si pensi a quante inutili complicazioni siano necessarie per esportare una pistola cal. 9 parabellum (e quindi da guerra per la nostra sciocca burocrazia), in un altro paese della comunità dove invece è arma comune!
Quindi, lasciamo ai militari di definire le armi di loro interesse e rendiamoci conto che per le armi civili l'unica distinzione razionale è fra quelle che il legislatore vuol consentire al cittadino e quelle che gli vuole vietare. Sia chiaro: non voglio affatto dire che vi sono dei fucili e delle pistole che dovrebbero essere vietate ai cittadini, perché ritengo la cosa priva di razionali giustificazioni, ma ipotizzo solo che il legislatore potrebbe farsi venire una idea del genere, indubbiamente criticabile, ma con una sua logica sistematica.
Bisogna poi che il legislatore si chiarisca le idee su che cosa rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, e deve quindi essere assoggettato a controllo, e ciò che non è più pericoloso di centinaia di strumenti ed oggetti della vita quotidiana. È veramente ora di finirla che vi siano degli sciocchi i quali vedono solo la forma e non la sostanza, che credono che una sciabola da parata sia un'arma e che un machete sia un arnese agricolo, che credono che una mazza da baseball sia un innocuo strumento che diventa un'arma se è costruita con un legno diverso da quello previsto dalle regole di quello sport. È veramente ora di finirla con l'idiozia per cui una replica ad avancarica costruita con materiali moderni, provata al Banco di Prova e perfettamente funzionante, sia di libera vendita e che invece sia soggetta a severo controllo di PS l'arma vecchia di 200 anni da cui essa è stata copiata. Purtroppo va detto che i più affezionati a queste idiozie sono i burocrati che se ne escono, anche di recente, con la proposta di mettere la matricola sugli archi e di continuare a denunziare sciabole per uso scenico, armi da taglio, armi etniche, ecc.; tutte ormai liberamente detenibili e in tutti gli altri paesi europei.
È necessario quindi fare una seria riflessione sul concetto di pericolosità.
Sovente quando si parla di armi si fanno paragoni con altri strumenti della vita quotidiana e si afferma, ad esempio che anche un'automobile o un cane aggressivo sono pericolosi e che perciò non bisogna criminalizzare solo le armi. Sul punto occorrono però delle puntualizzazioni, per non fare di ogni erba un fascio.
La pericolosità può essere assoluta o relativa, ipotetica o reale.
Un esplosivo come la nitroglicerina (in quantità non trascurabile) è pericoloso in assoluto perché può esplodere facilmente; un detonatore, anche se di maneggio sicuro, è pericoloso perché può essere impiegato per far esplodere esplosivo di per sé non pericoloso in assoluto, ma solo se impiegato in modo incongruo o illegittimo. Certe sostanze (ad esempio il nitrato di ammonio usato come concime chimico) possono essere usate come esplosivo solo se adeguatamente trattate e miscelate e quindi sono pericolose solo in via ipotetica. Ciò non toglie che il pericolo si concretizzi se, su base statistica, si vede che aumenta l'uso abusivo della sostanza; ad esempio in Irlanda, quando venne imposto uno stretto controllo sugli esplosivi tradizionali, i terroristi ripiegarono su queste sostanze alternative e dovettero essere sottoposte a controllo anch'esse.
Un'arma da fuoco, la cui pericolosità è sempre relativa, condizionata da circostanze esterne ad essa, si pone al vertice della sua categoria perché le statistiche dimostrano che esse sono gli strumenti di elezione per commettere crimini contro la persona. All'interno delle armi da fuoco è però doverosa una scala di pericolosità. La stragrande maggioranza dei crimini vengono commessi con armi corte o con armi di tipo militare, mentre sono rarissimi i reati commessi con armi lunghe (esclusi ovviamente i reati commessi in raptus di follia in cui l'autore utilizza ciò che si trova a portata di mano). Si consideri che sebbene una carabina da caccia consenta di colpire un bersaglio a parecchie centinaia di metri e sia l'ideale per attentati a personalità, si ha solo il caso di J. F. Kennedy ucciso a distanza da un cecchino. Non si ha memoria di delitti commessi con armi da fuoco antiche o ad avancarica. Ovviamente poi la capacità offensiva dell'arma incide sulle possibilità di abuso: a memoria d'uomo non si ricordano crimini commessi con armi ad aria compressa, il che vuol dire che la loro unica reale pericolosità è connessa alla possibilità di incidenti.
Se si considera invece la pericolosità delle armi da fuoco in relazione a possibili incidenti nel loro uso, si deve concludere che esse sono ben assimilabili ad un'auto o ad una moto perché in entrambi i casi occorre prudenza ed esperienza nel loro uso.
È vero poi che vi sono molti strumenti che possono uccidere quanto un'arma da fuoco (e forse ancor meglio), ma le statistiche dimostrano che il loro uso criminale è rarissimo.
L'arco e la balestra erano un tempo armi da guerra e potrebbero essere usate per un omicidio, ma da due secoli non si registrano casi di loro usi criminali. Ciò significa che la loro pericolosità è puramente ipotetica e non superiore a quella di un bastone, di un martello, di un coltello. La stessa cosa può dirsi di un fucile da pesca subacquea.
Si può concludere perciò che per gli oggetti aventi una pericolosità relativa, l'unico indice sicuro è quello della loro utilizzazione a scopi delittuosi, stabilito sulla base di dati statistici.
Se si considera l'arma come strumento con cui si svolgono attività pericolose, la categoria di armi, strumenti, sostanze, animali che richiedono, tutte con egual grado di pericolosità, un controllo affinché non vadano nelle mani di incapaci, incoscienti ed inesperti è molto vasta e sotto questo profilo non vi è motivo di distinguere tra un'arma da fuoco, un veleno, una motocicletta potente o un cane aggressivo.
Ed allora diventa facile capire che non vi è più alcun motivo per sottoporre a controllo le armi bianche, facendo perdere tempo ai cittadini e sprecando il tempo dei burocrati in attività inutili. Diventa facile capire che le armi ad avancarica e le armi antiche ormai prive di munizionamento sono pericolose, nel senso sopra indicato, quanto un tubo di ferro.
Nel nostro diritto abbiamo poi altre distinzioni che sono solo invenzioni estemporanee di incompetenti.
Prendiamo la categoria della cosiddette armi da caccia. Noi ci siamo inventati che sono armi da caccia quelle che possono essere usate in Italia per cacciare e la distinzione avrebbe una logica se queste armi potessero essere detenute con certe facilitazioni solamente da chi va effettivamente a cacciare. Ma siccome esse possono essere detenute da chiunque, anche da chi non caccerà mai, non si capisce perché debbano essere favorite quelle concretamente usabili in Italia con esclusione di quelle che possono essere usate in altri paesi o che erano usate in passato. Con la conseguenza che in Italia vi è un regime più severo per le carabine cal. 22 che per i Kalashnikov civilizzati, il che è idiozia pura.
Il fatto è che il legislatore intelligente del 1931 aveva giustamente distinto solo le armi lunghe dalle armi corte perché, se non si stabilisce una relazione necessaria tra detenzione ed impiego dell'arma (arma da caccia = arma usata da chi è in possesso di licenza di caccia), il che è inconcepibile, non si comprende che cosa cambi ai fini della sicurezza pubblica che un soggetto abbia in casa una carabina semiautomatica con aspetto di carabina da caccia piuttosto che una con l'aspetto di fucile d'assalto.
Poi, al semplice scopo di vietare armi che si riteneva potessero favorire il bracconaggio, ci si è inventata la sciocchezza che le cal. 22 non erano armi da caccia, confondendo la natura tecnica con il loro uso contingente, e così rendendo più restrittivo il regime giuridico dell'arma di minor pericolosità (la vicenda ha l'esatto parallelo di idiozia burocratica nella decisione per cui le cartucce cal. 22 sono considerate più pericolose delle cartucce per cinghiale)!
La conseguenza di queste sciocchezze è che si è spinto chi si sarebbe accontentato di armi di piccolo calibro verso le armi di grosso calibro, più facilmente detenibili!
Sia chiaro che non intendo dire che un legislatore non potrebbe individuare come categoria da privilegiare le armi da caccia, ma dovrebbe sottostare a queste regole di logica elementare:
1) che deve indicare con definizione tecnica precisa, non legata alla normativa venatoria contingente, che cosa intende per arma da caccia.
2) che eguale o maggior privilegio deve essere concesso a tutte le armi di minore potenzialità
Anche in materia di armi sportive si è creata una distinzione utile, ma casuale, perché si è fatto ricorso ad una terminologia tecnicamente inconsistente. Ogni arma da fuoco si presta per il tiro ad un bersaglio fisso o mobile e quindi ogni arma, nel momento che non viene usata per uccidere, può essere usata come attrezzo sportivo. Di conseguenza si è visto quindi che in pratica ogni arma con un mirino non tradizionale può essere classificata come sportiva; ma così facendo proprio non si capisce perché una pistola con mirino sportivo, che consente quindi di mirare meglio, debba essere considerata meno pericolosa della stessa arma con mirino normale e che spara peggio!
È del tutto verosimile che il buon arbitro Lo Bello, che si era impegnato per il bene dei tiro sportivo, avesse seguito i suggerimenti del Tiro a Segno e che come armi sportive si immaginasse solo le armi impiegate nelle specialità olimpioniche, ma ciò non toglie che neppure questo criterio consentirebbe di distinguere tra un'arma per la gara con pistola libera ed una di eguale calibro da difesa.
Indubbiamente è molto più ragionevole la scelta tedesca di facilitare la detenzione di armi a chi dimostra di usarle come attrezzi sportivi, senza cercare inutili graduazioni di potenza e pericolosità.
Mi avvio quindi alle conclusioni che sono le seguenti.
- Bisogna applicare la legge sull'armamento che definisce quali sono i fucili e le pistole destinate all'armamento in modo tecnico e inequivocabile, valido a livello internazionale. Quelle sono le armi da guerra e nessun'altra. Tutte le altre sono armi comuni.
- Le armi bianche vanno escluse dalla normativa sulle armi in quanto è sufficiente vietarne il porto così come avviene per i coltelli (e siccome non esiste un giustificato motivo per portare una mazza ferrata o un pugnale, il divieto per esse è comunque assoluto).
- Le armi antiche da sparo vanno escluse dalla normativa sulle armi; se funzionati potrebbero essere equiparate alle cosiddette armi “di modesta capacità offensiva”.
- L' unica distinzione possibile per le armi comuni da sparo è tra armi lunghe e armi corte.
- Per le armi comuni da sparo il legislatore potrebbe introdurre, in rari casi, il concetto di arma proibita in quanto eccedente le necessità del privato cittadino: armi camuffate, armi con eccessivo volume di fuoco.
La classificazione diverrebbe in tal modo assolutamente elementare e limpida e più che sufficiente a garantire ogni esigenza di sicurezza pubblica.
Poi il legislatore potrebbe facilmente regolare la detenzione e il porto delle armi in relazione alle esigenze del singolo cittadino quale cacciatore e/o collezionista e/o tiratore sportivo e/o guardia giurata, ma deve comunque abbandonare la sciocca idea che sia, ad es., meno pericolosa una pistola nelle mani di chi fa gare di tiro piuttosto che nella mani di un normale cittadino che la tiene per tutta la vita in un cassetto.

 


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