Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Osservazioni sul disegno di legge n. 3650 e, in particolare, sulle disposizioni che regolano la detenzione di armi

Questa è la relazione da me presentata alla EXA di Brescia nel 2006.
Il Convegno giuridico è stato dedicato al Disegno di Legge governativo Pioletti, nato sotto una legislatura ormai defunta, ma che sopravvive come una mina vagante studiata dal Ministero dietro e sopra le spalle dei politici.
Per una migliore comprensione delle problematiche che sorgono dalla lettura del disegno di legge, lo riporto commentandolo comma per comma.
Segue poi la mia relazione dedicata all'argomento specifico della detenzione e della custodia di armi, secondo il progetto. Essa supera il commento al Progetto Pioletti.


DISEGNO DI LEGGE N. 3650
Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi

Art. 1. - (Integrazione della disciplina in materia di divieto di vendita e cessione di armi)
NOTA
Titolo assurdo; in Italia non esiste alcun divieto di vendita di armi da integrare; vi sono semmai disposizioni sulle armi da integrare
1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37- bis
NOTA
Dice esattamente la stessa cosa della norma esistente, solo per introdurre il termine “autorizzazione alla detenzione” di armi. Ma siccome questa è un nulla osta come prima, è un cambiamento privo di senso.
Va chiarita la nozione di arma: l'art. 35 fu un errore dovuto alla fretta e ci si dimenticò che anche armi antiche e armi bianche veniva regolamentate come le pistole. È ora di cambiare per non avere lo sconcio logico per cui per un'arma antica ci vuole il nulla osta e per la sua replica no.
Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi
NOTA
Come fa il contravventore ad essere una persona diversa dallo acquirente o dal cessionario?
b) i commi sesto e settimo sono abrogati.
NOTA
Infatti il certificato medico viene regolato diversamente

Art. 2. - (Nulla osta del questore)
1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 37 bis.
1 . L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.
NOTA
Formulazione insulsa: chi chiede il nulla osta all'acquisto, lo chiede per detenere l'arma che acquista, non per buttarla nel fiume ed è ovvio che il nulla osta all'acquisto autorizza anche a detenere. Si vuole introdurre il principio che anche il detentore è sotto costante controllo.
2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43- bis , commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora.
NOTA
Conferma quanto già nella legge; anche la possibilità di revoca della autorizzazione alla detenzione è norma già vigente.
e nelle relative appartenenze, o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NOTA
Questa disposizione era già ovvia per ogni interprete capace, ma è opportuno che sia stata ufficialmente chiarita.
3. Il nulla osta non è richiesto:
a) per i titolari di licenza di porto d'armi;
NOTA
Meglio dire: di una qualsiasi licenza di porto d'armi
b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;
NOTA
Il problema è che l'art. 38 non stabilisce alcun limite numerico; può un magistrato detenere più di tre pistole da difesa senza denunzia?
c) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.
NOTA
Il regolamento sulle armi antiche non prevede che esistano armi rare o di interesse storico che non siano anche antiche. È un errore che la legge vuol correggere? Molto bene, ma allora bisogna dirlo molto più chiaramente.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.
5. Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.
NOTA
Sempre sperando che il Ministero delle Finanze sia d'accordo!
6. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori.
NOTA
È in contrasto con l'art. 20 bis L. 110. Ricordiamoci dei minorenni tiratori sportivi.

Art. 3. - (Licenza di porto d'armi)
1. L'articolo 42 del testo unico è sosti­tuito dal seguente: «Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37- bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica si­curezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
NOTA
Viene abolito il porto di bastone animato.
Non è ammissibile che ogni prefetto stabilisca particolari limitazioni ad una licenza di porto a seconda di come si è svegliato al mattino. È cosa contraria ai principi che regolano le licenze amministra­tive. Il contenuto di una licenza deve essere stabilito per legge.
2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.
NOTA
Il prolungamento della validità della licenza è già stato anticipato per le guardie giurate.
3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità.
NOTA
È complicazione inutili distinguere il tiro a volo da altre attività di tiro, specie se si dice che l'arma comunque fuori dai luoghi prescritti va solo trasportata. Così sembra che si voglia introdurre una licenza di porto di arma corta per il tiro, il che non è. Però la norma diventa equivoca perché potrebbe essere interpretata come riferentesi solo alle armi lunghe; il che vorrebbe dire che si può trasportare una pistola ad un poligono .. ma non si può usarla! Che cosa c'entrano le “prescrizioni dell'autorità? Vuol dire che ogni questore e prefetto si inventano disposizioni locali o ad personam? Che la licenza ha un allegato con le invenzioni in materia?
4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.
NOTA
Articolo perfettamente inutile: le armi sono state acquisite legittimamente e sono legittimamente detenute.
Non vi è bisogno di dire che chi non è controllato ai fini del rilascio di una licenza di porto, può essere controllato per accertare che permanga l'idoneità psichica. Che vuol dire “licenza scaduta e non rinnovata”: una licenza c'è o non c'è il suo valore ai fini di PS non dipende più dal pagamento di tasse.
5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni».
2. All'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

Art. 4. - (Requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi)
1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;
NOTA
Notate la finezza del tuitolo in cui non ci si preoccupa del rilascio ma del rifiuto! Norma troppo generica che viola i diritti del cittadino; il requisito della buona condotta è stato riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale e consente una totale discrezionalità del questore anche di fronte a vetuste bagattelle come lo spinello del quindicenne. La condanna passata deve essere chiaro sintomo di personalità distorta; altrimenti non si può basare su di essa nessuna presunzione; lo dice anche il C.P.
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
NOTA
Anche di fronte ad una sentenza di patteggiamento non si può fare a meno di constatare che il legislatore fa scomparire ogni effetto della sentenza dopo 5 anni e che occorre indicare meglio i parametri da osservare; ad esempio entità della pena.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».

Art. 5. - (Idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio di armi)
1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 43- bis. – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.
NOTA
La capacità tecnica per il maneggio delle armi è una stupidaggine se riferita alle armi non da sparo e a quelle antiche.
Vedi comma 4 in cui si stabilisce che non occorrono certificazioni se si rinunzia all'uso delle armi.
2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.
NOTA
Che vuol dire periodicamente? Che un questore può stabilire che ogni mese bisogna portargli il certificato?
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.
NOTA
Questa norma, che pare illuminata, nasconde le più pericolose insidie. Si dimentica infatti che i certificarti hanno un ele­vato costo in danaro e tempo. Già ora si può calcolare un costo di 200 € e la perdita di tre giornate di lavoro. In certe ASL occorrono mesi per avere gli appuntamenti. Il che vuol dire che solo manovrando un po' i certificati si può di fatto impedire ai cittadini di acquistare armi o ricevere licenze. E purtroppo già si verifica che certi medici creino difficoltà per le loro idee politiche.
Nella stragrande maggioranza dei casi ba­sterebbe responsabilizzare il medico di base il quale, solo in casi particolari potrebbe richiedere analisi o visiti specialist­che. Vanno stabiliti i tempi di rilascio e i costi.
4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37- bis , anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi, nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.
NOTA
Perché “facoltà” ? Le autorizzazioni de­vono essere rilasciate a tutti a parità di condizioni predeterminate per legge. Il divieto di uso deve essere riferito ad un soggetto, non all'arma. Questa infatti deve poter essere data in comodato a soggetti legittimati. Quali prescrizioni per la custodia: la custodia di un'arma scarica non può che richiedere minori cautele rispetto alla custodia di un'arma con le munizioni e non vi è ragione al mondo per inventarsi particolari cautele che comunque non possono essere lasciate alla fantasia del questore.
5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 39.
Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
NOTA
Perché senza indennizzo e perché prevedere in via principale l'esproprio delle armi che sono un normale bene patrimoniale? È norma incostituzionale.
E per quale motivo devono essere distrutte armi che sono in perfetta regola e possono valere decine di migliaia di euro?
Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite
NOTA
Ovvio quindi che bisogna in prima battuta assegnare un termine molto congruo, e rinnovabile in modo che l'interessato possa consegnare le sue armi a chi vuole.
Il termine minimo (ad es. 90 giorni) deve essere fissato dalla legge. Deve essere detto che cosa succede in caso di perdita della capacità del soggetto (legittimazione al tutore o amministratore a provvedere). È normale che le armi ritirate da polizia e carabinieri vengano infilate nel primo scantinato ove si rovinano irrimediabilmente. È necessario disporre in merito.

Art. 6. - (Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi)
1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'interno.»

NOTA
Le situazioni sono talmente variegate che è impossibile stabilire misure astratte. È certo però che non si può delegare il compito di stabilire queste misure all'Autorità Amministrativa che potrebbe comprimere con semplici provvedimenti amministrativi i diritti del cittadino. Pensiamo ad esempio quale effetto avrebbe una norma che imponesse di detenere il fucile da caccia in un armadio blindato. Il ministero con una circolare potrebbe di fatto indurre centinaia di migliaia di cittadini a liberarsi delle armi. Ed è prevedibile che migliaia diverrebbero armi occultate. Si consideri poi che armi lunghe e armi obsolete sono ben poco appetite dai ladri.
b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.
NOTA
Perché il bravo cittadino che si prende la grana di andare a denunziare il rinvenimento, deve anche scoprire se vi è un commissariato in zona; non basta che lo comunichi al primo PU che incontra? Come si fa a prevedere la consegna? L'ufficio riceve una segnalazione di un ipotetico reato ed è obbligato a fare un sopralluogo per accertare le tracce del reato e per repertare l'arma a norma del CPP; e l'Ufficio non può certo autorizzare un qualsiasi cittadino a trasportare armi ed esplosivi!! Se succede un incidente chi è responsabile? E se il cittadino distrugge delle prove, come ad es. le impronte digitali di un terrorista? E chi garantisce il cit­tadino che egli non viene arrestato mentre porta l'arma all'ufficio di PS? Va poi regolato il caso in cui è evidente che non vi è nessun reato (rinvenimento in casa di antica arma, cimeli bellici).
Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200».
NOTA
Norma perfetta per far sì che il cittadino eviti accuratamente di andare a raccontare che ha trovato delle armi! Se deve rischiare solo grane perché mai deve farlo?

Art. 7. - ( Porto di armi senza licenza) 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le parole «, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate in servizio,».
NOTA
Occorre regolare la posizione delle persone che possono portare e detenere armi senza licenza, ma sono stati obiettori di coscienza. Va tolta la norma che esenta questi soggetti , in ragione del loro titolo, dalla denunzia delle armi perché in caso di furto spesso non si conosce neppure la matricola dell'arma.

Art. 8. (Disposizioni transitorie) 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 73 del rego­lamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato:
a) a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o Comando dei carabinieri competente per territorio;
b) a cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
c) a consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore ces­sione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
NOTA
Ma come è possibile che un'arma sia legalmente acquisita e poi non denunziata? Ci saranno dieci casi in tutt'Italia. Che ridicola sanatoria è questa? Manca ogni disposizione sui requisiti che deve avere il denunziante. Conseguenza del fatto che egli deve già detenerle legalmente. Ma allora perché mai dovrebbe venderle o versarle se già le detiene legalmente?

RELAZIONE
Visto così il quadro di insieme, va detto che esso è molto desolante per la mancanza di professionalità con cui le norme sono state redatte, ma che emergono chiaramente i progetti del Ministero: far passare il principio che la detenzione di armi è soggetta a costante controllo dell'autorità di P.S., e lasciar mano libera al Ministero nello stabilire i requisiti soggettivi e le modalità di custodia, in modo da distogliere i cittadini dal detenere armi usando la semplice pressione della macchina burocratica.
Si stabilisce quindi che:
- il nulla osta del questore occorre non solo per acquistare armi, ma anche per detenerle;
- chi si limita a detenere armi deve dimostrare periodicamente l'idoneità psicofisica, salvo che egli rinunzi a detenere munizioni e ad impiegare le armi.
- è il Ministero a stabilire in via generale quali sono le modalità di custodia;
- che l'idoneità psicofisica deve essere certificata dalla ASL, o altra autorità, come per le licenze di porto
- che le armi detenute da chi non è idoneo devono di regola essere distrutte!
Detto in parole povere, le conseguenze pratiche di queste norme sarebbero le seguenti: anche chi detiene solo una pistola o un fucile per difendersi nella propria abitazione, anche il cacciatore o tiratore che decidono di non rinnovare la licenza di porto per il loro fuciletto, si troverebbero a dover presentare ogni anno, oppure ad ogni cambiamento di questore, oppure ogni volta che ricevono una contravvenzione stradale, un certificato medico costosissimo in termini di danaro e di perdita di tempo; inoltre potrebbero trovarsi soggetti a disposizioni amministrative che li obbligano a conservare la loro arma in una cassaforte o armadio blindato, più costoso della stessa arma e che renderebbe di fatto impossibile difendersi adeguatamente con l'arma stessa in caso di pericolo. È cosa ovvia in tutto il mondo, salvo che in quella strana enclave detta Viminale, che chi teme una rapina, l'arma se la deve tenere accanto al letto carica e non certo sotto chiave e smontata.
Il problema di fondo di queste riforme è che esse vengono studiate a tavolino da burocrati i quali la realtà la conoscono solo sulle carte e sono quindi convinti di poter risolvere ogni problema con il pezzo di carta, la tassa di bollo, il registro vidimato, il cartello di divieto, senza rendersi conto che appena fuori del loro ufficio vi è tutto un mondo di interessi e di passioni che il loro pezzo di carta non tutela, ma può distruggere. Forse vale la pena di ricordare che il Viminale è quell'ufficio che vieta alle forze di polizia di usare le catene chiodate, che preferisce mandare i poliziotti a fare gli scontri corpo a corpo con chi incendia i negozi e le auto, invece di munirli di fucili carichi a pallettoni di gomma o di bombole di liquido al peperoncino. Il poliziotto può essere ferito, il manifestante no; il cittadino può essere vittima di un reato, il delinquente no!
E purtroppo la realtà è ben lontana dal mondo di carta. Vediamo alcuni punti.
L'idea del certificato medico per tutti sembra lapalissiana, sulla carta. Il guaio è che la P.A. italiana non è in grado di dare questo certificato in termini, modalità e costi ragionevoli. Il guaio è che la scienza medica non è in grado di certificare che ad una persona non salteranno i nervi!
Posto che non può essere negato il diritto di detenere armi a chi vuole fare delle sport o ha necessità di difendersi, ne discende l'ovvia conseguenza che questo diritto deve essere garantito secondo i principi costituzionali di eguaglianza e di buona amministrazione. Però è noto anche che in molti ospedali ci vogliono mesi per ottenere una visita, anche se importante per la salute di un cittadino; figurasi quali tempi possono essere necessarie per prenotare visite non necessarie per la salute. Succede poi che per la burocrazia sanitaria il richiedente sia uno sconosciuto da guardare con diffidenza anche se è tutta la vita che si comporta onestamente e diligentemente; quindi la burocrazia parte con una serie di accertamenti a tappeto (visita psichiatrica, psicologica, analisi varie per scoprire se beve, si droga, assume psicofarmaci, se vede e sente bene , se hai riflessi rapidi, ecc.) che fanno perdere giornate e giornate di lavoro al cittadino, che intasano le strutture sanitarie che già arrancano, che richiedono al cittadino un esborso spropositato di sudati euro. Per non parlare dei casi non rari in cui ci si trova di fronte al medico che ritiene sua missione eliminare le armi dal mondo e cerca il pelo nell'uovo per non rilasciare il certificato.
Quindi, un provvedimento che sulla carta sembra innocuo, nella realtà diventa uno strumento di oppressione che può rovinare tutto un mondo: quello dei cacciatori, quello dei tiratori sportivi, quello degli appassionati e studiosi di armi e tutto il modo industriale-commerciale-culturale connesso.
E questo perché? Solo perché qualche burocrate che non ne capisce nulla, che ha la reazione inconsulta di chi prende a calci la roccia in cui è inciampato, ha letto sui giornali che ogni tanto qualche matto che vuol fare una strage, usa un'arma da fuoco invece che un coltello da cucina o una tanica di benzina. Ma chi mai ha avuto il coraggio di sostenere che un controllo preventivo generalizzato di tipo medico può servire a ridurre questi casi? La scienza medica certamente no, perché si può fare qualcosa di utile solo in relazione a soggetti che abbiamo manifestato qualche sintomo di anormalità. Sintomi che nella stragrande maggioranza dei casi sono già nei computer della P.A. dove si trovano tutte le denunzie e tutti i controlli, dove è segnalato chiunque risulta drogarsi o è stato trovato in stato di ebbrezza. Come ci si può illudere che delle analisi mediche o un colloquio di routine possano individuare delle anomalie, quando chi commette uno di questi fatti di solito viene indicato da tutti come un bravissimo uomo?
Non dimentichiamoci i molto casi di appartenenti alla forze di polizia coinvolti in drammi familiari. Forse che il medico dell'ASL sarà autorizzato ad affermare il principio che l'essere stato carabiniere o poliziotto porta ad una pericolosa distorsione mentale? È ovvio che la perdita di autorità può portare talvolta a depressioni, è ovvio che alcuni hanno un comportamento autoritario in famiglia, ma non è certo un buon motivo per disarmare tutti i poliziotti in pensione!
La soluzione è ovviamente ben diversa ed è chiaramente indicata da quei molti casi in cui, col senno di poi, ci si è resi conto che erano stati trascurati dei sintomi che avrebbero dovuto allarmare medici e polizia: comportamenti asociali, uso di droghe, violenze, ecc. Ciò che bisogna fare è di aumentare il livello di attenzione, di responsabilizzare i medici di base, e poi ben venga il controllo più approfondito; ma è una vera sciocchezza burocratica quella di voler controllare a tappeto tutti, mediante controlli che non possono essere che formali, con la vana speranza di scoprire disturbi della psiche ancora non manifesti. È lo stesso errore che si è commesso con la catalogazione delle armi in cui si sono catalogate 15.000 armi palesemente civili per scartare qualche decina di armi dubbie! Il che non ha impedito ai delinquenti di preferire i Kalashnikov ai fucili da caccia!
Si consideri poi quanto siano inconsulte queste reazioni suscitate negli sciocchi da ancor più sciocche notizie giornalistiche. Se ogni tanto vi è un pazzo a cui saltano i nervi, e basta leggere i giornali per rendersi conto che è un fenomeno quotidiano, e se è vero che solo una minima parte uccide usando armi da fuoco, è evidente che il problema non sono le armi da fuoco ma i pazzi e che è cosa del tutto insensata controllare a fondo chi chiede di acquistare un'arma e lasciare incontrollato l'altro 90%, altrettanto pericoloso e micidiale, ma che non chiede nulla alla P.S. Qualunque sprovveduto capirebbe che il problema non è di impedire ai matti di uccidere con armi da fuoco, ma che è quello di impedire ai matti di uccidere, perché alla vittima poco importa il modo usato e perché nella stragrande maggioranza dei casi non usano armi da fuoco! Ma la P.S. è tutta felice di poter dire di no ai primi ed è convinta di aver risolto il problema! Peccato che i no global non vadano a chiedere di acquistare le armi, perché altrimenti i burocrati li avrebbero già eliminati … sulla carta!
Quale curiosità vi segnalo che nella sola Londra nel 2005, dopo otto anni di abolizione delle armi, vi sono stati ben 80 omicidi a coltellate.
E si consideri anche che, in base a tutti gli studi seri di psicologia e psichiatria, il rapporto tra questi fatti criminosi e le armi da fuoco è indimostrato e che gli esperti negano che un controllo sanitario del tipo proposto serva a qualche cosa, salvo che a molestare il cittadino (si veda il testo di Veroni L., Clerici A.C., Invernizzi R, La valutazione della idoneità psichica alla detenzione e al porto di armi, Atti del Congresso Nazionale A.I.P., Sez. Psicologia Clinica, Cagliari, settembre 2005).
Il secondo punto di pressione psicologica escogitato dal Ministero è quello della custodia delle armi, anch'esso non basato su alcuna concreta esperienza. Se si facesse uno studio statistico sul numero di armi lunghe rubate e sul numero di armi lunghe usate poi dai delinquenti per commettere reati, si arriverebbe a risultati ridicoli. Ogni ladro che si introduce in una abitazione sa benissimo che farsi trovare con un fucile rubato è il modo migliore per passare almeno due anni in carcere e si guarda bene dal toccarlo.
Ma ora il Ministero si immagina di fare un bel decreto in cui pretenderà di costringere ogni detentore di un fucile (e sono almeno un milione) ad adottare chissà quali marchingegni per evitare che un ladro stupido se lo porti via.
Vi sottopongo alcuni spunti di riflessione:
- Chi ha un'arma in casa ama spesso pensare che gli possa servire anche per legittima difesa; e persino la legge dello Stato ha riconosciuto che chi è aggredito in casa ha diritto a difendersi con armi; perciò è stabilito per legge che il cittadino almeno un'arma ha diritto di tenersela a portata di mano e non chiusa in un armadio, smontata e incatenata. E se ha due fucili che senso ha che uno sia chiuso in cassaforte e l'altro attaccato ad un chiodo dietro la porta?
-Vi sono migliaia di contadini-cacciatori da tempo immemorabile abituati a tenere il loro fucile appeso ad un chiodo nella loro casa di campagna perché da tempo immemorabile nessuno ha mai pensato di rubarlo; ha senso che sia messo sullo steso piano chi abita in un ameno maso dell'Alto Adige e chi abita in un quartiere malfamato di Bari?
- Vi sono migliaia di cittadini che hanno in casa vecchie armi tenute come ricordo di un antenato e che sono praticamente inutilizzabili per la vetustà o per la rarità delle munizioni.
- I Questori hanno dimostrato da lungo tempo di essere propensi alle peggiori stravaganze in materia di custodia delle armi e di essere sfuggiti completamente al controllo del Ministero. Vi racconto un aneddoto illuminante.
Nella provincia di Caserta correva l'anno 2001 quando il comitato per la l'ordine e la sicurezza pubblica, ritenne opportuno vietare l'acquisto di armi corte a chi era titolare di porto di fucile (caccia o tiro a volo ) e di armi lunghe ai titolari di porto di pistola, apponendo sui foglietti un timbro recante la testuale dicitura "NON VALIDO PER L'ACQUISTO DI ARMI CORTE PISTOLE O RIVOLTELLE" . La motivazione ufficiale fu quella di limitare la circolazione di armi corte in una provincia afflitta da una forte presenza criminale ove, dopo l'arresto di un latitante, si era riscontrato che le armi in uso al gruppo criminale erano state fornite da un incensurato titolare di porto di fucile ed in possesso di armi lunghe e corte regolarmente denunciate. Inutile dire i danni provocati con una simile insulsa ed inutile misura di "prevenzione".Al prefetto e questore dell'epoca neppure passò per la mente che i criminali potessero andare a comperare le armi a Napoli!. Successivamente il prefetto chiese lumi al ministero che avallò l'operato della commissione. Nel contempo varie associazioni del settore scesero sul piede di guerra e furono pubblicati articoli su riviste e quotidiani. Probabilmente il clamore suscitato indusse il prefetto a interpellare nuovamente il ministero che rispose, con riferimenti normativi che non lasciano dubbi interpretativi, definendo illegittimo il provvedimento in parola, definendolo addirittura dannoso all'amministrazione in quando rendeva inutile l'operazione di snellimento burocratico in atto. A seguito di questa nota ministeriale, dalla prefettura tornarono ad uscire porti di pistola senza limitazioni di acquisto. Purtroppo a tutt'oggi la situazione nella questura non è cambiata perché tutti i porto di fucile vengono rilasciati con la limitazione sopra descritta. Vale a dire che nella questura da 5 anni se ne fregano della legge e delle disposizioni del Ministero.
E questa è solo una tra almeno una decina di situazioni allucinanti a mia conoscenza in cui ogni questore dà illegalmente sfogo alla propria fantasia per inventarsi limitazioni al diritto di acquistare armi, di acquistare tutte le munizioni che servono per la propria attività sportiva, di custodire le armi con diligenza, come dice la legge, e non in base ad astratte prescrizioni. Perché il Ministero, che per far ciò non ha bisogno di una legge, non comincia a far ordine nella giungla di stupidaggini che ogni giorno si inventano nelle questure solo perché non hanno voglia di guardasi le leggi?

Detto questo, che senso ha che il Ministero stabilisca le misure minime di custodia? Qualunque cosa stabilisca è impossibile che riesca a cogliere la realtà. Se si limita a dire che le armi vanno sempre custodite con diligenza, lasciando la valutazione del caso concreto al giudice, come previsto dal nostro diritto, è inutile che lo dica; c'è già ben chiaro nella legge. Se aggiunge qualche cosa, non può che creare situazioni vessatorie ed ingiuste perché ogni ulteriore prescrizione sarà, nella maggior parte dei casi, inutile. In altre parole, per regolare un caso su cento in cui un maggior custodia sarebbe auspicabile (caso in concreto non prevedibile) si sacrificano inutilmente 99 posizioni. Come è mai possibile dare delle norme generali quando all'interno di uno stesso edificio sarebbe necessario distinguere le abitazioni al piano terreno da quelle ai piani superiori, le case abitate da quelle normalmente vuote, le abitazioni con finestre sulla strada e quelle con finestre sul retro, le case con porta robusta da quelle che si aprono con un calcio? Come si può assimilare L'Aquila a Caltagirone, chi sta in città con chi sta in campagna, chi ha un'arma micidiale e che ha un fuciletto da caccia?
La conclusione ovvia è che qualunque prescrizione non potrebbe essere che del tipo, purtroppo ben prevedibile, “tutte le armi vanno custodite in un armadio blindato con caratteristiche, ecc.” la quale, essendo del tutto inutile nel 90% dei casi, avrebbe solo il risultato, agognato dal ministero, di indurre centinaia di migliaia di cittadini a rottamare le armi che possiedono e che valgono meno dell'armadio blindato.
Neppure è pensabile che si possano delegare i questori a determinare essi stesse le misure di sicurezza da adottare perché da lungo tempo hanno dimostrato che troppi di essi sono incapaci di operare con buon senso e nel rispetto dei diritti del cittadino.
Anche in questo caso i danni per il sistema economico basato su caccia e tiro sportivo sarebbero devastanti.
Ricordiamoci che se il Parlamento intende disarmare il popolo italiano, lo deve fare con chiare e precise disposizioni di legge, votate dalla maggioranza, la quale non può non tener conto del risultato del referendum già svolti al riguardo e che deve assumersene la responsabilità politica. Non è lecito invece che una politica di disarmo venga perseguita dalla burocrazia con metodi indiretti, subdoli e surrettizi, alle spalle dei politici che neppure si accorgono di ciò che succede.
Quanto sopra detto vale ovviamente anche in relazione alle licenze di porto d'arma perché è assurdo assimilare in toto la licenza di porto di arma per difesa a quella per caccia o tiro a volo: il numero di delitti commesso con armi lunghe portate legalmente è del tutto trascurabile il che dimostra la concreata inutilità di ogni particolare controllo rispetto a quelli usuali.




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